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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 212/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CO ROBERTO GIOVANNI, Presidente
NN IGNAZIO, Relatore
VELLA ALESSANDRA, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2369/2023 depositato il 21/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210050311081000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 – esercente l'attività di rivenditore di auto usate - ha impugnato dinnanzi a questa Corte di giustizia tributaria di I grado la Cartella di pagamento n. 291 2021 00503110 81 000 emessa dall'Agenzia delle entrate – Riscossione, su incarico della Regione Sicilia, notificatagli a mezzo pec in data 02.02.202 per Tasse auto Regione Sicilia anno 2016 di euro 4.907,31 (cfr. provvedimento impugnato in atti).
Ha dedotto che la pretesa in contestazione fa riferimento a ventisei automezzi, meglio indicati in atti, per i quali ha cadenzato le rispettive “prese in carico” e relativi “discarichi” (cfr. documentazione in atti).
Ha, quindi, concluso per l'illegittimità del provvedimento impugnato e della relativa pretesa ed ha concluso per l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto per quanto di propria competenza concludendo per il rigetto (cfr. contro deduzioni in atti).
Si è costituito nuovo difensore del contribuente il quale ha insistito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Deve ritenersi “assorbente” il motivo riferito alla infondatezza della pretesa.
1.- Come già accennato il Contribuente esercita l'attività di rivenditore di auto usate.
Per le imprese autorizzate al commercio di veicoli trova applicazione la disciplina di cui all'art. 5, del D.L.
30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, che prevede la
“sospensione” dall'obbligo di pagamento della tassa auto per i veicoli consegnati per la rivendita (c.d. “presi in carico”) nonché per i veicoli consegnati per la rivendita venduti o radiati (c.d. “veicoli scaricati”) presso rivenditori o concessionari, mediante comunicazione, da effettuarsi in ciascun quadrimestre, dell'elenco di tali veicoli.
2.- Dalla documentazione versata in atti si evince che:
l'autoveicolo targato Targa_1 è stato “preso in carico” il 29.12.2014 ed è stato venduto il 16.11.2021 (data di “scarico”): pertanto, nel periodo oggetto di contestazione si trovava in “esenzione dal bollo” (cfr. documentazione in atti); l'autoveicolo targato Targa_2, nel periodo in contestazione risultava “invenduto” (data di “carico” 24.09.2015): pertanto, in regime di “esenzione”;
l'autoveicolo targato Targa_3 è stato “preso in carico” in data 11.01.2016 ed è stato venduto in data 07.08.2017 (data di “scarico”): nel periodo oggetto di contestazione si trovava in regime di “esenzione”;
l'autoveicolo targato Targa_4 è stato preso “in carico” il 09.12.2015 ed è stato venduto il 04.06.2018 (data di “scarico”): nel periodo oggetto di contestazione era in regime di “esenzione”;
l'autoveicolo targato Targa_5 è stato preso “in carico” in data 26.11.2015 è stato venduto in data 11.10.2016 (data di “scarico”): nel periodo in contestazione si trovava in regime di “esenzione”;
l'autoveicolo targato Targa_6 nel periodo in esame era “invenduto”: quindi godeva del regime di
“esenzione”;
l'autoveicolo targato Targa_7, è stato preso in “carico” il 23.04.2015 ed è stato venduto il 15.09.2021: nel periodo oggetto di contestazione si trovava in regime di “esenzione”;
l'autoveicolo targato Targa_8 è stato preso in “carico” il 24.09.2015 ed è stato venduto in data 24.09.2021: nel periodo oggetto di verifica si trovava in regime di “esenzione”;
l'autoveicolo targato Targa_26 dal 25.03.2016 (data di “carico”), nel periodo oggetto di contestazione si trovava in regime di “esenzione dal bollo”: per il periodo antecedente (fino al 24 marzo 2016) legittimato passivo era il precedente proprietario;
l'autoveicolo targato Targa_9, è stato preso in “carico” il 29.03.2016 ed è stato venduto il 09.01.2018: nel periodo oggetto di contestazione era in regime di “esenzione dal bollo”, per il periodo antecedente (fino al 28 marzo 2016) legittimato passivo era il precedente proprietario;
l' autoveicolo targato Targa_10 è stato preso in “carico” il 13.05.2016 ed è stato venduto il 17.01.2022: nel periodo oggetto di contestazione era in regime di “esenzione dal bollo”, mentre per il periodo antecedente, fino al 12 maggio 2016, legittimato passivo era il precedente proprietario;
l'autoveicolo targato Targa_11 è stato preso in “carico” in data 29.04.2014 ed è stato venduto in data 19.12.2016: pertanto, nel periodo oggetto di contestazione era in regime di “esenzione dal bollo”, mentre per il periodo 19 dicembre 2016 - 31 dicembre 2016 legittimato passivo è il nuovo acquirente;
l'autoveicolo targato Targa_12 è stato preso in “carico” in data 25.01.2016 ed è stato venduto il 29.09.2021: nel periodo oggetto di contestazione era in regime di “esenzione”, mentre per il periodo antecedente, fino al 24 gennaio 2016, legittimato passivo era il precedente proprietario;
l'autoveicolo targato Targa_13 è stato preso in “carico” il 20.01.2016 ed è stato venduto il 08.03.2023: nel periodo oggetto di contestazione, era in regime di “esenzione dal bollo”, mentre per il periodo precedente fino al 19 gennaio 2016, legittimato passivo era il precedente proprietario;
l' autoveicolo targato Targa_14 è stato preso in carico il 23.03.2015 ed è stato venduto il 23.01.2017: nel periodo oggetto di contestazione era in “esenzione”;
l' autoveicolo targato Targa_15, è stato preso in “carico” il 20.01.2014 ed è stato venduto il 04.08.2016: per il periodo gennaio 2016 - 3 agosto 2016, oggetto di contestazione, l'autoveicolo era in regime di
“esenzione” dal bollo, mentre per il restante periodo, a far data dal 4 agosto 2016, legittimato passivo è il nuovo acquirente;
l'autoveicolo targato Targa_16 è stato preso in “carico” il 13.04.2016 ed è stato venduto il 20.03.2017 (data di “scarico”): nel periodo oggetto di contestazione era in regime di “esenzione” dal bollo;
mentre per il periodo antecedente, fino al 12 aprile 2016, legittimato passivo era il precedente proprietario;
l'autoveicolo targato Targa_17 è stato preso in “carico” il 26.11.2015 ed è stato venduto in data 02.05.2017: nel periodo oggetto di contestazione si trovava in “regime di esenzione”;
l'autoveicolo targato Targa_18, l'autoveicolo è stato preso in “carico” il 26.11.2015 ed è stato venduto il 15.03.2016: nel periodo gennaio 2016 - 14 marzo 2016 l'autoveicolo era in regime di “esenzione dal bollo”; per il restante periodo, a far data dal 15 marzo 2016, legittimato passivo è il nuovo acquirente;
l'autoveicolo targato Targa_19 è stato preso in “carico” il 29.05.2015 ed è stato venduto in data 05.01.2017: nel periodo oggetto di contestazione si trovava in regime di “esenzione”;
l'autoveicolo targato Targa_20 è stato preso in carico il 21.01.2013 ed è stato venduto in data 28.12.2017: nel periodo oggetto di contestazione si trovava in regime di “esenzione”;
l'autoveicolo targato Targa_21 è stato preso in “carico” il 10.03.2016 ed è stato venduto il 11.01.2017: nel periodo oggetto di contestazione era in regime di “esenzione” dal bollo, per il periodo pregresso, fino al 9 marzo 2016, legittimato passivo è il precedente proprietario;
l' autoveicolo targato Targa_22, è stato preso in “carico” il 14.01.2016 ed è stato venduto in data 05.04.2016: per il periodo 14 gennaio 2016 - 4 aprile 2016 oggetto di contestazione l'autoveicolo si trovava in regime di “esenzione dal bollo”; per il periodo antecedente, fino al 13 gennaio 2016, legittimato passivo è il precedente proprietario;
l'autoveicolo targato Targa_23, è stato preso in “carico” il 30.07.2015 ed è stato venduto in data 02.01.2017: nel periodo oggetto di contestazione si trovava in regime di “esenzione”;
l'autoveicolo targato Targa_24, è stato “preso il carico” il 2.07.2015 ed è stato venduto in data 03.02.2017: nel periodo oggetto di contestazione si trovava in regime di “esenzione” dal bollo;
l'autoveicolo targato Targa_25 è stato preso in “carico” il 07.01.2016 ed stato venduto in data 10.02.2016: nel periodo 7 gennaio 2016 - 9 febbraio 2016 l'autoveicolo era in regime di “esenzione”; per il periodo precedente - fino al 6 gennaio
2016 - legittimato passivo era il precedente proprietario.
Il contribuente ha documentalmente provato la scansione cronologica sopra descritta e le relative “prese in carico” ed i “scarichi” (cfr. documentazione in atti).
Deve, quindi, ritenersi l'infondatezza della pretesa.
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso è fondato e va accolto.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella specificità del giudizio, nella molteplicità delle questioni involte ed esaminate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Spese compensate.
Agrigento, 14 novembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
ZI RO BE ON
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CO ROBERTO GIOVANNI, Presidente
NN IGNAZIO, Relatore
VELLA ALESSANDRA, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2369/2023 depositato il 21/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210050311081000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 – esercente l'attività di rivenditore di auto usate - ha impugnato dinnanzi a questa Corte di giustizia tributaria di I grado la Cartella di pagamento n. 291 2021 00503110 81 000 emessa dall'Agenzia delle entrate – Riscossione, su incarico della Regione Sicilia, notificatagli a mezzo pec in data 02.02.202 per Tasse auto Regione Sicilia anno 2016 di euro 4.907,31 (cfr. provvedimento impugnato in atti).
Ha dedotto che la pretesa in contestazione fa riferimento a ventisei automezzi, meglio indicati in atti, per i quali ha cadenzato le rispettive “prese in carico” e relativi “discarichi” (cfr. documentazione in atti).
Ha, quindi, concluso per l'illegittimità del provvedimento impugnato e della relativa pretesa ed ha concluso per l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto per quanto di propria competenza concludendo per il rigetto (cfr. contro deduzioni in atti).
Si è costituito nuovo difensore del contribuente il quale ha insistito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Deve ritenersi “assorbente” il motivo riferito alla infondatezza della pretesa.
1.- Come già accennato il Contribuente esercita l'attività di rivenditore di auto usate.
Per le imprese autorizzate al commercio di veicoli trova applicazione la disciplina di cui all'art. 5, del D.L.
30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, che prevede la
“sospensione” dall'obbligo di pagamento della tassa auto per i veicoli consegnati per la rivendita (c.d. “presi in carico”) nonché per i veicoli consegnati per la rivendita venduti o radiati (c.d. “veicoli scaricati”) presso rivenditori o concessionari, mediante comunicazione, da effettuarsi in ciascun quadrimestre, dell'elenco di tali veicoli.
2.- Dalla documentazione versata in atti si evince che:
l'autoveicolo targato Targa_1 è stato “preso in carico” il 29.12.2014 ed è stato venduto il 16.11.2021 (data di “scarico”): pertanto, nel periodo oggetto di contestazione si trovava in “esenzione dal bollo” (cfr. documentazione in atti); l'autoveicolo targato Targa_2, nel periodo in contestazione risultava “invenduto” (data di “carico” 24.09.2015): pertanto, in regime di “esenzione”;
l'autoveicolo targato Targa_3 è stato “preso in carico” in data 11.01.2016 ed è stato venduto in data 07.08.2017 (data di “scarico”): nel periodo oggetto di contestazione si trovava in regime di “esenzione”;
l'autoveicolo targato Targa_4 è stato preso “in carico” il 09.12.2015 ed è stato venduto il 04.06.2018 (data di “scarico”): nel periodo oggetto di contestazione era in regime di “esenzione”;
l'autoveicolo targato Targa_5 è stato preso “in carico” in data 26.11.2015 è stato venduto in data 11.10.2016 (data di “scarico”): nel periodo in contestazione si trovava in regime di “esenzione”;
l'autoveicolo targato Targa_6 nel periodo in esame era “invenduto”: quindi godeva del regime di
“esenzione”;
l'autoveicolo targato Targa_7, è stato preso in “carico” il 23.04.2015 ed è stato venduto il 15.09.2021: nel periodo oggetto di contestazione si trovava in regime di “esenzione”;
l'autoveicolo targato Targa_8 è stato preso in “carico” il 24.09.2015 ed è stato venduto in data 24.09.2021: nel periodo oggetto di verifica si trovava in regime di “esenzione”;
l'autoveicolo targato Targa_26 dal 25.03.2016 (data di “carico”), nel periodo oggetto di contestazione si trovava in regime di “esenzione dal bollo”: per il periodo antecedente (fino al 24 marzo 2016) legittimato passivo era il precedente proprietario;
l'autoveicolo targato Targa_9, è stato preso in “carico” il 29.03.2016 ed è stato venduto il 09.01.2018: nel periodo oggetto di contestazione era in regime di “esenzione dal bollo”, per il periodo antecedente (fino al 28 marzo 2016) legittimato passivo era il precedente proprietario;
l' autoveicolo targato Targa_10 è stato preso in “carico” il 13.05.2016 ed è stato venduto il 17.01.2022: nel periodo oggetto di contestazione era in regime di “esenzione dal bollo”, mentre per il periodo antecedente, fino al 12 maggio 2016, legittimato passivo era il precedente proprietario;
l'autoveicolo targato Targa_11 è stato preso in “carico” in data 29.04.2014 ed è stato venduto in data 19.12.2016: pertanto, nel periodo oggetto di contestazione era in regime di “esenzione dal bollo”, mentre per il periodo 19 dicembre 2016 - 31 dicembre 2016 legittimato passivo è il nuovo acquirente;
l'autoveicolo targato Targa_12 è stato preso in “carico” in data 25.01.2016 ed è stato venduto il 29.09.2021: nel periodo oggetto di contestazione era in regime di “esenzione”, mentre per il periodo antecedente, fino al 24 gennaio 2016, legittimato passivo era il precedente proprietario;
l'autoveicolo targato Targa_13 è stato preso in “carico” il 20.01.2016 ed è stato venduto il 08.03.2023: nel periodo oggetto di contestazione, era in regime di “esenzione dal bollo”, mentre per il periodo precedente fino al 19 gennaio 2016, legittimato passivo era il precedente proprietario;
l' autoveicolo targato Targa_14 è stato preso in carico il 23.03.2015 ed è stato venduto il 23.01.2017: nel periodo oggetto di contestazione era in “esenzione”;
l' autoveicolo targato Targa_15, è stato preso in “carico” il 20.01.2014 ed è stato venduto il 04.08.2016: per il periodo gennaio 2016 - 3 agosto 2016, oggetto di contestazione, l'autoveicolo era in regime di
“esenzione” dal bollo, mentre per il restante periodo, a far data dal 4 agosto 2016, legittimato passivo è il nuovo acquirente;
l'autoveicolo targato Targa_16 è stato preso in “carico” il 13.04.2016 ed è stato venduto il 20.03.2017 (data di “scarico”): nel periodo oggetto di contestazione era in regime di “esenzione” dal bollo;
mentre per il periodo antecedente, fino al 12 aprile 2016, legittimato passivo era il precedente proprietario;
l'autoveicolo targato Targa_17 è stato preso in “carico” il 26.11.2015 ed è stato venduto in data 02.05.2017: nel periodo oggetto di contestazione si trovava in “regime di esenzione”;
l'autoveicolo targato Targa_18, l'autoveicolo è stato preso in “carico” il 26.11.2015 ed è stato venduto il 15.03.2016: nel periodo gennaio 2016 - 14 marzo 2016 l'autoveicolo era in regime di “esenzione dal bollo”; per il restante periodo, a far data dal 15 marzo 2016, legittimato passivo è il nuovo acquirente;
l'autoveicolo targato Targa_19 è stato preso in “carico” il 29.05.2015 ed è stato venduto in data 05.01.2017: nel periodo oggetto di contestazione si trovava in regime di “esenzione”;
l'autoveicolo targato Targa_20 è stato preso in carico il 21.01.2013 ed è stato venduto in data 28.12.2017: nel periodo oggetto di contestazione si trovava in regime di “esenzione”;
l'autoveicolo targato Targa_21 è stato preso in “carico” il 10.03.2016 ed è stato venduto il 11.01.2017: nel periodo oggetto di contestazione era in regime di “esenzione” dal bollo, per il periodo pregresso, fino al 9 marzo 2016, legittimato passivo è il precedente proprietario;
l' autoveicolo targato Targa_22, è stato preso in “carico” il 14.01.2016 ed è stato venduto in data 05.04.2016: per il periodo 14 gennaio 2016 - 4 aprile 2016 oggetto di contestazione l'autoveicolo si trovava in regime di “esenzione dal bollo”; per il periodo antecedente, fino al 13 gennaio 2016, legittimato passivo è il precedente proprietario;
l'autoveicolo targato Targa_23, è stato preso in “carico” il 30.07.2015 ed è stato venduto in data 02.01.2017: nel periodo oggetto di contestazione si trovava in regime di “esenzione”;
l'autoveicolo targato Targa_24, è stato “preso il carico” il 2.07.2015 ed è stato venduto in data 03.02.2017: nel periodo oggetto di contestazione si trovava in regime di “esenzione” dal bollo;
l'autoveicolo targato Targa_25 è stato preso in “carico” il 07.01.2016 ed stato venduto in data 10.02.2016: nel periodo 7 gennaio 2016 - 9 febbraio 2016 l'autoveicolo era in regime di “esenzione”; per il periodo precedente - fino al 6 gennaio
2016 - legittimato passivo era il precedente proprietario.
Il contribuente ha documentalmente provato la scansione cronologica sopra descritta e le relative “prese in carico” ed i “scarichi” (cfr. documentazione in atti).
Deve, quindi, ritenersi l'infondatezza della pretesa.
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso è fondato e va accolto.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella specificità del giudizio, nella molteplicità delle questioni involte ed esaminate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Spese compensate.
Agrigento, 14 novembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
ZI RO BE ON