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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 700/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CISCA AGOSTINO CARMELO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5165/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Sicilia
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230012875626000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 211/2026 depositato il 30/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Ricorrente_1In esito al ricorso n. 5165/2024 presentato da avverso la cartella di pagamento in epigrafe, può essere pronunciata la cessata materia del contendere, come dedotto dalla stessa parte ricorrente con compensazione delle spese processuali. Infatti, in atti vi è documentazione prodotta dalla stessa parte ricorrente da cui si evince che la stessa ha aderito alla definizione agevolata in materia di tasse automobilistiche di cui alla legge regionale n. 31 del 22.10.2025 con relativo pagamento. Pertanto, preso atto di quanto sopra, si può dichiarare la cessazione della materia del contendere con spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica , dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Palermo lì 23.01.2026 Il Giudice Monocratico
Dr. Agostino Cisca
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CISCA AGOSTINO CARMELO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5165/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Sicilia
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230012875626000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 211/2026 depositato il 30/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Ricorrente_1In esito al ricorso n. 5165/2024 presentato da avverso la cartella di pagamento in epigrafe, può essere pronunciata la cessata materia del contendere, come dedotto dalla stessa parte ricorrente con compensazione delle spese processuali. Infatti, in atti vi è documentazione prodotta dalla stessa parte ricorrente da cui si evince che la stessa ha aderito alla definizione agevolata in materia di tasse automobilistiche di cui alla legge regionale n. 31 del 22.10.2025 con relativo pagamento. Pertanto, preso atto di quanto sopra, si può dichiarare la cessazione della materia del contendere con spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica , dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Palermo lì 23.01.2026 Il Giudice Monocratico
Dr. Agostino Cisca