Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 06/02/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza)
All'udienza del giorno 6 febbraio 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Antonello Seganti per parte ricorrente e l'avv. Maria Della Monaca in sostituzione dell'avv. Eletta Albanese per parte resistente.
Il difensore della parte ricorrente contesta tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto dalle controparti, si riporta al proprio atto introduttivo, evidenziando che nelle more del giudizio la parte resistente ha provveduto all'annullamento della ingiunzione di pagamento in via di autotutela in quanto l'ente si è accorto, successivamente al deposito e alla notifica del ricorso, che l'opponente aveva già regolarmente pagato quanto dovuto in ragione della sanzione amministrativa. Pagamento effettuato mediante due bonifici su conto corrente indicato sul verbale come modalità di estinzione. Pertanto, chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna di controparte alle spese in ragione della soccombenza virtuale.
Il difensore della parte resistente contesta tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto dalle controparti, si riporta alla propria comparsa di costituzione.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 1352 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
( , elettivamente domiciliata presso Parte_1 C.F._1
t oma, via Pilo Albertelli n. 15, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
Avvoca V Novembre, rappresentata e difesa dall'avv. Eletta Albanese in virtù di procura in atti;
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. proponeva opposizione avverso l'ordinanza di Parte_1
i RI/1494/2021 che la vedeva ingiunta al pagamento in favore di della somma di Controparte_1 euro 660,00 e agli articoli 192 e 255 del Decreto Legislativo n.152/2006 (Abbandono rifiuti), perché in data 21/12/2021 alle ore 14:13 e successivamente alle ore 14:20, in P.zza di Gregorio in Santa Severa, dal veicolo di proprietà della suddetta ricorrente, si depositavano sacchi per la raccolta dei rifiuti su suolo pubblico, nel giorno e nell'orario non consentito, come da registrazione della telecamera di videosorveglianza ivi istallata dal Comune di Santa Marinella”. Deduceva che l'ordinanza era illegittima in quanto la ricorrente aveva provveduto “entro i 60 giorni (in data 01/03/2022 e 02/03/2022) al pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta, così come indicato nel verbale n.13/2021, cioè con le “modalità di estinzione” nel suddetto verbale riportate: -
€ 600,00 con bonifico a mezzo (Iban [...] intestato a in data Controparte_2
01/03/2022 (v. doc. 04 pag.1); - € 20,56 (per spese di notifica) con bonifico a mezzo (Iban [...]) in data 02/03/2022”.
2.Si costituiva deducendo che Controparte_1
“non era a conoscenza dell'avvenuto pagamento. (…) Il motivo per il quale all'Ente non risultava il pagamento è dovuto al fatto che il pagamento in questione è avvenuto nel periodo di transizione dal sistema di pagamento delle sanzioni mediante conto corrente postale dedicato e dismesso nell'estate del 2022 al nuovo sistema di pagamento tramite PagoPA. Il suddetto passaggio ha impedito all'Amministrazione di venire a conoscenza del bonifico effettuato dalla ricorrente e di contabilizzare l'oblazione prima dell'adozione del provvedimento ingiuntivo. A riprova si rappresenta che, al fine di riscontrare il pagamento riferito nel ricorso, è stato necessario rivolgersi al personale di
[...]
, che ha provveduto a reperire ed estrarre il dato dall'archivio storico CP_3 ta movimenti dell'estinto conto corrente, comunque non pervenuta allo scrivente Servizio a seguito della chiusura del rapporto. Quanto sopra detto spiega la ragione per cui solamente dopo l'instaurazione del presente giudizio CMRC ha potuto procedere alla chiusura del contenzioso e a inviare alla sig.ra
al suo avvocato in data 10/10/2024 il provvedimento di annullamento CP_4 anza adottato in autotutela. Ai fini delle spese processuali si rileva che, appena ricevuta la notifica del ricorso, l'Ente si è attivato per verificare il pagamento ma che, a causa del problema sopra detto, il riscontro ha richiesto tempi più lunghi rispetto a quelli ordinari”. Chiedeva, quindi, la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
3.All'udienza di comparizione il giudice invitava le parti alla discussione.
4.Dalla lettura del provvedimento di annullamento di autotutela si legge che
“IN QUANTO, A SEGUITO DELLA NOTIFICA DEL RICORSO PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA DALLA SIG.RA DEL GATTO GIULIA, LOSCRIVENTE SERVIZIO APPRENDEVA DEL BONIFICO BANCARIO DISPOSTO DALLA MEDESIMA IN DATA 01/03/2022 A TITOLO DI OBLAZIONE DELLA SANZIONE IRROGATA DAL PREFATO VERBALE, INTERVENUTO IN UN FRANGENTE DI TRANSIZIONE AL SISTEMA DENOMINATO “PAGOPA” IN SOSTITUZIONE DEL CONTO CORRENTE POSTALE DEDICATO E SUCCESSIVAMENTE ESTINTO”.
5.L'annullamento in autotutela dell'ordinanza di ingiunzione comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
6.Le spese di lite vanno liquidate secondo il principio della soccombenza virtuale tenuto conto del valore della causa, per la fase di studio ed introduttiva, non sussistendo i presupposti per la compensazione in quanto è pacifico che il pagamento sia avvenuto tempestivamente da parte della ricorrente in seguito alla notifica del verbale seguendo le modalità di estinzione ivi indicate, che la mancata contabilizzazione è collegata a profili organizzativi delle amministrazioni operanti e che il ricorso è stato indispensabile in quanto le operazioni di rinvenimento del pagamento e di annullamento avrebbero richiesto, come poi è avvenuto nella specie, tempi maggiori del termine per impugnare l'ordinanza di ingiunzione.
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-DICHIARA cessata la materia del contendere;
-CONDANNA al pagamento in Controparte_1 favore di rsi nella somma Parte_1 complessi cui euro 70,00 per spese vive ed euro 350,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Antonello Seganti dichiaratosi difensore antistatario.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani