CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 308/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Presidente
FERRAIUOLO ANDREA, Relatore
MUSUMECI EUGENIO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3798/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 05491900634
Difeso da
Difensore_2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO PT n. CVPG6020250008857 TARI 2014
- PIGNORAMENTO PT n. CVPG6020250008857 TARI 2016
- PIGNORAMENTO PT n. CVPG6020250008857 I.C.I. 2009 - PIGNORAMENTO PT n. CVPG6020250008857 I.C.I. 2010
contro
So.ge.r.t. Spa - 05491900634
Difeso da
Difensore_2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 2024/8322 I.C.I.
- INGIUNZIONE n. 2012/3693 I.C.I.
- INTIMAZIONE n. 2024/2829 I.C.I.
- INGIUNZIONE n. 2016/85 TA
- INGIUNZIONE n. 2018/95 TA
- INGIUNZIONE n. 2015/2319 I.C.I.
- INGIUNZIONE n. 2022/2865 IMU
- INGIUNZIONE n. 2019/27 TA
- ACCERTAMENTO ES n. 2022/1385 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente in epigrafe indicato con ricorso n. 3798/25 ha opposto atto di pignoramento svolto da Società_1 r.t. s.p.a. ex art. 72 bis Dpr n. 602/73 n. CVPG6020250008857otificato fondato sui seguenti titoli:
- “intimazione 2024/8322”, “ingiunzione 2012/3693”, avente ad oggetto omesso versamento del “ruolo ICI” per l'anno 2004;
- “intimazione 2024/2829”, “ingiunzione 2016/85”, avente ad oggetto omesso versamento del “ruolo ICI” per l'anno 2009, 2010 e 2011;
- “ingiunzione 2018/95”, “intimazione 2024/2829”, avente ad oggetto omesso versamento della “TA-TARI” per l'anno 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,2014 e 2016;
- “ingiunzione 2015/2319”, “intimazione 2024/2829”, avente ad oggetto omesso versamento della “TARSU-
TIA” per l'anno 2012;
- “ingiunzione 2022/2865”, “intimazione 2024/2829”, e acc. Esecutivo
2022/Na1385 avente ad oggetto l'asserito omesso versamento del tributo “IMU” per l'anno 2013, 2014 e
2017, per un importo complessivo di euro 19.141,74, di cui euro 18.745,11 per Sorta Capitale, euro 152,00 per spese di procedura esecutiva, euro 220,80 per diritti tabellari, ed euro 23,83 per spese di notifica.
In particolare, il ricorrente deduce che l'intimazione n. 80/2011 relativamente all'imposta ICI per l'anno 2009
e 2010 con sentenza n. 216/2012 depositata in data 16.04.2012 la Commissione Tributaria Provinciale di
Caserta sez. 14 ne disponeva l'annullamento.
L'istante prospetta, altresì, che con sentenza n. 3183/2021 depositata in data 25.10.2021 la Commissione
Tributaria Provinciale di Caserta sez. 3 disponeva l'annullamento l'avviso di accertamento n. 1807 relativamente alla TARI per l'anno 2014 e 2016.
L'esecutato deduce, inoltre, il vizio dell'atto di pignoramento per essere stato notificato esclusivamente al terzo, e non anche al debitore esecutato, oltre che per omessa notifica della prodromica intimazione ex art. 50 d.p.r. n. 602/73 e degli atti presupposti al pignoramento.
Il difetto di legittimazione del concessionario della riscossione a svolgere l'atto di pignoramento, oltre al vizio dell'atto di pignoramento per omessa sottoscrizione dell'atto del legale rappresentante e dell'ufficiale della riscossione.
Da ultimo, viene prospettata l'illegittima richiesta delle spese dell'atto di pignoramento.
Il resistente concessionario si è costituto, prospettando il difetto di giurisdizione dell'adita Corte, oltre che l'infondatezza del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 In materia di giurisdizione, il quadro normativo di riferimento si ravvisa essenzialmente nell'art.2, comma 1, del D.Lgs. 546/1992, secondo cui appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, restandone escluse soltanto quelle riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R 602/1973.
A tal riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte, modificando il suo precedente orientamento (Cass.
S.U. 14648/2017) e valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte Costituzionale n.114/2018, ha precisato che la linea di demarcazione della giurisdizione del giudice tributario va ravvisata fino al momento della notifica della cartella di pagamento e dell'eventuale avviso recante l'intimazione ad adempiere;
in seguito, essendosi consolidata la pretesa tributaria dei successivi fatti estintivi della stessa, nonché degli atti di esecuzione forzata, sarà competente il giudice ordinario. (Cass. S.U. ordinanza 21642/2021, sent.
N.7822/2020, Cass. S.U. sent. 34447/2019).
Piu specificatamente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione in cui si deducano fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, mentre spetta alla giurisdizione ordinaria la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione (Cassazione civile sez. un. - 10/02/2023, n. 4227; Cass. S.U. ordinanza
8465 del 2022, anche Cass S.U. sent. N.4846/2021, Cass. S.U. N.7822/2020).
In ragione di quanto sopra rilevato, quindi, è stato rimarcato in giurisprudenza come l'opposizione agli atti esecutivi riguardante un atto di pignoramento che il contribuente assume essere viziato da nullità derivante dalla omessa notifica degli atti ad esso prodromici debba essere proposta al giudice tributario ai sensi degli artt. 2 comma 1 e 19 d.lgs. 546/1992, e compatibilmente con quanto disposto dall'art. 57 d.P.R. 602/73, laddove stabilisce che le contestazioni riguardanti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo sono sottratte alla giurisdizione ordinaria. ( c.f.r. Cass. P.IVA_1/2018; Cass. n. 9833/2018/; Cass. n. 13913/2017).
Ai fini della individuazione della giurisdizione, peraltro, non ha rilievo se in punto di fatto la cartella (o l'atto equipollente) sia stata o meno effettivamente notificata, posto che la circostanza attiene al merito, mentre la giurisdizione non può farsi dipendere dal raggiungimento della prova della notificazione, cioè secundum eventum litis, dovendosi piuttosto avere considerazione – ai fini dell'individuazione della giurisdizione - dell'allegazione integrante il fatto costitutivo della domanda proposta (c.f.r in tal senso Cass. ord. n. 1279/21;
Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza del 28 novembre 2018, n. 30756). Corte di Cassazione: Sentenza
n.13913 del 5 giugno 2017).
1.2 Orbene, parte ricorrente assume l'omessa notifica degli atti prodromici al pignoramento, oltre che l'omessa notifica del pignoramento impugnato, rimarcando questo giudicante, pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni sub. 1.1, la giurisdizione tributaria circa la proposta domanda di annullamento dell'opposto pignoramento per il motivo di opposizione attinente all'omessa notifica all'esecutato dell'atto di pignoramento, atto quest'ultimo non preceduto da alcuna notifica di atti prodromici ( c.f.r.ricorso pag.3,4).
2.1 Secondo l'art. 72-bis, comma 1, del DPR n. 602/1973 l'atto di pignoramento dei crediti del debitore da parte del concessionario può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4 c.p.c., l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede.
Inoltre la Corte Costituzionale ha espressamente qualificato quella di cui all'art. 72-bis del DPR n. 602/1973 come “modalità di esecuzione forzata presso terzi” che l'agente della riscossione può scegliere ai fini della riscossione coattiva delle somme che gli sono state affidate (ordinanza n. 393 del 2008).
Giova osservare come l'art. 49, comma 2, del d.p.r. n. 602/73 prevede che: “Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili…”.
Pertanto, all'atto di pignoramento di cui al richiamato art. 72-bis del DPR n. 602/1973 si applica, nei limiti di compatibilità, la disciplina processuale civilistica dell'esecuzione presso terzi.
Ai sensi dell'art. 543, primo comma, c.p.c. il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi si perfeziona mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.; ne consegue che anche l'atto di pignoramento disciplinato dall'art. 72-bis del
DPR n. 602/1973 deve essere notificato sia al terzo, che al debitore.
2.2 Ciò posto, deve rimarcarsi come sia stato rilevato che nell'espropriazione forzata presso terzi il pignoramento è strutturato come una fattispecie a formazione progressiva, nel senso che la notificazione dell'atto al debitore segna l'inizio del processo esecutivo e la dichiarazione positiva del terzo ha funzione di perfezionamento;
ne consegue che la mancata o inesistente notifica dell'atto al debitore, quindi non affetta da mera nullità, determina l'inesistenza del pignoramento, difettando radicalmente l'atto iniziale del processo, ai sensi dell'art. 491 c.p.c., né potendo ritenersi sanato tale vulnus dalla proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi o, più in generale, dalla conoscenza che, della procedura esecutiva cui ciononostante sia stato dato seguito, il debitore abbia acquisito aliunde. ( c.f.r. Cassazione civile sez. III - 27/11/2023, n. 32804).
In altre parole, in assenza di notifica al debitore dell'atto di pignoramento presso terzi l'atto di pignoramento
è inesistente non tanto (e non solo) perché è del tutto mancata l'ingiunzione ex art. 492 c.p.c., ossia un elemento strutturale "interno" alla fattispecie di cui all'art. 543 c.p.c., ma perché è del tutto mancata la notifica dell'atto, ossia un elemento di struttura che impedisce ab imis lo stesso perfezionamento della fattispecie, sicché l'azione esecutiva non è mai tecnicamente iniziata, ( c.f.r.in tal senso cass. ultima cit.)
2.3 Orbene, con riferimento alla fattispecie concreta, il Collegio rileva come non risulti contestato tra le parti la circostanza dell'omessa notifica all'esecutato dell'atto di pignoramento ( c.f.r. comparsa di costituzione resistente pag. 7,8).
In ragione dell'omessa notifica del pignoramento all'esecutato, quindi, tenuto conto del mancato perfezionamento dell'atto di pignoramento ai sensi dell'art 49 e 72-bis del DPR n. 602/1973 ed art. 543 c.
p.c., il Collegio stima doversi dichiarare la nullità del pignoramento opposto.
Gli ulteriori motivi di censura risultano assorbiti nel motivo di accoglimento che precede.
3.1 Circa il governo delle spese, preso atto dell'accoglimento della domanda, tenuto conto tuttavia dell'assenza di univoci orientamenti giurisprudenziali in materia, oltre che del richiamo a recenti principi giurisprudenziali, Collegio stima equo compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, sez. IV;
così decide: - accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il pignoramento;
- spese compensate Così deciso in Caserta nella Camera di Consiglio del 9.1.26 Il Giudice rel Il Presidente Dott. Andrea Ferraiuolo Dott.ssa Alessandra Piscitiello
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Presidente
FERRAIUOLO ANDREA, Relatore
MUSUMECI EUGENIO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3798/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 05491900634
Difeso da
Difensore_2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO PT n. CVPG6020250008857 TARI 2014
- PIGNORAMENTO PT n. CVPG6020250008857 TARI 2016
- PIGNORAMENTO PT n. CVPG6020250008857 I.C.I. 2009 - PIGNORAMENTO PT n. CVPG6020250008857 I.C.I. 2010
contro
So.ge.r.t. Spa - 05491900634
Difeso da
Difensore_2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 2024/8322 I.C.I.
- INGIUNZIONE n. 2012/3693 I.C.I.
- INTIMAZIONE n. 2024/2829 I.C.I.
- INGIUNZIONE n. 2016/85 TA
- INGIUNZIONE n. 2018/95 TA
- INGIUNZIONE n. 2015/2319 I.C.I.
- INGIUNZIONE n. 2022/2865 IMU
- INGIUNZIONE n. 2019/27 TA
- ACCERTAMENTO ES n. 2022/1385 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente in epigrafe indicato con ricorso n. 3798/25 ha opposto atto di pignoramento svolto da Società_1 r.t. s.p.a. ex art. 72 bis Dpr n. 602/73 n. CVPG6020250008857otificato fondato sui seguenti titoli:
- “intimazione 2024/8322”, “ingiunzione 2012/3693”, avente ad oggetto omesso versamento del “ruolo ICI” per l'anno 2004;
- “intimazione 2024/2829”, “ingiunzione 2016/85”, avente ad oggetto omesso versamento del “ruolo ICI” per l'anno 2009, 2010 e 2011;
- “ingiunzione 2018/95”, “intimazione 2024/2829”, avente ad oggetto omesso versamento della “TA-TARI” per l'anno 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,2014 e 2016;
- “ingiunzione 2015/2319”, “intimazione 2024/2829”, avente ad oggetto omesso versamento della “TARSU-
TIA” per l'anno 2012;
- “ingiunzione 2022/2865”, “intimazione 2024/2829”, e acc. Esecutivo
2022/Na1385 avente ad oggetto l'asserito omesso versamento del tributo “IMU” per l'anno 2013, 2014 e
2017, per un importo complessivo di euro 19.141,74, di cui euro 18.745,11 per Sorta Capitale, euro 152,00 per spese di procedura esecutiva, euro 220,80 per diritti tabellari, ed euro 23,83 per spese di notifica.
In particolare, il ricorrente deduce che l'intimazione n. 80/2011 relativamente all'imposta ICI per l'anno 2009
e 2010 con sentenza n. 216/2012 depositata in data 16.04.2012 la Commissione Tributaria Provinciale di
Caserta sez. 14 ne disponeva l'annullamento.
L'istante prospetta, altresì, che con sentenza n. 3183/2021 depositata in data 25.10.2021 la Commissione
Tributaria Provinciale di Caserta sez. 3 disponeva l'annullamento l'avviso di accertamento n. 1807 relativamente alla TARI per l'anno 2014 e 2016.
L'esecutato deduce, inoltre, il vizio dell'atto di pignoramento per essere stato notificato esclusivamente al terzo, e non anche al debitore esecutato, oltre che per omessa notifica della prodromica intimazione ex art. 50 d.p.r. n. 602/73 e degli atti presupposti al pignoramento.
Il difetto di legittimazione del concessionario della riscossione a svolgere l'atto di pignoramento, oltre al vizio dell'atto di pignoramento per omessa sottoscrizione dell'atto del legale rappresentante e dell'ufficiale della riscossione.
Da ultimo, viene prospettata l'illegittima richiesta delle spese dell'atto di pignoramento.
Il resistente concessionario si è costituto, prospettando il difetto di giurisdizione dell'adita Corte, oltre che l'infondatezza del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 In materia di giurisdizione, il quadro normativo di riferimento si ravvisa essenzialmente nell'art.2, comma 1, del D.Lgs. 546/1992, secondo cui appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, restandone escluse soltanto quelle riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R 602/1973.
A tal riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte, modificando il suo precedente orientamento (Cass.
S.U. 14648/2017) e valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte Costituzionale n.114/2018, ha precisato che la linea di demarcazione della giurisdizione del giudice tributario va ravvisata fino al momento della notifica della cartella di pagamento e dell'eventuale avviso recante l'intimazione ad adempiere;
in seguito, essendosi consolidata la pretesa tributaria dei successivi fatti estintivi della stessa, nonché degli atti di esecuzione forzata, sarà competente il giudice ordinario. (Cass. S.U. ordinanza 21642/2021, sent.
N.7822/2020, Cass. S.U. sent. 34447/2019).
Piu specificatamente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione in cui si deducano fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, mentre spetta alla giurisdizione ordinaria la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione (Cassazione civile sez. un. - 10/02/2023, n. 4227; Cass. S.U. ordinanza
8465 del 2022, anche Cass S.U. sent. N.4846/2021, Cass. S.U. N.7822/2020).
In ragione di quanto sopra rilevato, quindi, è stato rimarcato in giurisprudenza come l'opposizione agli atti esecutivi riguardante un atto di pignoramento che il contribuente assume essere viziato da nullità derivante dalla omessa notifica degli atti ad esso prodromici debba essere proposta al giudice tributario ai sensi degli artt. 2 comma 1 e 19 d.lgs. 546/1992, e compatibilmente con quanto disposto dall'art. 57 d.P.R. 602/73, laddove stabilisce che le contestazioni riguardanti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo sono sottratte alla giurisdizione ordinaria. ( c.f.r. Cass. P.IVA_1/2018; Cass. n. 9833/2018/; Cass. n. 13913/2017).
Ai fini della individuazione della giurisdizione, peraltro, non ha rilievo se in punto di fatto la cartella (o l'atto equipollente) sia stata o meno effettivamente notificata, posto che la circostanza attiene al merito, mentre la giurisdizione non può farsi dipendere dal raggiungimento della prova della notificazione, cioè secundum eventum litis, dovendosi piuttosto avere considerazione – ai fini dell'individuazione della giurisdizione - dell'allegazione integrante il fatto costitutivo della domanda proposta (c.f.r in tal senso Cass. ord. n. 1279/21;
Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza del 28 novembre 2018, n. 30756). Corte di Cassazione: Sentenza
n.13913 del 5 giugno 2017).
1.2 Orbene, parte ricorrente assume l'omessa notifica degli atti prodromici al pignoramento, oltre che l'omessa notifica del pignoramento impugnato, rimarcando questo giudicante, pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni sub. 1.1, la giurisdizione tributaria circa la proposta domanda di annullamento dell'opposto pignoramento per il motivo di opposizione attinente all'omessa notifica all'esecutato dell'atto di pignoramento, atto quest'ultimo non preceduto da alcuna notifica di atti prodromici ( c.f.r.ricorso pag.3,4).
2.1 Secondo l'art. 72-bis, comma 1, del DPR n. 602/1973 l'atto di pignoramento dei crediti del debitore da parte del concessionario può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4 c.p.c., l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede.
Inoltre la Corte Costituzionale ha espressamente qualificato quella di cui all'art. 72-bis del DPR n. 602/1973 come “modalità di esecuzione forzata presso terzi” che l'agente della riscossione può scegliere ai fini della riscossione coattiva delle somme che gli sono state affidate (ordinanza n. 393 del 2008).
Giova osservare come l'art. 49, comma 2, del d.p.r. n. 602/73 prevede che: “Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili…”.
Pertanto, all'atto di pignoramento di cui al richiamato art. 72-bis del DPR n. 602/1973 si applica, nei limiti di compatibilità, la disciplina processuale civilistica dell'esecuzione presso terzi.
Ai sensi dell'art. 543, primo comma, c.p.c. il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi si perfeziona mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.; ne consegue che anche l'atto di pignoramento disciplinato dall'art. 72-bis del
DPR n. 602/1973 deve essere notificato sia al terzo, che al debitore.
2.2 Ciò posto, deve rimarcarsi come sia stato rilevato che nell'espropriazione forzata presso terzi il pignoramento è strutturato come una fattispecie a formazione progressiva, nel senso che la notificazione dell'atto al debitore segna l'inizio del processo esecutivo e la dichiarazione positiva del terzo ha funzione di perfezionamento;
ne consegue che la mancata o inesistente notifica dell'atto al debitore, quindi non affetta da mera nullità, determina l'inesistenza del pignoramento, difettando radicalmente l'atto iniziale del processo, ai sensi dell'art. 491 c.p.c., né potendo ritenersi sanato tale vulnus dalla proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi o, più in generale, dalla conoscenza che, della procedura esecutiva cui ciononostante sia stato dato seguito, il debitore abbia acquisito aliunde. ( c.f.r. Cassazione civile sez. III - 27/11/2023, n. 32804).
In altre parole, in assenza di notifica al debitore dell'atto di pignoramento presso terzi l'atto di pignoramento
è inesistente non tanto (e non solo) perché è del tutto mancata l'ingiunzione ex art. 492 c.p.c., ossia un elemento strutturale "interno" alla fattispecie di cui all'art. 543 c.p.c., ma perché è del tutto mancata la notifica dell'atto, ossia un elemento di struttura che impedisce ab imis lo stesso perfezionamento della fattispecie, sicché l'azione esecutiva non è mai tecnicamente iniziata, ( c.f.r.in tal senso cass. ultima cit.)
2.3 Orbene, con riferimento alla fattispecie concreta, il Collegio rileva come non risulti contestato tra le parti la circostanza dell'omessa notifica all'esecutato dell'atto di pignoramento ( c.f.r. comparsa di costituzione resistente pag. 7,8).
In ragione dell'omessa notifica del pignoramento all'esecutato, quindi, tenuto conto del mancato perfezionamento dell'atto di pignoramento ai sensi dell'art 49 e 72-bis del DPR n. 602/1973 ed art. 543 c.
p.c., il Collegio stima doversi dichiarare la nullità del pignoramento opposto.
Gli ulteriori motivi di censura risultano assorbiti nel motivo di accoglimento che precede.
3.1 Circa il governo delle spese, preso atto dell'accoglimento della domanda, tenuto conto tuttavia dell'assenza di univoci orientamenti giurisprudenziali in materia, oltre che del richiamo a recenti principi giurisprudenziali, Collegio stima equo compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, sez. IV;
così decide: - accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il pignoramento;
- spese compensate Così deciso in Caserta nella Camera di Consiglio del 9.1.26 Il Giudice rel Il Presidente Dott. Andrea Ferraiuolo Dott.ssa Alessandra Piscitiello