Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 20/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPVBR
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1619 2022
Oggi, 20/01/2025 alle ore 9,30, innanzi al Giudice dott. Roberto Ricci, sono comparsi per la parte attrice e la Pt 2 l'avv. Otello Bagalini il quale si riportaParte 1 ai propri atti ed alle conclusioni ivi formulate.
Per la parte convenuta Controparte 1 12
L'avvocato Maurizio Fanì il quale si riporta ai propri atti ed alle conclusioni ivi formulate.
Per gli intervenuti signori CP CP 3 ed Controparte 4 l'avv. Otello Bagalini il quale si riporta ai propri atti ed alle conclusioni ivi formulate
Il Giudice
dato atto di quanto sopra, a seguito di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, si ritira in camera di consiglio e decide la causa emettendo sentenza integrale alle ore 16,32.
Ascoli Piceno, 20/01/2025
Il Giudice
Roberto Ricci
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Ricci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1619 2022 promossa da:
(c.f. P.IVA 1 Parte 3
Parte 4 (c.f. C.F. 1
Avv. Otello Bagalini e Avv. Stefano Bagalini attori contro
Controparte_5 (c.f. P.IVA 2 )
Avv. Maurizio Fanì
convenuto
Nonché
Controparte 6 (c.f. C.F. 2 ),
Controparte 7 (c.f. C.F. 3
Controparte 4 (c.f. C.F. 4
Avv. Otello Bagalini e Avv. Marco Bagalini
intervenuti
Svolgimento del processo
Con atto di citazione la Parte 3 e la signora Parte_4
convenivano in giudizio il Controparte_8 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: dichiarare la nullità e/o annullabilità della delibera presa dall'assemblea straordinaria del CP 1 convenuto di Controparte 5 a San Benedetto del Tronto, nella seduta del 23-09- 2022, limitatamente alle decisioni riferite ai punti 2, 3, 4, 6 e 7 dell'ordine del giorno riportati in epigrafe alla delibera stessa, per i motivi dedotti nelle premesse della citazione introduttiva. Condannare il CP 1 convenuto al pagamento delle spese e onorari di causa.
Deducevano gli attori che si tenne il 23.9.22 assemblea condominiale recante i seguenti ordini del giorno:
2. Esame e delibera di approvazione studio di fattibilità finalizzato alla definizione di un adeguato piano di riqualificazione energetica e/o miglioramento sismico delle parti comuni dell'intero complesso condominiale volto all'ottenimento dei benefici stabiliti dal DL 16/05/2020 n. 34 (in G.U.
n. 125 del16/05/2020) meglio identificato come decreto rilancio convertito con la legge 77/2020 e del relativo capitolato lavori con l'importo complessivo dei lavori;
3. Incarico globale per l'espletamento di tutti gli adempimenti ammnistrativi, tecnici e appalto lavori finalizzati all'ottenimento del Superbonus con possibilità di cessione del credito come stabilito dall'art. 121 del richiamato decreto rilancio;
4. Incarico ad un responsabile dei lavori per i relativi controlli per dare all'esecuzione dei lavori una perfetta opera d'arte;
6. Discussione ed eventuale approvazione progettazione e quadro economico Superbonus 110%;
7. Conferimento incarichi professionali e nomina ditta esecutrice.
Prosegue la parte attrice deducendo che le determinazioni assembleari assunte in detta assemblea su detti punti dell'ordine del giorno erano le seguenti: L'assemblea preso atto di quanto sopra, preso atto di tutte le garanzie di legge previste nel D.L. Rilancio come pubblicato sulla GU del 19-05-
2020, preso atto delle responsabilità a carico della ditta appaltatrice e dei tecnici coinvolti nella realizzazione dei lavori, preso atto delle polizza assicurative da fornire a garanzia dei lavori da parte della ditta appaltatrice e dai tecnici coinvolti come per legge, ribadisce e delibera di declinare ogni responsabilità sia di carattere economico che legale, presente e futura presso gli enti preposti e che le stesse responsabilità ricadranno esclusivamente sulla ditta appaltatrice (o altra società da essa incaricata). La deliberazione era invalida in quanto riferita ad argomenti non presenti nell'ordine del giorno e per nullità della stessa in quanto la situazione economico finanziaria, amministrativa e contabile dei soggetti che avrebbero dovuto compiere i lavori era pregiudicata sotto diversi aspetti.
- Si costituiva in giudizio il Controparte_9 contestando la domanda di parte attrice, così concludendo:
"Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis, così provvedere in via preliminare,
-dichiarare improcedibile il presente giudizio in quanto non è ancora concluso il procedimento di mediazione;
-dichiarare improseguibile il presente procedimento per carenza di titolarità del diritto dedotto in giudizio dall'attore, in ragione della perdita dello status di condomino conseguentemente alla vendita delle unità private;
-dichiarare improseguibile il presente procedimento per carenza dell'interesse all'azione ai sensi dell'art. 100 c.p.c.; nel merito, - rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni dedotte in narrativa, ovvero per altra diversa motivazione;
con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali e oneri fiscali come per legge.
Intervenivano nel processo i signori CP_4, СР_3 e Controparte_6 così concludendo:
Accertata la nullità e/o annullabilità della delibera prese dall'assemblea straordinaria del 23-09-
2022, limitatamente ai punti 2-3-4-6-7 dell'ordine del giorno in quanto totalmente invalida ed inefficace per i motivi dedotti nelle premesse della citazione introduttiva e nelle premesse dell'atto di intervento e ritenuto che la delibera è stata revocata dall'assemblea, dichiarare sussistente la soccombenza virtuale del CP 1 convenuto con condanna al pagamento delle spese e onorari di causa.
- Nel corso del processo non veniva espletata attività istruttoria e, precisate le conclusioni e discussa la causa ex art. 281 sexies cpc, la causa veniva trattenuta in decisione. Motivi della decisione a) Il presente giudizio prende le mosse dall'impugnazione della delibera assembleare adottata il
23.9.23 dal Controparte_9 in S. Benedetto del Tronto.
Parte attrice, ed a suo sostegno la parte intervenuta, si dolgono dell'invalidità della delibera assembleare sotto diversi profili.,
Il primo, è l'estraneità dell'oggetto della delibera in quanto estraneo all'ordine del giorno, invocando
- quindi la violazione dell'art. 66 comma 3 delle disposizioni di attuazione del codice civile.-
Sul punto occorre brevemente ricordare l'orientamento della suprema Corte sul punto, laddove la conoscenza degli argomenti da trattare in assemblea va desunta esclusivamente dall'ordine del giorno e non aliunde".La totale mancanza o l'incompletezza dell'ordine del giorno, come sopra accennato, comportano l'annullabilità della decisione assembleare che può essere fatta valere senza dubbio dal condomino assente, ma anche da quello dissenziente (o astenuto), il quale, però, abbia eccepito l'irregolarità della convocazione (Cass. 1445/14).
Il secondo, di merito, rileva la contrarietà degli interessi della comunione condominiale rispetto agli esiti dell'approvazione della delibera, stante la situazione poco chiara riferite alla stabilità economica,
professionale ed amministrativa dei soggetti che si sarebbero dovuti occupare dei lavori oggetto della delibera stessa.
Dal suo canto, il CP 1 convenuto ha dedotto sin dal primo atto difensivo oltre alla improcedibilità della domanda per difetto della legale necessità di procedere con Mediazione
obbligatoria ed improponibilità della domanda per difetto di titolarità del diritto azionato da parte
-– la carenza di interesse ad agire delle parti attrici (e di quelle poi intervenute). della CP_10
Infatti, il CP_1 convenuto ha espressamente dedotto che, invero, quanto risultante dalla delibera assembleare non era mai stato attuato e non si intendeva più attuare:" Tuttavia il CP 1
convenuto, in data 12.12.22, ha deciso di abbandonare il progetto di riqualificazione del fabbricato perché divenuto antieconomico in seguito alle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022 alla precedente normativa. Tale decisione è stata possibile in quanto il CP 1 non aveva assunto alcuna obbligazione, tanto da non comportare alcuna conseguenza economica ai singoli condomini
A ben vedere, la posizione del CP 1 convenuto diretta a travolgere in modo definitivo gli effetti della delibera oggi impugnata viene rafforzata negli ulteriori scritti difensivi depositati nel corso del processo, con particolare riferimento alle note depositate il 15.11.23 ed alla comparsa conclusionale, laddove reclama declaratoria di cessazione della materia del contendere (nonostante concluda per il rigetto della domanda attrice).
Tali asserzioni difensive appaiono chiare e determinano una effettiva volontà di abdicare agli effetti sostanziali della decisione assunta dall'assemblea nella delibera oggi impugnata.
Nel caso di specie va applicato il principio giurisprudenziale secondo cui, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i
profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (Cass. 21757/21).
Non sussiste più interesse della parte attrice ed intervenuta a vedersi riconosciuto il proprio diritto nei confronti della convenuta, avendo la parte convenuta rinunciato alle determinazioni contenute nella delibera impugnata.
Secondo principio giurisprudenziale costante ed uniforme (tra le tante, Cassazione civile sez. VI, del
11/08/2022 n.24714) il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza.
Ai fini della relativa valutazione, occorre evidenziare: come parte convenuta abbia dedotto di aver rinunciato agli effetti della delibera impugnata il 12.12.22, successivamente all'approvazione della legge di bilancio dello stesso anno costituendosi nel presente giudizio il 16.2.23; come la parte attrice abbia incardinato il presente giudizio prima di detta;
come la parte intervenuta abbia depositato atto di intervento nel presente processo il 7.3.23.
Da quanto appena esposto emerge che la parte attrice ha azionato il proprio diritto prima della rinuncia abdicativa dei diritti inerenti alla delibera assembleare impugnata operata dal CP 1 convenuto;
emerge altresì che la parte intervenuta è, appunto, intervenuta nel processo successivamente alle eccezioni di difetto di titolarità del diritto e di interesse ad agire proposte dal convenuto.
Premesso ciò, valutando il merito della vicenda, dalla delibera assembleare emerge che il CP 1
abbia in concreto deliberato positivamente in ordine ai diversi punti dell'ordine del giorno,
cumulandoli in una dichiarazione positiva seppur generica e non chiara. Sul punto, la delibera assembleare deve essere esplicita, da essa si deve capire cosa i condomini hanno deciso (Cass.
23872/21). Nella delibera in questione si ha dichiarazione di mero declino di responsabilità e non appare una chiara manifestazione di volontà conforme ai punti dell'ordine del giorno.
Risulta che le asserzioni difensive nel merito proposte dalla parte attrice ed intervenuta non siano state contestate da parte convenuta, almeno ai sensi dell'art. 115 cpc.
Inoltre, la Parte 3 al momento della notifica dell'atto introduttivo del presente processo risultava ancora proprietaria dei beni immobili facenti parte del CP 1 convenuto di titolarità dei soggetti poi intervenuti nel processo, in considerazione della dedotta e non contestata cessione dei beni il
29.12.22.
Alla luce di quanto tutto sopra esposto, va dichiarata l'estromissione della Parte 3 con
compensazione delle spese di lite. convenuto va condannato alla rifusione parziale delle spese di lite in favore deiIl CP 1
Parte_4condomini CP , CP 3 ed Controparte 4 nella misura - tenuto conto della medesima posizione difensiva, dell'effettiva attività processuale svolta all'interno del presente processo, della posizione difensiva tenuta dal CP 1 diretta alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, oltre che del rigetto dell'eccezione di incompetenza - di euro 2.900,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge per la signora Parte_4 ed a complessivi euro 2.900,00
oltre spese forfettarie ed accessori di legge in favore dei signori CP CP 3 ed Controparte_4
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, per le ragioni esposte in motivazione, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere tra le parti, avendo il CP 1 convenuto rinunciato agli effetti della delibera impugnata del 23.9.22;
dichiara l'estromissione dal processo della Parte 3
compensa le spese tra la Parte_3 con tutte le altre parti processuali;
Condanna il Controparte 9 in S. Benedetto del Tronto a rifondere le spese di lite:
Parte_4 nella misura di euro 2.900,00 oltre spese forfettarie, oltre accessori dialla signora legge;
ai signori CP , CP_3 ed Controparte 4 nella misura di complessivi euro 2.900,00 oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Così è deciso in Ascoli Piceno, 20/01/2025
Il Giudice
Roberto Ricci