Articolo 53 della Legge 9 marzo 1989, n. 88
Articolo 52Articolo 54
Versione
28 marzo 1989
Art. 53. (Prestazioni gia' di pertinenza all'ENAOLI). 1. A decorrere dal I gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e abrogato l' articolo 1-sexies del decreto legge 18 agosto 1978, n. 481 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641 , per la parte che fissa la competenza dell'INPS in materia di prestazioni gia' di pertinenza dell'ENAOLI. 2. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 e trasferita ai comuni. 3. Il patrimonio e le entrate della gestione speciale di cui al settimo comma del citato articolo 1-sexies sono trasferiti al Ministero del tesoro per la ripartizione tra le Regioni.
Nota all' art. 53, comma 1:
Il D.L. n. 481/1978 reca: "Fissazione al 1o gennaio 1979 del termine previsto dall' art. 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonche' norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e della disciolta Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane e internazionali".
Entrata in vigore il 28 marzo 1989
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