Ordinanza cautelare 6 novembre 2025
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00337/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00682/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 682 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa - Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del personale dell’Esercito;
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. M_D -OMISSIS-, tramite il quale lo Stato Maggiore dell'Esercito, Dipartimento Impiego del Personale, Ufficio Impiego Sottufficiali, ha disposto il non accoglimento dell'istanza presentata ai sensi dell'art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001 tesa ad ottenere l'assegnazione temporanea presso un Ente dislocato nella sede di -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. LU RR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, Sottufficiale dell’Esercito Italiano con la qualifica di “-OMISSIS-”, prestava servizio presso il -OMISSIS-.
Dopo la nascita di un figlio, chiedeva di essere temporaneamente assegnato, per 3 anni, ad una sede in -OMISSIS-, invocando il beneficio ex art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001.
Con il provvedimento oggetto dell’odierno gravame, l’istanza veniva tuttavia respinta per le seguenti ragioni (in sintesi):
- il -OMISSIS-, è l’unica unità di questo genere presente nell’Esercito Italiano, non fungibile con altre unità;
- il “-OMISSIS-” rappresenta un ruolo altrettanto infungibile con altre professionalità e non è presente nei reparti dell’area -OMISSIS-(dove le capacità specialistiche del ricorrente non potrebbero quindi trovare utile collocazione);
- il ricorrente non troverebbe utile collocazione nell’area -OMISSIS-neppure come “Sistemista Servizi Informatici” trattandosi di ruolo già completo al 100%;
- presso il -OMISSIS- risulta invece essere attualmente scoperto (di 3 unità) proprio la specializzazione del ricorrente di “-OMISSIS-”.
Il Ministero della Difesa si è costituito per resistere al gravame.
2. Con una serie di censure esposte cumulativamente, viene dedotta violazione dell’art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001, dell’art. 45, comma 31-bis, del D.Lgs. n. 95/2017, dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, dell’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20/11/1989 e ratificata con Legge n. 176/1991, nonché eccesso di potere sotto svariati profili. In particolare e in sintesi, viene dedotto quanto segue:
- l’art. 45, comma 31-bis, del D.Lgs. n. 95/2017, secondo cui il diniego è “consentito per motivate
esigenze organiche o di servizio” non può essere applicato al personale dell’Esercito ma solo alle Forze di Polizia;
- erronea motivazione del diniego basata sulla posizione organica e non sulla posizione retributiva. Se si applicasse il concetto della specializzazione, le figure altamente specializzate (come il ricorrente) non potrebbero mai beneficiare dell’articolo 45 perché sarebbero quasi sempre infungibili;
- volendo comunque ragionare in termini di posizione organica, a -OMISSIS- sarebbe disponibile l’incarico di “Sistemista Servizi Informatici” che il ricorrente potrebbe ricoprire avendo frequentato il relativo corso nel 2021;
- difetto generale di motivazione, violazione del principio di proporzionalità e di equo bilanciamento dei contrapposti interessi.
Le censure non possono trovare condivisione per le ragioni già esposte da questo Tribunale nell’ordinanza che ha respinto l’istanza cautelare (cfr. TAR Marche, Sez. I, 6/11/2025 n. 251) poi confermata in appello per insussistenza del “fumus” (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 28/1/2026 n. 327).
Va quindi ribadito, anche in questa sede di merito, che l’amministrazione ha sufficientemente argomentato sull’eccezionalità delle ragioni che sostengono il diniego, stante l’unicità del -OMISSIS- attualmente in sofferenza organica e dell’infungibilità del profilo professionale specialistico cui appartiene il ricorrente.
La giurisprudenza amministrativa, anche molto recente, ha precisato che i “casi o esigenze eccezionali” (ex art. 42-bis D.Lgs. 151/2001), che consentono all’amministrazione di negare legittimamente il beneficio auspicato, possono essere correlati anche ad esigenze organizzative, purché connotate da un’evidente rilevanza (cfr. da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 17/6/2025 n. 5271) come nel caso in esame, diverso da quello recentemente trattato da questo Tribunale con riguardo al medesimo reparto ma sul differente profilo di impiego non specialistico e non infungibile (furiere) (cfr. TAR Marche, Sez. I, 15/10/2025 n. 785, al momento “sub iudice” in appello).
Nell’odierna vicenda i “casi o esigenze eccezionali” vanno quindi individuati sia nel reparto di appartenenza (unico in Italia e con carenze organiche nella specialità), sia nel profilo di impiego del ricorrente (altamente specialistico e infungibile non presente in altri reparti).
Sono state esaurientemente e fondatamente esposte anche le ragioni per le quali il ricorrente non può essere utilmente impiegato come “Sistemista Servizi Informatici”, sia perché al termine del corso del 2021 è stato confermato nella p.o. di “-OMISSIS-” sia, comunque, per l’indisponibilità di posti in tale profilo nell’area pescarese.
3. In conclusione il ricorso va respinto.
4. Le spese di giudizio possono tuttavia essere compensate per ragioni equitative.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e il reparto di appartenenza.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TA Anastasi, Presidente
LU RR, Consigliere, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU RR | TA Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.