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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/03/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico dott. Marianna Lopiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello iscritto al n. 7903/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019, avverso la sentenza del Giudice di Pace di TO AN n. 4991/2019 depositata in data 18.06.2019, avente ad oggetto: risarcimento di danni a cose derivanti da circolazione stradale e vertente
TRA
con sede legale in Castellammare di BI (C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante Pro tempore, elettivamente domiciliata in Scafati (SA) alla via Mortellari n. 77, presso lo studio dell'Avv. Armando Federico (C.F. , dal quale è rappresentato e difeso, C.F._1 giusta mandato in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado (per le comunicazioni: fax n.
081/18108183; indirizzo di p.e.c.: Email_1
Appellante
E
(CF. ), in persona dei legali rappresentanti p.t., elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_2 in Napoli, al Vico Tre Re a Toledo, 60 presso lo studio dell'Avv. Milena Curto (c.f. C.F._2
) che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione, (per le
[...]
comunicazioni: fax n. 081- 8305110; indirizzo di p.e.c.:
Email_2
Appellata
NONCHE'
(C.F. ) nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] C.F._3
San Cosmo Fuori Porta Nolana n. 43
Appellato-contumace
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 03.10.2023 le parti hanno reso le seguenti conclusioni:
1 parte appellante: si riporta al proprio atto di citazione in appello in rinnovazione, chiedendone
l'integrale accoglimento, con riforma della sentenza di primo grado limitatamente ai capi impugnati.
Chiede che la causa venga riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Parte appellata: si riporta alla comparsa di costituzione e risposta, agli atti e verbali di causa dei due gradi di giudizio, conclude per il rigetto dell'avverso gravame siccome inammissibile e, nel merito, destituito di fondamento, con vittoria delle spese di giudizio. Chiede assegnarsi la causa in decisione con concessione dei termini ex art 190 cpc.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1- Con atto di citazione notificato in data 17.07.2018, evocava in giudizio innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di TO AN e per sentire a) Controparte_3 Controparte_2 accertare la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura IA DE tg FD057KF nel sinistro verificatosi in data 16.12.2017 alle ore 10.47 circa in TO AN alla via Solferino;
b) accertare e dichiarare il pieno ed esclusivo diritto al risarcimento dei danni materiali a favore dell'attrice società
, nella qualità di proprietaria dell'autoveicolo CE ML tg DJ414FE per la somma Parte_1 di euro 4962,58; c) dichiarare l'inadempienza della convenuta all'obbligo Controparte_3
sulla stessa gravante di provvedere, entro lo spatium deliberandi , alla liquidazione del danno e, per l'effetto, condannare la stessa, ai sensi dell'art. 148 cod. ass. prov. al pagamento dei danni materiali in euro 4962,58; d) con vittoria di spese e compensi professionali, con attribuzione al procuratore antistatario.
A fondamento della domanda l'attore allegava in fatto: che nel giorno, nel luogo e nell'ora indicati il veicolo CE ML tgDJ414FE in proprietà dell'attore mentre procedeva normalmente su via
Solferino con direzione TO AN veniva urtato e danneggiato dal veicolo IA DE tg
FD057KF in proprietà di che non rispettava il segnale di stop né la segnaletica Controparte_2
orizzontale che gli imponeva di arrestarsi;
che a seguito del sinistro l'autoveicolo CE riportava danni materiali pari ad euro 4962,58; che l'istante provvedeva senza esito alla messa in mora dell'assicurazione ed all'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita.
1.2- Costituitasi in giudizio preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto Controparte_3
di citazione per violazione degli art. 163 e 164 cpc;
la improponibilità e la improcedibilità della domanda;
il difetto di legittimazione attiva dell'attore (atteso che dalla carta di circolazione si evince che la trascrizione del trasferimento di proprietà in favore della era avvenuto in data Parte_1
13.02.2018, per cui alla data del sinistro - il 16.12.2017 - il veicolo CE non risultava essere in proprietà della , la mancanza di copertura assicurativa del veicolo CE e la violazione Parte_1 dell'art. 193 c.d.s.. Nel merito, contestava l'an per non avere l'attore provato il fatto storico dedotto in citazione, stante la evidente discrasia tra la dinamica descritta nel modello CAI, nella costituzione in
2 mora e quanto riscontrato in sede di accertamento tecnico sul veicolo CE, anche in considerazione del mancato rilievo di un crash da parte della scatola nera installata sul veicolo IA
DE; contestava inoltre il quantum preteso dall'attore evidenziando che, in sede di accertamento peritale, il tecnico aveva quantificato i danni in euro 1719,09; chiedeva, pertanto, rigettarsi la pretesa attorea, con vittoria di spese di giudizio.
1.3-All'esito dell'attività istruttoria (consistita nell'escussione di un teste di parte attrice), con sentenza n. 4991/2019 resa pubblica in data 18.06.2019 il Giudice di pace, dichiarata la ammissibilità della domanda e la legittimazione delle parti, nel merito, in parziale accoglimento della domanda attorea, così decideva: “- dichiara la contumacia di;
- accoglie parzialmente la domanda, e Controparte_2 per l'effetto dichiara la pari e concorrente responsabilità da parte dei conducenti dei veicoli, nel sinistro per cui è causa;
- per l'effetto condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice di €600,00 oltre iva. A tale importo vanno sommati gli interessi legali dall'evento e fino all'effettivo soddisfo;
- condanni i medesimi convenuti, e sempre in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attrice, delle competenze e spese processuali e stragiudiziali, e che liquida in complessivi
€ 330,00 oltre 65,00 per spese rimborso forfettario del 15 ex art. 2 DM n. 55/2014, oltre iva e cpa, e con attribuzione in favore dell'avv. Armando Federico, dichiaratosi attributario”.
2.1- Avverso detta sentenza, con atto di appello rinotificato a mezzo pec nei confronti di
[...]
in data 19.05.2021 e a mezzo servizio postale in data 01.06.2021 nei confronti di Controparte_3
per l'udienza del 22.11.2021 (rinotifica disposta a seguito della declaratoria di nullità Controparte_2
della prima notifica per violazione del termine di comparizione), proponeva tempestivo appello
[...]
per i motivi di seguito esaminati, reiterando dinanzi al Tribunale le conclusioni già rese con Parte_1 la citazione in primo grado (dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'appellato Controparte_2
accertare il pieno ed esclusivo diritto al risarcimento dei danni materiali a favore dell'appellante in qualità di proprietaria del veicolo CE ML suindicato;
dichiarare l'inadempienza della convenuta all'obbligo sulla stessa gravante di provvedere, entro lo spatium Controparte_3
deliberandi , alla liquidazione del danno e, per l'effetto, condannare la stessa, ai sensi della richiamata normativa assicurativa, al residuo pagamento dei danni materiali subiti dall'autoveicolo CE ML originariamente quantificati i euro 4962,58 i.v.a. inclusa , tenuto conto della già avvenuta liquidazione della somma di euro 736,99 a favore dell'appellante in ottemperanza alla sentenza di primo grado;
condannare altresì la convenuta alla refusione di spese e compensi del doppio grado di giudizio CP_3
riparametrando i compensi e le spese dovute in primo grado alla luce del valore di detto giudizio;
vinte le spese del doppio grado in favore del procuratore antistatario.
2.2- Costituitasi tardivamente in giudizio con comparsa depositata in data 18.11.2021, la società assicuratrice chiedeva rigettarsi l'appello avendo il primo giudice correttamente ritenuto di riconoscere
3 la pari responsabilità dei conducenti alla luce delle risultanze istruttorie acquisite al processo, con vittoria di spese e compensi di lite.
2.3- Acquisito il fascicolo di primo grado, con ordinanza in data 8.1.2024, sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c., decorrenti dal 15.01.2024.
3.- Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , non costituito in giudizio benchè Controparte_2 ritualmente raggiunto dalla notifica dell'atto di appello eseguita a mezzo posta con raccomandata A/R spedita in data 1.6.2024 e perfezionatasi in data 15.6.2024 per mancato ritiro del plico nei dieci giorni successivi al deposito del plico medesimo presso l'ufficio, effettuato in data 4.6.3034 e comunicato con raccomandata.
4.- Con il proposto gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado nelle parti in cui il giudice ha così deciso:
1)“Ciò premesso in fatto, in diritto deve ribadirsi che “la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c., nel caso di danni a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve esser necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del c. strada., ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete impossibilità di attuare una qualche manovra di emergenza” (Cassazione civile, sez. III, 18/10/2001 n. 12751);
2) “Orbene, nel caso di specie, la prova testimoniale non ha confermato se l'andatura del conducente della CE fosse cauta in vista dell'incrocio in cui si apprestava ad attraversare, dovendosi ricordare che il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esenta dall'obbligo consistente nell'usare la dovuta attenzione nell'attraversare un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengono al segnale di arresto o precedenza;
peraltro il comportamento dell'altro conducente, onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale e i normali precetti di prudenza, potendo soltanto l'eventuale accertata inosservanza di dette norme comportare
l'affermazione di una colpa concorrente”;
3) “In definitiva, deve ricordarsi che anche il conducente di un autoveicolo favorito dal diritto di precedenza conseguente a segnale di stop imposto al conducente di un autoveicolo proveniente da altra strada che, con la prima, si intersechi, deve, in ogni caso, rallentare (o, comunque moderare) la velocità all'approssimarsi all'incrocio per essere in grado di affrontare qualsiasi evenienza – compresa quella che non gli accordata la precedenza accordatagli – e l'eventuale inosservanza delle normali prescrizioni di prudenza e di diligenza costituisce in colpa il conducente cd. , ma non CP_4
4 interrompe il nesso di causalità tra la mancata cessione della precedenza e l'evento, determinando, al più, un concorso di colpa dei due conducenti la cui intensità deve essere accertata dal giudice di merito”;
4)“Pertanto essendo mancata la prova di guida con cautela da parte della società attrice, deve dichiararsi le pari concorrente responsabilità da parte dei conducenti dei due veicoli coinvolti per cui
è causa. Peraltro, va anche aggiunto che il teste escusso ha precisato un ulteriore danno subito dalla
CE […]. Pertanto, tali ulteriori danni non risultano provati;
5) “In ordine ai danni riportati dalla indicata CE ML tg. DJ414FE, di proprietà dell'attrice, essi vanno determinati tenendo conto del valore commerciale della stessa, sulla base del preventivo prodotto in atti (che peraltro non fa riferimento ai danni riportati alla parte anteriore sinistra) in euro
1.200,00 oltre I.V.A.: somma che va ridotta ad euro 600,00 per il dichiarato concorso di colpa”;
6)“condanna i medesimi convenuti, sempre in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attrice, delle competenze e spese processuali e stragiudiziali, e che liquida in complessivi euro 330,00 oltre
65,00 per spese rimborso forfettario del 15 % ex art. 2 D.M. 55/2014 […].
L'appellante si duole della prima decisone per aver il giudice di pace erroneamente ritenuto che l'attore non aveva provato di aver prestato la dovuta attenzione nell'attraversare l'incrocio contribuendo in tal modo a determinare l'evento lesivo.
Al riguardo l'appellante precisa che il veicolo attoreo procedeva su via Solferino nel comune di TO
AN con un'andatura rettilinea, all'interno della propria corsia di marcia, assolutamente normale e commisurata alle condizioni della strada: in particolare, deduceva che detto veicolo non impegnava alcun incrocio, bensì proseguiva normalmente la propria marcia in direzione TO AN centro, quando veniva attinta, in maniera assolutamente imprevedibile dal veicolo IA DE, che proveniva da una strada curvilinea laterale gravata dalla segnaletica di STOP e che intersecava la mezzeria opposta rispetto a quella del senso di marcia percorso dalla CE.
Ancora, secondo l'appellante va considerato che i testi hanno dichiarato che il conducente del veicolo attoreo ha tentato una manovra d'emergenza per evitare un impatto frontale con il veicolo IA DE, ciò che fa desumere l'attenzione dallo stesso prestata “tale da non avere un incedere ad alta velocità” e l'imprevedibilità del mancato rispetto del segnale di arresto.
Inoltre, contestando l'assunto del primo giudice, l'appellante ritiene che i danni da urto indiretto alla parte destra riportati dal veicolo attoreo non sono assolutamente frutto di un forte urto dovuto all'alta velocità della CE, ma semplici striature causate dalla forza intrinseca della manovra di emergenza attuata per evitare l'impatto frontale con il veicolo antagonista.
L'appellante rileva ancora che la condotta del conducente del veicolo attoreo , per quanto emerso in corso di causa, non è stata contraddistina da alcuna mancanza, se non dal tentativo di evitare un grave
5 e pericoloso impatto frontale con il veicolo che non aveva rispettato un segnale di stop;
che il primo giudice aveva invece ritenuto, senza alcuna prova, che il predetto conducente stesse percorrendo la strada ad alta velocità in tal modo concorrendo alla determinazione dei danni, tanto che non aveva ritenuto di disporre c.t.u. (che avrebbe fugato ogni dubbio sia a livello dinamico che cinematico sul sinistro) e che ciò ha reso impossibile stabilire l'andatura del veicolo CE.
L'appellante rileva altresì che la precisazione da parte del teste di ulteriori danni al veicolo attoreo fa parte dell'attività narrativa e descrittiva del teste e che tali danni erano preesistenti al giudizio di primo grado, tanto che erano stati considerati dal tecnico fiduciario della compagnia assicurativa, la quale nulla aveva opposto sia in fase stragiudiziale che in fase giudiziale, sì che , in ossequio al disposto dell'art. 115 comma 1 c.p.c., poiché i fatti non contestati non necessitano di prova, tali danni andavano e vanno compresi nel ragionamento logico-giuridico-decisorio del giudice.
L'appellante censura poi le modalità utilizzate dal giudice onorario per valutare il quantum risarcitorio, evidenziando che già in sede di perizia era stato fornito alla compagnia assicurativa il preventivo, che tale preventivo, elaborato da una concessionaria ufficiale, in contrasto con l'assunto del primo giudice, aveva utilizzato i prezzi di listino aggiornati e teneva conto di tutti i danni subiti dal veicolo, anche di quelli localizzati alla parte anteriore sinistra, danni questi pacificamente riconosciuti dalla compagnia assicurativa sia in fase stragiudiziale che in corso di giudizio e riscontrati sia dai rilievi fotografici in atti sia dalle dichiarazioni testimoniali relative alla dinamica del sinistro.
Da ultimo, l'appellante critica la statuizione sulle spese di lite, difforme dai parametri stabiliti dal d.m.
55/2014 per avere il giudice attribuito alla causa un valore inferiore a quello dello scaglione di riferimento (Cass. 32474/2019 ha ribadito che i compensi all'avvocato vanno liquidati in base al valore della causa al momento dell'iscrizione a ruolo e non in base alla successiva riduzione dovuta ad un atto di transazione) laddove il parametro di riferimento andava individuato in base al valore della causa dichiarato all'atto della iscrizione a ruolo (entro euro 5100,00) e tenendo conto delle diverse fasi del processo e dell'attività svolta.
4.2. L'appello, così come articolato, è infondato e va, pertanto, rigettato.
Come è noto, il secondo comma dell'art. 2054 del codice civile preveda che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”; difatti, in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile (Sez. 3, Sentenza n. 12444 del 16/05/2008). E, ancora, “nel caso di scontro tra veicoli,
l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della
6 presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Conseguentemente,
l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso” (Cass. civ. Sez. III, n. 477 del 15 gennaio 2003).
In altri termini, in tema di accertamento della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione di veicoli, costituisce principio regolatore della materia quello posto dall'art. 2054, comma 2, c.c., in relazione all'art. 2697 stesso codice, secondo il quale, in caso di scontro tra veicoli, il concorso di ciascun conducente alla produzione del danno si presume, in difetto di prova totalmente o parzialmente liberatoria da parte dell'uno, uguale a quello dell'altro (ex multis Cass. sez. III 4.2.2002 n.1432).
Di conseguenza, sul danneggiato (che tale presunzione voglia vincere) incombe l'onere di dimostrare non solo che il conducente dell'auto antagonista sia in colpa, ma altresì che egli stesso si sia uniformato alle norme della circolazione e a quelle della comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Ne consegue che sussiste la presunzione di responsabilità paritaria e concorrente dei conducenti ex art. 2054, secondo comma c.c. nel caso in cui non risulti in concreto accertata l'entità della responsabilità (di entrambi o anche di uno solo); tale presunzione non opera, per converso, tutte le volte in cui l'entità (percentuale) dell'apporto causale colposo di almeno uno dei conducenti sia stata positivamente determinata, così che all'altro che non abbia provato di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno sarà legittimamente imputabile soltanto la residua area di responsabilità (Cass. sez. III
25.2.2002 n.2739).
In sostanza vengono posti a confronto i comportamenti di guida di entrambi i conducenti, chiedendo ad entrambi una pari condotta diligente e prudente: la mancanza di una simile condotta da una sola parte non è sufficiente a farle addossare l'intera colpa dell'evento ma occorre il concorso dell'altra parte nel mettere in opera ogni manovra atta ad evitare l'evento. Del resto, sul punto è consolidata l'opinione della Suprema Corte, in base alla quale nel caso di scontro tra veicoli, sebbene la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 cod. civ. abbia carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro, in ogni caso l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (tra le altre Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21130
7 del 16/09/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9528 del 12/06/2012 ; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4755 del
09/03/2004).
Nel caso di specie, quindi, occorre verificare non solo se alcuno dei conducenti abbia violato le regole del codice della strada, ma al fine di superare la presunzione di corresponsabilità, occorre altresì accertare se l'altro conducente, a sua volta, abbia posto in essere una condotta di guida esente da ogni rilievo, osservando scrupolosamente le norme del codice della strada.
Tali essendo i principi vigenti in materia, il tribunale valuta come corretta la decisione assunta dal giudice di prime cure che, in ossequio a predetti principi, ha riconosciuto la pari responsabilità tra i conducenti i mezzi coinvolti nel sinistro.
Infatti, con riferimento alla dinamica dell'incidente, nell'atto di citazione (e, prima Parte_1 ancora, nella lettera di messa in mora), si limitava a riferire genericamente che
CE ML tg DJ414FE procedeva normalmente su via Solferino con direzione TO AN, allorquando veniva urtato e danneggiato dall'autoveicolo IA DE tg FD057KF in proprietà di
[...]
che non rispettava il segnale di stop né la segnaletica orizzontale che gli imponeva di CP_2 arrestarsi>>. Nella prospettazione della dinamica del sinistro da parte dell'attore manca dunque qualsivoglia allegazione (oltre che qualsivoglia documentazione fotografica di riscontro) non solo in ordine alle caratteristiche della strada che ciascuno dei due veicoli stavano percorrendo, alle condizioni del traffico, alla presenza o meno di segnaletica (verticale o orizzontale) su entrambe le corsie di marcia percorse dai predetti veicoli, al punto esatto della strada in cui l'impatto si è verificato ed alla posizione delle due auto sulla sede stradale al momento dell'urto e immediatamente dopo, ma anche in ordine alla condotta di guida dello stesso attore (velocità, rallentamento in prossimità della “intersezione” con
CP_ la strada percorsa dalla della convenuta, manovra di emergenza eventualmente tentata per evitare l'urto, esiti della stessa, punti d'urto tra i due veicoli) ed ai danni subiti dalla CE in seguito all'urto, alla localizzazione degli stessi ed ai corrispondenti danni subiti dal veicolo IA DE: a tale ultimo riguardo si legge infatti in citazione che “A seguito del sinistro l'autoveicolo CE ML subiva danni di carattere materiale pari ad euro 4962,58”, importo corrispondente al preventivo redatto da Automercato BI s.r.l. in data 27.6.2018 recante l'elenco dei pezzi di ricambio e degli interventi necessari.
Né a sostegno del gravame avverso il concorso di colpa tra i veicoli coinvolti nel sinistro ritenuto dal primo giudice, possono rilevare le ulteriori allegazioni al riguardo contenute nell'atto di appello
(andatura rettilinea di via Solferino in TO AN, strada percorsa dall'attore al momento del sinistro;
percorrenza della via da parte dell'attore all'interno della propria corsia di marcia con condotta commisurata alle condizioni della strada, senza impegnare alcun incrocio, ma procedendo la propria marcia in direzione TO AN centro;
urto imprevedibile e non completamente evitabile con il
8 veicolo IA DE, che proveniva da una strada curvilinea laterale gravata dalla segnaletica di STOP e che intersecava la mezzeria opposta rispetto a quella del senso di marcia percorso dalla CE), trattandosi di circostanze allegate solo con l'atto di appello e pertanto inammissibili nel presente giudizio di gravame siccome tardive, oltre che non provate .
Del resto, l'unico teste escusso, , ha confermato la riferita generica descrizione del sinistro Tes_1
e delle modalità del suo accadimento avendo dichiarato di aver “visto una IA DE che percorreva detta strada e non rispettava lo stop ed invadeva l'opposta corsia mentre effettuava la svolta. A seguito di questa manovra urtava sul lato anteriore sinistro (lato guida) una CE ML che stava procedendo regolarmente”.
Vero è che il medesimo teste ha precisato che “Dopo l'urto il conducente della CE perdeva il controllo del suo autoveicolo e finiva con la propria fiancata destra ed anche parte anteriore destra , contro delle colonnine poste sulla strada” e ha altresì riconosciuto nelle fotografie in atti i danni riportati dall'auto dell'appellante su entrambi i lati e che secondo l'appellante le riferite dichiarazioni, in uno alla evidenza dei danni subiti dalla CE alla parte sinistra per urto diretto ed alla parte destra per urto indiretto con delle colonnine poste sul lato destro destra della strada percorsa, danno conto del fatto che il conducente della CE ha tentato una manovra di emergenza per evitare un impatto frontale con il conducente della IA DE e che da tale condotta è possibile desumere che il conducente della CE prestava un'attenzione “tale da non avere un incedere ad alta velocità” e in ogni caso l'assoluta imprevedibilità del mancato rispetto del segnale di arresto.
Rileva tuttavia il tribunale che, contrariamente all'assunto dell'appellante, il teste non ha fatto riferimento ad una manovra di emergenza tentata dal conducente della CE per evitare o ridurre le conseguenze dell'urto, ma ha dichiarato che il conducente della CE, a seguito dell'urto, ha perso il controllo dell'auto ed è finito con la fiancata destra e con la parte anteriore destra contro le colonnine. Di conseguenza le dichiarazioni del teste non accreditano affatto la fondatezza del motivo di appello nella parte in cui sostiene (in contrasto con la valutazione espressa dal primo giudice)
l'osservanza da parte del medesimo conducente delle regole di prudenza e diligenza nella guida in prossimità di una intersezione né il carattere imprevedibile ed inevitabile dell'urto.
Va, poi, considerato, in ogni caso, che secondo il primo giudice le circostanze riferite dal teste (perdita
CP_ del controllo dell'auto dopo l'urto con la urto indiretto del lato destro della CE contro la colonnina e conseguenti danni), poiché non allegate in citazione e nei corrispondenti capitoli di prova, ma dedotte dal teste oltre la scadenza dei termini di definizione del thema decidendum e probandum e quindi tardivamente (ossia in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa), dovevano reputarsi inutilizzabili ossia come non allegate né provate e tale statuizione va in questa sede confermata. Trattasi infatti di circostanze di fatto fondanti la pretesa risarcitoria azionata in giudizio
9 con riferimento sia alle specifiche condotte ascritte alle parti sia alle conseguenze dannose dalle stesse provocate, in quanto tali idonee a delineare il thema decidendum e probandum e quindi da allegare e provare nel rispetto delle preclusioni assertive e probatorie previste dal codice di rito (a differenza delle circostanze di dettaglio o specificative di fatti costitutivi puntualmente allegati).
Né in contrario può rilevare l'assunto dell'appellante secondo cui gli ulteriori danni al veicolo attoreo
(ossia quelli ascrivibili all'urto indiretto sul lato destro dell'auto di cui ha parlato il teste) risultavano già rilevati e provati, in fase stragiudiziale, dal tecnico fiduciario della società assicuratrice e da questa non contestati, e anche in fase giudiziale non erano stati oggetto di contestazione da parte della medesima società di guisa che, in applicazione del disposto dell'art. 115 comma 1, c.p.c. ben potevano essere posti a base della decisione.
Nella fattispecie in esame, invero, come già evidenziato, non avendo l'attore neanche allegato che in conseguenza dell'impatto con la IA DE la CE (a causa della perdita di controllo dell'auto da parte del conducente, come dedotto dal teste, o per avere il suo conducente tentato una manovra di sorpasso, come dedotto dall'appellante) era andata ad urtare con la parte laterale destra contro colonnine poste sulla strada, procurandosi danni indiretti, la mera considerazione anche di tali danni nella perizia stragiudiziale espletata per conto dell'assicurazione ovvero la raffigurazione anche di danni alla parte laterale destra della CE nella documentazione fotografica e nel preventivo di spesa allegati all'atto di citazione non sono da sole sufficienti per ritenere ritualmente e tempestivamente allegati anche tali danni come conseguenze del sinistro oggetto della domanda risarcitoria e delle correlate difese di controparte.
Nel merito, non va poi sottaciuto che l'espletata istruttoria non ha fornito idonea prova della riferibilità dei danni riportati dalla parte laterale destra della CE all'urto indiretto come dianzi dedotto. Dagli atti allegati da in primo grado e, più in generale, dal complesso delle risultanze istruttorie, CP_3
emerge infatti chiaramente l'incompatibilità dei lievi e superficiali danni riportati dalla CE alla parte laterale sinistra a seguito della collisione con la IA DE con la intensità della spinta d'urto attribuita a tale collisione e con i danni alla parte destra della CE da tale spinta asseritamente prodotti, incompatibilità rafforzata dal mancato rilievo di anomalie nell'analisi del viaggio effettuato dalla IA DE nel giorno e nell'ora del sinistro emergente dal scatola nera installata sull'auto in questione (cfr. documentazione prodotta in primo grado dalla società appellata).
Di qui l'irrilevanza delle considerazioni svolte dall'appellante, sul presupposto (per quanto detto errato) del compimento da parte del conducente della CE di una manovra di emergenza, in ordine alla più probabile causa dei danni da urto indiretto subiti dalla CE alla parte destra (seguendo la ricostruzione del primo giudice, frutto di un forte urto dovuto all'alta velocità della CE;
secondo la tesi dell'appellante, semplici striature causate dalla forza intrinseca della manovra di emergenza
10 attuata per evitare l'impatto frontale con il veicolo antagonista), danni che, per quanto detto, confermando il dictum del primo giudice, devono reputarsi tardivamente allegati e non provati.
Di qui anche l'irrilevanza delle ulteriori correlate considerazioni dell'appellante in merito alla mancata nomina da parte del primo giudice di un c.t.u. per la ricostruzione dinamica e cinematica del sinistro e della condotta del conducente della CE.
In conclusione, come già evidenziato, il diritto di precedenza non esclude il dovere del conducente
«favorito» di osservare a sua volta, approssimandosi all'incrocio, le normali prescrizioni di prudenza e di diligenza e, in particolare, quella di rallentare e di moderare la velocità, atteso che il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esenta dal rispetto dell'obbligo già previsto dall'art. 102 del codice stradale abrogato (ed attualmente dagli artt. 140, 141 e 145 del nuovo codice stradale di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), consistente nell'usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengano al segnale di arresto o di precedenza. Nella fattispecie in esame alla luce delle deduzioni attoree e delle risultanze istruttorie, nulla è emerso in ordine alla condotta tenuta dall'odierno appellante in prossimità dell'incrocio, nulla è emerso nemmeno sulla velocità di marcia del veicolo attoreo né se abbia effettuato o meno una manovra d'emergenza idonea ad evitare l'impatto, con la conseguenza che la decisione del primo giudice, che ha affermato la pari responsabilità dei due conducenti nella causazione del sinistro è certamente condivisibile e va pertanto confermata, atteso che l'appellante in primo grado non ha assolto l'onere di allegazione assertiva, prima ancora che probatoria, sullo stesso per quanto detto incombente, non ha cioè allegato e provato di aver tenuto una condotta pienamente rispettosa delle regole di prudenza, oltre che dei precetti imposti dal codice della strada e di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Va quindi confermata, poiché condivisibile, la sentenza del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto non superata la presunzione di corresponsabilità dei conducenti i veicoli coinvolti nel sinistro.
4.3- Il gravame va del pari disatteso, poiché infondato, nella parte in cui censura le modalità di liquidazione del danno seguite dalla sentenza impugnata e, in specie, l'arbitraria ed illogica scomposizione da parte del primo giudice dei danni materiali subiti dal veicolo attoreo. In particolare l'appellante afferma, in contrasto con quanto sostenuto dal primo giudice (secondo cui la liquidazione doveva muovere dal valore di mercato dell'auto e dai prezzi di listino dei pezzi di ricambio) che il preventivo di spesa prodotto teneva conto dei prezzi di listino e comunque si riferiva a tutti i danni effettivamente subiti dalla CE ed oggetto anche di prova testimoniale, compresi i danni alla parte anteriore sinistra, che il primo giudice erroneamente sosteneva non essere stati indicati e che, per contro, seppur non specificati nell'atto introduttivo , erano stati pacificamente conosciuti dalla società
11 assicuratrice (sia in fase stragiudiziale che in corso di giudizio) ed erano altresì riscontrati dalla documentazione fotografica e riconosciuti dal teste.
Al riguardo è invero sufficiente rilevare che il primo giudice, dopo aver escluso (per le ragioni in precedenza esposte) l'acquisizione al processo della prova dei danni (da urto indiretto) subiti dalla
CE alla parte anteriore destra ed alla fiancata destra, ai fini della liquidazione dei restanti danni
(ossia quelli subiti alla parte anteriore e laterale sinistra), ha tenuto conto del valore commerciale dell'auto e delle risultanze del preventivo in atti, confortate dal riconoscimento “fotografico” dei danni da parte del teste, pervenendo così alla determinazione in euro 1200,00 oltre iva del danno subito dall'autovettura, ed in euro 600,00 oltre iva ed oltre interessi dall'evento al soddisfo, dell'importo in concreto spettante all'attore in ragione dell'accertato concorso di colpa.
Non coglie quindi nel segno la generica censura mossa dall'appellante alla liquidazione così effettuata, posto che la contestata “scomposizione” dei danni subiti dall'autovettura costituisce inevitabile conseguenza del disconoscimento, in sentenza, della prova dei danni (indiretti) alla parte laterale destra della CE e che i criteri di liquidazione suindicati (valore dell'autoveicolo e preventivo di spesa) costituiscono i parametri di riferimento di una liquidazione sostanzialmente equitativa, come tale non specificamente contestata.
4.4- Del pari priva di pregio è la censura mossa dall'appellante in ordine alla ritenuta errata liquidazione dei compensi professionali. Ai fini della liquidazione del compenso al difensore della parte vittoriosa da porre a carico della parte soccombente deve infatti tenersi conto della somma per cui è stata pronunciata condanna in favore della parte vincitrice e non della somma dalla stessa parte inizialmente domandata (art. 5 D.M.140/2012) . Di conseguenza, avendo il primo giudice liquidato la somma di euro 600,00 (oltre iva ed interessi) in favore dell'attore a titolo di risarcimento dei danni, correttamente ha liquidato il compenso professionale nella misura di euro 330,00 riconoscendo al procuratore i valori medi applicabili per lo scaglione di riferimento (fino ad €1.100,00).
5.- Le spese del presente giudizio, regolate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono liquidate di ufficio, in difetto di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., come in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al d.m. 147/2022 e, dunque, avuto riguardo al valore della causa, alla ridotta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, alle ragioni della decisione, alla modesta complessità delle difese svolte dall'appellata ed all'attività difensiva effettivamente svolta (carente della fase istruttoria in senso stretto), in misura corrispondente al compenso medio previsto per lo scaglione di riferimento, salvo riduzione del 50% del compenso previsto per la fase di trattazione ed istruttoria, oltre il 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa come per legge, se dovute. Spese non ripetibili nei confronti dell'appellato , non costituito. Controparte_2
12 6.- Attesa la natura impugnatoria del presente procedimento e l'esito dello stesso, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte, da parte del reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr.
Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315, secondo cui la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, del d.p.r. n. 115/2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziari).
PQM
Il Tribunale di TO AN, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di TO AN n. 4991/2019 depositata in data 18.06.2019 proposta da in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore e di Controparte_3 [...]
così provvede: CP_2
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2. rigetta l'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore;
Parte_1
3. condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, Parte_1
in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
delle spese del presente giudizio che liquida in euro 562,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge se dovute;
spese non ripetibili nei confronti di , appellato contumace;
Controparte_2
4. dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, se dovuto
Così deciso in TO AN in data 28.2.2025.
Il giudice monocratico
Dott. Marianna Lopiano
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico dott. Marianna Lopiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello iscritto al n. 7903/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019, avverso la sentenza del Giudice di Pace di TO AN n. 4991/2019 depositata in data 18.06.2019, avente ad oggetto: risarcimento di danni a cose derivanti da circolazione stradale e vertente
TRA
con sede legale in Castellammare di BI (C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante Pro tempore, elettivamente domiciliata in Scafati (SA) alla via Mortellari n. 77, presso lo studio dell'Avv. Armando Federico (C.F. , dal quale è rappresentato e difeso, C.F._1 giusta mandato in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado (per le comunicazioni: fax n.
081/18108183; indirizzo di p.e.c.: Email_1
Appellante
E
(CF. ), in persona dei legali rappresentanti p.t., elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_2 in Napoli, al Vico Tre Re a Toledo, 60 presso lo studio dell'Avv. Milena Curto (c.f. C.F._2
) che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione, (per le
[...]
comunicazioni: fax n. 081- 8305110; indirizzo di p.e.c.:
Email_2
Appellata
NONCHE'
(C.F. ) nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] C.F._3
San Cosmo Fuori Porta Nolana n. 43
Appellato-contumace
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 03.10.2023 le parti hanno reso le seguenti conclusioni:
1 parte appellante: si riporta al proprio atto di citazione in appello in rinnovazione, chiedendone
l'integrale accoglimento, con riforma della sentenza di primo grado limitatamente ai capi impugnati.
Chiede che la causa venga riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Parte appellata: si riporta alla comparsa di costituzione e risposta, agli atti e verbali di causa dei due gradi di giudizio, conclude per il rigetto dell'avverso gravame siccome inammissibile e, nel merito, destituito di fondamento, con vittoria delle spese di giudizio. Chiede assegnarsi la causa in decisione con concessione dei termini ex art 190 cpc.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1- Con atto di citazione notificato in data 17.07.2018, evocava in giudizio innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di TO AN e per sentire a) Controparte_3 Controparte_2 accertare la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura IA DE tg FD057KF nel sinistro verificatosi in data 16.12.2017 alle ore 10.47 circa in TO AN alla via Solferino;
b) accertare e dichiarare il pieno ed esclusivo diritto al risarcimento dei danni materiali a favore dell'attrice società
, nella qualità di proprietaria dell'autoveicolo CE ML tg DJ414FE per la somma Parte_1 di euro 4962,58; c) dichiarare l'inadempienza della convenuta all'obbligo Controparte_3
sulla stessa gravante di provvedere, entro lo spatium deliberandi , alla liquidazione del danno e, per l'effetto, condannare la stessa, ai sensi dell'art. 148 cod. ass. prov. al pagamento dei danni materiali in euro 4962,58; d) con vittoria di spese e compensi professionali, con attribuzione al procuratore antistatario.
A fondamento della domanda l'attore allegava in fatto: che nel giorno, nel luogo e nell'ora indicati il veicolo CE ML tgDJ414FE in proprietà dell'attore mentre procedeva normalmente su via
Solferino con direzione TO AN veniva urtato e danneggiato dal veicolo IA DE tg
FD057KF in proprietà di che non rispettava il segnale di stop né la segnaletica Controparte_2
orizzontale che gli imponeva di arrestarsi;
che a seguito del sinistro l'autoveicolo CE riportava danni materiali pari ad euro 4962,58; che l'istante provvedeva senza esito alla messa in mora dell'assicurazione ed all'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita.
1.2- Costituitasi in giudizio preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto Controparte_3
di citazione per violazione degli art. 163 e 164 cpc;
la improponibilità e la improcedibilità della domanda;
il difetto di legittimazione attiva dell'attore (atteso che dalla carta di circolazione si evince che la trascrizione del trasferimento di proprietà in favore della era avvenuto in data Parte_1
13.02.2018, per cui alla data del sinistro - il 16.12.2017 - il veicolo CE non risultava essere in proprietà della , la mancanza di copertura assicurativa del veicolo CE e la violazione Parte_1 dell'art. 193 c.d.s.. Nel merito, contestava l'an per non avere l'attore provato il fatto storico dedotto in citazione, stante la evidente discrasia tra la dinamica descritta nel modello CAI, nella costituzione in
2 mora e quanto riscontrato in sede di accertamento tecnico sul veicolo CE, anche in considerazione del mancato rilievo di un crash da parte della scatola nera installata sul veicolo IA
DE; contestava inoltre il quantum preteso dall'attore evidenziando che, in sede di accertamento peritale, il tecnico aveva quantificato i danni in euro 1719,09; chiedeva, pertanto, rigettarsi la pretesa attorea, con vittoria di spese di giudizio.
1.3-All'esito dell'attività istruttoria (consistita nell'escussione di un teste di parte attrice), con sentenza n. 4991/2019 resa pubblica in data 18.06.2019 il Giudice di pace, dichiarata la ammissibilità della domanda e la legittimazione delle parti, nel merito, in parziale accoglimento della domanda attorea, così decideva: “- dichiara la contumacia di;
- accoglie parzialmente la domanda, e Controparte_2 per l'effetto dichiara la pari e concorrente responsabilità da parte dei conducenti dei veicoli, nel sinistro per cui è causa;
- per l'effetto condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice di €600,00 oltre iva. A tale importo vanno sommati gli interessi legali dall'evento e fino all'effettivo soddisfo;
- condanni i medesimi convenuti, e sempre in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attrice, delle competenze e spese processuali e stragiudiziali, e che liquida in complessivi
€ 330,00 oltre 65,00 per spese rimborso forfettario del 15 ex art. 2 DM n. 55/2014, oltre iva e cpa, e con attribuzione in favore dell'avv. Armando Federico, dichiaratosi attributario”.
2.1- Avverso detta sentenza, con atto di appello rinotificato a mezzo pec nei confronti di
[...]
in data 19.05.2021 e a mezzo servizio postale in data 01.06.2021 nei confronti di Controparte_3
per l'udienza del 22.11.2021 (rinotifica disposta a seguito della declaratoria di nullità Controparte_2
della prima notifica per violazione del termine di comparizione), proponeva tempestivo appello
[...]
per i motivi di seguito esaminati, reiterando dinanzi al Tribunale le conclusioni già rese con Parte_1 la citazione in primo grado (dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'appellato Controparte_2
accertare il pieno ed esclusivo diritto al risarcimento dei danni materiali a favore dell'appellante in qualità di proprietaria del veicolo CE ML suindicato;
dichiarare l'inadempienza della convenuta all'obbligo sulla stessa gravante di provvedere, entro lo spatium Controparte_3
deliberandi , alla liquidazione del danno e, per l'effetto, condannare la stessa, ai sensi della richiamata normativa assicurativa, al residuo pagamento dei danni materiali subiti dall'autoveicolo CE ML originariamente quantificati i euro 4962,58 i.v.a. inclusa , tenuto conto della già avvenuta liquidazione della somma di euro 736,99 a favore dell'appellante in ottemperanza alla sentenza di primo grado;
condannare altresì la convenuta alla refusione di spese e compensi del doppio grado di giudizio CP_3
riparametrando i compensi e le spese dovute in primo grado alla luce del valore di detto giudizio;
vinte le spese del doppio grado in favore del procuratore antistatario.
2.2- Costituitasi tardivamente in giudizio con comparsa depositata in data 18.11.2021, la società assicuratrice chiedeva rigettarsi l'appello avendo il primo giudice correttamente ritenuto di riconoscere
3 la pari responsabilità dei conducenti alla luce delle risultanze istruttorie acquisite al processo, con vittoria di spese e compensi di lite.
2.3- Acquisito il fascicolo di primo grado, con ordinanza in data 8.1.2024, sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c., decorrenti dal 15.01.2024.
3.- Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , non costituito in giudizio benchè Controparte_2 ritualmente raggiunto dalla notifica dell'atto di appello eseguita a mezzo posta con raccomandata A/R spedita in data 1.6.2024 e perfezionatasi in data 15.6.2024 per mancato ritiro del plico nei dieci giorni successivi al deposito del plico medesimo presso l'ufficio, effettuato in data 4.6.3034 e comunicato con raccomandata.
4.- Con il proposto gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado nelle parti in cui il giudice ha così deciso:
1)“Ciò premesso in fatto, in diritto deve ribadirsi che “la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c., nel caso di danni a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve esser necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del c. strada., ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete impossibilità di attuare una qualche manovra di emergenza” (Cassazione civile, sez. III, 18/10/2001 n. 12751);
2) “Orbene, nel caso di specie, la prova testimoniale non ha confermato se l'andatura del conducente della CE fosse cauta in vista dell'incrocio in cui si apprestava ad attraversare, dovendosi ricordare che il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esenta dall'obbligo consistente nell'usare la dovuta attenzione nell'attraversare un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengono al segnale di arresto o precedenza;
peraltro il comportamento dell'altro conducente, onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale e i normali precetti di prudenza, potendo soltanto l'eventuale accertata inosservanza di dette norme comportare
l'affermazione di una colpa concorrente”;
3) “In definitiva, deve ricordarsi che anche il conducente di un autoveicolo favorito dal diritto di precedenza conseguente a segnale di stop imposto al conducente di un autoveicolo proveniente da altra strada che, con la prima, si intersechi, deve, in ogni caso, rallentare (o, comunque moderare) la velocità all'approssimarsi all'incrocio per essere in grado di affrontare qualsiasi evenienza – compresa quella che non gli accordata la precedenza accordatagli – e l'eventuale inosservanza delle normali prescrizioni di prudenza e di diligenza costituisce in colpa il conducente cd. , ma non CP_4
4 interrompe il nesso di causalità tra la mancata cessione della precedenza e l'evento, determinando, al più, un concorso di colpa dei due conducenti la cui intensità deve essere accertata dal giudice di merito”;
4)“Pertanto essendo mancata la prova di guida con cautela da parte della società attrice, deve dichiararsi le pari concorrente responsabilità da parte dei conducenti dei due veicoli coinvolti per cui
è causa. Peraltro, va anche aggiunto che il teste escusso ha precisato un ulteriore danno subito dalla
CE […]. Pertanto, tali ulteriori danni non risultano provati;
5) “In ordine ai danni riportati dalla indicata CE ML tg. DJ414FE, di proprietà dell'attrice, essi vanno determinati tenendo conto del valore commerciale della stessa, sulla base del preventivo prodotto in atti (che peraltro non fa riferimento ai danni riportati alla parte anteriore sinistra) in euro
1.200,00 oltre I.V.A.: somma che va ridotta ad euro 600,00 per il dichiarato concorso di colpa”;
6)“condanna i medesimi convenuti, sempre in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attrice, delle competenze e spese processuali e stragiudiziali, e che liquida in complessivi euro 330,00 oltre
65,00 per spese rimborso forfettario del 15 % ex art. 2 D.M. 55/2014 […].
L'appellante si duole della prima decisone per aver il giudice di pace erroneamente ritenuto che l'attore non aveva provato di aver prestato la dovuta attenzione nell'attraversare l'incrocio contribuendo in tal modo a determinare l'evento lesivo.
Al riguardo l'appellante precisa che il veicolo attoreo procedeva su via Solferino nel comune di TO
AN con un'andatura rettilinea, all'interno della propria corsia di marcia, assolutamente normale e commisurata alle condizioni della strada: in particolare, deduceva che detto veicolo non impegnava alcun incrocio, bensì proseguiva normalmente la propria marcia in direzione TO AN centro, quando veniva attinta, in maniera assolutamente imprevedibile dal veicolo IA DE, che proveniva da una strada curvilinea laterale gravata dalla segnaletica di STOP e che intersecava la mezzeria opposta rispetto a quella del senso di marcia percorso dalla CE.
Ancora, secondo l'appellante va considerato che i testi hanno dichiarato che il conducente del veicolo attoreo ha tentato una manovra d'emergenza per evitare un impatto frontale con il veicolo IA DE, ciò che fa desumere l'attenzione dallo stesso prestata “tale da non avere un incedere ad alta velocità” e l'imprevedibilità del mancato rispetto del segnale di arresto.
Inoltre, contestando l'assunto del primo giudice, l'appellante ritiene che i danni da urto indiretto alla parte destra riportati dal veicolo attoreo non sono assolutamente frutto di un forte urto dovuto all'alta velocità della CE, ma semplici striature causate dalla forza intrinseca della manovra di emergenza attuata per evitare l'impatto frontale con il veicolo antagonista.
L'appellante rileva ancora che la condotta del conducente del veicolo attoreo , per quanto emerso in corso di causa, non è stata contraddistina da alcuna mancanza, se non dal tentativo di evitare un grave
5 e pericoloso impatto frontale con il veicolo che non aveva rispettato un segnale di stop;
che il primo giudice aveva invece ritenuto, senza alcuna prova, che il predetto conducente stesse percorrendo la strada ad alta velocità in tal modo concorrendo alla determinazione dei danni, tanto che non aveva ritenuto di disporre c.t.u. (che avrebbe fugato ogni dubbio sia a livello dinamico che cinematico sul sinistro) e che ciò ha reso impossibile stabilire l'andatura del veicolo CE.
L'appellante rileva altresì che la precisazione da parte del teste di ulteriori danni al veicolo attoreo fa parte dell'attività narrativa e descrittiva del teste e che tali danni erano preesistenti al giudizio di primo grado, tanto che erano stati considerati dal tecnico fiduciario della compagnia assicurativa, la quale nulla aveva opposto sia in fase stragiudiziale che in fase giudiziale, sì che , in ossequio al disposto dell'art. 115 comma 1 c.p.c., poiché i fatti non contestati non necessitano di prova, tali danni andavano e vanno compresi nel ragionamento logico-giuridico-decisorio del giudice.
L'appellante censura poi le modalità utilizzate dal giudice onorario per valutare il quantum risarcitorio, evidenziando che già in sede di perizia era stato fornito alla compagnia assicurativa il preventivo, che tale preventivo, elaborato da una concessionaria ufficiale, in contrasto con l'assunto del primo giudice, aveva utilizzato i prezzi di listino aggiornati e teneva conto di tutti i danni subiti dal veicolo, anche di quelli localizzati alla parte anteriore sinistra, danni questi pacificamente riconosciuti dalla compagnia assicurativa sia in fase stragiudiziale che in corso di giudizio e riscontrati sia dai rilievi fotografici in atti sia dalle dichiarazioni testimoniali relative alla dinamica del sinistro.
Da ultimo, l'appellante critica la statuizione sulle spese di lite, difforme dai parametri stabiliti dal d.m.
55/2014 per avere il giudice attribuito alla causa un valore inferiore a quello dello scaglione di riferimento (Cass. 32474/2019 ha ribadito che i compensi all'avvocato vanno liquidati in base al valore della causa al momento dell'iscrizione a ruolo e non in base alla successiva riduzione dovuta ad un atto di transazione) laddove il parametro di riferimento andava individuato in base al valore della causa dichiarato all'atto della iscrizione a ruolo (entro euro 5100,00) e tenendo conto delle diverse fasi del processo e dell'attività svolta.
4.2. L'appello, così come articolato, è infondato e va, pertanto, rigettato.
Come è noto, il secondo comma dell'art. 2054 del codice civile preveda che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”; difatti, in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile (Sez. 3, Sentenza n. 12444 del 16/05/2008). E, ancora, “nel caso di scontro tra veicoli,
l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della
6 presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Conseguentemente,
l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso” (Cass. civ. Sez. III, n. 477 del 15 gennaio 2003).
In altri termini, in tema di accertamento della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione di veicoli, costituisce principio regolatore della materia quello posto dall'art. 2054, comma 2, c.c., in relazione all'art. 2697 stesso codice, secondo il quale, in caso di scontro tra veicoli, il concorso di ciascun conducente alla produzione del danno si presume, in difetto di prova totalmente o parzialmente liberatoria da parte dell'uno, uguale a quello dell'altro (ex multis Cass. sez. III 4.2.2002 n.1432).
Di conseguenza, sul danneggiato (che tale presunzione voglia vincere) incombe l'onere di dimostrare non solo che il conducente dell'auto antagonista sia in colpa, ma altresì che egli stesso si sia uniformato alle norme della circolazione e a quelle della comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Ne consegue che sussiste la presunzione di responsabilità paritaria e concorrente dei conducenti ex art. 2054, secondo comma c.c. nel caso in cui non risulti in concreto accertata l'entità della responsabilità (di entrambi o anche di uno solo); tale presunzione non opera, per converso, tutte le volte in cui l'entità (percentuale) dell'apporto causale colposo di almeno uno dei conducenti sia stata positivamente determinata, così che all'altro che non abbia provato di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno sarà legittimamente imputabile soltanto la residua area di responsabilità (Cass. sez. III
25.2.2002 n.2739).
In sostanza vengono posti a confronto i comportamenti di guida di entrambi i conducenti, chiedendo ad entrambi una pari condotta diligente e prudente: la mancanza di una simile condotta da una sola parte non è sufficiente a farle addossare l'intera colpa dell'evento ma occorre il concorso dell'altra parte nel mettere in opera ogni manovra atta ad evitare l'evento. Del resto, sul punto è consolidata l'opinione della Suprema Corte, in base alla quale nel caso di scontro tra veicoli, sebbene la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 cod. civ. abbia carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro, in ogni caso l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (tra le altre Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21130
7 del 16/09/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9528 del 12/06/2012 ; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4755 del
09/03/2004).
Nel caso di specie, quindi, occorre verificare non solo se alcuno dei conducenti abbia violato le regole del codice della strada, ma al fine di superare la presunzione di corresponsabilità, occorre altresì accertare se l'altro conducente, a sua volta, abbia posto in essere una condotta di guida esente da ogni rilievo, osservando scrupolosamente le norme del codice della strada.
Tali essendo i principi vigenti in materia, il tribunale valuta come corretta la decisione assunta dal giudice di prime cure che, in ossequio a predetti principi, ha riconosciuto la pari responsabilità tra i conducenti i mezzi coinvolti nel sinistro.
Infatti, con riferimento alla dinamica dell'incidente, nell'atto di citazione (e, prima Parte_1 ancora, nella lettera di messa in mora), si limitava a riferire genericamente che
CE ML tg DJ414FE procedeva normalmente su via Solferino con direzione TO AN, allorquando veniva urtato e danneggiato dall'autoveicolo IA DE tg FD057KF in proprietà di
[...]
che non rispettava il segnale di stop né la segnaletica orizzontale che gli imponeva di CP_2 arrestarsi>>. Nella prospettazione della dinamica del sinistro da parte dell'attore manca dunque qualsivoglia allegazione (oltre che qualsivoglia documentazione fotografica di riscontro) non solo in ordine alle caratteristiche della strada che ciascuno dei due veicoli stavano percorrendo, alle condizioni del traffico, alla presenza o meno di segnaletica (verticale o orizzontale) su entrambe le corsie di marcia percorse dai predetti veicoli, al punto esatto della strada in cui l'impatto si è verificato ed alla posizione delle due auto sulla sede stradale al momento dell'urto e immediatamente dopo, ma anche in ordine alla condotta di guida dello stesso attore (velocità, rallentamento in prossimità della “intersezione” con
CP_ la strada percorsa dalla della convenuta, manovra di emergenza eventualmente tentata per evitare l'urto, esiti della stessa, punti d'urto tra i due veicoli) ed ai danni subiti dalla CE in seguito all'urto, alla localizzazione degli stessi ed ai corrispondenti danni subiti dal veicolo IA DE: a tale ultimo riguardo si legge infatti in citazione che “A seguito del sinistro l'autoveicolo CE ML subiva danni di carattere materiale pari ad euro 4962,58”, importo corrispondente al preventivo redatto da Automercato BI s.r.l. in data 27.6.2018 recante l'elenco dei pezzi di ricambio e degli interventi necessari.
Né a sostegno del gravame avverso il concorso di colpa tra i veicoli coinvolti nel sinistro ritenuto dal primo giudice, possono rilevare le ulteriori allegazioni al riguardo contenute nell'atto di appello
(andatura rettilinea di via Solferino in TO AN, strada percorsa dall'attore al momento del sinistro;
percorrenza della via da parte dell'attore all'interno della propria corsia di marcia con condotta commisurata alle condizioni della strada, senza impegnare alcun incrocio, ma procedendo la propria marcia in direzione TO AN centro;
urto imprevedibile e non completamente evitabile con il
8 veicolo IA DE, che proveniva da una strada curvilinea laterale gravata dalla segnaletica di STOP e che intersecava la mezzeria opposta rispetto a quella del senso di marcia percorso dalla CE), trattandosi di circostanze allegate solo con l'atto di appello e pertanto inammissibili nel presente giudizio di gravame siccome tardive, oltre che non provate .
Del resto, l'unico teste escusso, , ha confermato la riferita generica descrizione del sinistro Tes_1
e delle modalità del suo accadimento avendo dichiarato di aver “visto una IA DE che percorreva detta strada e non rispettava lo stop ed invadeva l'opposta corsia mentre effettuava la svolta. A seguito di questa manovra urtava sul lato anteriore sinistro (lato guida) una CE ML che stava procedendo regolarmente”.
Vero è che il medesimo teste ha precisato che “Dopo l'urto il conducente della CE perdeva il controllo del suo autoveicolo e finiva con la propria fiancata destra ed anche parte anteriore destra , contro delle colonnine poste sulla strada” e ha altresì riconosciuto nelle fotografie in atti i danni riportati dall'auto dell'appellante su entrambi i lati e che secondo l'appellante le riferite dichiarazioni, in uno alla evidenza dei danni subiti dalla CE alla parte sinistra per urto diretto ed alla parte destra per urto indiretto con delle colonnine poste sul lato destro destra della strada percorsa, danno conto del fatto che il conducente della CE ha tentato una manovra di emergenza per evitare un impatto frontale con il conducente della IA DE e che da tale condotta è possibile desumere che il conducente della CE prestava un'attenzione “tale da non avere un incedere ad alta velocità” e in ogni caso l'assoluta imprevedibilità del mancato rispetto del segnale di arresto.
Rileva tuttavia il tribunale che, contrariamente all'assunto dell'appellante, il teste non ha fatto riferimento ad una manovra di emergenza tentata dal conducente della CE per evitare o ridurre le conseguenze dell'urto, ma ha dichiarato che il conducente della CE, a seguito dell'urto, ha perso il controllo dell'auto ed è finito con la fiancata destra e con la parte anteriore destra contro le colonnine. Di conseguenza le dichiarazioni del teste non accreditano affatto la fondatezza del motivo di appello nella parte in cui sostiene (in contrasto con la valutazione espressa dal primo giudice)
l'osservanza da parte del medesimo conducente delle regole di prudenza e diligenza nella guida in prossimità di una intersezione né il carattere imprevedibile ed inevitabile dell'urto.
Va, poi, considerato, in ogni caso, che secondo il primo giudice le circostanze riferite dal teste (perdita
CP_ del controllo dell'auto dopo l'urto con la urto indiretto del lato destro della CE contro la colonnina e conseguenti danni), poiché non allegate in citazione e nei corrispondenti capitoli di prova, ma dedotte dal teste oltre la scadenza dei termini di definizione del thema decidendum e probandum e quindi tardivamente (ossia in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa), dovevano reputarsi inutilizzabili ossia come non allegate né provate e tale statuizione va in questa sede confermata. Trattasi infatti di circostanze di fatto fondanti la pretesa risarcitoria azionata in giudizio
9 con riferimento sia alle specifiche condotte ascritte alle parti sia alle conseguenze dannose dalle stesse provocate, in quanto tali idonee a delineare il thema decidendum e probandum e quindi da allegare e provare nel rispetto delle preclusioni assertive e probatorie previste dal codice di rito (a differenza delle circostanze di dettaglio o specificative di fatti costitutivi puntualmente allegati).
Né in contrario può rilevare l'assunto dell'appellante secondo cui gli ulteriori danni al veicolo attoreo
(ossia quelli ascrivibili all'urto indiretto sul lato destro dell'auto di cui ha parlato il teste) risultavano già rilevati e provati, in fase stragiudiziale, dal tecnico fiduciario della società assicuratrice e da questa non contestati, e anche in fase giudiziale non erano stati oggetto di contestazione da parte della medesima società di guisa che, in applicazione del disposto dell'art. 115 comma 1, c.p.c. ben potevano essere posti a base della decisione.
Nella fattispecie in esame, invero, come già evidenziato, non avendo l'attore neanche allegato che in conseguenza dell'impatto con la IA DE la CE (a causa della perdita di controllo dell'auto da parte del conducente, come dedotto dal teste, o per avere il suo conducente tentato una manovra di sorpasso, come dedotto dall'appellante) era andata ad urtare con la parte laterale destra contro colonnine poste sulla strada, procurandosi danni indiretti, la mera considerazione anche di tali danni nella perizia stragiudiziale espletata per conto dell'assicurazione ovvero la raffigurazione anche di danni alla parte laterale destra della CE nella documentazione fotografica e nel preventivo di spesa allegati all'atto di citazione non sono da sole sufficienti per ritenere ritualmente e tempestivamente allegati anche tali danni come conseguenze del sinistro oggetto della domanda risarcitoria e delle correlate difese di controparte.
Nel merito, non va poi sottaciuto che l'espletata istruttoria non ha fornito idonea prova della riferibilità dei danni riportati dalla parte laterale destra della CE all'urto indiretto come dianzi dedotto. Dagli atti allegati da in primo grado e, più in generale, dal complesso delle risultanze istruttorie, CP_3
emerge infatti chiaramente l'incompatibilità dei lievi e superficiali danni riportati dalla CE alla parte laterale sinistra a seguito della collisione con la IA DE con la intensità della spinta d'urto attribuita a tale collisione e con i danni alla parte destra della CE da tale spinta asseritamente prodotti, incompatibilità rafforzata dal mancato rilievo di anomalie nell'analisi del viaggio effettuato dalla IA DE nel giorno e nell'ora del sinistro emergente dal scatola nera installata sull'auto in questione (cfr. documentazione prodotta in primo grado dalla società appellata).
Di qui l'irrilevanza delle considerazioni svolte dall'appellante, sul presupposto (per quanto detto errato) del compimento da parte del conducente della CE di una manovra di emergenza, in ordine alla più probabile causa dei danni da urto indiretto subiti dalla CE alla parte destra (seguendo la ricostruzione del primo giudice, frutto di un forte urto dovuto all'alta velocità della CE;
secondo la tesi dell'appellante, semplici striature causate dalla forza intrinseca della manovra di emergenza
10 attuata per evitare l'impatto frontale con il veicolo antagonista), danni che, per quanto detto, confermando il dictum del primo giudice, devono reputarsi tardivamente allegati e non provati.
Di qui anche l'irrilevanza delle ulteriori correlate considerazioni dell'appellante in merito alla mancata nomina da parte del primo giudice di un c.t.u. per la ricostruzione dinamica e cinematica del sinistro e della condotta del conducente della CE.
In conclusione, come già evidenziato, il diritto di precedenza non esclude il dovere del conducente
«favorito» di osservare a sua volta, approssimandosi all'incrocio, le normali prescrizioni di prudenza e di diligenza e, in particolare, quella di rallentare e di moderare la velocità, atteso che il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esenta dal rispetto dell'obbligo già previsto dall'art. 102 del codice stradale abrogato (ed attualmente dagli artt. 140, 141 e 145 del nuovo codice stradale di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), consistente nell'usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengano al segnale di arresto o di precedenza. Nella fattispecie in esame alla luce delle deduzioni attoree e delle risultanze istruttorie, nulla è emerso in ordine alla condotta tenuta dall'odierno appellante in prossimità dell'incrocio, nulla è emerso nemmeno sulla velocità di marcia del veicolo attoreo né se abbia effettuato o meno una manovra d'emergenza idonea ad evitare l'impatto, con la conseguenza che la decisione del primo giudice, che ha affermato la pari responsabilità dei due conducenti nella causazione del sinistro è certamente condivisibile e va pertanto confermata, atteso che l'appellante in primo grado non ha assolto l'onere di allegazione assertiva, prima ancora che probatoria, sullo stesso per quanto detto incombente, non ha cioè allegato e provato di aver tenuto una condotta pienamente rispettosa delle regole di prudenza, oltre che dei precetti imposti dal codice della strada e di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Va quindi confermata, poiché condivisibile, la sentenza del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto non superata la presunzione di corresponsabilità dei conducenti i veicoli coinvolti nel sinistro.
4.3- Il gravame va del pari disatteso, poiché infondato, nella parte in cui censura le modalità di liquidazione del danno seguite dalla sentenza impugnata e, in specie, l'arbitraria ed illogica scomposizione da parte del primo giudice dei danni materiali subiti dal veicolo attoreo. In particolare l'appellante afferma, in contrasto con quanto sostenuto dal primo giudice (secondo cui la liquidazione doveva muovere dal valore di mercato dell'auto e dai prezzi di listino dei pezzi di ricambio) che il preventivo di spesa prodotto teneva conto dei prezzi di listino e comunque si riferiva a tutti i danni effettivamente subiti dalla CE ed oggetto anche di prova testimoniale, compresi i danni alla parte anteriore sinistra, che il primo giudice erroneamente sosteneva non essere stati indicati e che, per contro, seppur non specificati nell'atto introduttivo , erano stati pacificamente conosciuti dalla società
11 assicuratrice (sia in fase stragiudiziale che in corso di giudizio) ed erano altresì riscontrati dalla documentazione fotografica e riconosciuti dal teste.
Al riguardo è invero sufficiente rilevare che il primo giudice, dopo aver escluso (per le ragioni in precedenza esposte) l'acquisizione al processo della prova dei danni (da urto indiretto) subiti dalla
CE alla parte anteriore destra ed alla fiancata destra, ai fini della liquidazione dei restanti danni
(ossia quelli subiti alla parte anteriore e laterale sinistra), ha tenuto conto del valore commerciale dell'auto e delle risultanze del preventivo in atti, confortate dal riconoscimento “fotografico” dei danni da parte del teste, pervenendo così alla determinazione in euro 1200,00 oltre iva del danno subito dall'autovettura, ed in euro 600,00 oltre iva ed oltre interessi dall'evento al soddisfo, dell'importo in concreto spettante all'attore in ragione dell'accertato concorso di colpa.
Non coglie quindi nel segno la generica censura mossa dall'appellante alla liquidazione così effettuata, posto che la contestata “scomposizione” dei danni subiti dall'autovettura costituisce inevitabile conseguenza del disconoscimento, in sentenza, della prova dei danni (indiretti) alla parte laterale destra della CE e che i criteri di liquidazione suindicati (valore dell'autoveicolo e preventivo di spesa) costituiscono i parametri di riferimento di una liquidazione sostanzialmente equitativa, come tale non specificamente contestata.
4.4- Del pari priva di pregio è la censura mossa dall'appellante in ordine alla ritenuta errata liquidazione dei compensi professionali. Ai fini della liquidazione del compenso al difensore della parte vittoriosa da porre a carico della parte soccombente deve infatti tenersi conto della somma per cui è stata pronunciata condanna in favore della parte vincitrice e non della somma dalla stessa parte inizialmente domandata (art. 5 D.M.140/2012) . Di conseguenza, avendo il primo giudice liquidato la somma di euro 600,00 (oltre iva ed interessi) in favore dell'attore a titolo di risarcimento dei danni, correttamente ha liquidato il compenso professionale nella misura di euro 330,00 riconoscendo al procuratore i valori medi applicabili per lo scaglione di riferimento (fino ad €1.100,00).
5.- Le spese del presente giudizio, regolate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono liquidate di ufficio, in difetto di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., come in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al d.m. 147/2022 e, dunque, avuto riguardo al valore della causa, alla ridotta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, alle ragioni della decisione, alla modesta complessità delle difese svolte dall'appellata ed all'attività difensiva effettivamente svolta (carente della fase istruttoria in senso stretto), in misura corrispondente al compenso medio previsto per lo scaglione di riferimento, salvo riduzione del 50% del compenso previsto per la fase di trattazione ed istruttoria, oltre il 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa come per legge, se dovute. Spese non ripetibili nei confronti dell'appellato , non costituito. Controparte_2
12 6.- Attesa la natura impugnatoria del presente procedimento e l'esito dello stesso, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte, da parte del reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr.
Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315, secondo cui la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, del d.p.r. n. 115/2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziari).
PQM
Il Tribunale di TO AN, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di TO AN n. 4991/2019 depositata in data 18.06.2019 proposta da in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore e di Controparte_3 [...]
così provvede: CP_2
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2. rigetta l'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore;
Parte_1
3. condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, Parte_1
in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
delle spese del presente giudizio che liquida in euro 562,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge se dovute;
spese non ripetibili nei confronti di , appellato contumace;
Controparte_2
4. dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, se dovuto
Così deciso in TO AN in data 28.2.2025.
Il giudice monocratico
Dott. Marianna Lopiano
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