TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 12307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12307 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, Dott. LA BA, ha emesso la seguente S E N T E N Z A previo deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc., nella controversia di lavoro R.G. 40911/24 promossa DA
elettivamente domiciliato presso gli Avv. G. Parte_1
TESCIONE, G. IE e D. LO TI che lo rappresentano e difendono
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t. - contumace - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente indicato in epigrafe ha chiesto al Giudice, anche previa disapplicazione del DM 89 del 21.5.24, del relativo allegato A e di ogni altra normativa e regolamento in contrasto con il suo diritto, di: 1) accertare e dichiarare il diritto all'attribuzione in forma piena del punteggio spettante in ragione del servizio militare espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso della classe di concorso in cui è attualmente inserita nelle graduatorie di circolo o di istituto del personale ATA nei profili di appartenenza;
2) accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dei punti dovuti per il profilo indicato in atti. A fondamento della domanda - lo si rileva in estrema sintesi - ha riferito che: 1) è assistente amministrativo e collaboratore scolastico inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia della Provincia di Roma;
2) ha prestato servizio militare dopo aver conseguito il diploma di studio di cui in atti e ha presentato domanda di inserimento/aggiornamento delle graduatorie di III fascia del personale ATA per i profili di cui al ricorso;
3) l'Amministrazione, illegittimamente, non ha riconosciuto il punteggio per il servizio militare di leva, prestato non in costanza di nomina, ai fini della determinazione del punteggio per i profili dichiarati. Ha sostenuto l'illegittimità del DM 89/24 nella parte in cui stabilisce che il servizio militare di leva è valutabile solo qualora espletato in costanza di nomina;
ha fornito una ricostruzione della normativa applicabile in materia;
ha richiamato giurisprudenza del Consiglio di Stato e giurisprudenza di merito favorevole alla propria tesi, intervenuta sul punto. Contr Non si è costituito in giudizio il . Esaurita la fase istruttoria, svoltasi solo su base documentale, la causa è stata decisa ex art. 127 ter cpc., previo deposito di note di trattazione scritta
1 La domanda è infondata e va respinta. Si ritiene di condividere integralmente quanto già osservato con decisioni di merito e di legittimità intervenute su questione analoga alla presente;
in particolare, si richiama la sentenza di questo Ufficio resa in data 18.12.23 su r.g. 7208/23, che si è diffusamente pronunciata sulle questioni oggi in esame, con argomentazioni complete e convincenti, e alla quale integralmente ci si riporta;
ciò, ai sensi di cui all'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. Cass. 17640/16, per cui la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. cpc. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione;
cfr. anche Cass. 18754/16, 11508/16 8053/12; 10222/09). È stato lì, tra l'altro, osservato che “(…) L'art. 20, I comma, della legge n. 958 del 1986, oggi espressamente abrogato con l'art. 2268, comma 1, n. 840), del decreto legislativo 15.3.2010 n. 66 (codice dell'ordinamento militare), prevedeva che: "Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico". L'art. 7 della legge n. 412 del 1991, interpretando autenticamente l'art. 20 (prima di detta abrogazione), stabiliva che: "Il servizio militare valutabile ai sensi dell'art. 20, L. 24 dicembre 1986, n. 958, è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge nonché quello prestato successivamente". Il comma 7 dell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, TU sul personale docente, dispone poi che: "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti". (…) l'art. 20 della legge n. 958 del 1986, comunque abrogata, si limitava a riconoscere la validità del periodo di servizio militare per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa, ma ai soli fini del trattamento previdenziale. La disposizione, chiara sul punto, definisce quale sia la “validità a tutti gli effetti” del servizio militare prestato. L'art. 485, comma 7 del d.lgs. n. 297 del 1994, riprendendo la dizione della norma summenzionata, genericamente stabilisce che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”. Ebbene, la genericità dell'inciso induce parte della
2 giurisprudenza di merito a riconoscere la possibilità di attribuire il punteggio aggiuntivo anche a coloro che non hanno espletato il servizio di leva o il servizio civile in costanza del rapporto. L'assunto non è condivisibile perché, proprio la lettura sistematica, nonché diacronica delle norme, impone (…) un'interpretazione di segno contrario. La ratio dell'art. 485, co.7, infatti, deve essere ravvisata nella finalità di evitare che tale servizio pregiudichi il lavoratore in ordine all'anzianità di servizio o ad altri istituti analoghi, che presuppongono la costanza del rapporto di lavoro, attuando, così, la previsione dell'art. 52 della Costituzione, il quale, sancendo che “Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici”, mira ad evitare che il servizio militare (e dunque anche il servizio civile, per effetto della piena equiparazione) rechi pregiudizio alla “posizione di lavoro” del cittadino. Se ciò è vero, allora non è possibile ritenere illegittimo - perché contrastante con quelle norme di legge, secondo quanto dedotto dalla ricorrente nel proprio atto introduttivo - l'O.M. citato in ricorso, il quale dispone espressamente che, a proposito dell'aggiornamento delle graduatorie, il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge e il servizio civile possano essere valutati solo se prestati in costanza di nomina". Del resto, tale disposizione ministeriale si giustifica con la circostanza che il servizio militare o il servizio civile possono incidere negativamente sulla vita professionale del lavoratore solo in quanto venga svolto in costanza di rapporto di lavoro;
in tal caso, la necessità di lasciare seppure temporaneamente il lavoro inciderebbe sì negativamente sul curriculum professionale del lavoratore, se non si considerasse quel periodo utile al fine dell'anzianità lavorativa. È evidente, quindi, che qualora il servizio militare o civile sia stato svolto in un periodo in cui il soggetto non presta attività lavorativa alcun pregiudizio può subire. Del resto, non vi è alcuna possibilità di provare concretamente, né la ricorrente nel caso di specie lo deduce, che, nel periodo in cui ella è stata impegnata con il servizio civile, avrebbe potuto avere accesso al lavoro, con conseguente riconoscimento del punteggio pari a 12 punti, coincidente con quello che lo stessa avrebbe conseguito se nell'anno di espletamento del servizio civile avesse insegnato. A ciò deve aggiungersi, poi, che la paventata discriminazione sostenuta dalla giurisprudenza di merito che estende l'ambito di operatività della norma anche a coloro che abbiano svolto il servizio militare o civile non in costanza di rapporto è (…) realizzata proprio accedendo alla tesi positiva. Riconoscere il punteggio suppletivo a coloro che non hanno svolto il servizio militare o civile in costanza di rapporto implica il riconoscimento di tali servizi quali titoli di merito, con conseguente discriminazione, dunque, per coloro che, per qualunque motivo, non possano vantarlo. La disposizione ministeriale citata non realizza, quindi, una disparità di trattamento, perché disciplina diversamente due realtà non omogenee: quella di
3 chi già svolge l'attività lavorativa e quella di chi non la svolge ancora. (…) può ritenersi la legittimità di tale disposizione, in quanto regolamenta diversamente due realtà sostanziali parimenti diverse. Del resto, tale conclusione risulta confermata dal testo dell'art. 2050 del d. lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare) in vigore dal 8 ottobre 2010 il quale, per quanto attiene alla valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici, ha specificato, al 2° comma che "Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro". Se è vero che detta norma non disciplina direttamente la fattispecie in esame, in quanto si applica alle “procedure concorsuali ed ai pubblici concorsi”, mentre in materia di graduatorie provinciali ad esaurimento non si è in presenza di una procedura concorsuale in senso stretto, tuttavia, considerata l'ampia dizione impiegata dal legislatore al comma 3, si può intendere senz'altro la norma come indicativa della volontà di applicare il principio ad ogni ipotesi di immissione di un lavoratore presso un'amministrazione, e quindi anche per il caso delle graduatorie ad esaurimento che sono pur sempre prodromiche all'assunzione e provengono dall'espletamento di un pubblico concorso (…)”. E con recente decisione 22429/24 i Giudici di legittimità hanno, ancora una volta, ribadito che “i precedenti di questa S.C. hanno definito la questione (…) in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto. Tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass.3 giugno 2021, n.15467 e Cass 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima. Ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. 5679/2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare - in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola - il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2). Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza.
4. Il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola,
4 come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
5. Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del
“riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569). Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni
- sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame. Esso prevede che: - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); - è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); - il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti». In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui. Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15
5 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo
- richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
6 Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602. 9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
9.1 La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, d. lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche Amministrazioni. Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse – obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario. Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.
9.2 La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia. Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in “ferma” (art. 1014, co. 1, d. lgs. n. 66 del 2010, Codice dell'Ordinamento Militare), per gli ufficiali di complemento (art. 678, co. 9, del medesimo d. lgs.) e ora, in esito al d.l. n. 44 del 2023, conv. con mod. in legge n. 74 del 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art. 18, co., 4 del d. lgs. n. 40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile “universale”. Pertanto, visto che la domanda in oggetto riguarda solo la graduatoria
“generale”, non vi è luogo neanche ad affrontare, da nessun punto di vista,
7 questa diversa tematica (…) 11. Va anche espresso il seguente principio di diritto: «in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto».
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria domanda (…)”. Non emergendo ragioni per discostarsi dall'ampia motivazione appena riportata, la domanda va integralmente respinta. Nulla sulle spese di lite attesa la contumacia di parte convenuta. Tali le ragioni di cui al dispositivo.
P.Q.M.
respinge il ricorso;
nulla sulle spese di lite.
Roma, 30.11.25 Il Giudice
LA BA
8
elettivamente domiciliato presso gli Avv. G. Parte_1
TESCIONE, G. IE e D. LO TI che lo rappresentano e difendono
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t. - contumace - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente indicato in epigrafe ha chiesto al Giudice, anche previa disapplicazione del DM 89 del 21.5.24, del relativo allegato A e di ogni altra normativa e regolamento in contrasto con il suo diritto, di: 1) accertare e dichiarare il diritto all'attribuzione in forma piena del punteggio spettante in ragione del servizio militare espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso della classe di concorso in cui è attualmente inserita nelle graduatorie di circolo o di istituto del personale ATA nei profili di appartenenza;
2) accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dei punti dovuti per il profilo indicato in atti. A fondamento della domanda - lo si rileva in estrema sintesi - ha riferito che: 1) è assistente amministrativo e collaboratore scolastico inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia della Provincia di Roma;
2) ha prestato servizio militare dopo aver conseguito il diploma di studio di cui in atti e ha presentato domanda di inserimento/aggiornamento delle graduatorie di III fascia del personale ATA per i profili di cui al ricorso;
3) l'Amministrazione, illegittimamente, non ha riconosciuto il punteggio per il servizio militare di leva, prestato non in costanza di nomina, ai fini della determinazione del punteggio per i profili dichiarati. Ha sostenuto l'illegittimità del DM 89/24 nella parte in cui stabilisce che il servizio militare di leva è valutabile solo qualora espletato in costanza di nomina;
ha fornito una ricostruzione della normativa applicabile in materia;
ha richiamato giurisprudenza del Consiglio di Stato e giurisprudenza di merito favorevole alla propria tesi, intervenuta sul punto. Contr Non si è costituito in giudizio il . Esaurita la fase istruttoria, svoltasi solo su base documentale, la causa è stata decisa ex art. 127 ter cpc., previo deposito di note di trattazione scritta
1 La domanda è infondata e va respinta. Si ritiene di condividere integralmente quanto già osservato con decisioni di merito e di legittimità intervenute su questione analoga alla presente;
in particolare, si richiama la sentenza di questo Ufficio resa in data 18.12.23 su r.g. 7208/23, che si è diffusamente pronunciata sulle questioni oggi in esame, con argomentazioni complete e convincenti, e alla quale integralmente ci si riporta;
ciò, ai sensi di cui all'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. Cass. 17640/16, per cui la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. cpc. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione;
cfr. anche Cass. 18754/16, 11508/16 8053/12; 10222/09). È stato lì, tra l'altro, osservato che “(…) L'art. 20, I comma, della legge n. 958 del 1986, oggi espressamente abrogato con l'art. 2268, comma 1, n. 840), del decreto legislativo 15.3.2010 n. 66 (codice dell'ordinamento militare), prevedeva che: "Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico". L'art. 7 della legge n. 412 del 1991, interpretando autenticamente l'art. 20 (prima di detta abrogazione), stabiliva che: "Il servizio militare valutabile ai sensi dell'art. 20, L. 24 dicembre 1986, n. 958, è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge nonché quello prestato successivamente". Il comma 7 dell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, TU sul personale docente, dispone poi che: "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti". (…) l'art. 20 della legge n. 958 del 1986, comunque abrogata, si limitava a riconoscere la validità del periodo di servizio militare per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa, ma ai soli fini del trattamento previdenziale. La disposizione, chiara sul punto, definisce quale sia la “validità a tutti gli effetti” del servizio militare prestato. L'art. 485, comma 7 del d.lgs. n. 297 del 1994, riprendendo la dizione della norma summenzionata, genericamente stabilisce che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”. Ebbene, la genericità dell'inciso induce parte della
2 giurisprudenza di merito a riconoscere la possibilità di attribuire il punteggio aggiuntivo anche a coloro che non hanno espletato il servizio di leva o il servizio civile in costanza del rapporto. L'assunto non è condivisibile perché, proprio la lettura sistematica, nonché diacronica delle norme, impone (…) un'interpretazione di segno contrario. La ratio dell'art. 485, co.7, infatti, deve essere ravvisata nella finalità di evitare che tale servizio pregiudichi il lavoratore in ordine all'anzianità di servizio o ad altri istituti analoghi, che presuppongono la costanza del rapporto di lavoro, attuando, così, la previsione dell'art. 52 della Costituzione, il quale, sancendo che “Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici”, mira ad evitare che il servizio militare (e dunque anche il servizio civile, per effetto della piena equiparazione) rechi pregiudizio alla “posizione di lavoro” del cittadino. Se ciò è vero, allora non è possibile ritenere illegittimo - perché contrastante con quelle norme di legge, secondo quanto dedotto dalla ricorrente nel proprio atto introduttivo - l'O.M. citato in ricorso, il quale dispone espressamente che, a proposito dell'aggiornamento delle graduatorie, il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge e il servizio civile possano essere valutati solo se prestati in costanza di nomina". Del resto, tale disposizione ministeriale si giustifica con la circostanza che il servizio militare o il servizio civile possono incidere negativamente sulla vita professionale del lavoratore solo in quanto venga svolto in costanza di rapporto di lavoro;
in tal caso, la necessità di lasciare seppure temporaneamente il lavoro inciderebbe sì negativamente sul curriculum professionale del lavoratore, se non si considerasse quel periodo utile al fine dell'anzianità lavorativa. È evidente, quindi, che qualora il servizio militare o civile sia stato svolto in un periodo in cui il soggetto non presta attività lavorativa alcun pregiudizio può subire. Del resto, non vi è alcuna possibilità di provare concretamente, né la ricorrente nel caso di specie lo deduce, che, nel periodo in cui ella è stata impegnata con il servizio civile, avrebbe potuto avere accesso al lavoro, con conseguente riconoscimento del punteggio pari a 12 punti, coincidente con quello che lo stessa avrebbe conseguito se nell'anno di espletamento del servizio civile avesse insegnato. A ciò deve aggiungersi, poi, che la paventata discriminazione sostenuta dalla giurisprudenza di merito che estende l'ambito di operatività della norma anche a coloro che abbiano svolto il servizio militare o civile non in costanza di rapporto è (…) realizzata proprio accedendo alla tesi positiva. Riconoscere il punteggio suppletivo a coloro che non hanno svolto il servizio militare o civile in costanza di rapporto implica il riconoscimento di tali servizi quali titoli di merito, con conseguente discriminazione, dunque, per coloro che, per qualunque motivo, non possano vantarlo. La disposizione ministeriale citata non realizza, quindi, una disparità di trattamento, perché disciplina diversamente due realtà non omogenee: quella di
3 chi già svolge l'attività lavorativa e quella di chi non la svolge ancora. (…) può ritenersi la legittimità di tale disposizione, in quanto regolamenta diversamente due realtà sostanziali parimenti diverse. Del resto, tale conclusione risulta confermata dal testo dell'art. 2050 del d. lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare) in vigore dal 8 ottobre 2010 il quale, per quanto attiene alla valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici, ha specificato, al 2° comma che "Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro". Se è vero che detta norma non disciplina direttamente la fattispecie in esame, in quanto si applica alle “procedure concorsuali ed ai pubblici concorsi”, mentre in materia di graduatorie provinciali ad esaurimento non si è in presenza di una procedura concorsuale in senso stretto, tuttavia, considerata l'ampia dizione impiegata dal legislatore al comma 3, si può intendere senz'altro la norma come indicativa della volontà di applicare il principio ad ogni ipotesi di immissione di un lavoratore presso un'amministrazione, e quindi anche per il caso delle graduatorie ad esaurimento che sono pur sempre prodromiche all'assunzione e provengono dall'espletamento di un pubblico concorso (…)”. E con recente decisione 22429/24 i Giudici di legittimità hanno, ancora una volta, ribadito che “i precedenti di questa S.C. hanno definito la questione (…) in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto. Tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass.3 giugno 2021, n.15467 e Cass 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima. Ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. 5679/2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare - in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola - il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2). Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza.
4. Il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola,
4 come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
5. Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del
“riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569). Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni
- sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame. Esso prevede che: - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); - è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); - il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti». In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui. Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15
5 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo
- richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
6 Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602. 9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
9.1 La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, d. lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche Amministrazioni. Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse – obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario. Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.
9.2 La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia. Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in “ferma” (art. 1014, co. 1, d. lgs. n. 66 del 2010, Codice dell'Ordinamento Militare), per gli ufficiali di complemento (art. 678, co. 9, del medesimo d. lgs.) e ora, in esito al d.l. n. 44 del 2023, conv. con mod. in legge n. 74 del 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art. 18, co., 4 del d. lgs. n. 40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile “universale”. Pertanto, visto che la domanda in oggetto riguarda solo la graduatoria
“generale”, non vi è luogo neanche ad affrontare, da nessun punto di vista,
7 questa diversa tematica (…) 11. Va anche espresso il seguente principio di diritto: «in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto».
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria domanda (…)”. Non emergendo ragioni per discostarsi dall'ampia motivazione appena riportata, la domanda va integralmente respinta. Nulla sulle spese di lite attesa la contumacia di parte convenuta. Tali le ragioni di cui al dispositivo.
P.Q.M.
respinge il ricorso;
nulla sulle spese di lite.
Roma, 30.11.25 Il Giudice
LA BA
8