Articolo 3 della Legge 13 marzo 1950, n. 120
Articolo 2Articolo 4
Versione
22 aprile 1950
Art. 3.
Agli effetti dell'assistenza sanitaria, stabilita con, il decreto legislativo Presidenziale 31 ottobre 1946, n. 350 , sono considerati familiari degli iscritti:
a) la moglie, purche' non separata per sua colpa dal marito;
b) il marito dell'iscritta, quando risulti permanentemente inabile al lavoro e sia a totale carico della dipendente stessa;
c) i figli celibi e nubili, legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, i figliastri, i figli adottivi, gli affiliati, gli esposti regolarmente affidati, conviventi ed a carico i quali non abbiano superato il 180 anno di eta', salvo che seguano un corso regolare di studi, nel quale caso l'assistenza e' protratta fino al compimento degli studi stessi, ma comunque non oltre il 210 anno di eta';
d) i genitori, il patrigno o la matrigna, conviventi ed a carico;
e) i fratelli e le sorelle, conviventi ed a carico, che non
abbiano superato il 18° anno di eta', salvo il caso indicato nella precedente lettera c) relativamente alla frequenza di regolare corso di studi.
Le limitazioni di eta' di cui alle lettere c) ed e) del presente articolo non si applicano nei casi di assoluta e permanente inabilita' al lavoro.
Entrata in vigore il 22 aprile 1950