Articolo 190 della Legge di guerra
Articolo 189Articolo 191
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30 settembre 1938
Art. 190.

(Visita nei porti).

Fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, le autorita' marittime hanno facolta' di far visitare nei porti nazionali qualunque nave in arrivo e in partenza.


Entrata in vigore il 30 settembre 1938
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