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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/07/2025, n. 2813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2813 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI PRIMA SEZIONE CIVILE
***
VERBALE DI UDIENZA DEL 15/07/2025
R.G. 11313/2021 Innanzi al Presidente dott. Alfonso Pappalardo, con la collaborazione del funzionario addetto all'ufficio per il processo dott.ssa Teresa Chironna, è presente l'avv. Francesco Masi per l'appellante Parte_1
Il Presidente Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 avverso la sentenza n. 256/2021 depositata l'11/02/2021 dal Giudice di Pace di Bari e preso atto della non costituzione in giudizio della appellata , così provvede: Controparte_1
- rigetta l'appello perché totalmente infondato, confermando integralmente l'impugnata sentenza;
- provvede, con separato decreto, alla revoca del beneficio dell'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello
Stato ai sensi dell'art. 136 d.P.R. n. 115/2002;
- nulla per le spese del presente giudizio, attesa la mancata costituzione della appellata;
- condanna l'appellante al versamento del contributo unificato che avrebbe dovuto essere corrisposto per la proposizione della presente impugnazione e al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Il Presidente
Alfonso Pappalardo L'addetto all'ufficio per il processo
Teresa Chironna
***
VERBALE DI UDIENZA DEL 15/07/2025
R.G. 11313/2021 Innanzi al Presidente dott. Alfonso Pappalardo, con la collaborazione del funzionario addetto all'ufficio per il processo dott.ssa Teresa Chironna, è presente l'avv. Francesco Masi per l'appellante Parte_1
Il Presidente Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 avverso la sentenza n. 256/2021 depositata l'11/02/2021 dal Giudice di Pace di Bari e preso atto della non costituzione in giudizio della appellata , così provvede: Controparte_1
- rigetta l'appello perché totalmente infondato, confermando integralmente l'impugnata sentenza;
- provvede, con separato decreto, alla revoca del beneficio dell'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello
Stato ai sensi dell'art. 136 d.P.R. n. 115/2002;
- nulla per le spese del presente giudizio, attesa la mancata costituzione della appellata;
- condanna l'appellante al versamento del contributo unificato che avrebbe dovuto essere corrisposto per la proposizione della presente impugnazione e al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Il Presidente
Alfonso Pappalardo L'addetto all'ufficio per il processo
Teresa Chironna