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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/07/2025, n. 1470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1470 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3002/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del Giudice dott. Marco Valecchi viste le note scritte depositate ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 7.7.2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3002/2023 promossa da: con l'Avv. AL LL e l'Avv. Alessia Chioccariello (PEC: Parte_1
e ) Email_1 Email_2 APPELLANTE contro con l'Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (PEC: Controparte_1
Email_3 APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 7.7.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Richiamati e dati per trascritti gli atti e i fatti di causa ai fini della risoluzione della presente controversia può farsi applicazione, per ragioni di economia processuale, del principio della ragione più liquida, alla stregua del quale la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
1. Eccezione di difetto di giurisdizione.
L'Eccezione è infondata stante il chiaro tenore letterale dell'art. e il consolidato orientamento nomofilattico qui condiviso secondo cui “La controversia avente ad oggetto i canoni dovuti dal pubblico dipendente per il godimento di alloggio di servizio - anche con riferimento al periodo di occupazione senza titolo decorrente dalla messa in quiescenza del dipendente medesimo -, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, poiché la controversia in questione, prescindendo dal rapporto di lavoro pubblico ed avendo contenuto meramente patrimoniale, ovvero relativo a presunti inadempimenti di natura contrattuale, ricade nella sfera di applicabilità dell'art 133 del d.lgs. n. 104 del 2010, che, in relazione ai rapporti di concessione di beni pubblici, esclude dalla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi” (cfr. Cass. SS.UU 1180/2020).
pagina 1 di 2
2. Eccezione di incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Roma ai dell'art. 25 c.p.c.
L'eccezione è fondata.
Ai sensi dell'art. 25 c.p.c. “per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda”, con conseguente competenza del Tribunale di Roma in funzione di giudice di appello anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, comma 2 RD 1611/1933 “L'appello dalle sentenze dei pretori e dalle sentenze dei tribunali pronunciate nei giudizi suddetti, è proposto rispettivamente innanzi al tribunale ed alla corte d'appello del luogo dove ha sede l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto le sentenze stesse furono pronunciate.”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e della riduzione ex art 4, comma 9 DM 55/2014 per la definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'appello incidentale così dispone: dichiara l'incompetenza di questo Tribunale a favore del Tribunale di Roma in funzione di giudice di appello.
Condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite a favore della che si Controparte_1 liquidano in euro 1.453,00 oltre accessori come per legge
Spese di lite compensate.
Velletri, 7 luglio 2025
Il Giudice
dott. Marco Valecchi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del Giudice dott. Marco Valecchi viste le note scritte depositate ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 7.7.2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3002/2023 promossa da: con l'Avv. AL LL e l'Avv. Alessia Chioccariello (PEC: Parte_1
e ) Email_1 Email_2 APPELLANTE contro con l'Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (PEC: Controparte_1
Email_3 APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 7.7.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Richiamati e dati per trascritti gli atti e i fatti di causa ai fini della risoluzione della presente controversia può farsi applicazione, per ragioni di economia processuale, del principio della ragione più liquida, alla stregua del quale la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
1. Eccezione di difetto di giurisdizione.
L'Eccezione è infondata stante il chiaro tenore letterale dell'art. e il consolidato orientamento nomofilattico qui condiviso secondo cui “La controversia avente ad oggetto i canoni dovuti dal pubblico dipendente per il godimento di alloggio di servizio - anche con riferimento al periodo di occupazione senza titolo decorrente dalla messa in quiescenza del dipendente medesimo -, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, poiché la controversia in questione, prescindendo dal rapporto di lavoro pubblico ed avendo contenuto meramente patrimoniale, ovvero relativo a presunti inadempimenti di natura contrattuale, ricade nella sfera di applicabilità dell'art 133 del d.lgs. n. 104 del 2010, che, in relazione ai rapporti di concessione di beni pubblici, esclude dalla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi” (cfr. Cass. SS.UU 1180/2020).
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2. Eccezione di incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Roma ai dell'art. 25 c.p.c.
L'eccezione è fondata.
Ai sensi dell'art. 25 c.p.c. “per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda”, con conseguente competenza del Tribunale di Roma in funzione di giudice di appello anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, comma 2 RD 1611/1933 “L'appello dalle sentenze dei pretori e dalle sentenze dei tribunali pronunciate nei giudizi suddetti, è proposto rispettivamente innanzi al tribunale ed alla corte d'appello del luogo dove ha sede l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto le sentenze stesse furono pronunciate.”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e della riduzione ex art 4, comma 9 DM 55/2014 per la definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'appello incidentale così dispone: dichiara l'incompetenza di questo Tribunale a favore del Tribunale di Roma in funzione di giudice di appello.
Condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite a favore della che si Controparte_1 liquidano in euro 1.453,00 oltre accessori come per legge
Spese di lite compensate.
Velletri, 7 luglio 2025
Il Giudice
dott. Marco Valecchi
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