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30 settembre 1938
30 settembre 1938
Art. 190.
(Visita nei porti).
Fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, le autorita' marittime hanno facolta' di far visitare nei porti nazionali qualunque nave in arrivo e in partenza.
(Visita nei porti).
Fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, le autorita' marittime hanno facolta' di far visitare nei porti nazionali qualunque nave in arrivo e in partenza.