TAR Ancona, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 337
TAR
Ordinanza cautelare 6 novembre 2025
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TAR
Sentenza 17 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione art. 42-bis D.Lgs. 151/2001 e art. 45, comma 31-bis, D.Lgs. 95/2017

    L'amministrazione ha sufficientemente argomentato sull'eccezionalità delle ragioni del diniego, legate all'unicità del reparto e all'infungibilità del profilo professionale del ricorrente. Tali esigenze organizzative, connotate da rilevanza, consentono il diniego del beneficio.

  • Rigettato
    Violazione art. 3 L. 241/1990 e art. 3 Convenzione sui diritti del fanciullo

    Le ragioni del diniego sono state esaurientemente e fondatamente esposte, individuando casi ed esigenze eccezionali nel reparto di appartenenza e nel profilo di impiego del ricorrente. Le motivazioni relative all'impiego come 'Sistemista Servizi Informatici' sono state ritenute fondate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 337
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 337
    Data del deposito : 17 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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