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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 02/05/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 535/2023
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello pendente
TRA
(C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv. ti Domenico Febbo
(CF. ) e (CF. ), C.F._1 Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso la Direzione Affari Legali della Società sita in Roma, viale Europa 190;
- appellante
E
(C.F. ) rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._3
procura in atti, dall'Avv. Ilenia Ruizzo (C.F. ) ed elettivamente C.F._4
domiciliato presso il suo studio sito in NO NO (CE) alla Via Lazio n. 29;
- appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 189/2022 rg. 186/2022, emessa dal Giudice di
Pace di Agnone, pubblicata in data 28 dicembre 2022 e non notificata
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del 1.4.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass.
15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva innanzi al Giudice Controparte_1
di Pace di Agnone chiedendone la condanna al pagamento della Parte_1
somma di € 1.770,02 (al netto della ritenuta fiscale pari al 12,50%), pari alla differenza tra quanto corrisposto e quanto asseritamente dovuto per il buono postale fruttifero serie Q n.
000.664 del 02.01.1988 di £ 1.000.000 ad egli intestato.
A sostegno della domanda, l'attore, premettendo di essere intestatario del suddetto buono fruttifero postale, rappresentava che , nel rimborsare il titolo oggetto di causa, Parte_1
non avrebbe applicato pedissequamente i tassi riportati sul retro del buono stesso, determinando, pertanto, un rimborso parziale, in violazione della normativa di cui al DM del 13.06.1986, applicabile al caso di specie.
Si costituiva in giudizio eccependo la nullità dell'atto di citazione Parte_1
notificato, l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace adito e contestando, nel merito, la quantificazione così come richiesta da controparte, dovendosi applicare, nella specie,
l'art. 173 D.P.R. 156/1973 e del DM 13.06.1986, con conseguente correttezza degli importi dati in pagamento all'appellato.
Con sentenza n. 189/2022, emessa in data 29.11.2022 e depositata in cancelleria in data
28.12.2022, il Giudice di Pace di Agnone rigettando preliminarmente l'eccezione di incompetenza proposta dalla convenuta, così statuiva “condanna a Parte_1
pagare in favore dell'attore quale liquidazione del buono fruttifero oggetto di causa, la somma complessiva di euro 1.770,02 al netto della ritenuta fiscale oltre interessi dalla data del rimborso parziale sino all'effettivo soddisfo;
3.Condanna altresì la convenuta al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro Parte_1
2.200,00 per compensi, oltre euro 130,00 per esborsi ed oltre C.p.a. ed I.v.a. (se dovuta) nonché rimborso spese forfettarie come per legge, con attribuzione al difensore antistatario Avv. Ilenia Ruizzo, che ne ha fatto richiesta. Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 282 c.p.c.”. Tale sentenza veniva tempestivamente impugnata da che muoveva le Parte_1
seguenti doglianze: - errata interpretazione e applicazione dell'art. 163 c.p.c. in ordine all'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata in comparsa;
- errata interpretazione e applicazione dei criteri cui all'art. 20 c.p.c. circa la disattesa eccezione di incompetenza territoriale;
- nullità della sentenza per difetto delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione nonché dell'art. 173 del D.P.R. 156/73, modificato dal D.L.
460/74, convertito nella Legge 588/74, e del D.M. 13.6.1986, dell'art.7, comma 3, Decreto
Legislativo 30.7.1999, n.284, del D.M. 19.12.2000, del D.L. 556/86, convertito dalla legge
759/86, del D. Lgs. 239/96 e del D.M. 23.6.1997.
Concludeva, dunque, chiedendo di riformare e/o l'annullare la sentenza appellata e per l'effetto di condannare il al pagamento delle spese e competenze di lite per CP_1
entrambi i gradi di giudizio, nonché alla restituzione di quanto già ottenuto e liquidato in forza della sentenza impugnata.
Si costituiva nel giudizio di appello chiedendo il totale rigetto del proposto Controparte_1
gravame poiché palesemente inammissibile ed infondato, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
In particolare, parte appellata riteneva congruamente motivata la sentenza emessa dal
Giudice di Pace di Agnone, evidenziando l'esatta applicazione dei principi di diritto al caso di specie da parte del giudice di prime cure.
La causa veniva rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 1.4.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Dallo stesso, inoltre, si evince in maniera chiara quali siano le motivazioni per cui si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della decisione.
In ogni caso “l'indicazione dei motivi di appello richiesta dagli art. 342 e 434 c.p.c. richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice” (Corte appello Milano sez. lav. 22 marzo 2016 n. 1133).
Tanto premesso, l'ordine logico delle questioni impone che venga innanzitutto esaminata l'eccezione di incompetenza per territorio tempestivamente e ritualmente sollevata da
[...] nel primo grado di giudizio e reiterata in questa sede quale motivo di Parte_1
appello.
L'eccezione è fondata e va, pertanto, accolta.
L'appellante ha, già nella comparsa di costituzione innanzi al Giudice di Pace di Agnone, eccepito l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Agnone in favore:
- ex art. 19 c.p.c., del luogo ove ha sede la persona giuridica convenuta e, quindi, del
Giudice di Pace di Roma;
- ex art. 20 c.p.c., del luogo ove è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio, individuandolo in quello in cui è stato emesso e sottoscritto il buono, , Pt_3
rientrante nella competenza territoriale del Giudice di Pace di Pt_3
- ai sensi del codice del consumo, del Giudice di Pace di Pt_3
Orbene, trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione, si rileva che, ai sensi degli artt. 18 e 19 c.p.c., la competenza per territorio si determina in base alla residenza o al domicilio della persona fisica ovvero alla sede della persona giuridica convenuta;
a tali fori generali si aggiunge il foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione, in base al quale, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., è competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio.
In ultimo, nei casi in cui una persona fisica conclude un contratto con un'azienda o un professionista per scopi estranei alla propria attività lavorativa, il foro competente è quello della residenza del consumatore.
Con particolare riferimento al cd. forum contractus, esso va individuato nel luogo ove il contratto risulta concluso ai sensi dell'art. 1326 c.c. con l'accettazione, da parte dell'appellata, dell'offerta di sottoscrizione del buono postale formulata da Parte_1 presso l'ufficio di Pertanto, correttamente è stata individuata la competenza Pt_3
territoriale del Giudice di Pace di quale foro speciale facoltativo. Pt_3
A fronte di tale eccezione, l'appellante non ha indicato alcun criterio di collegamento con il foro da esso scelto né tantomeno ha invocato l'operatività del foro del consumatore, omettendo finanche di indicare la propria residenza.
Secondo la visione di parte appellata, l'eccezione di incompetenza territoriale sarebbe inconferente per l'omessa prova dell'inesistenza di una sede secondaria o di uno stabilimento della stessa società nel territorio di Agnone.
In realtà, come dedotto da parte appellata già in primo grado, lo Statuto di Parte_1 conferisce il potere di rappresentanza legale della Società, esclusivamente al legale
[...]
rappresentante pro tempore, unico soggetto autorizzato a stare in giudizio per conto della stessa, non ravvisandosi tale potere di rappresentanza in sedi dislocate presso il Pt_4
suolo nazionale.
V'è poi da evidenziare che con un recente arresto la Corte di Cassazione (Ordinanza n.
31121/2024) ha disposto che “nell'ipotesi di eccezione di incompetenza territoriale sollevata da persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato nell'art. 19, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ. - cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adìto dall'attore, di un suo stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda - comporta l'incompletezza dell'eccezione, onde la stessa deve ritenersi come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adìto (Cass. 20/08/2008, n. 21899; Cass. 07/03/2013, n. 5725; Cass.
11/12/2014, n. 26094; Cass. 04/11/2016, n. 22510; Cass. 07/08/2018, n.20597; Cass.
26/07/2019, n. 20387)”.
Orbene, avendo l'odierna appellata diffusamente contestato (come richiesto dalla Suprema
Corte) l'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito dall'attore, di un suo stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato, deve ritenersi compiutamente formulata l'eccezione in parola.
Del resto, diversamente ragionando, si finirebbe con il permettere il fenomeno del c.d. forum shopping, così legittimando l'inammissibile prassi di adire fori a sé più favorevoli, con conseguente abuso del sistema giudiziario, oltre ad integrare una palese violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge ex art. 25 Cost.
Ed invero, la norma in esame stabilisce che la competenza del giudice deve essere predeterminata direttamente dalla legge, sulla base di criteri oggettivi che la determinano in un momento precedente all'esercizio concreto della giurisdizione.
Occorre evidenziare, sul punto, che la presenza di articolazioni e dislocazioni territoriali di uffici postali, non è evidentemente di per sé bastevole per poter sostenere che esse siano dotate di autonomia soggettiva e personalità giuridica distinta da quella della sede centrale poiché, altrimenti, si potrebbe ipotizzare una competenza territoriale alternativamente possibile pressoché in tutta Italia.
Del resto, nella fattispecie in esame non si ravvede alcun criterio di collegamento tra la controversia e l'ufficio del Giudice di Pace di Agnone.
Le considerazioni svolte impongono l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale già eccepita tempestivamente dall'appellante nel giudizio di primo grado e ritualmente riproposta in questa fase di appello quale motivo di impugnazione ex art. 343
c.p.c. Alla luce di ciò la sentenza è erronea nella parte in cui il Giudice di Pace non ha dichiarato la propria incompetenza, riservando a sé la cognizione della domanda.
Ciò comporta la necessità che il Giudice d'appello dichiari oggi l'incompetenza del giudice di primo grado, così come stabilito dalla S.C. con sentenza del 2010, n. 22958 nella quale si legge che “ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell'appello, nel ravvisare
l'incompetenza del primo giudice, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50
c.p.c., non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.”
Sostiene la Corte di legittimità, con argomentazioni condivisibili, che “gli articoli 353 e
354 c.p.c. non vengono assolutamente in considerazione allorché il giudice di primo grado si sia ritenuto erroneamente competente ed abbia deciso nel merito. In tal caso, invero, un problema di rimessione della causa, ad opera del giudice di appello, al "primo giudice" non si pone neppure: si pone, invece, un problema di riassunzione, ai sensi dell'articolo 50
c.p.c., davanti al "diverso" giudice di primo grado dichiarato competente dal giudice di appello. Il dato testuale degli articoli 353 e 354 c.p.c. - i quali parlano, appunto, di "primo giudice", e non di "giudice di primo grado" - non è indifferente (ad esso dà rilievo, ad es.,
Cass. 6523/2002), perché il senso di quelle norme è che il giudice di appello non può - salvi i casi eccezionali, o comunque tassativi, di cui alle stesse norme - restituire la causa al primo giudice, in quanto, essendo istituzionalmente investito di poteri sostitutivi di quest'ultimo, deve adottare egli stesso i provvedimenti che avrebbe dovuto adottare il primo giudice. Ma, se è così, è altresì evidente che il giudice di appello non può emettere provvedimenti che il primo giudice non potesse assumere;
se egli, invece, decidesse nel merito una causa che il primo giudice non poteva decidere, perché incompetente, farebbe molto di più che sostituirsi al primo giudice, in quanto eserciterebbe un potere che questi non aveva. (…). Infine - e l'argomento sembra decisivo - ove si ritenesse che il giudice di appello debba in ogni caso pronunciare nel merito, anche se riconosca l'incompetenza del giudice di primo grado, si finirebbe con il togliere ogni pratico rilievo all'incompetenza stessa, giacche' l'incompetenza del giudice davanti al quale la causa è proposta non comporterebbe alcuna conseguenza: il giudice competente in primo grado verrebbe irrimediabilmente escluso dal processo se la causa dovesse comunque essere decisa nel merito dal giudice di appello (la cui competenza, per di più, è determinata con riferimento al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, e non a quello che sarebbe stato, invece, competente).
Sul punto si veda anche Corte d'Appello di Roma, sentenza 25 settembre 2013, n. 4995.
Anche recentemente, con sentenza del 26 settembre 2018, n. 22810, la Corte di Cassazione ha ribadito il proprio orientamento.
Rimangono assorbiti gli altri motivi d'appello e va dunque dichiarata la nullità dell'impugnata sentenza n. 189/2022 rg. 186/2022, pubblicata in data 28.12.2022, nonché affermata la competenza del Giudice di Pace di o, alternativamente, del giudice di Pt_3
Pace di Roma, dinanzi al quale le parti dovranno riassumere il presente giudizio ai sensi e nei termini di cui all'art. 50 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo applicando, in ragione della natura della decisione, lo scaglione di valore fino a 5.200/00 euro, secondo il
D.M. 147/2022.
Secondo la S.C. (cfr. Cass. civ. 15483/2008), infatti, il potere del giudice d'appello di pronunciarsi d'ufficio sul precedente regolamento relativo alle spese di giudizio e, di conseguenza, di modificarlo, è legittimo soltanto nel caso di riforma della sentenza.
Qualora, invece, vi sia la conferma della statuizione, non essendo cambiata la posizione finale delle parti in termini di vittoria e soccombenza, non vi è ragione di dare spazio ai poteri officiosi del giudice, essendo, invece, necessario che la parte che ne ha interesse impugni specificamente il capo della sentenza relativo alle spese processuali (cfr. Cass.
15483/2008; 4052/2009; 18073/2013).
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, sezione unica civile, nella funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza n. 189/2022 rg.
186/2022, pubblicata in data 28.12.2022, con conseguente obbligo di restituzione in capo all'appellato di quanto eventualmente già pagato in esecuzione della sentenza di primo grado;
- indica quale Giudice competente il Giudice di Pace di o, in alternativa, il Pt_3
Giudice di Pace di Roma, assegnando alle parti termine di legge ex art. 50 c.p.c. per la riassunzione;
- condanna parte appellata al pagamento – in favore di parte appellante – delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida, per il giudizio di primo grado, in euro €
1.265,00 oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge e, per il giudizio di secondo grado, in euro 174,00 per spese ed euro 2.552,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
Così deciso in Isernia il 2.5.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello pendente
TRA
(C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv. ti Domenico Febbo
(CF. ) e (CF. ), C.F._1 Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso la Direzione Affari Legali della Società sita in Roma, viale Europa 190;
- appellante
E
(C.F. ) rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._3
procura in atti, dall'Avv. Ilenia Ruizzo (C.F. ) ed elettivamente C.F._4
domiciliato presso il suo studio sito in NO NO (CE) alla Via Lazio n. 29;
- appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 189/2022 rg. 186/2022, emessa dal Giudice di
Pace di Agnone, pubblicata in data 28 dicembre 2022 e non notificata
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del 1.4.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass.
15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva innanzi al Giudice Controparte_1
di Pace di Agnone chiedendone la condanna al pagamento della Parte_1
somma di € 1.770,02 (al netto della ritenuta fiscale pari al 12,50%), pari alla differenza tra quanto corrisposto e quanto asseritamente dovuto per il buono postale fruttifero serie Q n.
000.664 del 02.01.1988 di £ 1.000.000 ad egli intestato.
A sostegno della domanda, l'attore, premettendo di essere intestatario del suddetto buono fruttifero postale, rappresentava che , nel rimborsare il titolo oggetto di causa, Parte_1
non avrebbe applicato pedissequamente i tassi riportati sul retro del buono stesso, determinando, pertanto, un rimborso parziale, in violazione della normativa di cui al DM del 13.06.1986, applicabile al caso di specie.
Si costituiva in giudizio eccependo la nullità dell'atto di citazione Parte_1
notificato, l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace adito e contestando, nel merito, la quantificazione così come richiesta da controparte, dovendosi applicare, nella specie,
l'art. 173 D.P.R. 156/1973 e del DM 13.06.1986, con conseguente correttezza degli importi dati in pagamento all'appellato.
Con sentenza n. 189/2022, emessa in data 29.11.2022 e depositata in cancelleria in data
28.12.2022, il Giudice di Pace di Agnone rigettando preliminarmente l'eccezione di incompetenza proposta dalla convenuta, così statuiva “condanna a Parte_1
pagare in favore dell'attore quale liquidazione del buono fruttifero oggetto di causa, la somma complessiva di euro 1.770,02 al netto della ritenuta fiscale oltre interessi dalla data del rimborso parziale sino all'effettivo soddisfo;
3.Condanna altresì la convenuta al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro Parte_1
2.200,00 per compensi, oltre euro 130,00 per esborsi ed oltre C.p.a. ed I.v.a. (se dovuta) nonché rimborso spese forfettarie come per legge, con attribuzione al difensore antistatario Avv. Ilenia Ruizzo, che ne ha fatto richiesta. Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 282 c.p.c.”. Tale sentenza veniva tempestivamente impugnata da che muoveva le Parte_1
seguenti doglianze: - errata interpretazione e applicazione dell'art. 163 c.p.c. in ordine all'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata in comparsa;
- errata interpretazione e applicazione dei criteri cui all'art. 20 c.p.c. circa la disattesa eccezione di incompetenza territoriale;
- nullità della sentenza per difetto delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione nonché dell'art. 173 del D.P.R. 156/73, modificato dal D.L.
460/74, convertito nella Legge 588/74, e del D.M. 13.6.1986, dell'art.7, comma 3, Decreto
Legislativo 30.7.1999, n.284, del D.M. 19.12.2000, del D.L. 556/86, convertito dalla legge
759/86, del D. Lgs. 239/96 e del D.M. 23.6.1997.
Concludeva, dunque, chiedendo di riformare e/o l'annullare la sentenza appellata e per l'effetto di condannare il al pagamento delle spese e competenze di lite per CP_1
entrambi i gradi di giudizio, nonché alla restituzione di quanto già ottenuto e liquidato in forza della sentenza impugnata.
Si costituiva nel giudizio di appello chiedendo il totale rigetto del proposto Controparte_1
gravame poiché palesemente inammissibile ed infondato, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
In particolare, parte appellata riteneva congruamente motivata la sentenza emessa dal
Giudice di Pace di Agnone, evidenziando l'esatta applicazione dei principi di diritto al caso di specie da parte del giudice di prime cure.
La causa veniva rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 1.4.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Dallo stesso, inoltre, si evince in maniera chiara quali siano le motivazioni per cui si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della decisione.
In ogni caso “l'indicazione dei motivi di appello richiesta dagli art. 342 e 434 c.p.c. richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice” (Corte appello Milano sez. lav. 22 marzo 2016 n. 1133).
Tanto premesso, l'ordine logico delle questioni impone che venga innanzitutto esaminata l'eccezione di incompetenza per territorio tempestivamente e ritualmente sollevata da
[...] nel primo grado di giudizio e reiterata in questa sede quale motivo di Parte_1
appello.
L'eccezione è fondata e va, pertanto, accolta.
L'appellante ha, già nella comparsa di costituzione innanzi al Giudice di Pace di Agnone, eccepito l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Agnone in favore:
- ex art. 19 c.p.c., del luogo ove ha sede la persona giuridica convenuta e, quindi, del
Giudice di Pace di Roma;
- ex art. 20 c.p.c., del luogo ove è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio, individuandolo in quello in cui è stato emesso e sottoscritto il buono, , Pt_3
rientrante nella competenza territoriale del Giudice di Pace di Pt_3
- ai sensi del codice del consumo, del Giudice di Pace di Pt_3
Orbene, trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione, si rileva che, ai sensi degli artt. 18 e 19 c.p.c., la competenza per territorio si determina in base alla residenza o al domicilio della persona fisica ovvero alla sede della persona giuridica convenuta;
a tali fori generali si aggiunge il foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione, in base al quale, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., è competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio.
In ultimo, nei casi in cui una persona fisica conclude un contratto con un'azienda o un professionista per scopi estranei alla propria attività lavorativa, il foro competente è quello della residenza del consumatore.
Con particolare riferimento al cd. forum contractus, esso va individuato nel luogo ove il contratto risulta concluso ai sensi dell'art. 1326 c.c. con l'accettazione, da parte dell'appellata, dell'offerta di sottoscrizione del buono postale formulata da Parte_1 presso l'ufficio di Pertanto, correttamente è stata individuata la competenza Pt_3
territoriale del Giudice di Pace di quale foro speciale facoltativo. Pt_3
A fronte di tale eccezione, l'appellante non ha indicato alcun criterio di collegamento con il foro da esso scelto né tantomeno ha invocato l'operatività del foro del consumatore, omettendo finanche di indicare la propria residenza.
Secondo la visione di parte appellata, l'eccezione di incompetenza territoriale sarebbe inconferente per l'omessa prova dell'inesistenza di una sede secondaria o di uno stabilimento della stessa società nel territorio di Agnone.
In realtà, come dedotto da parte appellata già in primo grado, lo Statuto di Parte_1 conferisce il potere di rappresentanza legale della Società, esclusivamente al legale
[...]
rappresentante pro tempore, unico soggetto autorizzato a stare in giudizio per conto della stessa, non ravvisandosi tale potere di rappresentanza in sedi dislocate presso il Pt_4
suolo nazionale.
V'è poi da evidenziare che con un recente arresto la Corte di Cassazione (Ordinanza n.
31121/2024) ha disposto che “nell'ipotesi di eccezione di incompetenza territoriale sollevata da persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato nell'art. 19, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ. - cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adìto dall'attore, di un suo stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda - comporta l'incompletezza dell'eccezione, onde la stessa deve ritenersi come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adìto (Cass. 20/08/2008, n. 21899; Cass. 07/03/2013, n. 5725; Cass.
11/12/2014, n. 26094; Cass. 04/11/2016, n. 22510; Cass. 07/08/2018, n.20597; Cass.
26/07/2019, n. 20387)”.
Orbene, avendo l'odierna appellata diffusamente contestato (come richiesto dalla Suprema
Corte) l'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito dall'attore, di un suo stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato, deve ritenersi compiutamente formulata l'eccezione in parola.
Del resto, diversamente ragionando, si finirebbe con il permettere il fenomeno del c.d. forum shopping, così legittimando l'inammissibile prassi di adire fori a sé più favorevoli, con conseguente abuso del sistema giudiziario, oltre ad integrare una palese violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge ex art. 25 Cost.
Ed invero, la norma in esame stabilisce che la competenza del giudice deve essere predeterminata direttamente dalla legge, sulla base di criteri oggettivi che la determinano in un momento precedente all'esercizio concreto della giurisdizione.
Occorre evidenziare, sul punto, che la presenza di articolazioni e dislocazioni territoriali di uffici postali, non è evidentemente di per sé bastevole per poter sostenere che esse siano dotate di autonomia soggettiva e personalità giuridica distinta da quella della sede centrale poiché, altrimenti, si potrebbe ipotizzare una competenza territoriale alternativamente possibile pressoché in tutta Italia.
Del resto, nella fattispecie in esame non si ravvede alcun criterio di collegamento tra la controversia e l'ufficio del Giudice di Pace di Agnone.
Le considerazioni svolte impongono l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale già eccepita tempestivamente dall'appellante nel giudizio di primo grado e ritualmente riproposta in questa fase di appello quale motivo di impugnazione ex art. 343
c.p.c. Alla luce di ciò la sentenza è erronea nella parte in cui il Giudice di Pace non ha dichiarato la propria incompetenza, riservando a sé la cognizione della domanda.
Ciò comporta la necessità che il Giudice d'appello dichiari oggi l'incompetenza del giudice di primo grado, così come stabilito dalla S.C. con sentenza del 2010, n. 22958 nella quale si legge che “ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell'appello, nel ravvisare
l'incompetenza del primo giudice, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50
c.p.c., non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.”
Sostiene la Corte di legittimità, con argomentazioni condivisibili, che “gli articoli 353 e
354 c.p.c. non vengono assolutamente in considerazione allorché il giudice di primo grado si sia ritenuto erroneamente competente ed abbia deciso nel merito. In tal caso, invero, un problema di rimessione della causa, ad opera del giudice di appello, al "primo giudice" non si pone neppure: si pone, invece, un problema di riassunzione, ai sensi dell'articolo 50
c.p.c., davanti al "diverso" giudice di primo grado dichiarato competente dal giudice di appello. Il dato testuale degli articoli 353 e 354 c.p.c. - i quali parlano, appunto, di "primo giudice", e non di "giudice di primo grado" - non è indifferente (ad esso dà rilievo, ad es.,
Cass. 6523/2002), perché il senso di quelle norme è che il giudice di appello non può - salvi i casi eccezionali, o comunque tassativi, di cui alle stesse norme - restituire la causa al primo giudice, in quanto, essendo istituzionalmente investito di poteri sostitutivi di quest'ultimo, deve adottare egli stesso i provvedimenti che avrebbe dovuto adottare il primo giudice. Ma, se è così, è altresì evidente che il giudice di appello non può emettere provvedimenti che il primo giudice non potesse assumere;
se egli, invece, decidesse nel merito una causa che il primo giudice non poteva decidere, perché incompetente, farebbe molto di più che sostituirsi al primo giudice, in quanto eserciterebbe un potere che questi non aveva. (…). Infine - e l'argomento sembra decisivo - ove si ritenesse che il giudice di appello debba in ogni caso pronunciare nel merito, anche se riconosca l'incompetenza del giudice di primo grado, si finirebbe con il togliere ogni pratico rilievo all'incompetenza stessa, giacche' l'incompetenza del giudice davanti al quale la causa è proposta non comporterebbe alcuna conseguenza: il giudice competente in primo grado verrebbe irrimediabilmente escluso dal processo se la causa dovesse comunque essere decisa nel merito dal giudice di appello (la cui competenza, per di più, è determinata con riferimento al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, e non a quello che sarebbe stato, invece, competente).
Sul punto si veda anche Corte d'Appello di Roma, sentenza 25 settembre 2013, n. 4995.
Anche recentemente, con sentenza del 26 settembre 2018, n. 22810, la Corte di Cassazione ha ribadito il proprio orientamento.
Rimangono assorbiti gli altri motivi d'appello e va dunque dichiarata la nullità dell'impugnata sentenza n. 189/2022 rg. 186/2022, pubblicata in data 28.12.2022, nonché affermata la competenza del Giudice di Pace di o, alternativamente, del giudice di Pt_3
Pace di Roma, dinanzi al quale le parti dovranno riassumere il presente giudizio ai sensi e nei termini di cui all'art. 50 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo applicando, in ragione della natura della decisione, lo scaglione di valore fino a 5.200/00 euro, secondo il
D.M. 147/2022.
Secondo la S.C. (cfr. Cass. civ. 15483/2008), infatti, il potere del giudice d'appello di pronunciarsi d'ufficio sul precedente regolamento relativo alle spese di giudizio e, di conseguenza, di modificarlo, è legittimo soltanto nel caso di riforma della sentenza.
Qualora, invece, vi sia la conferma della statuizione, non essendo cambiata la posizione finale delle parti in termini di vittoria e soccombenza, non vi è ragione di dare spazio ai poteri officiosi del giudice, essendo, invece, necessario che la parte che ne ha interesse impugni specificamente il capo della sentenza relativo alle spese processuali (cfr. Cass.
15483/2008; 4052/2009; 18073/2013).
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, sezione unica civile, nella funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza n. 189/2022 rg.
186/2022, pubblicata in data 28.12.2022, con conseguente obbligo di restituzione in capo all'appellato di quanto eventualmente già pagato in esecuzione della sentenza di primo grado;
- indica quale Giudice competente il Giudice di Pace di o, in alternativa, il Pt_3
Giudice di Pace di Roma, assegnando alle parti termine di legge ex art. 50 c.p.c. per la riassunzione;
- condanna parte appellata al pagamento – in favore di parte appellante – delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida, per il giudizio di primo grado, in euro €
1.265,00 oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge e, per il giudizio di secondo grado, in euro 174,00 per spese ed euro 2.552,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
Così deciso in Isernia il 2.5.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione