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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 23/11/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4337/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4337/2023 definita con dispositivo pronunciato all'esito dell'udienza di discussione dell'/11/11/2025, promossa da:
( con sede legale in Via Maestri del Lavoro d'Italia n. 81 di CP_1 P.IVA_1
Pescara, in persona del Direttore Generale dott. , munito dei poteri giusta Controparte_2 verbale del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 14 novembre 2022, Ing. CP_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Sebastiana Parlavecchio del Foro di Cassino
[...]
(C.F. ), con domicilio eletto presso lo studio della medesima in C.F._1
Cassino, alla Via G. Marconi n. 83 ( fax 0776 313646 PEC ) Email_1
OPPONENTE contro
Controparte_4
[...]
OPPOSTA
Oggetto: opposizione alle ordinanze di ingiunzione di pagamento n. DPC017/368, 369,
370, 371, 377 e 378 del 2023
pagina 1 di 9
MOTIVI DELLA DECISIONE
Proponeva opposizione alle seguenti ordinanze ingiunzione CP_1
1. n. DPC017/368 del 28.11.2023 (doc.1) emessa da , Controparte_4 [...]
Controparte_5 Controparte_6
notificata in pari data, a seguito di verbale di accertamento e contestazione
[...] dell'ARTA n. 79 PE del 21.12.2021 (doc.2) sull'impianto di depurazione nel Comune di
Popoli (PE) sito in loc. “De Contre”. Importo maggiorato della sanzione € 6.300,00.
L'ordinanza prevede l'applicazione dell'art. 133, co. 1 del dlgs 152/2006, poiché “…Visti gli accertamenti e gli esiti analitici relativi al campione di acqua di scarico (rapporto di prova n. PE/013744/21), prelevato il giorno 09/11/2021 dai tecnici di questo
Distrettoall'uscita del depuratore comunale di Popoli sito in loc. De Contre, si comunica che è stato riscontrato per il parametro Escherichia coli il superamento del limite di 3.000
UFC/100 ml stabilito dalle Norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque della . Il rispetto di tali limiti è stato espressamente imposto dalla Controparte_4 determina della di autorizzazione allo scarico n. DPC024/418 del Controparte_4
03/12/2019”.
2. n. DPC017/369 del 29.11.2023 (doc.3) emessa da , Controparte_4 [...]
, Controparte_5 Controparte_5 Controparte_6
notificata in pari data, a seguito di verbale di accertamento e contestazione
[...] dell'ARTA n. 71 PE del 3.11.2021 (doc.4) sull'impianto di depurazione nel Comune di
Pianella (PE) sito in loc. “Capoluogo Fonte Gallo”. Importo maggiorato della sanzione €
3.300,00. L'ordinanza prevede l'applicazione dell'art. 133, co. 1 del dlgs 152/2006, poiché
“…Visti gli accertamenti e gli esiti analitici relativi al campione di acqua di scarico
(rapporto di prova n. PE/004827/21), prelevato il giorno 28/04/2021 dai tecnici di questo
Distretto all'uscita del depuratore comunale di Pianella sito in loc. Capoluogo Fonte Gallo, si comunica che sono stati superati i limiti della Tab. 3 dell'Allegato 5, parte III, del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. (scarichi in acque superficiali) per il parametro, Azoto nitrico. Il rispetto di pagina 2 di 9 tali limiti è stato espressamente imposto dalla determina della di Controparte_4 autorizzazione allo scarico DPC024/431 del 11/12/2019.”
3. n. DPC017/370 del 29.11.2023 (doc.5) emessa da , Controparte_4 [...]
, Controparte_5 Controparte_5 Controparte_6
notificata in pari data, a seguito di verbale di accertamento e contestazione
[...] dell'ARTA n. 72 PE del 3.11.2021 (doc.6) sull'impianto di depurazione nel Comune di
Collecorvino sito in loc. Case Bruciate. Importo maggiorato della sanzione € 6.300,00.
L'ordinanza prevede applicazione dell'art. 133, co. 1 del dlgs 152/2006, poiché “…Visti gli accertamentie gli esiti analitici relativi al campione di acqua di scarico (rapporto di prova n.
PE/010092/21), prelevato il giorno 18/08/2021 dai tecnici di questo Distretto all'uscita del depuratore comunale di Collecorvino sito in loc. Case Bruciate, si comunica che sono stati superati i limiti della Tab. 3 dell'Allegato 5, parte III, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (scarichi in acque superficiali) per il parametro Azoto ammoniacale. Il rispetto di tali limiti è stato espressamente imposto dalla determina della di autorizzazione allo Controparte_4 scarico DPC024/164 del 08/05/2019.”
4. n. DPC017/371 del 29.11.2023 (doc.7) emessa da , Controparte_4 [...]
, Controparte_5 Controparte_5 Controparte_6
notificata in pari data, a seguito di verbale di accertamento e contestazione
[...] dell'ARTA n. 77 PE del 2.12.2021 (doc.8) sull'impianto di depurazione nel Comune di
Pianella sito in loc. Quercia dell'Ompiso. Importo maggiorato della sanzione € 3.600,00.
L'ordinanza prevede applicazione dell'art. 133, co. 1 del dlgs 152/2006, poiché “…Visti gli accertamenti e gli esiti analitici relativi al campione di acqua di scarico (rapporto di prova n. PE/013111/21), prelevato il giorno 27/10/2021 dai tecnici di questo Distretto all'uscita del depuratore comunale di Pianella sito in loc. Quercia dell'Ompiso, si comunica che sono stati superati i limiti della Tab. 3 dell'Allegato 5, parte III, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
(scarichi in acque superficiali) per il parametro Azoto ammoniacale. Il rispetto di tale limite
è stato espressamente imposto dalla determina della di autorizzazione Controparte_4 allo scarico DPC024/081 del 03/03/2020.
5. n. DPC017/377 del 1.12.2023 (doc.9) emessa da Controparte_4 [...]
, Controparte_5 Controparte_5 Controparte_6
pagina 3 di 9 Sanzionatori, notificata via PEC in pari data, a seguito di verbale dell'ARTA n. 82 PE del
21.12.2021 (doc.10) sull'impianto di depurazione nel Comune di Torre de Passeri sito in loc. Capoluogo”. Importo maggiorato della sanzione € 5.100,00. L'ordinanza prevede applicazione dell'art. 133, co. 1 del dlgs 152/2006, poiché “…Visti gli accertamenti e gli esiti analitici relativi al campione di acqua di scarico (rapporto di prova n. PE/013740/21), prelevato il giorno 09/11/2021 dai tecnici di questo Distretto all'uscita del depuratore comunale di Torre de Passeri sito in loc. Capoluogo, si comunica che sono stati superati i limiti della Tab. 3 dell'Allegato 5, parte III, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (scarichi in acque superficiali) per il parametro Tensioattivi totali. Il rispetto di tale limite è stato espressamente imposto dalla determina della di autorizzazione allo Controparte_4 scarico DPC024/541 del 16/12/2016. ....”
6. n. DPC017/378 del 1.12.2023 (doc.11) emessa da , Controparte_4 [...]
, Controparte_5 Controparte_5 Controparte_6
notificata via PEC in pari data, a seguito di verbale dell'ARTA n. 85 PE del
[...]
30.12.2021 (doc.10) sull'impianto di depurazione nel Comune di Pescara sito in loc. Fosso
Cavone – Via Raiale. Importo maggiorato della sanzione € 23.400,00. L'ordinanza prevede applicazione dell'art. 133, co. 1 del dlgs 152/2006, poiché “…Visti gli accertamenti e gli esiti analitici relativi al campione di acqua di scarico (rapporto di prova n. PE/014692/21), prelevato il giorno 02/12/2021 dai tecnici di questo Distretto all'uscita del depuratore comunale di Pescara sito in loc. Fosso Cavone – Via Raiale, si comunica che sono stati superati i limiti della Tab. 3 dell'Allegato 5, parte III, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (scarichi in acque superficiali) per i parametri Solisi sospesi totali e Azoto nitroso. Il rispetto di tali limiti è stato espressamente imposto dalla determina della di Controparte_4 autorizzazione allo scarico DPC024/285 del 15/07/2020.
Le ordinanze hanno un importo complessivo maggiorato di € 48.000,00.
Veniva rilevato che anziché un campionamento su un arco di 24 ore per i parametri della
Tabella 1, e su un arco di 3 ore per i parametri di cui alla Tabella 3, come prevede ordinariamente l'All.5 parte III del dlgs 152/2006, l' ha svolto, in violazione di tali CP_7 disposizioni, solo un campionamento istantaneo, nonostante le chiare previsioni del suddetto allegato, confermate nei Metodi analitici per le acque Volume Primo Sezione 1000 pagina 4 di 9 - Capitolo 1030 metodi di campionamento APATCNR IRSA( doc. 13). In tale Capitolo a pag. 79 si legge “Il D.Lgs. 152/99 richiede il prelievo di campioni medi per il controllo dei limiti per le acque reflue urbane (campioni medi ponderati nell'arco delle 24 ore) e per le acque reflue industriali (campioni medi prelevati nell'arco di tre ore); le metodiche APAT sono tuttora valide come da punto 4 METODI DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI dell'All. 5 Parte III dlsg 152/06. Nel citato All. 5 parte terza si può agevolmente leggere che “Per il controllo della conformità dei limiti indicati nelle tabelle 1 e 2 e di altri limiti definiti in sede locale (N.d.r. Tabella C LR31/2010) vanno considerati i campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore.” ….e ancora con riguardo alla Tabella 3 che “Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore.
L'autorità preposta al controllo può, CON MOTIVAZIONE ESPRESSA NEL VERBALE
DI CAMPIONAMENTO, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), il tipo di accertamento (accertamento di routine, accertamento di CP_ emergenza, ecc.).” L' non ha ottemperato a tali obblighi: essa ha svolto arbitrariamente solo campionamenti istantanei nonostante tutti gli impianti dispongono di Cont autocampionatore fisso come da autorizzazione allo scarico e l' disponga di CP_ autocampionatore portatile. Nonostante tali circostanze note, l' ha ritenuto di effettuare solo prelievi istantanei, anziché considerare i campioni medi ponderati, come prescrive l'Allegato 5, parte terza del D.Lgs 152/2006, per il controllo della conformità dei limiti indicati nella Tabella 1 (24 ore) e nella Tabella 3 (3 ore) dell'Allegato 5. Sul punto si rileva CP_ che l' motiva sempre il mancato rispetto dell'obbligo del campionamento temporizzato sulla base di una mera dicitura standard (prestampato), una sorta di clausola di stile, mentre come da consolidata giurisprudenza l'organo che effettua il controllo deve motivare CP_ specificamente nel verbale di prelievo il perché deroga alle previsioni di legge. L' infatti, scrive sempre nei verbali di prelievo (doc.2,4,6,8,10,12) la stessa frase “Ai sensi di quanto disposto dall'all.5 par.
1.2.2. del Dlgs 152/06 si ritiene che, in considerazione delle pagina 5 di 9 condizioni e dello stato dei luoghi, delle infrastrutture, della situazione riscontrata all'atto del sopralluogo e del tipo di accertamento richiesto, il campionamento istantaneo sia da considerarsi rappresentativi nonché il più adatto a rappresentare lo scarico in questione”, facendo quindi ricorso a mere clausole di stile.
Con riguardo alla ordinanza DPC17/368, come registrato nel verbale di prelievo acqua di Contr scarico n. 222 del 9.11.2021 (doc.2) il dipendente presente alle operazioni di prelievo ha dichiarato “piogge abbondanti nei giorni precedenti”. Il verificarsi di abbondanti piogge, come riportato nel verbale e non contestato dall' , ha certamente inciso sugli esiti CP_7 delle analisi. Sul punto, non a caso, la disposizione dell'Allegato 5, Parte Terza del D.lgs. n.
152/06, paragrafo 1.1, richiamato all'art. 101, co. 14, del medesimo D.Lgs., prevede espressamente che “Valori estremi per la qualità delle acque in questione non sono presi in considerazione se essi sono il risultato di situazioni eccezionali come quelle dovute a piogge abbondanti”. L'ARTA, pertanto, emettendo nonostante tale evidenza il verbale di accertamento e contestazione ha violato tale disposizione dell'Allegato 5 Parte Terza del
D.lgs. n. 152/06 e l'art. 101 citato. Così come tale disposizione risulta violata dall'ordinanza di ingiunzione in oggetto che pertanto va annullata in assenza di analisi attendibili sulla qualità del refluo.
Infine l'opponente ampiamente argomentava sulla sproporzione delle sanzioni applicate, sulla nullità e disapplicazione dei DPC263/2019 E DPC017/2020.
La controparte si opponeva alle avverse argomentazioni.
Rilevava che non è tassativamente stabilito che si effettui un campionamento “medio” nell'arco di tre ore. Il punto 1.2.2, dell'Allegato 5, alla Parte Terza, del D. Lgs. n. 152/2006 dispone altresì che “L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle pagina 6 di 9 caratteristiche di continuità dello stesso), il tipo di accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza, ecc.)”. Se dal dettato normativo emerge con chiarezza il favore del legislatore per il campionamento medio prelevato nell'arco di tre ore, è altrettanto evidente come tale previsione non sia tassativa, ma stabilita “di norma”, ossia da seguire
“in genere, per abitudine, per consuetudine” e, pertanto, da tenere in considerazione secondo un'applicazione non rigida della norma, seguendo i principi di ragionevolezza e rispetto del fine, tipici della discrezionalità amministrativa. Infatti il compito dell'autorità preposta al controllo è quello “di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico”
e, proprio per perseguire tale finalità, il legislatore ha previsto che detta autorità abbia la più ampia libertà di scelta nella tipologia di campionamento da effettuare. Infatti, il punto 1.2.2 dell'Allegato 5, alla Parte Terza, del precitato Decreto, conferisce all'autorità preposta al controllo il potere di derogare al campionamento medio attribuendole la più ampia discrezionalità nella scelta della modalità di campionamento, inclusa la modalità di campionamento istantaneo. Tale previsione normativa, disposta dal legislatore per le acque reflue industriali, risulta a fortiori applicabile anche alle acque reflue urbane di tipo misto dei depuratori in disamina, contenenti nei casi di specie, acque reflue domestiche, meteoriche e industriali. Ad ogni buon conto si precisa, ulteriormente, che nella Regione
Abruzzo non esistono impianti di trattamento separati per le acque meteoriche, la cui presenza negli scarichi, vale a qualificare come “urbano” cioè MISTO il refluo. Anche
l'Istruzione operativa di ARTA IO 01/14 del 2018 allegata in stralcio prevede per le acque reflue urbane e per quelle industriali un campionamento medio ponderato di norma rispettivamente nell'arco delle 24 ore e nell'arco di 3 ore.
Inoltre sull'obbligo di non tenere conto dei risultati delle analisi svolte in caso di piogge abbondanti, si osservava che le piogge si erano verificate NEI GIORNI PRECEDENTI e non in data 09.11.2021 ovvero non nel giorno del campionamento! Del resto nel Verbale di prelievo acqua di scarico n. 222 del 09.11.2021 (cfr All. 1a) non si attesta che fossero in atto precipitazioni atmosferiche al momento del campionamento.
Durante le operazioni di prelievo, non risultava che fosse stato attivato alcuno “scaricatore di piena”, o altra similare predisposizione impiantistica, atta a ridurre - in caso di emergenza - la portata in ingresso all'impianto. Quindi, la massa dei reflui trattati era pagina 7 di 9 consona all'ordinaria conduzione dell'impianto, confacente alla regolare gestione, nonché rispondente alle capacità progettuali. Pertanto, il giorno del campionamento (effettuato in assenza di piogge) si verteva in uno stato di normale conduzione dell'impianto, non era stata registrata alcuna difformità tecnica e/o gestionale e/o eccezionale che potesse stravolgere l'ordinarietà e, questo, è un dato di fatto!
In sede di decisione, nell'esaminare il punto cruciale che investe le modalità di esecuzione delle analisi occorre rilevare quanto segue.
Risulta dirimente osservare che da una parte la giurisprudenza ha ritenuto ( Cass. pen Sez
III n. 45434 del 30 novembre 2022) che le modalità di accertamento delle infrazioni in materia di scarico di acque reflue non necessariamente incidono sulla legittimità dell'accertamento della violazione effettuata tramite campionamento istantaneo. In particolare, le indicazioni sulle metodiche di prelievo e campionamento del refluo, contenute nell'allegato 5 alla Parte II^ del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (campione medio prelevato nell'arco di tre ore), non costituiscono un criterio legale di valutazione della prova e possono essere derogate, anche con campionamento istantaneo, in presenza di particolari esigenze individuate dall'organo di controllo, delle quali deve essere data motivazione e tali esigenze possono derivare dalle caratteristiche del ciclo produttivo, dal tipo di scarico - continuo, discontinuo, istantaneo - dal tipo di accertamento, ecc. D'altra parte, il principio enunciato inerisce essenzialmente il caso di scarico ritenuto configurabile anche nel caso di mera canalizzazione, pur solo periodica o discontinua o occasionale, di acque reflue in uno dei corpi recettori specificati dalla legge ed effettuata tramite condotta, tubazione o altro sistema stabile di canalizzazione, essendo sufficiente ai fini dello scarico accertare che attraverso una collettazione stabile si effettui o sia stato effettuato lo sversamento dei reflui nei termini di cui alla fattispecie penale di riferimento. Ed allora il campionamento istantaneo, in deroga al criterio ordinario di campionamento medio, rappresenta un metodo idoneo e funzionale a cristallizzare un fenomeno inquinante di breve durata. Infatti, la norma sul metodo di campionamento dello scarico ha carattere procedimentale e non sostanziale, sicchè non può configurarsi come norma integratrice della stessa fattispecie: essa indica il criterio tecnico ordinario per il prelevamento, ma non esclude che il giudice pagina 8 di 9 possa motivatamente valutare la rappresentatività di un campione che, per qualsiasi causa, non sia stato possibile prelevare secondo il criterio ordinario.
Pur tenuto conto di questo orientamento, nei casi alla nostra attenzione non si ravvisano motivi oggettivamente giustificativi dell'utilizzo di metodica diversa da quella generale prescritta, non vertendosi in particolare di collettazione di carattere occasionale. Del resto la motivazione espressa nel verbale di campionamento, non rende conto in termini concreti della adeguatezza del campionamento diverso da quello svolto su tempi diversi, in ragione di particolari esigenze quali, ad esempio, quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), dal tipo di accertamento
(accertamento di emergenza, ecc.). Pertanto le risultanze degli accertamenti debbono ritenersi di dubbia attendibilità.
Alla luce di quanto sopra s'impone l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione avverso le ordinanze ingiunzione meglio identificate in atti per Cont l'effetto annullandole, e condannando la al pagamento in favore di delle spese CP_4 del giudizio, che liquida complessivamente in euro 2.906,00 per compensi oltre accessori ed euro 518,00 per esborsi.
Motivazione in 60 giorni.
Il Giudice
dott. Rossana Villani
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4337/2023 definita con dispositivo pronunciato all'esito dell'udienza di discussione dell'/11/11/2025, promossa da:
( con sede legale in Via Maestri del Lavoro d'Italia n. 81 di CP_1 P.IVA_1
Pescara, in persona del Direttore Generale dott. , munito dei poteri giusta Controparte_2 verbale del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 14 novembre 2022, Ing. CP_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Sebastiana Parlavecchio del Foro di Cassino
[...]
(C.F. ), con domicilio eletto presso lo studio della medesima in C.F._1
Cassino, alla Via G. Marconi n. 83 ( fax 0776 313646 PEC ) Email_1
OPPONENTE contro
Controparte_4
[...]
OPPOSTA
Oggetto: opposizione alle ordinanze di ingiunzione di pagamento n. DPC017/368, 369,
370, 371, 377 e 378 del 2023
pagina 1 di 9
MOTIVI DELLA DECISIONE
Proponeva opposizione alle seguenti ordinanze ingiunzione CP_1
1. n. DPC017/368 del 28.11.2023 (doc.1) emessa da , Controparte_4 [...]
Controparte_5 Controparte_6
notificata in pari data, a seguito di verbale di accertamento e contestazione
[...] dell'ARTA n. 79 PE del 21.12.2021 (doc.2) sull'impianto di depurazione nel Comune di
Popoli (PE) sito in loc. “De Contre”. Importo maggiorato della sanzione € 6.300,00.
L'ordinanza prevede l'applicazione dell'art. 133, co. 1 del dlgs 152/2006, poiché “…Visti gli accertamenti e gli esiti analitici relativi al campione di acqua di scarico (rapporto di prova n. PE/013744/21), prelevato il giorno 09/11/2021 dai tecnici di questo
Distrettoall'uscita del depuratore comunale di Popoli sito in loc. De Contre, si comunica che è stato riscontrato per il parametro Escherichia coli il superamento del limite di 3.000
UFC/100 ml stabilito dalle Norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque della . Il rispetto di tali limiti è stato espressamente imposto dalla Controparte_4 determina della di autorizzazione allo scarico n. DPC024/418 del Controparte_4
03/12/2019”.
2. n. DPC017/369 del 29.11.2023 (doc.3) emessa da , Controparte_4 [...]
, Controparte_5 Controparte_5 Controparte_6
notificata in pari data, a seguito di verbale di accertamento e contestazione
[...] dell'ARTA n. 71 PE del 3.11.2021 (doc.4) sull'impianto di depurazione nel Comune di
Pianella (PE) sito in loc. “Capoluogo Fonte Gallo”. Importo maggiorato della sanzione €
3.300,00. L'ordinanza prevede l'applicazione dell'art. 133, co. 1 del dlgs 152/2006, poiché
“…Visti gli accertamenti e gli esiti analitici relativi al campione di acqua di scarico
(rapporto di prova n. PE/004827/21), prelevato il giorno 28/04/2021 dai tecnici di questo
Distretto all'uscita del depuratore comunale di Pianella sito in loc. Capoluogo Fonte Gallo, si comunica che sono stati superati i limiti della Tab. 3 dell'Allegato 5, parte III, del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. (scarichi in acque superficiali) per il parametro, Azoto nitrico. Il rispetto di pagina 2 di 9 tali limiti è stato espressamente imposto dalla determina della di Controparte_4 autorizzazione allo scarico DPC024/431 del 11/12/2019.”
3. n. DPC017/370 del 29.11.2023 (doc.5) emessa da , Controparte_4 [...]
, Controparte_5 Controparte_5 Controparte_6
notificata in pari data, a seguito di verbale di accertamento e contestazione
[...] dell'ARTA n. 72 PE del 3.11.2021 (doc.6) sull'impianto di depurazione nel Comune di
Collecorvino sito in loc. Case Bruciate. Importo maggiorato della sanzione € 6.300,00.
L'ordinanza prevede applicazione dell'art. 133, co. 1 del dlgs 152/2006, poiché “…Visti gli accertamentie gli esiti analitici relativi al campione di acqua di scarico (rapporto di prova n.
PE/010092/21), prelevato il giorno 18/08/2021 dai tecnici di questo Distretto all'uscita del depuratore comunale di Collecorvino sito in loc. Case Bruciate, si comunica che sono stati superati i limiti della Tab. 3 dell'Allegato 5, parte III, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (scarichi in acque superficiali) per il parametro Azoto ammoniacale. Il rispetto di tali limiti è stato espressamente imposto dalla determina della di autorizzazione allo Controparte_4 scarico DPC024/164 del 08/05/2019.”
4. n. DPC017/371 del 29.11.2023 (doc.7) emessa da , Controparte_4 [...]
, Controparte_5 Controparte_5 Controparte_6
notificata in pari data, a seguito di verbale di accertamento e contestazione
[...] dell'ARTA n. 77 PE del 2.12.2021 (doc.8) sull'impianto di depurazione nel Comune di
Pianella sito in loc. Quercia dell'Ompiso. Importo maggiorato della sanzione € 3.600,00.
L'ordinanza prevede applicazione dell'art. 133, co. 1 del dlgs 152/2006, poiché “…Visti gli accertamenti e gli esiti analitici relativi al campione di acqua di scarico (rapporto di prova n. PE/013111/21), prelevato il giorno 27/10/2021 dai tecnici di questo Distretto all'uscita del depuratore comunale di Pianella sito in loc. Quercia dell'Ompiso, si comunica che sono stati superati i limiti della Tab. 3 dell'Allegato 5, parte III, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
(scarichi in acque superficiali) per il parametro Azoto ammoniacale. Il rispetto di tale limite
è stato espressamente imposto dalla determina della di autorizzazione Controparte_4 allo scarico DPC024/081 del 03/03/2020.
5. n. DPC017/377 del 1.12.2023 (doc.9) emessa da Controparte_4 [...]
, Controparte_5 Controparte_5 Controparte_6
pagina 3 di 9 Sanzionatori, notificata via PEC in pari data, a seguito di verbale dell'ARTA n. 82 PE del
21.12.2021 (doc.10) sull'impianto di depurazione nel Comune di Torre de Passeri sito in loc. Capoluogo”. Importo maggiorato della sanzione € 5.100,00. L'ordinanza prevede applicazione dell'art. 133, co. 1 del dlgs 152/2006, poiché “…Visti gli accertamenti e gli esiti analitici relativi al campione di acqua di scarico (rapporto di prova n. PE/013740/21), prelevato il giorno 09/11/2021 dai tecnici di questo Distretto all'uscita del depuratore comunale di Torre de Passeri sito in loc. Capoluogo, si comunica che sono stati superati i limiti della Tab. 3 dell'Allegato 5, parte III, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (scarichi in acque superficiali) per il parametro Tensioattivi totali. Il rispetto di tale limite è stato espressamente imposto dalla determina della di autorizzazione allo Controparte_4 scarico DPC024/541 del 16/12/2016. ....”
6. n. DPC017/378 del 1.12.2023 (doc.11) emessa da , Controparte_4 [...]
, Controparte_5 Controparte_5 Controparte_6
notificata via PEC in pari data, a seguito di verbale dell'ARTA n. 85 PE del
[...]
30.12.2021 (doc.10) sull'impianto di depurazione nel Comune di Pescara sito in loc. Fosso
Cavone – Via Raiale. Importo maggiorato della sanzione € 23.400,00. L'ordinanza prevede applicazione dell'art. 133, co. 1 del dlgs 152/2006, poiché “…Visti gli accertamenti e gli esiti analitici relativi al campione di acqua di scarico (rapporto di prova n. PE/014692/21), prelevato il giorno 02/12/2021 dai tecnici di questo Distretto all'uscita del depuratore comunale di Pescara sito in loc. Fosso Cavone – Via Raiale, si comunica che sono stati superati i limiti della Tab. 3 dell'Allegato 5, parte III, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (scarichi in acque superficiali) per i parametri Solisi sospesi totali e Azoto nitroso. Il rispetto di tali limiti è stato espressamente imposto dalla determina della di Controparte_4 autorizzazione allo scarico DPC024/285 del 15/07/2020.
Le ordinanze hanno un importo complessivo maggiorato di € 48.000,00.
Veniva rilevato che anziché un campionamento su un arco di 24 ore per i parametri della
Tabella 1, e su un arco di 3 ore per i parametri di cui alla Tabella 3, come prevede ordinariamente l'All.5 parte III del dlgs 152/2006, l' ha svolto, in violazione di tali CP_7 disposizioni, solo un campionamento istantaneo, nonostante le chiare previsioni del suddetto allegato, confermate nei Metodi analitici per le acque Volume Primo Sezione 1000 pagina 4 di 9 - Capitolo 1030 metodi di campionamento APATCNR IRSA( doc. 13). In tale Capitolo a pag. 79 si legge “Il D.Lgs. 152/99 richiede il prelievo di campioni medi per il controllo dei limiti per le acque reflue urbane (campioni medi ponderati nell'arco delle 24 ore) e per le acque reflue industriali (campioni medi prelevati nell'arco di tre ore); le metodiche APAT sono tuttora valide come da punto 4 METODI DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI dell'All. 5 Parte III dlsg 152/06. Nel citato All. 5 parte terza si può agevolmente leggere che “Per il controllo della conformità dei limiti indicati nelle tabelle 1 e 2 e di altri limiti definiti in sede locale (N.d.r. Tabella C LR31/2010) vanno considerati i campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore.” ….e ancora con riguardo alla Tabella 3 che “Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore.
L'autorità preposta al controllo può, CON MOTIVAZIONE ESPRESSA NEL VERBALE
DI CAMPIONAMENTO, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), il tipo di accertamento (accertamento di routine, accertamento di CP_ emergenza, ecc.).” L' non ha ottemperato a tali obblighi: essa ha svolto arbitrariamente solo campionamenti istantanei nonostante tutti gli impianti dispongono di Cont autocampionatore fisso come da autorizzazione allo scarico e l' disponga di CP_ autocampionatore portatile. Nonostante tali circostanze note, l' ha ritenuto di effettuare solo prelievi istantanei, anziché considerare i campioni medi ponderati, come prescrive l'Allegato 5, parte terza del D.Lgs 152/2006, per il controllo della conformità dei limiti indicati nella Tabella 1 (24 ore) e nella Tabella 3 (3 ore) dell'Allegato 5. Sul punto si rileva CP_ che l' motiva sempre il mancato rispetto dell'obbligo del campionamento temporizzato sulla base di una mera dicitura standard (prestampato), una sorta di clausola di stile, mentre come da consolidata giurisprudenza l'organo che effettua il controllo deve motivare CP_ specificamente nel verbale di prelievo il perché deroga alle previsioni di legge. L' infatti, scrive sempre nei verbali di prelievo (doc.2,4,6,8,10,12) la stessa frase “Ai sensi di quanto disposto dall'all.5 par.
1.2.2. del Dlgs 152/06 si ritiene che, in considerazione delle pagina 5 di 9 condizioni e dello stato dei luoghi, delle infrastrutture, della situazione riscontrata all'atto del sopralluogo e del tipo di accertamento richiesto, il campionamento istantaneo sia da considerarsi rappresentativi nonché il più adatto a rappresentare lo scarico in questione”, facendo quindi ricorso a mere clausole di stile.
Con riguardo alla ordinanza DPC17/368, come registrato nel verbale di prelievo acqua di Contr scarico n. 222 del 9.11.2021 (doc.2) il dipendente presente alle operazioni di prelievo ha dichiarato “piogge abbondanti nei giorni precedenti”. Il verificarsi di abbondanti piogge, come riportato nel verbale e non contestato dall' , ha certamente inciso sugli esiti CP_7 delle analisi. Sul punto, non a caso, la disposizione dell'Allegato 5, Parte Terza del D.lgs. n.
152/06, paragrafo 1.1, richiamato all'art. 101, co. 14, del medesimo D.Lgs., prevede espressamente che “Valori estremi per la qualità delle acque in questione non sono presi in considerazione se essi sono il risultato di situazioni eccezionali come quelle dovute a piogge abbondanti”. L'ARTA, pertanto, emettendo nonostante tale evidenza il verbale di accertamento e contestazione ha violato tale disposizione dell'Allegato 5 Parte Terza del
D.lgs. n. 152/06 e l'art. 101 citato. Così come tale disposizione risulta violata dall'ordinanza di ingiunzione in oggetto che pertanto va annullata in assenza di analisi attendibili sulla qualità del refluo.
Infine l'opponente ampiamente argomentava sulla sproporzione delle sanzioni applicate, sulla nullità e disapplicazione dei DPC263/2019 E DPC017/2020.
La controparte si opponeva alle avverse argomentazioni.
Rilevava che non è tassativamente stabilito che si effettui un campionamento “medio” nell'arco di tre ore. Il punto 1.2.2, dell'Allegato 5, alla Parte Terza, del D. Lgs. n. 152/2006 dispone altresì che “L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle pagina 6 di 9 caratteristiche di continuità dello stesso), il tipo di accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza, ecc.)”. Se dal dettato normativo emerge con chiarezza il favore del legislatore per il campionamento medio prelevato nell'arco di tre ore, è altrettanto evidente come tale previsione non sia tassativa, ma stabilita “di norma”, ossia da seguire
“in genere, per abitudine, per consuetudine” e, pertanto, da tenere in considerazione secondo un'applicazione non rigida della norma, seguendo i principi di ragionevolezza e rispetto del fine, tipici della discrezionalità amministrativa. Infatti il compito dell'autorità preposta al controllo è quello “di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico”
e, proprio per perseguire tale finalità, il legislatore ha previsto che detta autorità abbia la più ampia libertà di scelta nella tipologia di campionamento da effettuare. Infatti, il punto 1.2.2 dell'Allegato 5, alla Parte Terza, del precitato Decreto, conferisce all'autorità preposta al controllo il potere di derogare al campionamento medio attribuendole la più ampia discrezionalità nella scelta della modalità di campionamento, inclusa la modalità di campionamento istantaneo. Tale previsione normativa, disposta dal legislatore per le acque reflue industriali, risulta a fortiori applicabile anche alle acque reflue urbane di tipo misto dei depuratori in disamina, contenenti nei casi di specie, acque reflue domestiche, meteoriche e industriali. Ad ogni buon conto si precisa, ulteriormente, che nella Regione
Abruzzo non esistono impianti di trattamento separati per le acque meteoriche, la cui presenza negli scarichi, vale a qualificare come “urbano” cioè MISTO il refluo. Anche
l'Istruzione operativa di ARTA IO 01/14 del 2018 allegata in stralcio prevede per le acque reflue urbane e per quelle industriali un campionamento medio ponderato di norma rispettivamente nell'arco delle 24 ore e nell'arco di 3 ore.
Inoltre sull'obbligo di non tenere conto dei risultati delle analisi svolte in caso di piogge abbondanti, si osservava che le piogge si erano verificate NEI GIORNI PRECEDENTI e non in data 09.11.2021 ovvero non nel giorno del campionamento! Del resto nel Verbale di prelievo acqua di scarico n. 222 del 09.11.2021 (cfr All. 1a) non si attesta che fossero in atto precipitazioni atmosferiche al momento del campionamento.
Durante le operazioni di prelievo, non risultava che fosse stato attivato alcuno “scaricatore di piena”, o altra similare predisposizione impiantistica, atta a ridurre - in caso di emergenza - la portata in ingresso all'impianto. Quindi, la massa dei reflui trattati era pagina 7 di 9 consona all'ordinaria conduzione dell'impianto, confacente alla regolare gestione, nonché rispondente alle capacità progettuali. Pertanto, il giorno del campionamento (effettuato in assenza di piogge) si verteva in uno stato di normale conduzione dell'impianto, non era stata registrata alcuna difformità tecnica e/o gestionale e/o eccezionale che potesse stravolgere l'ordinarietà e, questo, è un dato di fatto!
In sede di decisione, nell'esaminare il punto cruciale che investe le modalità di esecuzione delle analisi occorre rilevare quanto segue.
Risulta dirimente osservare che da una parte la giurisprudenza ha ritenuto ( Cass. pen Sez
III n. 45434 del 30 novembre 2022) che le modalità di accertamento delle infrazioni in materia di scarico di acque reflue non necessariamente incidono sulla legittimità dell'accertamento della violazione effettuata tramite campionamento istantaneo. In particolare, le indicazioni sulle metodiche di prelievo e campionamento del refluo, contenute nell'allegato 5 alla Parte II^ del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (campione medio prelevato nell'arco di tre ore), non costituiscono un criterio legale di valutazione della prova e possono essere derogate, anche con campionamento istantaneo, in presenza di particolari esigenze individuate dall'organo di controllo, delle quali deve essere data motivazione e tali esigenze possono derivare dalle caratteristiche del ciclo produttivo, dal tipo di scarico - continuo, discontinuo, istantaneo - dal tipo di accertamento, ecc. D'altra parte, il principio enunciato inerisce essenzialmente il caso di scarico ritenuto configurabile anche nel caso di mera canalizzazione, pur solo periodica o discontinua o occasionale, di acque reflue in uno dei corpi recettori specificati dalla legge ed effettuata tramite condotta, tubazione o altro sistema stabile di canalizzazione, essendo sufficiente ai fini dello scarico accertare che attraverso una collettazione stabile si effettui o sia stato effettuato lo sversamento dei reflui nei termini di cui alla fattispecie penale di riferimento. Ed allora il campionamento istantaneo, in deroga al criterio ordinario di campionamento medio, rappresenta un metodo idoneo e funzionale a cristallizzare un fenomeno inquinante di breve durata. Infatti, la norma sul metodo di campionamento dello scarico ha carattere procedimentale e non sostanziale, sicchè non può configurarsi come norma integratrice della stessa fattispecie: essa indica il criterio tecnico ordinario per il prelevamento, ma non esclude che il giudice pagina 8 di 9 possa motivatamente valutare la rappresentatività di un campione che, per qualsiasi causa, non sia stato possibile prelevare secondo il criterio ordinario.
Pur tenuto conto di questo orientamento, nei casi alla nostra attenzione non si ravvisano motivi oggettivamente giustificativi dell'utilizzo di metodica diversa da quella generale prescritta, non vertendosi in particolare di collettazione di carattere occasionale. Del resto la motivazione espressa nel verbale di campionamento, non rende conto in termini concreti della adeguatezza del campionamento diverso da quello svolto su tempi diversi, in ragione di particolari esigenze quali, ad esempio, quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), dal tipo di accertamento
(accertamento di emergenza, ecc.). Pertanto le risultanze degli accertamenti debbono ritenersi di dubbia attendibilità.
Alla luce di quanto sopra s'impone l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione avverso le ordinanze ingiunzione meglio identificate in atti per Cont l'effetto annullandole, e condannando la al pagamento in favore di delle spese CP_4 del giudizio, che liquida complessivamente in euro 2.906,00 per compensi oltre accessori ed euro 518,00 per esborsi.
Motivazione in 60 giorni.
Il Giudice
dott. Rossana Villani
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