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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 09/02/2026, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 786/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2718/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi, 126 Is. 137 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500009705000 TARI 2009
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500009705000 TARI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500009705000 BOLLO 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500009705000 BOLLO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500009705000 BOLLO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500009705000 BOLLO 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500009705000 BOLLO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500009705000 BOLLO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500009705000 BOLLO 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500009705000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 613/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato i sig.ri Ricorrente_1 e Ricorrente_2 impugnavano la comunicazione preventiva di fermo amministrativo indicata in oggetto, relativa a un debito per tasse automobilistiche per gli anni 2014 e 2015 iscritto a ruolo a carico del solo sig. Ricorrente_1. I ricorrenti deducevano il difetto di notifica delle cartelle di pagamento presupposte, l'intervenuta prescrizione del credito, l'illegittimità del fermo su bene in comproprietà e la sproporzionalità della misura.
Si costituivano in giudizio entrambe le Amministrazioni resistenti. In particolare, l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione depositava documentazione, incluse le relate di notifica e/o gli avvisi di ricevimento, attestante l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento presupposte al sig. Ricorrente_1. Entrambe le resistenti eccepivano, pertanto, l'inammissibilità del ricorso per definitività degli atti presupposti non impugnati nei termini e, nel merito, l'infondatezza di tutte le censure, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
All'udienza odierna, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può essere accolto, ma nei termini che seguono.
Il punto centrale della controversia risiede nell'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalle
Amministrazioni resistenti. Tale eccezione è fondata.
Dalla documentazione prodotta in giudizio dall'Agente della Riscossione, emerge la prova della rituale notifica al sig. Ricorrente_1 solo delle cartelle di pagamento relative ai crediti per cui si procede, cioè, in specie le nn. n. 29520220014360621000, n. 29520230011902871000 e n. 29520230023812232000 notificate entro i termini prescrizionali di legge. Tali atti, non essendo stati impugnati dal contribuente nel termine perentorio di sessanta giorni dalla loro notifica, sono divenuti definitivi e non più contestabili.
La definitività della cartella di pagamento per mancata impugnazione preclude al contribuente la possibilità di sollevare, in sede di impugnazione di un atto successivo (quale il preavviso di fermo), qualsiasi questione relativa al merito della pretesa tributaria che avrebbe potuto e dovuto far valere impugnando l'atto presupposto. Tale preclusione processuale copre tutte le eccezioni, incluse quelle relative alla prescrizione del credito maturatasi *prima* della notifica della cartella stessa.
Nel caso di specie, solo le cartelle di pagamento suddette sono state notificate nei termini di legge, ma non le altre residue di cui in atti di causa, poste a base del fermo impugnato.
I crediti per tasse auto 2014/2015 comunque, sono da ritenersi prescritti;
quello 2014 è scaduto il
31.12.201 e quello del 2015 il 31.12.2018.
Infondata deve ritenersi la censura relativa all'illegittimità del fermo su un bene in comproprietà con un soggetto terzo non debitore (il sig. Ricorrente_2).
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che il fermo amministrativo di un bene mobile registrato, disciplinato dall'art. 86 del D.P.R. n. 602/1973, è legittimamente iscrivibile anche su un bene in comproprietà, per debiti facenti capo a uno solo dei contitolari. Il fermo, infatti, ha natura di misura cautelare non traslativa, finalizzata a garantire il credito dell'Amministrazione, e non si configura come un atto di espropriazione.
Esso non estingue il diritto di proprietà del contitolare non debitore, ma ne comprime unicamente la facoltà di circolazione del bene. Tale compressione è ritenuta legittima e rientra nei poteri dell'Amministrazione, fermo restando il diritto del comproprietario non debitore di agire in separata sede nei confronti del condebitore per il risarcimento degli eventuali danni patiti a causa dell'indisponibilità del bene.
Pertanto, l'iscrizione del fermo sul veicolo cointestato ai sig.ri Ricorrente_1 e Nominativo_1 è pienamente legittima e legittima la garanzia cautelare rappresentata dal fermo impugnato,tanto più che il legislatore non ha previsto un limite di proporzionalità tra il valore del bene e l'importo del credito per l'applicazione del fermo amministrativo. La funzione della misura è quella di indurre il debitore al pagamento, e la scelta del bene da sottoporre a fermo rientra nella discrezionalità dell'Agente della Riscossione, non sindacabile in questa sede in assenza di una manifesta e irragionevole sproporzione, che nel caso di specie non si ravvisa.
Per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato nei limiti argomentativi succitati, sussistendo ragioni giustificative che confermano la legittimità del fermo impugnato..
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico dei ricorrenti in solido.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina, in funzione monocratica definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Conferma i crediti portati dalle cartelle n.
29520220014360621000, n. 29520230011902871000 e n. 29520230023812232000 notificate entro i termini prescrizionali di legge;
2. Dichiara prescritti i residui crediti portati a riscossione. 3.-Conferma il preavviso di fermo impugnato. 4.- Condanna i ricorrenti, sig.ri Ricorrente_1 e Ricorrente_2, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore delle Amministrazioni resistenti, che liquida in complessivi € 500,00 per ciascuna parte resistente, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 27.01.2026
Il Giudice OL EN
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2718/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi, 126 Is. 137 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500009705000 TARI 2009
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500009705000 TARI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500009705000 BOLLO 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500009705000 BOLLO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500009705000 BOLLO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500009705000 BOLLO 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500009705000 BOLLO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500009705000 BOLLO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500009705000 BOLLO 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500009705000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 613/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato i sig.ri Ricorrente_1 e Ricorrente_2 impugnavano la comunicazione preventiva di fermo amministrativo indicata in oggetto, relativa a un debito per tasse automobilistiche per gli anni 2014 e 2015 iscritto a ruolo a carico del solo sig. Ricorrente_1. I ricorrenti deducevano il difetto di notifica delle cartelle di pagamento presupposte, l'intervenuta prescrizione del credito, l'illegittimità del fermo su bene in comproprietà e la sproporzionalità della misura.
Si costituivano in giudizio entrambe le Amministrazioni resistenti. In particolare, l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione depositava documentazione, incluse le relate di notifica e/o gli avvisi di ricevimento, attestante l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento presupposte al sig. Ricorrente_1. Entrambe le resistenti eccepivano, pertanto, l'inammissibilità del ricorso per definitività degli atti presupposti non impugnati nei termini e, nel merito, l'infondatezza di tutte le censure, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
All'udienza odierna, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può essere accolto, ma nei termini che seguono.
Il punto centrale della controversia risiede nell'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalle
Amministrazioni resistenti. Tale eccezione è fondata.
Dalla documentazione prodotta in giudizio dall'Agente della Riscossione, emerge la prova della rituale notifica al sig. Ricorrente_1 solo delle cartelle di pagamento relative ai crediti per cui si procede, cioè, in specie le nn. n. 29520220014360621000, n. 29520230011902871000 e n. 29520230023812232000 notificate entro i termini prescrizionali di legge. Tali atti, non essendo stati impugnati dal contribuente nel termine perentorio di sessanta giorni dalla loro notifica, sono divenuti definitivi e non più contestabili.
La definitività della cartella di pagamento per mancata impugnazione preclude al contribuente la possibilità di sollevare, in sede di impugnazione di un atto successivo (quale il preavviso di fermo), qualsiasi questione relativa al merito della pretesa tributaria che avrebbe potuto e dovuto far valere impugnando l'atto presupposto. Tale preclusione processuale copre tutte le eccezioni, incluse quelle relative alla prescrizione del credito maturatasi *prima* della notifica della cartella stessa.
Nel caso di specie, solo le cartelle di pagamento suddette sono state notificate nei termini di legge, ma non le altre residue di cui in atti di causa, poste a base del fermo impugnato.
I crediti per tasse auto 2014/2015 comunque, sono da ritenersi prescritti;
quello 2014 è scaduto il
31.12.201 e quello del 2015 il 31.12.2018.
Infondata deve ritenersi la censura relativa all'illegittimità del fermo su un bene in comproprietà con un soggetto terzo non debitore (il sig. Ricorrente_2).
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che il fermo amministrativo di un bene mobile registrato, disciplinato dall'art. 86 del D.P.R. n. 602/1973, è legittimamente iscrivibile anche su un bene in comproprietà, per debiti facenti capo a uno solo dei contitolari. Il fermo, infatti, ha natura di misura cautelare non traslativa, finalizzata a garantire il credito dell'Amministrazione, e non si configura come un atto di espropriazione.
Esso non estingue il diritto di proprietà del contitolare non debitore, ma ne comprime unicamente la facoltà di circolazione del bene. Tale compressione è ritenuta legittima e rientra nei poteri dell'Amministrazione, fermo restando il diritto del comproprietario non debitore di agire in separata sede nei confronti del condebitore per il risarcimento degli eventuali danni patiti a causa dell'indisponibilità del bene.
Pertanto, l'iscrizione del fermo sul veicolo cointestato ai sig.ri Ricorrente_1 e Nominativo_1 è pienamente legittima e legittima la garanzia cautelare rappresentata dal fermo impugnato,tanto più che il legislatore non ha previsto un limite di proporzionalità tra il valore del bene e l'importo del credito per l'applicazione del fermo amministrativo. La funzione della misura è quella di indurre il debitore al pagamento, e la scelta del bene da sottoporre a fermo rientra nella discrezionalità dell'Agente della Riscossione, non sindacabile in questa sede in assenza di una manifesta e irragionevole sproporzione, che nel caso di specie non si ravvisa.
Per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato nei limiti argomentativi succitati, sussistendo ragioni giustificative che confermano la legittimità del fermo impugnato..
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico dei ricorrenti in solido.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina, in funzione monocratica definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Conferma i crediti portati dalle cartelle n.
29520220014360621000, n. 29520230011902871000 e n. 29520230023812232000 notificate entro i termini prescrizionali di legge;
2. Dichiara prescritti i residui crediti portati a riscossione. 3.-Conferma il preavviso di fermo impugnato. 4.- Condanna i ricorrenti, sig.ri Ricorrente_1 e Ricorrente_2, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore delle Amministrazioni resistenti, che liquida in complessivi € 500,00 per ciascuna parte resistente, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 27.01.2026
Il Giudice OL EN