Articolo 2 della Legge 18 febbraio 1983, n. 47
Articolo 1Articolo 3
Versione
12 marzo 1983
Art. 2. Determinazione dei contributi volontari in caso di rioccupazione dei lavoratori
Il secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432 , e' sostituito dal seguente:
"L'assicurato il quale, ai sensi del quinto comma del precedente articolo 7, riprenda i versamenti volontari dopo un periodo di rioccupazione alle dipendenze di terzi, puo' ottenere, a domanda, la rideterminazione dell'importo del contributo volontario da lui dovuto. Tale importo e' calcolato sulla base delle 156 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro precedenti la ripresa dei versamenti predetti. La domanda di cui sopra deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro".
Entrata in vigore il 12 marzo 1983
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