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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 02/07/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
Udienza del 2 luglio 2025
Il GOP lette le note di trattazione scritta in atti, all'esito della Camera di Consiglio, alle ore 18,28, ha emesso la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI L'AQUILA
COMPOSIZIONE MONOCRATICA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE
Dott.ssa Antonella CAMILLI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado promossa, con atto di citazione ritualmente notificato, passata a decisione all'udienza del 2 luglio 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Coletti e dall'avv. Giulio Contento, Parte_1 ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, in virtù di procura ad litem estesa in calce all'atto di citazione.
Attore
E
, in persona del sindaco in carica, Controparte_1 Convenuto contumace
Oggetto: risarcimento danni per fatto illecito ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Conclusioni:
parte attrice: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo ai sensi del nuovo testo dell'articolo 132 c.p.c., comma 2 nr. 4, introdotto dall'art. 45 comma 17 della legge n. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
L'attore ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale e non, all'ente territoriale convenuto, invocando la responsabilità dello stesso ai sensi dell'art 2051 c.c., per un sinistro verificatosi in il giorno 13.07.2017. CP_1
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, l'ente locale convenuto non si costituiva per cui veniva dichiarato contumace.
Tanto premesso, va subito osservato che, nel caso de quo, è stata avanzata una domanda da interpretarsi quale risarcimento danni cagionati da cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c..
In ossequio alla disciplina di cui alla prefata norma, si osserva come la Suprema Corte, ha affermato che responsabile del danno causato dalla cosa è essenzialmente colui che ha la cosa in custodia, precisando che il custode è chi abbia l'effettivo potere sulla cosa, e, perciò, anzitutto il proprietario ma anche il semplice possessore o detentore.
Infatti, il criterio di imputazione della responsabilità per i danni cagionati a terzi, da cosa in custodia
è la disponibilità di fatto e giuridica sulla cosa, che comporta il potere-dovere di intervenire sulla stessa.
Orbene, si osserva, che l'ente pubblico convenuto, proprietario e custode dell'area di cui si controverte, ha l'obbligo della manutenzione e della custodia della res, con conseguente operatività, nei confronti dell'ente stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. .
Con riferimento all'applicabilità del 2051 c.c., per i danni arrecati da cose in custodia, di grandi dimensioni, come una strada, occorre distinguere le situazioni di pericolo connesse alla struttura ed alle pertinenze della cosa in custodia da quelle circostanze di pericolo provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non prevedibile modificazione dello stato della cosa, che ponga a repentaglio la incolumità degli utenti della strada, fruitori del bene pubblico (come la perdita di oggetti da parte di veicoli in transito, formazione di ghiaccio sul manto stradale, perdita di sostanze oleose da parte di veicoli in transito), in cui è più agevole la dimostrazione della prova contraria, circa la non evitabilità del pericolo in ragione del minimo lasso temporale intercorso tra la sua insorgenza ed il pregiudizio arrecato all'utente del bene.
E' evidente che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., si fonda su un rapporto oggettivo del custode con la cosa, ed egli risponde dei danni prodotti dal bene non perché ha assunto un comportamento poco diligente, ma per la particolare posizione in cui si trovava rispetto alla cosa, e quindi secondo una logica che è propria della responsabilità oggettiva.
Pertanto, una volta accertato il collegamento tra la cosa custodita ed il danno, subito sorge a carico del custode la presunzione di responsabilità, per vincere la quale egli deve dimostrare il caso fortuito,
e tale è considerato anche la condotta negligente del danneggiato oppure il fatto di un terzo, mentre il fatto ignoto resta a carico del custode in ossequio alla ratio garantista dell'art. 2051 c.c..
Nel caso in esame, all'esito dell'evidenza probatoria è emerso che l'attore alla guida del motociclo trg. AX86008, stava transitando lungo via Caldara, in località , allorché in prossimità del CP_1 tunnel di Collemaggio perdeva il controllo del mezzo, scivolando sull'asfalto, dove era presente del brecciolino e diverse buche.
In particolare, dagli accertamenti eseguiti nella immediatezza dell'incidente dagli agenti della Polizia
Municipale di , e riportati nel rapporto di servizio prodotto in atti, emerge chiaramente che la CP_1 strada si trovava all'interno dell'abitato di e che l'attore alla guida del motociclo di cui è CP_1 proprietario, ha perso aderenza al suolo a causa della presenza delle condizioni della res pubblica, che si presentava sconnessa e con materiale breccioso sull'asfalto.
Orbene, sulla scorta degli elementi probatori forniti dalle parti, è possibile concludere che il sinistro
“più probabilmente che non”, si è verificato a causa delle condizioni della strada pubblica, di proprietà ed in custodia dell'ente locale.
In particolare, l'attore è caduto a causa della ghiaia sull'asfalto, ovvero dell'insorgere sulla strada comunale di un pericolo non prevedibile, né prevenibile da parte di un soggetto mediamente diligente.
Infatti, dalla lettura del verbale di sopralluogo, emerge chiaramente che l'incidente si è verificato all'ingresso di un tunnel privo di illuminazione e che la strada era completamente dissestata, con buche e toppe;
quindi, presente sull'asfalto vi era del pietrisco, ma il pericolo non era segnalato, per cui non era conoscibile e prevenibile dall'attore attraverso una condotta di guida maggiormente attenta.
Pertanto, all'esito della evidenza probatoria appare verosimile che nella produzione dell'eventus damni, la res ha svolto il rango di antefatto causale dell'evento, ovvero more probably that not la caduta dell'attore è stata causata dalla presenza di ghiaia sull'asfalto, per cui deve essere dichiarata la responsabilità dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. .
Invero, nel caso di specie, è emersa la sussistenza dei due presupposti su cui si fonda la responsabilità da cosa in custodia, ovvero un'alterazione della cosa che per le sue intrinseche caratteristiche determina la configurazione nel caso concreto della c.d. insidia o trabocchetto e l'imprevedibilità ed invisibilità di tale alterazione per il soggetto, che in conseguenza di tale situazione di pericolo subisce un danno (cfr Cass. Civ. n. 11.592/10; Cass. Civ. n. 19905/2013).
Accertato l'an, occorre verificare la sussistenza del danno conseguenza nonché la causalità giuridica secondo le coordinate sul punto dettate dall'art. 1223 c.c. .
Nel nostro Ordinamento Giuridico non trova alcun riconoscimento il c.d. danno evento, essendo all'uopo necessario che il paziente dimostri ai sensi dell'art. 1223 c.c., il danno conseguenza, non essendo risarcibile la lesione del bene salute se non ha prodotto delle conseguenze immediate e dirette o, comunque, mediate ed indirette, purché regolari e naturali, secondo un giudizio che l'interprete deve formulare ex ante, in applicazione della teoria della causalità adeguata.
Nel caso de quo, sulla scorta della documentazione medica prodotta ritualmente in giudizio, il nominato CTU, dr.ssa , ha accertato che in conseguenza dell'eventus damni di Persona_1 cui si discute, l'attore ha riportato un danno non patrimoniale nella sua configurazione biologica permanente nella misura del 3%, nonché temporanea pari a giorni 20 a totale;
giorni 20 al 75%; giorni 50 al 50% e giorni 70 al 25% .
Orbene, considerato che all'epoca dei fatti l'attore aveva l'età di anni 45 (nato l'[...]- fatto del
13.07.2017), e che il grado di invalidità permanente è del 3%, deve essere liquidata a titolo di danno non patrimoniale, nella sua configurazione biologica-invalidità permanente, la somma di euro
4.585,00, fatto riferimento alle Tabelle di Milano anno 2024
Deve, altresì, essere riconosciuto agli attori la complessiva somma di euro 2.300,00 al 100%; euro
1.725,00 al 75%; euro 2.875,00 al 50%; euro 2.012,5 al 25%, ovvero la somma complessiva di euro
8.912,00 a titolo di danno biologico da invalidità temporanea (euro 115,00 x gg x %).
Dette somme, trattandosi di obbligazione di valore, dovranno essere rivalutate dal giorno del deposito della sentenza al soddisfo, atteso che la Tabella di Milano 2024, utilizzata da questo giudice al fine del calcolo del danno non patrimoniale, rivaluta automaticamente la somma;
sulla somma devalutata al momento del fatto e via via rivalutata, sino al soddisfo, andranno conteggiati gli interessi nella misura legale.
Sono state documentate soltanto le spese relative alla consulenza tecnica di parte, che sono state sostenute a causa dell'eventus damni, per cui, a titolo di danno patrimoniale emergente risulta risarcibile soltanto il relativo importo, pari ad euro 402,00, come da fattura prodotta in atti.
In conclusione, la parte convenuta deve essere condannata al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti dall'attore nella misura complessiva di euro 13.497,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi in narrativa indicati.
Le spese del giudizio ed il costo della CTU devono seguire la soccombenza della parte convenuta e vanno liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOP Dr.ssa Antonella CAMILLI, definitivamente giudicando sulla causa civile promossa, con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti del , ogni diversa istanza, eccezione Parte_1 Controparte_1
e deduzione disattesa e respinta, così decide:
1. Condanna la parte convenuta al risarcimento del danno subito dall'attore nella misura complessiva di euro 13.497,00, oltre rivalutazione ed interessi nella misura legale, in parte motiva indicati;
2. Condanna l'ente convenuto a rimborsare all'attore le spese del presente giudizio che liquida in euro 2.540,00, oltre costo di iscrizione a ruolo pari ad euro 518,00, ed accessori per legge dovuti;
3. Pone a carico della parte convenuta il costo della CTU.
L'Aquila 2 luglio 2025 Dr.ssa Antonella Camilli
Il GOP lette le note di trattazione scritta in atti, all'esito della Camera di Consiglio, alle ore 18,28, ha emesso la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI L'AQUILA
COMPOSIZIONE MONOCRATICA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE
Dott.ssa Antonella CAMILLI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado promossa, con atto di citazione ritualmente notificato, passata a decisione all'udienza del 2 luglio 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Coletti e dall'avv. Giulio Contento, Parte_1 ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, in virtù di procura ad litem estesa in calce all'atto di citazione.
Attore
E
, in persona del sindaco in carica, Controparte_1 Convenuto contumace
Oggetto: risarcimento danni per fatto illecito ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Conclusioni:
parte attrice: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo ai sensi del nuovo testo dell'articolo 132 c.p.c., comma 2 nr. 4, introdotto dall'art. 45 comma 17 della legge n. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
L'attore ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale e non, all'ente territoriale convenuto, invocando la responsabilità dello stesso ai sensi dell'art 2051 c.c., per un sinistro verificatosi in il giorno 13.07.2017. CP_1
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, l'ente locale convenuto non si costituiva per cui veniva dichiarato contumace.
Tanto premesso, va subito osservato che, nel caso de quo, è stata avanzata una domanda da interpretarsi quale risarcimento danni cagionati da cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c..
In ossequio alla disciplina di cui alla prefata norma, si osserva come la Suprema Corte, ha affermato che responsabile del danno causato dalla cosa è essenzialmente colui che ha la cosa in custodia, precisando che il custode è chi abbia l'effettivo potere sulla cosa, e, perciò, anzitutto il proprietario ma anche il semplice possessore o detentore.
Infatti, il criterio di imputazione della responsabilità per i danni cagionati a terzi, da cosa in custodia
è la disponibilità di fatto e giuridica sulla cosa, che comporta il potere-dovere di intervenire sulla stessa.
Orbene, si osserva, che l'ente pubblico convenuto, proprietario e custode dell'area di cui si controverte, ha l'obbligo della manutenzione e della custodia della res, con conseguente operatività, nei confronti dell'ente stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. .
Con riferimento all'applicabilità del 2051 c.c., per i danni arrecati da cose in custodia, di grandi dimensioni, come una strada, occorre distinguere le situazioni di pericolo connesse alla struttura ed alle pertinenze della cosa in custodia da quelle circostanze di pericolo provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non prevedibile modificazione dello stato della cosa, che ponga a repentaglio la incolumità degli utenti della strada, fruitori del bene pubblico (come la perdita di oggetti da parte di veicoli in transito, formazione di ghiaccio sul manto stradale, perdita di sostanze oleose da parte di veicoli in transito), in cui è più agevole la dimostrazione della prova contraria, circa la non evitabilità del pericolo in ragione del minimo lasso temporale intercorso tra la sua insorgenza ed il pregiudizio arrecato all'utente del bene.
E' evidente che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., si fonda su un rapporto oggettivo del custode con la cosa, ed egli risponde dei danni prodotti dal bene non perché ha assunto un comportamento poco diligente, ma per la particolare posizione in cui si trovava rispetto alla cosa, e quindi secondo una logica che è propria della responsabilità oggettiva.
Pertanto, una volta accertato il collegamento tra la cosa custodita ed il danno, subito sorge a carico del custode la presunzione di responsabilità, per vincere la quale egli deve dimostrare il caso fortuito,
e tale è considerato anche la condotta negligente del danneggiato oppure il fatto di un terzo, mentre il fatto ignoto resta a carico del custode in ossequio alla ratio garantista dell'art. 2051 c.c..
Nel caso in esame, all'esito dell'evidenza probatoria è emerso che l'attore alla guida del motociclo trg. AX86008, stava transitando lungo via Caldara, in località , allorché in prossimità del CP_1 tunnel di Collemaggio perdeva il controllo del mezzo, scivolando sull'asfalto, dove era presente del brecciolino e diverse buche.
In particolare, dagli accertamenti eseguiti nella immediatezza dell'incidente dagli agenti della Polizia
Municipale di , e riportati nel rapporto di servizio prodotto in atti, emerge chiaramente che la CP_1 strada si trovava all'interno dell'abitato di e che l'attore alla guida del motociclo di cui è CP_1 proprietario, ha perso aderenza al suolo a causa della presenza delle condizioni della res pubblica, che si presentava sconnessa e con materiale breccioso sull'asfalto.
Orbene, sulla scorta degli elementi probatori forniti dalle parti, è possibile concludere che il sinistro
“più probabilmente che non”, si è verificato a causa delle condizioni della strada pubblica, di proprietà ed in custodia dell'ente locale.
In particolare, l'attore è caduto a causa della ghiaia sull'asfalto, ovvero dell'insorgere sulla strada comunale di un pericolo non prevedibile, né prevenibile da parte di un soggetto mediamente diligente.
Infatti, dalla lettura del verbale di sopralluogo, emerge chiaramente che l'incidente si è verificato all'ingresso di un tunnel privo di illuminazione e che la strada era completamente dissestata, con buche e toppe;
quindi, presente sull'asfalto vi era del pietrisco, ma il pericolo non era segnalato, per cui non era conoscibile e prevenibile dall'attore attraverso una condotta di guida maggiormente attenta.
Pertanto, all'esito della evidenza probatoria appare verosimile che nella produzione dell'eventus damni, la res ha svolto il rango di antefatto causale dell'evento, ovvero more probably that not la caduta dell'attore è stata causata dalla presenza di ghiaia sull'asfalto, per cui deve essere dichiarata la responsabilità dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. .
Invero, nel caso di specie, è emersa la sussistenza dei due presupposti su cui si fonda la responsabilità da cosa in custodia, ovvero un'alterazione della cosa che per le sue intrinseche caratteristiche determina la configurazione nel caso concreto della c.d. insidia o trabocchetto e l'imprevedibilità ed invisibilità di tale alterazione per il soggetto, che in conseguenza di tale situazione di pericolo subisce un danno (cfr Cass. Civ. n. 11.592/10; Cass. Civ. n. 19905/2013).
Accertato l'an, occorre verificare la sussistenza del danno conseguenza nonché la causalità giuridica secondo le coordinate sul punto dettate dall'art. 1223 c.c. .
Nel nostro Ordinamento Giuridico non trova alcun riconoscimento il c.d. danno evento, essendo all'uopo necessario che il paziente dimostri ai sensi dell'art. 1223 c.c., il danno conseguenza, non essendo risarcibile la lesione del bene salute se non ha prodotto delle conseguenze immediate e dirette o, comunque, mediate ed indirette, purché regolari e naturali, secondo un giudizio che l'interprete deve formulare ex ante, in applicazione della teoria della causalità adeguata.
Nel caso de quo, sulla scorta della documentazione medica prodotta ritualmente in giudizio, il nominato CTU, dr.ssa , ha accertato che in conseguenza dell'eventus damni di Persona_1 cui si discute, l'attore ha riportato un danno non patrimoniale nella sua configurazione biologica permanente nella misura del 3%, nonché temporanea pari a giorni 20 a totale;
giorni 20 al 75%; giorni 50 al 50% e giorni 70 al 25% .
Orbene, considerato che all'epoca dei fatti l'attore aveva l'età di anni 45 (nato l'[...]- fatto del
13.07.2017), e che il grado di invalidità permanente è del 3%, deve essere liquidata a titolo di danno non patrimoniale, nella sua configurazione biologica-invalidità permanente, la somma di euro
4.585,00, fatto riferimento alle Tabelle di Milano anno 2024
Deve, altresì, essere riconosciuto agli attori la complessiva somma di euro 2.300,00 al 100%; euro
1.725,00 al 75%; euro 2.875,00 al 50%; euro 2.012,5 al 25%, ovvero la somma complessiva di euro
8.912,00 a titolo di danno biologico da invalidità temporanea (euro 115,00 x gg x %).
Dette somme, trattandosi di obbligazione di valore, dovranno essere rivalutate dal giorno del deposito della sentenza al soddisfo, atteso che la Tabella di Milano 2024, utilizzata da questo giudice al fine del calcolo del danno non patrimoniale, rivaluta automaticamente la somma;
sulla somma devalutata al momento del fatto e via via rivalutata, sino al soddisfo, andranno conteggiati gli interessi nella misura legale.
Sono state documentate soltanto le spese relative alla consulenza tecnica di parte, che sono state sostenute a causa dell'eventus damni, per cui, a titolo di danno patrimoniale emergente risulta risarcibile soltanto il relativo importo, pari ad euro 402,00, come da fattura prodotta in atti.
In conclusione, la parte convenuta deve essere condannata al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti dall'attore nella misura complessiva di euro 13.497,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi in narrativa indicati.
Le spese del giudizio ed il costo della CTU devono seguire la soccombenza della parte convenuta e vanno liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOP Dr.ssa Antonella CAMILLI, definitivamente giudicando sulla causa civile promossa, con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti del , ogni diversa istanza, eccezione Parte_1 Controparte_1
e deduzione disattesa e respinta, così decide:
1. Condanna la parte convenuta al risarcimento del danno subito dall'attore nella misura complessiva di euro 13.497,00, oltre rivalutazione ed interessi nella misura legale, in parte motiva indicati;
2. Condanna l'ente convenuto a rimborsare all'attore le spese del presente giudizio che liquida in euro 2.540,00, oltre costo di iscrizione a ruolo pari ad euro 518,00, ed accessori per legge dovuti;
3. Pone a carico della parte convenuta il costo della CTU.
L'Aquila 2 luglio 2025 Dr.ssa Antonella Camilli