TAR Roma, sez. II, sentenza 17/03/2026, n. 4984
TAR
Ordinanza collegiale 24 maggio 2023
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Sentenza 17 marzo 2026

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  • Accolto
    Inapplicabilità del canone durante il periodo di sospensione dell'attività per pandemia

    La Sezione ha ritenuto illegittima la pretesa dell'Amministrazione di applicare il canone nei mesi in cui i concessionari erano impossibilitati a svolgere l'attività a causa della chiusura forzata delle sale bingo durante la pandemia. Si richiama l'art. 69, comma 2, d.l. n. 18/2020, interpretato nel senso che la non debenza del canone è legata all'intero periodo di sospensione dell'attività imposta per ordine dell'autorità pubblica, in quanto non ragionevole imporre il pagamento in assenza di attività.

  • Accolto
    Illegittimità derivata della norma primaria per contrasto con il diritto eurounitario e costituzionale

    Il Collegio ha ritenuto fondato anche il secondo motivo di ricorso, richiamando la pronuncia della Corte di Giustizia UE del 20.3.2025 e successivi arresti del Consiglio di Stato e della Sezione. Si afferma che il sistema della proroga tecnica, anche in relazione all'entità del canone concessorio stabilito in modo fisso, è contrario all'ordinamento eurounitario. Pertanto, la legge nazionale deve essere disapplicata e l'atto impugnato dichiarato illegittimo. L'Amministrazione dovrà rideterminare l'indennità dovuta dai concessionari, tenendo conto dei ricavi effettivi e dei sacrifici imposti, escludendo il periodo di chiusura forzata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza 17/03/2026, n. 4984
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4984
    Data del deposito : 17 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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