Ordinanza collegiale 18 giugno 2025
Sentenza breve 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 18/12/2025, n. 22922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22922 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22922/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06266/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6266 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giusi Fanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:
1) del provvedimento/comunicazione del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, reso noto in data 31 marzo 2025, mediante avviso pubblicato sull'area personale del ricorrente del sito www.concorsi.vigilfuoco.it, per il cui tramite è stato reso edotto del giudizio di “non idoneità” attribuito all'esito delle visite mediche sostenute in data 1 marzo 2025, durante la procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, co. 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 6, co. 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, indetto con D.M. n. 238 in data 14 novembre 2018 ed emanato dal Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
2) del decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, con il quale è stata indetta una procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. l, co. 287, 289 e 295 della citata legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui all'art. 6, co. 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
3) del decreto del Ministro dell'Interno n. 163 del 18 settembre 2008 "Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco, Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217" e successive modifiche ed integrazioni;
4) del decreto dipartimentale n. 31 del 26 febbraio 2021 e successive modificazioni con cui è stata nominata la commissione medica per la citata procedura concorsuale;
5) del decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310, e successive modificazioni, con il quale è stata approvata la graduatoria finale della procedura in questione
6) del decreto ministeriale n. 166 del 4 novembre 2019 e dell'allegato “A”, "Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco", unitamente alla tabella “A” che fa parte integrante del decreto;
7) dell'art. 1, co. 1, lett. “f” del decreto Ministero Interno 4 novembre 2019, n. 166;
8) del decreto di esclusione dalla procedura concorsuale;
9) del verbale n. 180 e della scheda medica dell'1 aprile 2025 della commissione medica che ha espresso il seguente giudizio di non idoneità nei confronti del ricorrente: “Deficit percettivo Au sn (media 500-1000-2000-3000 hz: 38.75 dB sn; soglia max 65 dB a 4 k hz)”, Decreto Ministero dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166, Capo 1, art. 1, co. 1, lett. f.;
10) della cartella clinica degli esami sostenuti in sede concorsuale;
11) del D.M. 238 del 14 novembre 2018, art. 9, con il quale è stata indetta la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, co. 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservata al personale volontario che disciplina l'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale nella parte in cui prevede che «i giudizi di non idoneità espressi dalla Commissione, nominata ai sensi dell'articolo 5 del regolamento 18 settembre 2008, n.163, comportano l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento e, qualora integrino un caso di inidoneità ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, determinano gli effetti ivi previsti»;
12) dell'art. 5 del decreto 26 ottobre 2018 che concerne il regolamento delle “Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
13) del D.M. n. 283 del 23 maggio 2019;
14) del D.M. 5 febbraio 2002 e specificatamente della tabella “A” dello stesso decreto;
15) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante l’ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
16) dell'art. 5, co. 7, del decreto del Ministro dell'Interno del 18 settembre 2008, n. 163, e successive modifiche, secondo cui il giudizio definitivo di non idoneità comporta l'esclusione dal concorso;
17) del decreto del Ministro dell'Interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217” e successive modifiche ed integrazioni;
18) del decreto n. 214 del 21 settembre 2021 recante la rettifica della graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, co. 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
19) ove occorra e per quanto di ragione, del decreto di cancellazione dall'elenco dei vigili del fuoco volontari istituito presso il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Palermo per inidoneità al servizio ai sensi dell'articolo 20, co. 1, lett. g) del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, non ancora adottato né notificato al ricorrente;
20) ove occorre e possa, della graduatoria finale del D.M. n. 310 del 11 giugno 2019 e successive modifiche;
21) di tutti gli atti/provvedimenti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi al provvedimento impugnato ivi inclusa la graduatoria pubblicata sul bollettino Ufficiale n. 1/27 bis del 22 settembre 2021 e successive modifiche
e per l'adozione delle misure cautelari collegiali volte all'adozione di ogni provvedimento utile ad ottenere il riesame del provvedimento impugnato ovvero, in subordine, l'ammissione con riserva dell'odierno ricorrente al prosieguo dell'iter selettivo predisponendo apposita sessione straordinaria
nonché per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di convocazione dell'odierno ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il dott. RI AG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- ha partecipato alla procedura speciale di reclutamento a domanda per la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indetta con decreto dipartimentale n. 238 del 14 novembre 2018, dalla quale è stato, tuttavia, escluso in occasione dell’accertamento dei requisiti psico-fisici in data 1° aprile 2025 per «Deficit percettivo Au sn (media 500-1000-2000-3000 hz: 38.75 dB sn; soglia max 65 dB a 4 k hz)» , ai sensi dell’art. 1, c. 1, lett. f), del d.m. 4 novembre 2019, n. 166 .
2. Il provvedimento di esclusione è stato, quindi, impugnato dinanzi a questo T.a.r. con un ricorso affidato a due censure, di cui la prima rubricata «Falsa applicazione del decreto ministero interno 4 novembre 2019 n. 166, Capo 1, art. 1, comma 1, lettera “f". Falsa applicazione dell’articolo 9 della lex specialis. Violazione dell’art. 3 della legge 241/90. Violazione art. 1 della legge 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per arbitrarietà ed irrazionalità dell’azione amministrativa. Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost.» e la seconda «Eccesso di potere per violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost. e 1 l. 241/90» , ma tendenzialmente sovrapponibili, con le quali il ricorrente contesta, in sintesi, l’attendibilità degli esami audiometrici eseguiti dall’amministrazione e la taratura degli strumenti utilizzati, allegando i diversi esiti della visita alla quale si è sottoposto presso l’Ospedale San -OMISSIS- di Milano il 7 maggio 2025, nella quale è stata rilevata una soglia audiometrica non superiore a 25 dB fino a 3000 Hz e a 40 dB sulle altre frequenze, nonché di non aver mai sofferto di problemi di udito (fatto accertato anche dall’amministrazione in occasione delle visite periodiche alle quali ha dovuto sottoporsi come vigile volontario).
3. Il Ministero dell’Interno si è costituito in data 11 giugno 2025, depositando la relazione n. 7315 del 10 giugno 2025, recante, anche mediante rinvio alle considerazioni formulate dall’ufficio per la medicina legale, la descrizione delle modalità di accertamento del requisito controverso osservate dall’Ente Rete Ferroviaria Italiana (RFI), presso il quale il sig. -OMISSIS- si è sottoposto all’esame audiometrico, al fine di dimostrarne la correttezza e l’attendibilità, nonché osservazioni sulle differenze tra i requisiti richiesti ai vigili del fuoco volontari e a quelli peramenti.
4. Con ordinanza del 18 giugno 2025, n. -OMISSIS-, questo T.a.r. ha incaricato la Commissione sanitaria d’appello dell’Aeronautica militare di Roma di eseguire una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. al fine di accertare il possesso o meno da parte del ricorrente del requisito di capacità uditiva previsto dall’art. 1, co. 1, lett. f), del d.m. 166/2019, e, quindi, la sua idoneità o meno al concorso per vigili del fuoco, nonché ordinato al ricorrente di integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami entro 90 giorni.
5. Nella relazione depositata il 9 settembre 2025 il verificatore ha attestato di aver visitato in pari data il sig. -OMISSIS- e di aver rilevato che la soglia audiometrica sulle basse frequenze (500-1000-2000-3000 hz) «è risultata non superiore a 25 decibel sia a destra che a sinistra (valori conformi); mentre le soglie audiometriche rilevate per ciascun orecchio sulle frequenze di 4000, 6000 e 8000 Hz, sono rispettivamente a destra pari a 45, 45 e 45 decibel e a sinistra sono pari a 45, 45 e 45 decibel (valori conformi)» , concludendo, quindi, per l’idoneità del ricorrente.
6. Il ricorrente ha depositato in data 12 settembre 2025 l’attestazione rilasciata dalla p.a. dell’avvenuta pubblicazione in pari data sul proprio sito internet del ricorso, dell’ordinanza e dell’elenco dei controinteressati quale prova dell’avvenuta integrazione del contraddittorio.
7. Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025, in vista della quale il ricorrente ha depositato ulteriore memoria, la causa, previo avviso della possibile adozione di una sentenza in forma semplificata, è passata in decisione.
8. Il ricorso è fondato e va accolto.
Secondo l’art. 1, c. 1, lett. f), del d.m. 166/2019 l’assunzione nei ruoli dei vigili del fuoco è subordinata all’accertamento del possesso della seguente capacità uditiva: «soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 25 decibel, calcolata come media delle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz; soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 45 decibel, rilevata sulle frequenze di 4000 - 6000 - 8000 Hz. È escluso l'uso delle protesi acustiche» .
La documentazione sanitaria prodotta dal ricorrente e la verificazione hanno dimostrato che la sua soglia audiometrica sia sulle basse che sulle alte frequenze è compatibile con i limiti previsti dal regolamento.
I risultati degli esami eseguiti sia personalmente dal sig. -OMISSIS- presso una struttura pubblica (l’Ospedale San -OMISSIS- di Milano) sia dal verificatore incaricato da questo T.a.r. convergono, infatti, nel fissare la sua soglia audiometrica non oltre il limite di 25 dB sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz e di 45 dB sulle frequenze di 4000 - 6000 - 8000 Hz.
Secondo la giurisprudenza prevalente, «a fronte di un giudizio medico di inidoneità in sede concorsuale, il difforme esito di una verificazione disposta dal giudice può assumere rilievo, qualora sia acclarato che il primo giudizio sia stato conseguenza di un travisamento o che sia palesemente inattendibile (ad es. per l’inaffidabilità delle metodiche e/o delle strumentazioni utilizzate, o per errata interpretazione dei risultati degli accertamenti); in tal caso la verificazione disposta in sede giurisdizionale può essere volta ad appurare se la competente Commissione medica nominata dall'Amministrazione in ambito concorsuale abbia adottato una metodologia di analisi corretta, potendo formare oggetto di approfondimento istruttorio proprio l'attendibilità del giudizio. Se, dunque, il giudizio espresso in sede di verificazione non può sostituirsi a quello proprio e di spettanza esclusiva dell'Amministrazione, può disvelare in via sintomatica l'inattendibilità di quello reso dalla Commissione in sede di concorso ovvero il vizio della funzione ravvisabile nel travisamento dei fatti dovuto a incompleta rappresentazione degli elementi di valutazione (Cons. Stato Sez. II, 30 giugno 2021, n. 4989; id. 11 giugno 2021, n. 4518; id. 12 maggio n. 3675» (Cons. Stato, Sez. II, 3 novembre 2023, n. 9514).
Nel presente giudizio, pertanto, la verificazione corrobora la tesi, che trova già riscontro nella produzione documentale di parte, di un’errata valutazione dei parametri fisici del ricorrente da parte della commissione, che finisce con il viziare insanabilmente il provvedimento di esclusione impugnato.
In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione e definitiva ammissione del ricorrente, ora per allora, alle successive fasi, anche addestrative, della procedura.
9. Le spese, considerata la natura della vicenda contenziosa, possono essere integralmente compensate tra le parti, salvo il rimborso del contributo unificato da parte dell’amministrazione a favore del ricorrente. Le spese di verificazione, liquidate come in dispositivo, vanno poste, invece, a carico dell’amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione impugnato, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti, fatte salve le spese di verificazione, quantificate in € 500,00 e da liquidare come da documentazione depositata in atti, da porre a carico dell’amministrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OR CI, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
RI AG, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI AG | OR CI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.