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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 362/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
ZONNO DESIREE', Presidente
MASTRORILLI PIETRO, AT
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 2088/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420240011144536000 CONTRIBUTO CONS 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso odierno la Ricorrente_1 S.R.L. impugnava la cartella di pagamento n. 024 2024 00111445 36 000 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, Agente della Riscossione della
Provincia di Brindisi, per la riscossione della somma di € 12.554,00 dovuta in favore del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia – già Consorzio di Bonifica di Arneo, a titolo di tributo
630 relativo all'anno 2023.
Trattasi di ricorso in riassunzione a seguito di sentenza n. 89/2025 depositata in data 27.2.2025 cn la quale la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi ha dichiarato “l'incompetenza per territorio dell'adita
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi in favore di quella di Bari”.
Lamenta la ricorrente l'illegittimità del piano di classifica, sull'essenziale presupposto che esso non era stato preceduto dalla predisposizione di un piano generale di bonifica, il quale avrebbe dovuto individuare le opere di bonifica da realizzare, stabilendo gli interventi di miglioramento fondiario per i privati.
Richiama altresì il bando pubblicato in data 21.12.2015, con il quale il Consorzio ha avviato la gara mediante procedura aperta per la realizzazione degli “interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità idraulica del Canale Identificativo_1 in agro di San Vito dei Normanni, Brindisi, Carovigno, Mesagne, Latiano, Oria, Francavilla Fontana e Villa Castelli”: id est il più lungo canale tra quelli gestiti dal Consorzio di Bonifica di Arneo.
Evidenzia all'uopo che già l'espressione “ripristino della funzionalità idraulica” lascia intendere che il canale in questione sia privo di tale funzionalità, e quindi non assolveva la funzione di bonifica per il quale fu realizzato svariati decenni orsono. Ma nel progetto definitivo esecutivo allegato al detto bando di gara si precisava, ancor più esplicitamente, che “allo stato attuale il canale si presenta con: i tratti parzialmente rivestiti che presentano vegetazione spontanea sulle sponde e presenza di depositi alluvionali sul fondo;
tutti i tratti del canale non rivestiti che presentano l'alveo occluso da materiale solido accumulatosi e da una folta vegetazione spontanea di arbusti, canne, ecc.. Detta situazione, con il conseguente impedimento del normale deflusso delle acque, può causare, specialmente in occasione di piogge alluvionali, seri danni alle opere di bonifica, alle colture dei terreni limitrofi ed in corrispondenza degli attraversamenti stradali”.
Nello stesso Piano di Classifica, d'altra parte, al punto 3.2.1 (pag.33) rts evidenziata la “necessità di intervenire radicalmente su una rete consortile costruita negli anni passati e che necessita di un'attenta verifica idraulica e quindi di una ristrutturazione, così come suggerito anche dall'Associazione Nazionale delle Bonifiche'".
Resisteva l'ADER nonché il CONSORZIO di BONIFICA CENTRO SUD PUGLIA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto al primo motivo di ricorso teso ad impugnare nella sostanza il suddetto piano di classifica, si richiama per brevità il condivisibile orientamento di Cass. n. 32262 del 2025 secondo la quale nello specifico, il Piano di Classifica risulta redatto in conformità alla normativa transitoria dell'art. 42, comma 7, della L.R. Puglia
n. 4/2012, che consente la sua adozione in attesa dell'approvazione del Piano Generale di Bonifica, con obbligo di adeguamento successivo.
Testualmente: “7. In fase di prima applicazione della presente legge i Piani di classifica sono redatti tenendo conto della situazione alla data di entrata in vigore della presente legge e sono adeguati a seguito dell'approvazione del Piano generale di bonifica di cui all'articolo 3. Per i consorzi di bonifica di Arneo,
UG Li Foggi, RA e Tara e Terre d'LI si tiene conto dei piani di classifica elaborati in attuazione delle norme dettate dalla l.r. 12/2011. Ai fini dell'articolo 12, in fase di applicazione della presente legge si tiene conto del catasto consortile esistente su ciascun Consorzio”.
Il Piano di Classifica, adottato il 30 aprile 2012 e approvato il 18 ottobre 2012, va quindi inquadrato nel contesto della normativa regionale entrata in vigore il 13 marzo 2012.
Quanto al merito ed indipendentemente dalla questione circa il riparto degli oneri probatori diffusamente trattata da entrambe le parti nei rispettivi scritti difensivi, vi è che la consulenza tecnica del dott. Nominativo_4 incaricato dal Consorzio contiene l'elenco dettagliato dei lavori effettuati dal Consorzio medesimo nel comprensorio dove insistono le proprietà del consorziato e nel quale rientrano le reti dei canali gestiti dal
Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia.
Tale consulenza inoltre indica in maniera analitica tutti i lavori realizzati dal Consorzio di Bonifica Centro
Sud Puglia sino ad oggi sia con personale dell'ente che con l'impiego di ditte esterne, descrivendo il percorso di deflusso delle acque dalla proprietà del ricorrente alla rete di bonifica e lungo la rete di bonifica fino al recapito nella rete idrografica principale.
In particolare, le particelle catastali della società consorziata ricadono nel bacino idrologico dove è presente il reticolo idrografico, ovvero i canali di bonifica gestiti dal Consorzio, laddove è stato accertato che “l'immobile oggetto della presente consulenza ha il beneficio di difesa idraulica poiché l'eccesso di pioggia, ovvero la precipitazione atmosferica che non si infiltra nel sottosuolo, diventa disponibile quale componente di rapido ruscellamento per il bacino, giungendo dallo spartiacque superficiale, delimitato dalla linea congiungente le massime quote topografiche, sino alla quota più bassa dove si forma il corso d'acqua o canale…..”.
In altre parole, alla stregua di quanto accertato dal consulente di parte, tutto il territorio, siccome poggia su uno strato impermeabile, funge da sistema di drenaggio naturale che guida l'acqua verso i corsi d'acqua e infine verso il mare o verso una voragine naturale, indipendentemente dalla distanza dell'immobile dal corso d'acqua.
Ciò significa che è irrilevante la distanza dall'immobile al corso d'acqua, poiché l'acqua attraverso il drenaggio naturale finirà nel reticolo idrografico gestito dal consorzio.
E' poi pacifico che per bonifica idraulica di un territorio si intendono tutte le attività connesse alla realizzazione di opere destinate ad assicurare lo scolo delle acque in eccesso, al fine di provvedere al risanamento del territorio e a creare le condizioni più adatte alla sua utilizzazione.
Nelle conclusioni il consulente di parte afferma che: “gli immobili in proprietà al ricorrente insistono in un'area ben servita da opere consortili che se da un lato, potenzialmente, garantiscono il beneficio di difesa idraulica, questo, di fatto, si concretizza divenendo diretto e specifico in virtù dei servizi realizzati dall'Ente…”.
Tanto premesso in punto di fatto, si osserva in diritto (sul punto v. da ultimo Cass. n. 29668/2021) che «In tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 8079 del 23/04/2020, ex plurimis)».
Inoltre, è stato chiarito:
- «in tema di contributi consortili di bonifica, il presupposto impositivo, che si basa sull'esistenza di un beneficio fondiario specifico e non generico, è intrinseco nell'ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere.» (Cass. 19/12/2014,
n. 27057; conforme Cass.30/12/2016, n. 27469);
-che (v. in motivazione Cass. n. 29668/2021 cit.) come rilevato dal giudice delle leggi (Corte cost. sent.
25/09/2018, n. 188), sulla scorta del diritto vivente derivante dall'approdo costante ed univoco della giurisprudenza di legittimità sulla natura tributaria del contributo consortile di bonifica, quest'ultimo ha struttura non sinallagmatica, e costituisce un contributo di scopo.
Pertanto, «deve conseguentemente identificarsi un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del «beneficio» che all'immobile deriva dall'attività di bonifica. In ragione di tale qualificazione, il necessario «beneficio» non è espressione di un rapporto sinallagmatico;
ma c'è un tributo che può definirsi di scopo, almeno in senso lato, perché destinato ad alimentare la provvista del Consorzio per poter realizzare le opere di bonifica.
Il beneficio che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile non è legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono;
[...] Nondimeno, nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale;
esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria.» (Corte cost. sent. 25/09/2018, n. 188, cit., in motivazione).
“Pertanto, non ha errato la CTR nel negare che, per i fondi del contribuente, la sussistenza del "beneficio idraulico", presupposto dell'imposizione, potesse essere esclusa solo in ragione dell'asserita mancata esecuzione, da parte del Consorzio, di specifici interventi di manutenzione, che non sono in relazione sinallagmatica con l'obbligo di contribuzione”.
Ciò detto, il Consorzio, tramite la cennata consulenza di parte redatta dal tecnico incaricato, ha evidenziato che l'immobile in questione trae beneficio di difesa idraulica.
La richiamata consulenza tecnica in parola oltre ad individuare i benefici conseguiti e conseguibili dagli immobili della società contribuente, ha indicato in maniera analitica tutti i lavori realizzati dal Consorzio di
Bonifica tra il 2016 ed il 2022
Alla analitica perizia tecnica da ultimo prodotta dal Consorzio di cui sopra, il contribuente nulla di specifico ha replicato, omettendo di prendere minimamente posizione in ordine agli specifici rilievi fattuali del consulente del Consortile, limitandosi a riferire genericamente circa l'assenza di effettivi lavori di manutenzione ed un presunto stato di abbandono.
Ad abundantiam si rammenta che l'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi degli articoli 860 c.c. e 10
R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio da quelle opere;
detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una "qualità" del fondo (Cass., 10 settembre
2015, n. 17900; Cass., 12 novembre 2014, n. 24066; Cass., 10 aprile 2009, 8770; Cass., 8 settembre 2004,
n. 18079; Cass. Sez. U., 14 ottobre 1996, n. 8960; Cass., 4 maggio 1996, n. 4144).
Ove vengano in considerazione opere di difesa idraulica del territorio, il beneficio si deve considerare intrinseco alle opere stesse senza che per questo cessi di essere specifico, essendo evidente che i fondi, difesi da opere idrauliche, acquistano di per sé un maggior valore per effetto delle opere stesse (Cass., 26 luglio 2023, n. 22697; Cass., 30 dicembre 2016, n. 27469; Cass., 19 dicembre 2014, n. 27057; Cass., 12 novembre 2014, n. 24066; Cass., 7 giugno 2013, n. 14404; Cass., 29 marzo 2011, n. 7159).
Il principio è giustificato dalla distinzione tipologica tra opere di semplice bonifica e opere di difesa idraulica
(Cass., 12 novembre 2014, n. 24066), nel senso che in tal secondo caso vengono normalmente in rilievo dei benefici indiretti per i fondi inclusi nella zona di intervento. I quali benefici, tuttavia, sono pur sempre specifici. Difatti, il principio del beneficio intrinseco sta a significare che, nel caso di contributi per l'esecuzione di opere idrauliche, il beneficio fondiario è normalmente un beneficio generale (appunto intrinseco) senza per questo cessare di essere specifico per tutti gli immobili collocati in una determinata zona perimetrale.
Ne consegue che non muta il presupposto dell'obbligazione, che resta pur sempre ancorato all'esistenza del beneficio specifico (ancorché, come detto, generale e indiretto). Semplicemente non rileva il luogo di esecuzione delle opere, quanto piuttosto il beneficio che ne deriva (v. da ultimo Cass. n. 4016/2015).
Il ricorso va dunque disatteso per le assorbenti considerazioni tutte di cui sopra che esimomo questa Corte dalla trattazione delle ulteriori censure svolte da parte ricorrente.
In considerazione della natura oggettivamente controversa della materia, che ha dato luogo a pronunzie giurisprudenziali di segno sovente contrastante, sussistono le ragioni per compensare integralmente le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Bari, 23.2.2026
Il giudice est.
Dr. Pietro Mastrorilli
Il Presidente
Dr.ssa Desireè Zonno
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
ZONNO DESIREE', Presidente
MASTRORILLI PIETRO, AT
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 2088/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420240011144536000 CONTRIBUTO CONS 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso odierno la Ricorrente_1 S.R.L. impugnava la cartella di pagamento n. 024 2024 00111445 36 000 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, Agente della Riscossione della
Provincia di Brindisi, per la riscossione della somma di € 12.554,00 dovuta in favore del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia – già Consorzio di Bonifica di Arneo, a titolo di tributo
630 relativo all'anno 2023.
Trattasi di ricorso in riassunzione a seguito di sentenza n. 89/2025 depositata in data 27.2.2025 cn la quale la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi ha dichiarato “l'incompetenza per territorio dell'adita
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi in favore di quella di Bari”.
Lamenta la ricorrente l'illegittimità del piano di classifica, sull'essenziale presupposto che esso non era stato preceduto dalla predisposizione di un piano generale di bonifica, il quale avrebbe dovuto individuare le opere di bonifica da realizzare, stabilendo gli interventi di miglioramento fondiario per i privati.
Richiama altresì il bando pubblicato in data 21.12.2015, con il quale il Consorzio ha avviato la gara mediante procedura aperta per la realizzazione degli “interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità idraulica del Canale Identificativo_1 in agro di San Vito dei Normanni, Brindisi, Carovigno, Mesagne, Latiano, Oria, Francavilla Fontana e Villa Castelli”: id est il più lungo canale tra quelli gestiti dal Consorzio di Bonifica di Arneo.
Evidenzia all'uopo che già l'espressione “ripristino della funzionalità idraulica” lascia intendere che il canale in questione sia privo di tale funzionalità, e quindi non assolveva la funzione di bonifica per il quale fu realizzato svariati decenni orsono. Ma nel progetto definitivo esecutivo allegato al detto bando di gara si precisava, ancor più esplicitamente, che “allo stato attuale il canale si presenta con: i tratti parzialmente rivestiti che presentano vegetazione spontanea sulle sponde e presenza di depositi alluvionali sul fondo;
tutti i tratti del canale non rivestiti che presentano l'alveo occluso da materiale solido accumulatosi e da una folta vegetazione spontanea di arbusti, canne, ecc.. Detta situazione, con il conseguente impedimento del normale deflusso delle acque, può causare, specialmente in occasione di piogge alluvionali, seri danni alle opere di bonifica, alle colture dei terreni limitrofi ed in corrispondenza degli attraversamenti stradali”.
Nello stesso Piano di Classifica, d'altra parte, al punto 3.2.1 (pag.33) rts evidenziata la “necessità di intervenire radicalmente su una rete consortile costruita negli anni passati e che necessita di un'attenta verifica idraulica e quindi di una ristrutturazione, così come suggerito anche dall'Associazione Nazionale delle Bonifiche'".
Resisteva l'ADER nonché il CONSORZIO di BONIFICA CENTRO SUD PUGLIA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto al primo motivo di ricorso teso ad impugnare nella sostanza il suddetto piano di classifica, si richiama per brevità il condivisibile orientamento di Cass. n. 32262 del 2025 secondo la quale nello specifico, il Piano di Classifica risulta redatto in conformità alla normativa transitoria dell'art. 42, comma 7, della L.R. Puglia
n. 4/2012, che consente la sua adozione in attesa dell'approvazione del Piano Generale di Bonifica, con obbligo di adeguamento successivo.
Testualmente: “7. In fase di prima applicazione della presente legge i Piani di classifica sono redatti tenendo conto della situazione alla data di entrata in vigore della presente legge e sono adeguati a seguito dell'approvazione del Piano generale di bonifica di cui all'articolo 3. Per i consorzi di bonifica di Arneo,
UG Li Foggi, RA e Tara e Terre d'LI si tiene conto dei piani di classifica elaborati in attuazione delle norme dettate dalla l.r. 12/2011. Ai fini dell'articolo 12, in fase di applicazione della presente legge si tiene conto del catasto consortile esistente su ciascun Consorzio”.
Il Piano di Classifica, adottato il 30 aprile 2012 e approvato il 18 ottobre 2012, va quindi inquadrato nel contesto della normativa regionale entrata in vigore il 13 marzo 2012.
Quanto al merito ed indipendentemente dalla questione circa il riparto degli oneri probatori diffusamente trattata da entrambe le parti nei rispettivi scritti difensivi, vi è che la consulenza tecnica del dott. Nominativo_4 incaricato dal Consorzio contiene l'elenco dettagliato dei lavori effettuati dal Consorzio medesimo nel comprensorio dove insistono le proprietà del consorziato e nel quale rientrano le reti dei canali gestiti dal
Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia.
Tale consulenza inoltre indica in maniera analitica tutti i lavori realizzati dal Consorzio di Bonifica Centro
Sud Puglia sino ad oggi sia con personale dell'ente che con l'impiego di ditte esterne, descrivendo il percorso di deflusso delle acque dalla proprietà del ricorrente alla rete di bonifica e lungo la rete di bonifica fino al recapito nella rete idrografica principale.
In particolare, le particelle catastali della società consorziata ricadono nel bacino idrologico dove è presente il reticolo idrografico, ovvero i canali di bonifica gestiti dal Consorzio, laddove è stato accertato che “l'immobile oggetto della presente consulenza ha il beneficio di difesa idraulica poiché l'eccesso di pioggia, ovvero la precipitazione atmosferica che non si infiltra nel sottosuolo, diventa disponibile quale componente di rapido ruscellamento per il bacino, giungendo dallo spartiacque superficiale, delimitato dalla linea congiungente le massime quote topografiche, sino alla quota più bassa dove si forma il corso d'acqua o canale…..”.
In altre parole, alla stregua di quanto accertato dal consulente di parte, tutto il territorio, siccome poggia su uno strato impermeabile, funge da sistema di drenaggio naturale che guida l'acqua verso i corsi d'acqua e infine verso il mare o verso una voragine naturale, indipendentemente dalla distanza dell'immobile dal corso d'acqua.
Ciò significa che è irrilevante la distanza dall'immobile al corso d'acqua, poiché l'acqua attraverso il drenaggio naturale finirà nel reticolo idrografico gestito dal consorzio.
E' poi pacifico che per bonifica idraulica di un territorio si intendono tutte le attività connesse alla realizzazione di opere destinate ad assicurare lo scolo delle acque in eccesso, al fine di provvedere al risanamento del territorio e a creare le condizioni più adatte alla sua utilizzazione.
Nelle conclusioni il consulente di parte afferma che: “gli immobili in proprietà al ricorrente insistono in un'area ben servita da opere consortili che se da un lato, potenzialmente, garantiscono il beneficio di difesa idraulica, questo, di fatto, si concretizza divenendo diretto e specifico in virtù dei servizi realizzati dall'Ente…”.
Tanto premesso in punto di fatto, si osserva in diritto (sul punto v. da ultimo Cass. n. 29668/2021) che «In tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 8079 del 23/04/2020, ex plurimis)».
Inoltre, è stato chiarito:
- «in tema di contributi consortili di bonifica, il presupposto impositivo, che si basa sull'esistenza di un beneficio fondiario specifico e non generico, è intrinseco nell'ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere.» (Cass. 19/12/2014,
n. 27057; conforme Cass.30/12/2016, n. 27469);
-che (v. in motivazione Cass. n. 29668/2021 cit.) come rilevato dal giudice delle leggi (Corte cost. sent.
25/09/2018, n. 188), sulla scorta del diritto vivente derivante dall'approdo costante ed univoco della giurisprudenza di legittimità sulla natura tributaria del contributo consortile di bonifica, quest'ultimo ha struttura non sinallagmatica, e costituisce un contributo di scopo.
Pertanto, «deve conseguentemente identificarsi un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del «beneficio» che all'immobile deriva dall'attività di bonifica. In ragione di tale qualificazione, il necessario «beneficio» non è espressione di un rapporto sinallagmatico;
ma c'è un tributo che può definirsi di scopo, almeno in senso lato, perché destinato ad alimentare la provvista del Consorzio per poter realizzare le opere di bonifica.
Il beneficio che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile non è legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono;
[...] Nondimeno, nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale;
esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria.» (Corte cost. sent. 25/09/2018, n. 188, cit., in motivazione).
“Pertanto, non ha errato la CTR nel negare che, per i fondi del contribuente, la sussistenza del "beneficio idraulico", presupposto dell'imposizione, potesse essere esclusa solo in ragione dell'asserita mancata esecuzione, da parte del Consorzio, di specifici interventi di manutenzione, che non sono in relazione sinallagmatica con l'obbligo di contribuzione”.
Ciò detto, il Consorzio, tramite la cennata consulenza di parte redatta dal tecnico incaricato, ha evidenziato che l'immobile in questione trae beneficio di difesa idraulica.
La richiamata consulenza tecnica in parola oltre ad individuare i benefici conseguiti e conseguibili dagli immobili della società contribuente, ha indicato in maniera analitica tutti i lavori realizzati dal Consorzio di
Bonifica tra il 2016 ed il 2022
Alla analitica perizia tecnica da ultimo prodotta dal Consorzio di cui sopra, il contribuente nulla di specifico ha replicato, omettendo di prendere minimamente posizione in ordine agli specifici rilievi fattuali del consulente del Consortile, limitandosi a riferire genericamente circa l'assenza di effettivi lavori di manutenzione ed un presunto stato di abbandono.
Ad abundantiam si rammenta che l'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi degli articoli 860 c.c. e 10
R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio da quelle opere;
detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una "qualità" del fondo (Cass., 10 settembre
2015, n. 17900; Cass., 12 novembre 2014, n. 24066; Cass., 10 aprile 2009, 8770; Cass., 8 settembre 2004,
n. 18079; Cass. Sez. U., 14 ottobre 1996, n. 8960; Cass., 4 maggio 1996, n. 4144).
Ove vengano in considerazione opere di difesa idraulica del territorio, il beneficio si deve considerare intrinseco alle opere stesse senza che per questo cessi di essere specifico, essendo evidente che i fondi, difesi da opere idrauliche, acquistano di per sé un maggior valore per effetto delle opere stesse (Cass., 26 luglio 2023, n. 22697; Cass., 30 dicembre 2016, n. 27469; Cass., 19 dicembre 2014, n. 27057; Cass., 12 novembre 2014, n. 24066; Cass., 7 giugno 2013, n. 14404; Cass., 29 marzo 2011, n. 7159).
Il principio è giustificato dalla distinzione tipologica tra opere di semplice bonifica e opere di difesa idraulica
(Cass., 12 novembre 2014, n. 24066), nel senso che in tal secondo caso vengono normalmente in rilievo dei benefici indiretti per i fondi inclusi nella zona di intervento. I quali benefici, tuttavia, sono pur sempre specifici. Difatti, il principio del beneficio intrinseco sta a significare che, nel caso di contributi per l'esecuzione di opere idrauliche, il beneficio fondiario è normalmente un beneficio generale (appunto intrinseco) senza per questo cessare di essere specifico per tutti gli immobili collocati in una determinata zona perimetrale.
Ne consegue che non muta il presupposto dell'obbligazione, che resta pur sempre ancorato all'esistenza del beneficio specifico (ancorché, come detto, generale e indiretto). Semplicemente non rileva il luogo di esecuzione delle opere, quanto piuttosto il beneficio che ne deriva (v. da ultimo Cass. n. 4016/2015).
Il ricorso va dunque disatteso per le assorbenti considerazioni tutte di cui sopra che esimomo questa Corte dalla trattazione delle ulteriori censure svolte da parte ricorrente.
In considerazione della natura oggettivamente controversa della materia, che ha dato luogo a pronunzie giurisprudenziali di segno sovente contrastante, sussistono le ragioni per compensare integralmente le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Bari, 23.2.2026
Il giudice est.
Dr. Pietro Mastrorilli
Il Presidente
Dr.ssa Desireè Zonno