Art. 190.
(Visita nei porti).
Fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, le autorita' marittime hanno facolta' di far visitare nei porti nazionali qualunque nave in arrivo e in partenza.
(Visita nei porti).
Fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, le autorita' marittime hanno facolta' di far visitare nei porti nazionali qualunque nave in arrivo e in partenza.