Articolo 9 bis della Legge 5 febbraio 1992, n. 91
Articolo 10Articolo 13
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Art. 9-bis. 1. Ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all'istanza o dichiarazione dell'interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge.
2. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, ad eccezione delle dichiarazioni di riacquisto presentate innanzi a un ufficio consolare, sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 250 euro. (( Il presente comma non si applica alle dichiarazioni di cui all'articolo 4, comma 1-bis, lettera b) )) .
3. Il gettito derivante dal contributo di cui al ((primo periodo del comma 2)) e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina al finanziamento di progetti del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea e alla copertura degli oneri connessi alle attivita' istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza e ad interventi assistenziali straordinari.
3-bis. ((Tenuto conto di quanto previsto dal secondo periodo del comma 2, e' autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per il finanziamento di progetti del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea e alla copertura degli oneri connessi alle attivita' istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza e ad interventi assistenziali straordinari)) .
Entrata in vigore il 1 gennaio 2026
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