Art. 6.
L'adeguamento di cui alla presente legge ha effetto dal 1 luglio 1961.
Per quanto non diversamente disposto nella presente legge, si applicano le norme contenute nel decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 222 , nel decreto legislativo 13 dicembre 1947, n. 1561 , e nella legge 7 marzo 1968, n. 193 .
L'adeguamento di cui alla presente legge ha effetto dal 1 luglio 1961.
Per quanto non diversamente disposto nella presente legge, si applicano le norme contenute nel decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 222 , nel decreto legislativo 13 dicembre 1947, n. 1561 , e nella legge 7 marzo 1968, n. 193 .