Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/03/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1223/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Alessio Marfe', ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1223/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
2/12/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I, c.p.c.
l'ultimo dei quali è scaduto il 27/02/2025,
TRA
(c.f.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: ), elett.te dom.ti alla Via Leopardi n. 11 in Torremaggiore, presso C.F._2
lo studio dell'Avv. Bellantuono Matteo, che li rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Colucci Roberto, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione;
- ATTORI
E
(p. iva: ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. De Simone Raffaele, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTO
Oggetto: morte.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 2/12/2024, che qui si intendono richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 10/02/2021, e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio , domandando ai sensi
[...] Controparte_1
dell'art. 2051 c.c. il risarcimento dei danni subiti per la morte del figlio Persona_1
(nt. a San Giovanni Rotondo il 9/02/1994), deceduto il 25/06/2009, folgorato dopo aver cinto col braccio destro un palo dell'illuminazione all'interno del parco pubblico di proprietà comunale mentre giocava con alcuni amici.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30/04/2021, il
[...]
ha chiesto il rigetto della domanda. Controparte_2
Istruita a mezzo di prove testimoniali e di c.t.u. medico-legale, la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta, nei limiti di quanto di ragione.
Va riconosciuta, infatti, la responsabilità del per la morte di CP_1 Persona_1
[...
ai sensi dell'art. 2051 c.c., rubricato “danno cagionato da cose in custodia”, secondo cui ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
E' incontestato, infatti, che il fosse l'ente proprietario Controparte_1
del parco pubblico ove si verificò il fatto e, quindi, anche del palo dell'illuminazione che provocò la morte per folgorazione del minore. Nello specifico, il anche in quanto CP_1
ente pubblico, era munito del potere-dovere di gestione e, per quel che qui più interessa, di controllo del parco e delle sue strutture e, quindi, del potere-dovere di eliminare le situazioni di potenziale pericolo che potessero insorgere per gli utenti.
D'altro canto, che il fosse dotato della c.d. signoria di fatto sulla cosa, è CP_1
confermato dal fatto che - come dedotto nella comparsa di costituzione e risposta - l'ente locale aveva stipulato con la “Elettroimpiantisca Consiglio” di , in Controparte_1
persona del suo titolare , contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria Persona_2
degli impianti elettrici esistenti nelle sue proprietà, tra le quali anche il Parco in zona 167, luogo della tragedia.
Tanto premesso, il non ha fornito la prova del caso fortuito, idoneo a liberarlo CP_1
dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., consistente in un evento imprevedibile e inevitabile, estraneo alla sfera di azione del custode, che interrompe il nesso causale cagionando da solo il danno, inserendosi sul piano eziologico come sua unica causa.
Anzi, come ci si accinge ad esporre, sono emersi plurimi, rilevanti e concreti elementi di responsabilità colposa in capo all'ente locale.
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3. Deve preliminarmente darsi atto che è deceduto a causa della Persona_1
folgorazione subita, mentre giocava con i suoi amici, a seguito del contatto con un palo dell'illuminazione situato nel parco pubblico del Comune di . Controparte_1
Ciò, oltre ad essere incontestato, è provato dalle perizie dei consulenti tecnici del P.M. dott.ssa e ing. nonché dagli atti dei procedimenti penali scaturiti dalla vicenda, Per_3 Per_4
tra cui la sentenza n. 234/2011 del Tribunale di Lucera, che ha condannato Persona_2
per il reato di cui all'art. 589, co. 2, c.p., nella qualità di titolare della ditta appaltatrice della manutenzione dell'impianto di illuminazione.
Sul punto, si rammenta che, come sostenuto da un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice civile può valutare autonomamente, ai fini del proprio convincimento, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le cosiddette prove atipiche ed è, quindi, legittimato ad avvalersi delle prove raccolte in un procedimento penale e finanche delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale e delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento, potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale (Cass. n.
25503/2021, n. 22076/2020, n. 1593/2017 e n. 20335/2004).
Il giudice civile, dunque, può utilizzare come fonte del proprio convincimento gli elementi probatori raccolti in un giudizio penale e, in particolare, anche le risultanze della relazione di una consulenza tecnica esperita nell'ambito delle indagini preliminari, soprattutto quando la relazione abbia ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi
(Cass. n. 15714/2010 e n. 30298/2023).
Secondo la Corte di Cassazione, in applicazione del principio di autonomia e separazione dei giudizi penale e civile, il giudice civile investito della domanda di risarcimento del danno da reato deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale. Nondimeno, il giudice civile può legittimamente utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in cosa giudicata e fondare la decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine al diretto esame del
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contenuto del materiale probatorio, ovvero ricavando tali elementi e circostanze dalla sentenza, o, se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico;
tale possibilità non comporta però anche l'obbligo per il giudice civile, in presenza di un giudicato penale, di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale (Cass. n.
2426/2024, n. 12164/2021, n. 16893/2019 e n. 15112/2013).
3.1. Tanto premesso, la consulenza tecnica dell'ing. , le cui risultanze sono state Per_4
richiamate e recepite nelle sentenze pronunciate nei diversi procedimenti penali scaturiti dal fatto oggetto di causa e che, a bene vedere, non sono state contestate nel presente giudizio civile, hanno consentito di accertare:
- che sul palo vi era un improvvido assemblaggio, per forma, misure e modanature, tra il codolo applicato alla griffa, di supporto del gruppo ottico, e la sommità del palo di sostegno, mediante l'impiego di viti filettate, per fissaggio, di cui una, priva della testa, ha perforato il cavo di alimentazione toccando il filo della fase per il collegamento degli ausiliari elettrici della lampada e provocando, in tal modo, sul palo, una differenza di potenziale, alla stregua dei conduttori di alimentazione, con la conseguenza che il palo è risultato assoggettato inevitabilmente ad un flusso di energia elettrica che ha provocato, per contatto indiretto,
l'attraversamento del corpo del , con esiti letali, perché gli arti superiori Per_1
verosimilmente hanno messo in contatto due punti a differente potenziale elettrico (il palo con il terreno) creando in tal modo un circuito elettrico chiuso;
- che del tutto inottemperante è risultata la progettazione ma ancor più la realizzazione dell'impianto elettrico rispetto alla normativa sulla sicurezza elettrica, così come delineata nella norma CEI 64-8/sezione714 (“impianti di illuminazione situati all'esterno”) e nella norma CEI 11-17 (“linee in cavo interrato o posato in aria”), oltre che inosservante delle buone regole dell'arte prescritte dalla Legge n. 186/1968 (“Disposizioni concernenti la produzione di materiali , apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici”);
- l'incoerenza delle opere realizzate con quanto delineato nell'elenco prezzi del
16/09/2004 (pag. 3) alla voce: “Impianto elettrico per pubblica illuminazione”, per l'assenza, nei pressi del parco giochi, del prescritto quadro elettrico di alimentazione, provvisto di idoneo interruttore, atto a fronteggiare, nell'eventualità, guasti e/o anomalie di funzionamento dell'impianto di illuminazione, benché, al riguardo, fosse intervenuta, in una fase postuma
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dell'intervento, sottoscritta dal Direttore dei Lavori e controfirmata dall'impresa esecutrice
“Vitulano”, in data 19/07/2005, la certificazione di regolare esecuzione ex art. 28, co. 3, L. n.
109/1994 e s.m.i. e art. 208 d.P.R. n. 554/1999;
- che la progettazione, ritenuta di livello esecutivo, ha evidenziato un grado di definizione non coerente con quanto richiesto dall'art. 16, co. 5, L. n. 109/1994 e s.m.i. e dagli artt. 15 e 35 del regolamento attuativo approvato con D.P.R n. 554/1999 e, quindi, un palese vulnus nel verificare la rispondenza dell'impianto ai dati di progetto e alle regole dell'arte così da poter garantire le necessarie precauzioni per la sicurezza delle persone;
- l'assenza dei presupposti in capo all'aggiudicataria dell'appalto di idonea qualificazione ex art. 8, co. 1, L. n. 109/1994 e s.m.i. ad eseguire opere impiantistiche rientranti nella categoria di qualificazione OG10 d.P.R. n. 34/2000;
- che , quale titolare della ditta appaltatrice del servizio di Persona_2
manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione, è risultato inadempiente alle incombenze prescrittegli e dallo stesso accettate con il “contratto per l'appalto del servizio della pubblica illuminazione” del 17/03/1997, così come agli obblighi di effettuare procedure di verifica iniziali, periodiche e/o straordinarie, con esami a vista e con l'effettuazione di prove, tali da accertare la sicurezza dell'impianto elettrico in momenti differenti di vita dello stesso, così come stabilito dalla CEI 64-8/6 e CEI 64-14.
Evidenti, plurime e gravi sono, quindi, le responsabilità del quale CP_1
proprietario del parco pubblico, che riguardano la fase di progettazione delle opere, la procedura di aggiudicazione dell'appalto per la realizzazione dei lavori, la direzione e la vigilanza sull'operato della ditta appaltatrice, la verificazione della rispondenza delle opere al contratto di appalto, alla normativa tecnica vigente in materia e alle regole dell'arte e, successivamente, la gestione e la manutenzione del parco e, nello specifico, dell'impianto di illuminazione.
Non può ravvisarsi il caso fortuito - come invece sostiene il - nel CP_1
comportamento di che - secondo le prospettazioni difensive dell'ente locale - Persona_2
quale soggetto tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria del aveva posto in CP_3
essere una maldestra ed erronea operazione materiale di manutenzione, consistente nell'avere fissato la plafoniera posta sulla sommità del palo (dal quale poi si è sprigionata la corrente elettrica) con una vite filettata più lunga di quella che doveva necessariamente utilizzarsi sul palo, con la conseguenza che detta vite aveva perforato i fili della corrente elettrica che vi
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passavano all'interno, così consentendo all'energia elettrica di propagarsi sul palo con cui poi venne a contatto il . Sostiene quindi il che l'evento sia stato determinato Per_1 CP_1
“… da causa estrinseca ed estemporanea creata solo dal terzo e tale Persona_2
alterazione-erroneo posizionamento della vite non era conoscibile e pertanto non eliminabile da parte del (non era ragionevolmente esigibile l'intervento del anche CP_1 CP_1
perchè la vite era nascosta tutta all'interno del palo e non era visibile dall'esterno la perforazione dei fili della energia elettrica)”.
Da un lato, contrariamente a quanto sostiene l'ente locale, come si legge nella sentenza n. 234/2011 del Tribunale di Lucera, l'ing. ha spiegato che l'errata Per_4
collocazione della vite filettata era di agevole verifica da parte dell'“occhio vigile di una persona competente” e “chiaramente percepibile”; da altro lato, sempre differentemente a quanto deduce il convenuto, deve rimarcarsi come non sia affatto emersa la prova che ad apporre la vite filettata sia stato il Consiglio, neppure nel procedimento penale nel quale quest'ultimo è stato condannato per il reato di omicidio colposo, permanendo l'incertezza sul momento cui ricondurre l'erroneo assemblaggio del palo dell'illuminazione (che, invero, più probabilmente è stato collocato dall'ing. nella fase di realizzazione dell'impianto). Per_4
Ad ogni modo, deve sottolinearsi come i profili di responsabilità dell'ente proprietario e custode della cosa non si esauriscono affatto - come riduttivamente sembra sostenere il
- nell'erroneo assemblaggio del palo dell'illuminazione. CP_1
Come condivisibilmente sostenuto nella sentenza n. 234/2011 del Tribunale di Lucera il consulente tecnico del P.M. ha rilevato “varie scorrettezze” - di cui in quel giudizio solo l'inadempimento all'obbligo di manutenzione si è ritenuto imputabile al - Per_2
riguardanti le fasi progettuali e di realizzazione dell'impianto, la fase di certificazione della regolare esecuzione dei lavori e - per l'appunto - la fase della manutenzione dell'impianto, che hanno indotto il giudice ad affermare che la responsabilità penale del “… non Per_2
elimina le responsabilità di altri soggetti esecutori dell'impianto e/o collaudatori dello stesso
e/o titolari dello stesso, rispetto alle quali il ruolo del Consiglio si colloca a valle” (v. anche pag. 6 della sentenza in cui il giudice, trasmettendo gli atti al P.M. per valutare ulteriori responsabilità in capo ad altri soggetti per l'evento delittuoso, fa espresso riferimento alla
“titolarità dell'impianto”).
La folgorazione del è derivata da una complessiva inadeguatezza Per_1
dell'impianto, tale per cui il palo della pubblica illuminazione ha rappresentato un elemento di
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conduzione elettrica, privo peraltro di alcun elemento di protezione (v. pag. 6 sentenza n.
234/2011 del Tribunale di Lucera). L'evento mortale è derivato da una serie di fattori concomitanti, solo l'ultimo dei quali è attribuibile al Consiglio (v. pag. 12 sentenza n.
234/2011 del Tribunale di Lucera):
- dalla errata realizzazione dell'impianto, che ha fatto sì che il palo della pubblica illuminazione conducesse energia elettrica, in assenza peraltro di un interruttore “salvavita” e, dunque, in violazione delle più elementari norme di sicurezza;
- dalla negligente attestazione di regolare esecuzione dei lavori;
- dalla negligente opera di conduzione dell'impianto da parte dei suoi titolari e, dunque, del;
Controparte_1
- dalle omissioni delle necessarie verifiche manutentive, finalizzate ad assicurare la corrispondenza dell'impianto alle norme di sicurezza.
Non vi sono, pertanto, i presupposti per ritenere che il comportamento del , Per_2
consistente nella semplice e sola omessa manutenzione dell'impianto, abbia costituito di per sé autonomo fattore causale assorbente, imprevedibile e inevitabile, in grado di integrare il caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c.
Depone poi per il riconoscimento della responsabilità civile del un altro CP_1
fattore istruttorio di fondamentale importanza, evidenziato nella sentenza n. 234/2011 del
Tribunale di Lucera: l'art. 10 del contratto di appalto del servizio di illuminazione pubblica stipulato dal con il Consiglio prevedeva che le parti, in contraddittorio tra loro, CP_1
procedessero alle misurazioni, prove e verifiche, con cadenza annuale, anche per rilevare eventuali difformità dell'impianto rispetto alle norme CEI e per accertare il rispetto delle condizioni pattuite. Di talché il deve considerarsi responsabile - al pari del Consiglio CP_1
- per non aver individuato e risolto le numerose e gravi criticità dell'impianto che - è opportuno ribadire - erano di agevole verifica da parte dell'“occhio vigile di una persona competente” e “chiaramente percepibili”.
Peraltro, è opportuno rilevare come gli elementi probatori e le valutazioni di cui alla sentenza n. 234/2011 del Tribunale di Lucera siano stati rispettivamente richiamati e condivise anche dalla Corte di Appello di Bari che, con la sentenza n. 1280/2014, ha confermato la condanna penale del Consiglio, seppure rideterminando la pena a lui inflitta.
Ai profili di responsabilità del sopra trattati, si aggiunge la culpa in eligendo, CP_1
consistente nell'aver affidato i lavori di realizzazione dell'opera ad una impresa priva di
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idonea qualificazione professionale ex art. 8, co. 1, L. n. 109/1994 e s.m.i. ad eseguire opere impiantistiche rientranti nella categoria OG10 di cui al d.P.R. n. 34/2000 e dunque assolutamente inidonea (comportamento che non ha condotto alla affermazione della responsabilità penale del progettista e responsabile del procedimento, Controparte_4
soltanto per la mancata contestazione della specifica violazione nel capo di imputazione e per una valutazione di omessa incidenza causale di tipo prettamente penalistico - v. sentenza
G.U.P. Tribunale di Foggia n. 215/2014).
Le gravi responsabilità del emergono, inoltre, dalla sentenza penale n. CP_1
2445/2017 del Tribunale di Foggia, in cui si evidenziano - recependo ancora una volta le risultanze della consulenza tecnica dell'ing. - le carenze progettuali ed esecutive dei Per_4
lavori al parco pubblico e, in particolare, la mancanza dell'interruttore differenziale che scatta immediatamente per bloccare l'energia elettrica in caso di anomalie. In quel procedimento, infatti, l'ing. ha ribadito: “se ci fosse stato un quadro con un interruttore differenziale, Per_4
anche l'esecuzione con viti filettanti di quel tipo non avrebbe dato quell'effetto … se ci fosse stato un differenziale a monte sarebbe intervenuto e avrebbe messo fuori servizio il palo e, quindi, non sarebbe successo nessun incidente”. Tale vulnus - che sia l'ing. , seppure in Per_4
termini probabilistici, che le due sentenze da ultimo menzionate riconducono alla fase di realizzazione dell'impianto - peraltro non fu rilevato in sede di collaudo dal direttore dei lavori nonché responsabile dell'ufficio tecnico comunale, geom. che, anzi, CP_5
certificò la conformità dell'opera e la regolare esecuzione dei lavori;
né fu mai rilevato negli anni successivi dal personale dell'ente locale proprietario del parco pubblico, ad esempio nel corso delle programmate verifiche e manutenzioni degli impianti elettrici.
In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. del committente dei lavori sulla cosa che ha cagionato il danno, va poi richiamato il consolidato orientamento di legittimità (v. ex multis
Cass. 17/03/2021, n. 7553; 11/06/2021 n. 16609; 04/11/2021, n. 31601; 18/12/2021, n.
41709), secondo cui la conclusione di un appalto di opere non comporta in alcun modo la perdita della custodia da parte del committente, non essendo in alcun modo sostenibile che la consegna dell'immobile, affinché vi siano eseguiti i lavori, equivalga a un corrispondente
"trasferimento" del ruolo di custode verso i terzi, poiché una simile evenienza finirebbe con l'integrare una sorta di esonero contrattuale da responsabilità nei confronti di chi del negozio non è parte. In breve, va ribadito come la conclusione dell'appalto tra due parti non possa giungere a incidere surrettiziamente sulla sfera giuridica del terzo, nel senso di deprivarlo del
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proprio diritto risarcitorio nei confronti del committente/custode. D'altronde, nell'appalto d'opere - siano esse pubbliche o private ma a maggior ragione se pubbliche (v. sul punto Cass. n. 7553/2021, secondo cui negli appalti pubblici la posizione dell'appaltatore in termini di autonomia è tradizionalmente ritenuta ridotta o "relativa" tanto da condurre alla responsabilità "fissa" del committente pubblico per i danni subiti dal terzo) - il committente non può non conservare un rapporto con il bene sul quale (o nel quale) vengono eseguite le opere, poiché l'iniziativa consistente nel disporre l'esecuzione di talune opere sul proprio bene non rappresenta null'altro che l'esercizio di un potere giuridico o di fatto su di esso. Se, dunque, rispetto all'appaltatore, il titolare di tale potere è un committente, rispetto ai terzi è un custode: l'autonomia dell'appaltatore rimane un fatto di natura tecnica esclusivamente endocontrattuale, e in relazione agli illeciti extracontrattuali si riverbera sull'art. 2055 c.c., a prescindere dai casi in cui l'appalto sia ab origine concepito alla stregua di un mero schermo, o che comunque, nella fase esecutiva, si sia radicalmente svuotato, ossia a prescindere dai casi in cui il soggetto che realizza l'opera sia un mero nudus minister.
Da qui l'affermazione del principio di diritto ai sensi del quale, nei confronti dei terzi danneggiati dall'esecuzione di opere effettuate in forza di in contratto di appalto, il committente è sempre gravato della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., la quale non può venir meno per la consegna dell'immobile all'appaltatore ai fini dell'esecuzione delle opere stesse, bensì trova un limite esclusivamente nel ricorso del caso fortuito;
il che naturalmente non esclude ulteriori responsabilità ex art. 2043 c.c. del committente e/o dell'appaltatore.
Il caso fortuito, poi, non può essere applicato con una modalità peculiare e riduttiva, così da reintrodurre, per altra via, un'abusiva contrattualizzazione della fattispecie: esso non può automaticamente coincidere con l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente, non potendosi sminuire il concetto di imprevedibilità/inevitabilità che costituisce la sostanza del caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c. come limite della responsabilità oggettiva ivi configurata.
L'imprevedibilità/inevitabilità, pertanto, non dev'essere degradata a una vuota fictio, bensì afferire a una condotta dell'appaltatore non percepibile in toto dal committente (v. Cass. n.
12909/2022 e n. 41709/2021).
Sarà il committente - per esonerarsi dalla propria responsabilità di custode della cosa, ai sensi dell'art. 2051 c.c. - a dover dimostrare di avere scelto un appaltatore adeguato, di
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avergli fornito adeguate direttive e di avere esercitato i suoi poteri di controllo e vigilanza sull'attività dello stesso con la necessaria diligenza (Cass. n. 23442/2018).
Ebbene, facendo applicazione dei principi di diritto appena richiamati, deve ribadirsi la responsabilità ex art. 2051 c.c. del , essendosi ampiamente Controparte_1
escluso, come sopra esposto, che il comportamento dell'appaltatore abbia assunto quei caratteri di eccezionalità, imprevedibilità e autonoma incidenza causale rispetto all'evento dannoso tali da integrare il caso fortuito ed essendo, anzi, emersi plurimi e gravi profili di responsabilità in capo al committente.
Va poi rigettata l'ulteriore eccezione sollevata dal convenuto, secondo cui sarebbe emerso nelle indagini penali anche un comportamento colposo del danneggiato, che esonererebbe il proprietario-custode della cosa, superandosi così la presunzione della sua responsabilità oggettiva: “Infatti, come accertato in sede penale con la escussione di numerosi testi e risultanti anche nella trascrizione delle loro deposizioni nella relazione redatta dall'ing. , esibita dagli attori, il , con alcuni suoi amici, era a Per_4 Persona_1
conoscenza, prima del tragico evento, che quel palo era irregolare, trasmetteva energia elettrica (e nessuno ha mai avvisato i Vigili e/o ”. CP_1
Deve ribadirsi che il tragico evento si è verificato all'interno di un parco pubblico, ove erano soliti giocare gruppi di bambini, e proprio mentre , appena Persona_1
quindicenne, stava giocando a nascondino con degli amici.
Dalle indagini penali è emerso che i bambini che erano soliti frequentare il parco, tra cui lo stesso , erano a conoscenza del problema del palo dell'illuminazione, poiché Per_1
alcuni di loro, nel toccarlo, avevano avvertito delle scosse.
Il comportamento del , il quale durante la concitazione del gioco, nel correre Per_1
a nascondersi, è venuto a contatto con il palo dell'illuminazione, non costituisce né un caso fortuito ex art. 2051 c.c., consistente in un evento imprevedibile e inevitabile estraneo alla sfera di azione del custode, né un fatto colposo del danneggiato ex art. 1227, co. 1, c.c., che assume esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento.
Proprio per il tipo di utenza del parco pubblico, costituita da gruppi di bambini, e per il tipo di destinazione e di uso del parco e delle sue strutture, per l'appunto consistenti in attività ludiche e ricreative, non era affatto imprevedibile, né inevitabile, che dei minori venissero a contatto con il palo dell'illuminazione.
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La condotta del danneggiato, entrato in interazione con la cosa, non è neppure idonea a ridurre o escludere la responsabilità del custode, poiché la diligenza esigibile va misurata avendo riguardo al tipo di agente e alle ulteriori peculiarità del caso concreto.
Trattasi, infatti, di un minore di appena quindici anni che - sebbene sapesse che in precedenza alcuni suoi amici toccando il palo dell'illuminazione avevano avuto delle scosse - veniva a sua volta a contatto con il palo - non è noto se intenzionalmente - durante un momento di gioco, nella concitazione di andare a nascondersi dietro una panchina, con esito questa volta imprevedibilmente letale, poiché in tutte le occasioni precedenti mai vi erano state conseguenze serie o gravi dal contatto dei suoi amici con la cosa.
In sostanza, nel valutare le cautele attese e prevedibili in rapporto all'agente e alle circostanze del caso concreto, ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., non può omettersi di considerare l'età del , il momento ludico e la fase di gioco frenetica in cui si sono Per_1
svolti i fatti, nonché l'influenza che possono avere avuto sul grado di prudenza da lui tenuto le pregresse esperienze vissute dai compagni di gioco, non particolarmente allarmanti agli occhi di un minore appena quindicenne.
D'altronde, è lo stesso a rilevare, nei propri atti difensivi, come “numerose CP_1
persone avevano toccato quel palo in precedenza, avevano sentito la scossa elettrica senza riportare alcuna conseguenza fisica”.
Prima di passare al quantum del risarcimento, va rigettata l'eccezione del convenuto riguardante la sussistenza di “eventuali” concause nell'evento morte.
Come esposto nell'ordinanza istruttoria del 18/03/2022, da un lato, sono state acquisite in atti le approfondite perizie depositate nel corso del procedimento penale dall'ing. Per_5
e dalla dott.ssa , che hanno scandagliato ogni possibile causa o concausa
[...] Persona_6
del decesso ed ogni aspetto dell'evento che ha condotto al decesso di , Persona_1
concludendo inequivocabilmente per una morte da folgorazione per passaggio intracorporeo di corrente elettrica a basso voltaggio;
dall'altro, le allegazioni del convenuto, secondo cui il voltaggio accertato dai Vigili del Fuoco, sprigionatosi dal palo, non sarebbe stato sufficiente a provocare il decesso, sono del tutto generiche, espresse in termini puramente ipotetici e prive di un supporto probatorio, finanche indiziario, oltre, come detto, ad essere smentite dalle consulenze tecniche disposte dal P.M. e, in particolare, dalla consulenza a firma della dott.ssa
. Per_3
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Alla luce di quanto esposto, le c.t.u. sollecitate dal avrebbero assunto natura CP_1
del tutto esplorativa (v. Cass. S.U. n. 3086/2022 e n. 6500/2022). E' noto infatti che la
Consulenza Tecnica d'Ufficio non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (così Cass., ord. n. 30218/2017; Cass., ord. n. 3130/2011). In tal senso, la c.t.u. può essere disposta esclusivamente per la conoscenza di fatti che, richiedendo una particolare e specifica preparazione specialistica, richiedono l'intervento di un tecnico a condizione, però, che si tratti di fatti debitamente allegati, poiché questo mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dall'allegazione e dalla prova delle circostanze che assume (così
Cass., n. 9522/2012; Cass., n. 3191/2006).
4. Deve quindi procedersi a valutare i danni lamentati dagli attori, in qualità di genitori del defunto . Persona_1
Giova esaminare innanzitutto il danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale.
Tale voce di danno ricomprende i danni subiti da ciascuno dei familiari superstiti e ha ad oggetto il diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio patito, comprensivo sia del
“danno morale” (consistente nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello “dinamico-relazionale” (consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana). Trattasi di un danno che, se ritenuto spettante in astratto, può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza e al fatto notorio, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare.
La presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio è senza dubbio operante e, anzi, rafforzata, per i membri della famiglia nucleare, tra cui coniuge e figli.
Ebbene, nella specie, gli attori sono i genitori conviventi del defunto (v. certificazioni anagrafiche e dello stato civile in atti), per cui deve presumersi l'esistenza di uno strettissimo legame familiare e, quindi, affettivo, con conseguente profonda sofferenza per la perdita del congiunto.
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Ciò detto, si ritiene di utilizzare, per la quantificazione del danno, le c.d. tabelle integrate a punti elaborate dal Tribunale di Milano nel 2024, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, cha ha affermato: “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. n. 10579/2021).
Pertanto, dovrà riconoscersi, per questa voce di danno, in favore di , Parte_1
l'importo di euro 387.189,00, calcolato con un punto base del valore di euro 3.911,00, tenuto conto dell'età della vittima primaria (26 punti) e di quella secondaria (18 punti), nonché del rapporto di convivenza (16 punti) e del numero di componenti del nucleo familiare (14 punti), attribuendo un punteggio medio-alto (25 punti) per la qualità e intensità della relazione affettiva, considerate anche le dichiarazioni testimoniali, e tenuto conto della tragicità e della violenza dell'evento, del tutto inaspettato, che ha senza dubbio aumentato la sofferenza interiore patita dal genitore.
Dovrà riconoscersi, per questa voce di danno, in favore di , Parte_2
l'importo di euro 391.103,18 (valore monetario massimo liquidabile), calcolato con un punto base del valore di euro 3.911,00, tenuto conto dell'età della vittima primaria (26 punti) e di quella secondaria (20 punti), nonché del rapporto di convivenza (16 punti) e del numero di componenti del nucleo familiare (14 punti), attribuendo un punteggio medio-alto (25 punti) per la qualità e intensità della relazione affettiva, considerate anche le dichiarazioni testimoniali, e tenuto conto della tragicità e della violenza dell'evento, del tutto inaspettato, che ha senza dubbio aumentato la sofferenza interiore patita dal genitore.
La morte di un prossimo congiunto può causare nei superstiti, oltre al danno parentale
(consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva) anche un danno biologico vero e proprio, ossia un pregiudizio che, pur avendo anch'esso origine dalla perdita
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del congiunto, è ulteriore rispetto al danno parentale (cfr. Cass. n. 28423/2008, n. 2557/2011,
n. 9320/2015 e n. 10269/2015). Di tale ulteriore profilo di danno non patrimoniale - sempreché risulti medicalmente accertato - dovrebbe necessariamente tenersi conto nella liquidazione del risarcimento (che dovrà risultare ovviamente superiore rispetto a quello spettante in presenza di mero danno parentale), senza possibilità di ricondurre sic et simpliciter la menomazione psico-fisica riscontrata nel superstite nell'alveo del danno parentale, col rischio di svilire un profilo di danno che presenta una propria oggettiva evidenza e di non valutare adeguatamente la diversità rispetto alle situazioni in cui al danno parentale non si accompagni un pregiudizio di natura biologica (Cass. n. 21084/2015 e n.
28989/2019).
Ebbene, il c.t.u. medico-legale, dott. ha riscontrato in entrambi gli attori un Per_7
disturbo dell'adattamento eziologicamente riconducibile alla tragica morte del figlio, valutato per come danno biologico permanente al 5% e per come Parte_1 Parte_2
danno biologico permanente al 6% (sulla base delle “tabelle delle menomazioni alla integrità psico-fisica” di cui al D.M. 3/07/2003 (1-9%) - disturbi psichici - disturbo somatoforme indifferenziato lieve o disturbo dell'adattamento cronico lieve). Inoltre, le affezioni derivanti dal sinistro, a parere del c.t.u., procurarono negli odierni attori i seguenti periodi di inabilità temporanea: - inabilità temporanea totale giorni 10 per astenia psichica;
- inabilità temporanea parziale al 50% giorni 30 per riposo;
- inabilità temporanea parziale al 25% giorni 30 per riposo funzionale fino alla guarigione con postumo invalidante.
Tenuto conto dell'età dei danneggiati al momento dell'illecito (56 e 44 anni) e della percentuale di postumi invalidanti causalmente ricollegabili all'illecito (5 e 6%), si ottiene, sulla base delle Tabelle di Milano del 2024, un danno non patrimoniale risarcibile pari rispettivamente ad euro 7.892,00 ed euro 11.279,00, per danno biologico/dinamico- relazionale e per danno da sofferenza soggettiva interiore presumibile per il tipo e per l'entità del danno biologico. Deve poi essere riconosciuto il danno da invalidità temporanea derivante dalle conseguenze patite in occasione dell'illecito, che può essere liquidato secondo un punto base di euro 115,00. A tale titolo può essere, quindi, liquidato l'importo di euro 3.737,50 ciascuno.
A titolo di risarcimento del danno patrimoniale per spese funerarie (v. all. 10 all'atto di citazione: fattura n. 32 del 15-07-2009 dell'Agenzia Funebre Petronzi Francesco di San Paolo
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di Civitate) va poi riconosciuto l'importo complessivo di euro 5.000,00 (di cui euro 2.500,00 per ciascun attore).
Nulla può essere riconosciuto a titolo di danno patrimoniale futuro da lucro cessante per “mancata acquisizione di beni e vantaggi economici che sarebbero derivati dalla futura attività di il quale avrebbe certamente contribuito al menage familiare”, in ragione Per_1
della evidente genericità e assertività delle allegazioni poste a sostegno della domanda e in assenza di prova della probabilità - e non della mera astratta possibilità - che i genitori, in futuro, avrebbero verosimilmente avuto bisogno delle sovvenzioni del figlio il quale a sua volta sarebbe stato nella condizione di fornire il suo apporto economico.
Alla luce di quanto esposto, a spetterà la complessiva somma di Parte_1
euro 401.318,50, mentre a spetterà la complessiva somma di euro Parte_2
408.619,68.
Su tali somme, già rivalutate all'attualità, saranno dovuti gli interessi compensativi, che appare equo riconoscere, sulla base dell'insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. S.U.
n. 1712/1995), nella misura legale sulle somme indicate, devalutate al momento dell'illecito e successivamente rivalutate anno per anno sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, oltre agli ulteriori interessi legali sulle somme così liquidate sino al soddisfo (v.
Cass. n. 39376/2021).
5. Venendo, infine, alle spese di lite, che si liquidano in dispositivo in conformità al
D.M. n. 55/2014 - secondo il criterio del decisum e in base ai valori medi per tutte le fasi processuali - ai sensi dell'art. 91 c.p.c., vista la soccombenza, vanno poste a carico del e andranno pagate a e , Controparte_1 Parte_1 Parte_2
con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari Avv.ti Bellantuono Matteo e
Colucci Roberto, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente (Cass. 28094/2009; Cass. 23522/2014; Cass. 23133/2015), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo del quale soccombente, con il conseguente CP_1
diritto degli attori di ripetere dal predetto le somme eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accogliendo la domanda degli attori, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dichiara la responsabilità del per la morte di e, per Controparte_1 Persona_1
l'effetto, lo condanna al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
401.318,50 e in favore di della somma di euro 408.619,68, a titolo di Parte_2
risarcimento del danno, oltre interessi compensativi nella misura legale sulle somme indicate, devalutate al momento dell'illecito e successivamente rivalutate anno per anno sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, e oltre ulteriori interessi legali sulle somme così liquidate sino al soddisfo;
2) condanna il al pagamento delle spese di lite in Controparte_1
favore di e di , con distrazione in favore dei difensori Parte_1 Parte_2
antistatari Avv.ti Bellantuono Matteo e Colucci Roberto, che qui si liquidano in complessivi euro 29.738,00, di cui euro 29.193,00 per compenso ed euro 545,00 per spese vive, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge;
3) le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo del
[...]
, con il conseguente diritto di e di Controparte_1 Parte_1 Parte_2
di ripetere dal predetto le somme eventualmente versate o che saranno versate al
[...]
c.t.u.
Così deciso in Foggia, il 26/03/2025.
Il Giudice
(dott. Alessio Marfe')
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