Art. 372. Commissione per gli alloggi (( 1. In sede locale, ciascuno dei comandanti posti al vertice delle organizzazioni territoriale, addestrativa, forestale, ambientale e agroalimentare, mobile e speciale nomina tre distinte Commissioni per l'assegnazione degli alloggi ufficiali, sottufficiali e appuntati e carabinieri, composte da:
a) Presidente: Comandante del corpo competente; b) un ufficiale dell'ente amministrativo nominato da uno dei predetti comandanti posti al vertice delle organizzazioni; c) tre membri della categoria interessata, designati dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice, individuati mediante scelta a scrutinio, tra il personale in servizio nei comandi di vertice interessati. )) 2. Per il personale del Comando generale le Commissioni alloggi sono composte da:
a) Presidente: Sottocapo di Stato maggiore del Comando generale; b) Comandante del Reparto autonomo; c) tre membri della categoria interessata, designati ((dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice, individuati mediante scelta a scrutinio, tra il personale in servizio nel Comando generale)) . 3. Per l'esame dei ricorsi avverso le deliberazioni delle commissioni alloggi e' prevista la commissione alloggi unica nazionale costituita da:
a) Presidente: Vice comandante generale; b) tre membri, uno per ogni categoria, nominati dal Comandante generale; c) tre membri, uno per ogni categoria, designati ((dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice, individuati mediante scelta a scrutinio)) . 4. Il mandato conferito ai componenti ((di ogni commission)) ha durata biennale e non e' immediatamente rinnovabile, a eccezione dei Presidenti e del Comandante del Reparto autonomo. 5. Per ciascun membro delle suindicate commissioni, che non partecipa a esse di diritto, e' designato il sostituto, che subentra nei casi di assenza del titolare. (( 5-bis. Per l'attivita' della commissione di cui sono membri, i militari designati dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari ai sensi dei commi 1, lettera c), 2, lettera c), e 3, lettera c), esprimono ciascuno un voto calcolato proporzionalmente in ragione della percentuale di rappresentativita' dell'associazione di appartenenza, riconosciuta ai sensi dell'articolo 1478 del codice, applicando il medesimo criterio utilizzato nel decreto del Ministro per la pubblica amministrazione per la ripartizione dei distacchi e dei permessi ai sensi dell'articolo 1480, comma 5, del codice. )) 6. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140)) . 7. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140)) .
a) Presidente: Comandante del corpo competente; b) un ufficiale dell'ente amministrativo nominato da uno dei predetti comandanti posti al vertice delle organizzazioni; c) tre membri della categoria interessata, designati dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice, individuati mediante scelta a scrutinio, tra il personale in servizio nei comandi di vertice interessati. )) 2. Per il personale del Comando generale le Commissioni alloggi sono composte da:
a) Presidente: Sottocapo di Stato maggiore del Comando generale; b) Comandante del Reparto autonomo; c) tre membri della categoria interessata, designati ((dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice, individuati mediante scelta a scrutinio, tra il personale in servizio nel Comando generale)) . 3. Per l'esame dei ricorsi avverso le deliberazioni delle commissioni alloggi e' prevista la commissione alloggi unica nazionale costituita da:
a) Presidente: Vice comandante generale; b) tre membri, uno per ogni categoria, nominati dal Comandante generale; c) tre membri, uno per ogni categoria, designati ((dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice, individuati mediante scelta a scrutinio)) . 4. Il mandato conferito ai componenti ((di ogni commission)) ha durata biennale e non e' immediatamente rinnovabile, a eccezione dei Presidenti e del Comandante del Reparto autonomo. 5. Per ciascun membro delle suindicate commissioni, che non partecipa a esse di diritto, e' designato il sostituto, che subentra nei casi di assenza del titolare. (( 5-bis. Per l'attivita' della commissione di cui sono membri, i militari designati dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari ai sensi dei commi 1, lettera c), 2, lettera c), e 3, lettera c), esprimono ciascuno un voto calcolato proporzionalmente in ragione della percentuale di rappresentativita' dell'associazione di appartenenza, riconosciuta ai sensi dell'articolo 1478 del codice, applicando il medesimo criterio utilizzato nel decreto del Ministro per la pubblica amministrazione per la ripartizione dei distacchi e dei permessi ai sensi dell'articolo 1480, comma 5, del codice. )) 6. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140)) . 7. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140)) .