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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/11/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 158/2025 RGA avverso la sentenza n. 87/2025 del Tribunale di parma, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. n.776/2024, pubblicata in data 11/02/2025 non notificata;
avente ad oggetto: opposizione ordinanza-ingiunzione posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 23/10/2025; promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
AV UR del Foro di Catania ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Tremestieri Etneo (CT), via Parco Cristallo, 11, giusta procura alle liti in atti;
- appellante contro
- in persona del Controparte_1
Responsabile Contenzioso Emilia-Romagna, a ciò autorizzato per Controparte_2 procura speciale in atti, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosanna Summa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, alla Via del Serafico n. 106, come da procura in atti;
e
1 in persona Controparte_3 del legale rappresentante, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti
IA DI e RE IN ed elettivamente domiciliato in Bologna, via Milazzo 4, presso l'ufficio legale della sede di Bologna, come da procura in atti;
CP_3 appellati;
*** posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 23/10/2025; udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza adiva il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro, proponendo opposizione avverso all'intimazione di pagamento n.
07820249001298284 di € 85.931,02 notificatagli da limitatamente ai crediti CP_1 sottesi ai seguenti due avvisi di addebito sottesi:
- n. 37820160001176220 di €1.528,44, notificato via PEC il 29.07.2016 (con successivo pignoramento notificato il 10.07.2023);
- n. 37820220001430947 di € 11.734,41, notificato via raccomandata a/r il
26.01.2023, per un totale di € 13.262,85, per mancato versamento di contributi previdenziali per l'impresa individuale del ricorrente nell'anno 2016.
Segnatamente il ricorrente lamentava:
1) l'illegittimità dell'intimazione di pagamento e la violazione dell'art. 19 D.Lgs.
31/12/1992, per mancata prova della notifica degli atti prodromici all'intimazione
(avendogli l' fornito solo copia degli avvisi ma non delle notifiche) ed, inoltre, in CP_3 quanto la notifica dell'avviso n. 37820160001176220 gli era pervenuta da indirizzo PEC di non risultante dai pubblici registri;
CP_3
2) l'inoperatività della sanatoria dei vizi della notifica di provvedimenti recettizi impositivi ed esattivi;
2 3) l'estinzione del diritto di a riscuotere le somme contenute CP_1 nell'intimazione di pagamento per l'avvenuta prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito ex art. 9 c. 3 L.335/1995;
4) la prescrizione del diritto a riscuotere sanzioni/ maggiorazioni/interessi ex l.
89/1981 e d.lgs. 472/ 1997. si costituiva rilevando la propria carenza di legittimazione passiva CP_1 riguardo all'omessa notifica degli avvisi di addebito e sottolineava la fondatezza nel merito della propria pretesa, mai contestata da controparte;
eccepiva la tardività della domanda per il mancato rispetto dei termini ex art. 617 c.p.c. e riteneva insussistente la prescrizione del credito stante anche la presenza di atti interruttivi.
Parimenti si costituiva che eccepiva il proprio difetto di legittimazione CP_3 passiva per quanto di competenza dell' e sosteneva che la notifica tramite PEC si CP_1 fosse correttamente perfezionata;
riscontrava la tardività dell'opposizione ex art.24 c. 5
d.lgs. 46/1999 nonché la mancata contestazione nel merito delle somme dovute.
Il Giudice di primo grado, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della
(ritualmente evocata in giudizio e non Controparte_4 costituitasi) respingeva l'opposizione e poneva le spese di lite sostenute dalle parti costituite a carico del ricorrente a carico, sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- con riguardo all'illegittimità per vizi formali della procedura di riscossione, dichiarava l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo, giacché depositato oltre il termine perentorio dei 20 giorni indicati dall'art. 617 c.p.c.;
- parimenti riteneva inammissibile l'eccezione di prescrizione maturata antecedentemente all'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi degli avvisi di addebito, per intervenuta decadenza ex art. 24 l.46/1999.
Quanto alla prescrizione asseritamente maturata dopo l'iscrizione a ruolo - questione ricondotta dal giudicante ai motivi deducibili ex art. 615 c.p.c. senza il necessario rispetto di termini perentori, ne riteneva l'infondatezza:
- quanto al credito portato nell'avviso n. 37820220001430947, rilevando che tale atto risultava notificato in data 23.01.2023, inferendone l'evidente mancata maturazione del termine prescrizionale;
- quanto al credito portato nell'avviso n. 37820160001176220, rilevando che - in ragione della sospensione del termine prescrizione (per 311 gg) ai sensi del comb. disp.
3 artt. 37 del d.l. 18/2020 (conv. con mod. l.n.27/2020) e 11, co.9, d.l. 1803/2020 (conv. con mod. l.n. 21/2021) – la prescrizione (che in assenza di sospensione sarebbe dovuta maturare il 29/7/2021) veniva rideterminata nella data del 6 giugno 2022, anteriormente alla quale risultava intervenuto valido atto interruttivo, costituito dalla notifica – avvenuta il 21.4.2022 - del suddetto atto.
Con atto di appello tempestivamente depositato, interponeva gravame la parte soccombente che, previamente instando per la sospensione della sentenza impugnata, formulava i seguenti tre motivi di appello deducendo:
1. l'infondatezza e l'illogicità della sentenza quanto al motivo di opposizione afferente all'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti: veicolava con tale motivo di gravame quanto già affermato in I grado ossia che illegittimamente avrebbe effettuato la notifica dell'intimazione di pagamento CP_3 da una PEC ( t) non presente nei pubblici registri;
Email_1
2. l'infondatezza e l'illogicità della sentenza per avere dichiarato l'inammissibilità del ricorso nel merito per il superamento, quanto all'opposizione spiegata in I grado, dei 40gg dalla notifica dell'avviso di addebito n.
37820220001430947; si ritiene che il Giudice abbia erroneamente applicato gli artt.
2953 c.c. e 24 d.lgs. 46/1999, ribandendo che la prescrizione è fatto estintivo del credito e che, come tale, può essere fatto valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. o con altra azione avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito, senza limiti decadenziali, con l'unico limite è l'interesse ad agire;
3. l'erroneità della sentenza per non aver accertato che il diritto di di CP_1 riscuotere le somme si sarebbe comunque estinto per prescrizione del credito ex art. 3 comma 9 l. 335/1995 e così anche le sanzioni/interessi sui contributi previdenziali del
2016.
La Corte, nella resistenza di e di e dichiarata la contumacia di CP_1 CP_3 respinta preliminarmente l'istanza di sospensiva formulata da parte appellante nel CP_5 contesto dell'atto di gravame, in base agli atti e documenti già agli atti, perviene all'integrale rigetto dell'appello per le ragioni appresso esposte.
Si rammenta che con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta che la sentenza impugnata sarebbe errata nell'aver ritenuto regolare la notifica degli avvisi di
4 addebito presupposti all'intimazione di pagamento, ribadendo che tale notifica sarebbe nulla o comunque inefficace per vizi formali e procedimentali.
La doglianza in esame è manifestamente infondata.
In via preliminare, occorre ribadire il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la notifica a mezzo posta elettronica certificata (PEC) degli avvisi di addebito da parte dell' costituisce modalità pienamente legittima e conforme al CP_3 quadro normativo vigente;
ed infatti l'art. 30, comma 4, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, prevede espressamente che la notifica degli avvisi di addebito possa essere effettuata mediante PEC all'indirizzo del destinatario risultante dalla visura camerale o dagli elenchi pubblici.
Tanto premesso si rileva che nel caso di specie, l'avviso di addebito n.
37820160001176220 è stato notificato in data 29 luglio 2016 mediante PEC all'indirizzo
, risultante dalla visura camerale dell'appellante; peraltro Email_2
ha prodotto in giudizio l'accettazione, che attesta inequivocabilmente il CP_3 perfezionamento della notifica con la consegna del plico informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.
Tanto precisato, con riguardo specifico alla doglianza di parte appellante laddove deduce l'illegittimità della notifica in quanto inviata da indirizzo PEC di non CP_3 presente nei pubblici registri, se ne rileva – e dichiara - l'infondatezza alla luce della costante giurisprudenza di legittimità la quale ha solidamente affermato che, ai fini della validità della notifica a mezzo PEC, è sufficiente come l'indirizzo del destinatario risulti dai pubblici registri o dalla visura camerale, senza che sia necessario verificare l'iscrizione dell'indirizzo del mittente in specifici elenchi pubblici. In tale senso, infatti,
Cassazione - con la sentenza n. 18684/2023 – ha chiarito: "l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-Pec appare testualmente riferito solo al destinatario della notifica e non al notificante, in relazione al quale è previsto unicamente l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi".
Peraltro, del tutto significativamente, la Cassazione – con la recente sentenza n. 8601 dell'1/4/2025, nel ribadire il richiamato principio – ha affermato “
5.3. Quanto alla circostanza che il mittente non risulterebbe negli elenchi ufficiali, questa Corte ha inoltre già avuto modo di evidenziare che in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del
5 mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (Cass.
03/07/2023, n. 18684 (Rv. 668249 - 01)”, “pregiudizi sostanziali al diritto di difesa” che l'appellante non ha in alcun modo dimostrato di aver subito nel caso di specie;
al contrario, è pacifico come il medesimo abbia preso piena contezza dell'avviso di addebito notificatogli via PEC da , tant'è che ha successivamente proposto CP_3 opposizione all'intimazione di pagamento, senza mai allegare di non aver ricevuto o compreso il contenuto degli atti notificati.
Si intende peraltro richiamare sul tema – anche ai sensi dell'art. 118 disp. att c.p.c. – la recente sentenza n. 306/2025 di questa stessa Corte di Appello, sezione lavoro, laddove si è affermato che “la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile
l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito” (cfr. in tale direzione anche la Corte di Appello di Torino che, con sentenza n. 624/2017, ha ritenuto del tutto inconferente il richiamo alla specifica normativa che disciplina le notifiche degli atti giudiziari, affermando che “la notificazione effettuata via PEC dall corrisponde al modello legale previsto CP_3 dalla disciplina che regola la materia e da ciò consegue la tardività dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 24, co. 5, D.Lgs. 46/99”; analogamente, la Corte di Appello di Perugia con sentenza n. 43/2022, hanno ribadito la piena legittimità delle notifiche via PEC effettuate dall' secondo le modalità CP_3 utilizzate nel caso di specie).
Per quanto concerne la presunta assenza di conformità dell'atto notificato, tale doglianza appare del tutto contraddittoria, essendo incontestata non solo la piena
6 conoscenza dell'atto notificato da parte dell'appellante, ma altresì la sua corrispondenza a quello emesso dall' . CP_3
Peraltro, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in tema di notifiche a mezzo PEC, la produzione in giudizio della ricevuta sintetica di consegna della PEC è idonea a dimostrare l'invio e la consegna di un messaggio all'indirizzo del destinatario, e una volta allegato dal mittente quale fosse il contenuto testuale di quel messaggio, grava sul destinatario dimostrare che il contenuto reale fosse diverso da quello prospettato dal mittente (Cass. civ., sez. VI, 3 ottobre 2018, n. 24149).
Quanto, poi, all'avviso di addebito n. 37820220001430947 - notificato in data 26 gennaio 2023 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno – si rileva come l'appellante non abbia formulato specifiche contestazioni in ordine alla regolarità della notifica postale, essendosi limitato ad eccepire l'intervenuta prescrizione del credito. Tale modalità di notifica, peraltro, è espressamente prevista dall'art. 26 del D.P.R. n.
602/1973 e costituisce modalità ordinaria e pacificamente legittima, dovendosi rilevare – per completezza motivazionale – come, anche in questo caso, l' abbia prodotto in CP_3 giudizio la relata di notifica, che attesta il perfezionamento della stessa con la consegna del plico al destinatario. Altresì si osserva – simmetricamente a quanto già rilevato sopra
- che l'opponente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa.
In definitiva – confermato quanto già esaustivamente e puntualmente accertato dal giudice di prime cure circa il pieno rispetto delle regole procedurali quanto alla notifica degli avvisi di addebito contestati – si perviene al rigetto del primo motivo di appello.
Parimenti infondato è il secondo motivo di appello, formulato in termini di infondatezza ed di illogicità della sentenza - in riferimento alla accertata inammissibilità delle ulteriori questioni afferenti al merito in quanto proposte ben oltre il termine di giorni quaranta dalla notifica dell'avviso di addebito, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.
46/99 – sentenza ritenuta in parte qua viziata per erronea applicazione dell'art. 2953 c.c.
e dell'art. 24 D.Lgs. 46/1999.
Segnatamente si ritiene utile rammentare che l'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n.
46/1999 stabilisce espressamente che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla
7 notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati”.
Tanto premesso, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di pronunciarsi in numerose occasioni sulla natura perentoria di tale termine, chiarendone la natura decadenziale di talché incidente sulla stessa proponibilità della domanda.
Segnatamente la Corte di Cassazione, già con sentenza n. 4506/2007 - confermata da successive pronunce conformi (cfr. Cass. civ., sez. lav., 5 febbraio 2009, n. 2835; Cass. civ., sez. lav., 1° luglio 2008, n. 17978), ha precisato che, trattandosi di un presupposto processuale che determina la proponibilità della domanda e quindi di una ipotesi di decadenza prevista ex lege avente natura pubblicistica, il rilievo dell'intervenuta decadenza deve essere operato d'ufficio dal Giudice, anche in assenza di sollecitazione delle parti, disponendo l'acquisizione degli elementi utili anche aliunde, in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c.; la Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che il mancato rilievo, anche officioso, dell'omesso rispetto del termine decadenziale comporta la nullità della sentenza (Cass. civ., sez. lav., 16 maggio 2007, n. 11274). E' stato inoltre chiarito come il termine in questione, proprio in ragione della sua natura decadenziale, possieda i seguenti connotati: perentorietà e improrogabilità, oltre al fatto di non essere soggetto né
a sospensione né ad interruzione se non con il compimento dell'atto al quale il termine è preordinato, nella fattispecie il deposito in giudizio di ricorso avverso l'avviso di addebito. La Suprema Corte ha, inoltre, sancito che la consumazione della decadenza ha una valenza assoluta non solo processuale ma dispiega un vero e proprio dirimente effetto sostanziale, rendendo incontrovertibile ed incontestabile la pretesa contributiva dell'ente previdenziale (Cass. civ., sez. lav., 1° luglio 2008, n. 17978; Cass. civ., sez. lav., 5 febbraio 2009, n. 2835; Cass. civ., sez. VI, 19 aprile 2011, n. 8931; Cass. civ., sez. lav., 12 marzo 2015, n. 4978; Cass. civ., sez. lav., 2 novembre 2017, n. 26102; Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 2023, n. 8853; cfr. in obiter dictum, anche Cass. SU Sez. U,
Sentenza n. 23397 del 17/11/2016)1. 1 Si rileva altresì che la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 111/2007, ha ritenuto, in riferimento agli artt. 111 e 24 Cost., manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, laddove attribuisce agli enti previdenziali il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza. 8 Nel caso di specie, è pacifico che l'avviso di addebito n. 37820160001176220 sia stato notificato in data 29 luglio 2016 e che l'avviso di addebito n. 37820220001430947 sia stato notificato in data 26 gennaio 2023; parimenti pacifico è che l'opposizione all'intimazione di pagamento sia stata proposta dall'appellante solamente in data 22 luglio 2024, quindi ampiamente oltre il termine decadenziale di quaranta giorni previsto dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46/1999.
Ebbene, la mancata tempestiva impugnazione degli avvisi di addebito entro il termine decadenziale di cui all'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 46/99 deve pertanto considerarsi preclusiva della possibilità di far valere qualsiasi questione attinente al merito delle pretese creditorie, compresa l'eccezione di prescrizione maturata in epoca antecedente alla notifica degli avvisi stessi. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che si è consolidata nell'affermare che la prescrizione maturata prima della notifica della cartella esattoriale rientra nell'oggetto del giudizio di opposizione instaurato ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, in quanto con essa si fa valere l'estinzione per prescrizione e quindi l'inesistenza (sopravvenuta), del diritto di credito incorporato nel titolo esecutivo (cfr. Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 2023, n. 8853; Cass.
n. 26102/17, Cass. n. 4978/15; cfr. anche Cassazione, a Sezioni Unite, sentenza n.
23397/2016, la quale ha stabilito che “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma
5, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo”).
Alla luce di tali principi, risulta evidente che l'appellante, non avendo tempestivamente impugnato gli avvisi di addebito nel termine decadenziale di quaranta giorni, è decaduto dalla possibilità di contestare nel merito la pretesa contributiva dell' , compresa l'eventuale prescrizione maturata anteriormente alla notifica degli CP_3 avvisi stessi (in tale direzione si è già espressa questa Sezione di Corte d'Appello che, nella sentenza n. 401/2025, ha ribadito: “… rispetto agli avvisi di addebito qui impugnati, il contribuente per contestare nel merito le pretese creditorie dell CP_3 avrebbe dovuto proporre ricorso nel termine perentorio di 40 giorni dalla loro notifica ai sensi dell'art. 24, comma 5, D.Lgs. 46/1999”. Analogamente, la sentenza n. 306/2025 ha confermato che “la mancata tempestiva impugnazione degli Avvisi di Addebito sottesi
9 al D.Lgs. 46/99, deve considerarsi preclusiva della possibilità di far valere la prescrizione maturata in epoca antecedente alla notifica degli AVA in questione, così come ogni altra questione attinente al merito delle pretese creditorie”).
Si ritiene, inoltre che l'appellante non possa neppure invocare l'applicazione dell'art. 2953 c.c., che prevede la possibilità di far valere, in via di eccezione, la prescrizione anche dopo la scadenza del termine per proporre opposizione: si osserva, infatti, come tale norma si riferisca alle sentenze passate in giudicato e non possa trovare applicazione nel caso di specie, in cui si discute della decadenza dall'opposizione a un atto amministrativo (l'avviso di addebito) che, non essendo stato tempestivamente impugnato, ha acquisito efficacia di titolo esecutivo incontrovertibile alla luce di quanto già osservato.
Alla luce di tutto quanto ritenuto si perviene a respingere anche il secondo motivo di appello.
Parimenti da respingere è il terzo motivo di appello, con cui l'appellante ha contestato la decisione del primo giudice laddove ha rigetto dell'eccezione di prescrizione sostenendo che i crediti contributivi oggetto degli avvisi di addebito sarebbero prescritti, sia con riferimento alla prescrizione maturata antecedentemente alla notifica degli avvisi, sia con riferimento alla prescrizione maturata successivamente e prima della notifica dell'intimazione di pagamento.
Sulla dedotta prescrizione maturata antecedentemente alla notifica degli avvisi di addebito si rimanda a quanto già ampiamente ritenuto con riferimento al secondo motivo di appello.
Con riferimento alla dedotta intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito e prima della notifica dell'intimazione di pagamento - avvenuta in data 18 giugno 2024 – si osserva quanto segue.
Segnatamente, occorre verificare se, nel periodo intercorrente tra la notifica degli avvisi di addebito e la notifica dell'intimazione di pagamento, sia maturato il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3, commi 9 e 10, della L. n. 335/1995 per i contributi di previdenza e assistenza sociale obbligatoria.
Con riferimento all'avviso di addebito n. 37820220001430947, notificato in data
26 gennaio 2023 e relativo a contributi IVS anno 2016, è pacifico che il termine
10 quinquennale di prescrizione non si sia consumato, atteso che tra la data di notifica dell'avviso - 26 gennaio 2023 - e la data di deposito del ricorso - 22 luglio 2024 - non è decorso il termine di cinque anni: l'eccezione di prescrizione con riferimento a tale avviso è pertanto manifestamente infondata.
Da respingere è, altresì, l'eccezione di prescrizione relativa all'avviso di addebito n. 37820160001176220, notificato in data 29 luglio 2016 e relativo a contributi DM10 anno 2016, tenendo doverosamente conto della sospensione del decorso della prescrizione introdotta dalla normativa emergenziale adottata in conseguenza della pandemia da COVID-19.
Segnatamente l'art. 37, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, ha infatti disposto che “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere;
di talché il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 - pari a
129 giorni – all'atto pratico deve essere aggiunto al termine prescrizionale.
Occorre aggiungere che l'art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 21/2021, ha introdotto un'ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021, per la durata di 182 giorni: tale causa di sospensione si aggiunge a quella prevista dall'art. 37, comma 2, del D.L. n. 18/2020.
Si rileva peraltro che l' - con circolare n. 126 del 10 agosto 2021 - ha fornito CP_3 dettagliate indicazioni operative in ordine all'applicazione delle due disposizioni
11 normative, individuando analiticamente le diverse fattispecie che possono verificarsi in relazione al momento in cui il termine di prescrizione doveva maturare.
Ebbene, tanto premesso, quanto al caso di specie si osserva che il termine di prescrizione quinquennale relativo all'avviso n. 37820160001176220, notificato in data
29 luglio 2016, sarebbe dovuto maturare in data 29 luglio 2021, in assenza di cause di sospensione o interruzione;
tuttavia - in applicazione della normativa emergenziale sopra richiamare – sommando al termine originario di maturazione della prescrizione (29 luglio 2021) i 129 giorni di sospensione previsti dall'art. 37, comma 2, del D.L. n.
18/2020 e i 182 giorni di sospensione previsti dall'art. 11, comma 9, del D.L. n.
183/2020 (per un totale di 311 giorni), si perviene a rideterminare la prescrizione del credito contributivo di cui al predetto avviso di addebito nel giorno 6 giugno 2022.
Occorre ora verificare se nel periodo intercorrente tra la notifica dell'avviso (29 luglio 2016) e la nuova scadenza del termine di prescrizione (6 giugno 2022) siano stati notificati atti interruttivi della prescrizione.
La risposta è affermativa: ed infatti, posto che - come correttamente evidenziato dal primo giudice e dall' nelle proprie difese - la notifica dell'avviso di addebito CP_3 costituisce atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., risulta pacifico come anteriormente al 6 giugno 2022 – nuova scadenza del termine prescrizionale tendendo in considerazione il doppio periodo di sospensione – sia stato notificato in data
21 aprile 2022 un ulteriore atto interruttivo della prescrizione, costituito dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 078202290012591060000 (doc. 4 fasc. I CP_1 grado).
Deve quindi concludersi affermando che la sentenza impugnata ha correttamente rigettato l'eccezione di prescrizione in trattazione in quanto il termine quinquennale di prescrizione, tenuto conto delle sospensioni previste dalla normativa emergenziale e degli atti interruttivi, non si era ancora consumato al momento della notifica dell'intimazione di pagamento.
Si rileva, infine, che l'appellante ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto dell'Ente Riscossore a riscuotere sanzioni ed interessi sui contributi di previdenza e assistenza sociale obbligatoria anno 2016.
Anche tale eccezione - prima di tutto inammissibile poiché l'appellante non ha fornito alcuna specifica argomentazione in ordine alla prescrizione di sanzioni e
12 interessi, essendosi limitandosi a una generica doglianza priva di concreto supporto fattuale e giuridico – è, comunque, da ritenersi infondata in base al principio secondo cui le sanzioni e gli interessi seguono la sorte del credito principale: pertanto, non essendo maturata la prescrizione del credito contributivo principale per le ragioni sopra esposte, non può ritenersi maturata neppure la prescrizione delle sanzioni e degli interessi.
Alla luce di quanto esposto si ritiene che tutti i motivi di appello proposti dall'appellante siano infondati, meritando – per converso - conferma le statuizioni del primo giudice, avendo correttamente ritenuto:
- la regolarità e validità delle notifiche degli avvisi di addebito nn.
37820160001176220 e 37820220001430947, effettuate rispettivamente a mezzo PEC in data 29 luglio 2016 e a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno in data 26 gennaio 2023, nel pieno rispetto della normativa vigente e secondo modalità ritenute legittime dalla giurisprudenza di legittimità e di merito;
- l'inammissibilità delle questioni di merito relative alla contestazione della pretesa contributiva dell' , in quanto proposte ben oltre il termine CP_3 perentorio di quaranta giorni previsto dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n.
46/1999, con conseguente effetto sostanziale di incontrovertibilità e incontestabilità del credito contributivo;
- l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione, sia con riferimento alla prescrizione che sarebbe maturata anteriormente alla notifica degli avvisi
(inammissibile per effetto della decadenza dal termine di opposizione), sia con riferimento alla prescrizione che sarebbe maturata successivamente alla notifica degli avvisi e prima della notifica dell'intimazione di pagamento (infondata per mancata consumazione del termine quinquennale, tenuto conto delle sospensioni previste dalla normativa emergenziale e degli atti interruttivi notificati dall' ). CP_3
Al rigetto integrale dell'appello segue l'applicazione del principio di soccombenza;
di talché le spese del presente grado di giudizio - liquidate in favore delle parti costituite, e così come da dispositivo in applicazione dei parametri di CP_3 CP_1 cui al D.M. n. 55/2014 (tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità
e dell'attività difensiva svolta) – sono integralmente poste in capo alla parte appellante,
13 disponendosi – ex art. 93 c.p.c. - la distrazione delle spese in favore del procuratore quanto alla posizione di in quanto dichiaratosi antistatario. CP_1
Infine, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.87/2025 del Tribunale di Parma pubblicata il giorno
11/2/2025, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio, che liquida - in favore di ciascuna delle parti appellate - nella somma di euro 2500,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge, spese da distrarsi in favore del procuratore quanto alla posizione di CP_1
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Bologna, 23/10/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 158/2025 RGA avverso la sentenza n. 87/2025 del Tribunale di parma, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. n.776/2024, pubblicata in data 11/02/2025 non notificata;
avente ad oggetto: opposizione ordinanza-ingiunzione posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 23/10/2025; promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
AV UR del Foro di Catania ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Tremestieri Etneo (CT), via Parco Cristallo, 11, giusta procura alle liti in atti;
- appellante contro
- in persona del Controparte_1
Responsabile Contenzioso Emilia-Romagna, a ciò autorizzato per Controparte_2 procura speciale in atti, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosanna Summa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, alla Via del Serafico n. 106, come da procura in atti;
e
1 in persona Controparte_3 del legale rappresentante, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti
IA DI e RE IN ed elettivamente domiciliato in Bologna, via Milazzo 4, presso l'ufficio legale della sede di Bologna, come da procura in atti;
CP_3 appellati;
*** posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 23/10/2025; udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza adiva il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro, proponendo opposizione avverso all'intimazione di pagamento n.
07820249001298284 di € 85.931,02 notificatagli da limitatamente ai crediti CP_1 sottesi ai seguenti due avvisi di addebito sottesi:
- n. 37820160001176220 di €1.528,44, notificato via PEC il 29.07.2016 (con successivo pignoramento notificato il 10.07.2023);
- n. 37820220001430947 di € 11.734,41, notificato via raccomandata a/r il
26.01.2023, per un totale di € 13.262,85, per mancato versamento di contributi previdenziali per l'impresa individuale del ricorrente nell'anno 2016.
Segnatamente il ricorrente lamentava:
1) l'illegittimità dell'intimazione di pagamento e la violazione dell'art. 19 D.Lgs.
31/12/1992, per mancata prova della notifica degli atti prodromici all'intimazione
(avendogli l' fornito solo copia degli avvisi ma non delle notifiche) ed, inoltre, in CP_3 quanto la notifica dell'avviso n. 37820160001176220 gli era pervenuta da indirizzo PEC di non risultante dai pubblici registri;
CP_3
2) l'inoperatività della sanatoria dei vizi della notifica di provvedimenti recettizi impositivi ed esattivi;
2 3) l'estinzione del diritto di a riscuotere le somme contenute CP_1 nell'intimazione di pagamento per l'avvenuta prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito ex art. 9 c. 3 L.335/1995;
4) la prescrizione del diritto a riscuotere sanzioni/ maggiorazioni/interessi ex l.
89/1981 e d.lgs. 472/ 1997. si costituiva rilevando la propria carenza di legittimazione passiva CP_1 riguardo all'omessa notifica degli avvisi di addebito e sottolineava la fondatezza nel merito della propria pretesa, mai contestata da controparte;
eccepiva la tardività della domanda per il mancato rispetto dei termini ex art. 617 c.p.c. e riteneva insussistente la prescrizione del credito stante anche la presenza di atti interruttivi.
Parimenti si costituiva che eccepiva il proprio difetto di legittimazione CP_3 passiva per quanto di competenza dell' e sosteneva che la notifica tramite PEC si CP_1 fosse correttamente perfezionata;
riscontrava la tardività dell'opposizione ex art.24 c. 5
d.lgs. 46/1999 nonché la mancata contestazione nel merito delle somme dovute.
Il Giudice di primo grado, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della
(ritualmente evocata in giudizio e non Controparte_4 costituitasi) respingeva l'opposizione e poneva le spese di lite sostenute dalle parti costituite a carico del ricorrente a carico, sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- con riguardo all'illegittimità per vizi formali della procedura di riscossione, dichiarava l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo, giacché depositato oltre il termine perentorio dei 20 giorni indicati dall'art. 617 c.p.c.;
- parimenti riteneva inammissibile l'eccezione di prescrizione maturata antecedentemente all'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi degli avvisi di addebito, per intervenuta decadenza ex art. 24 l.46/1999.
Quanto alla prescrizione asseritamente maturata dopo l'iscrizione a ruolo - questione ricondotta dal giudicante ai motivi deducibili ex art. 615 c.p.c. senza il necessario rispetto di termini perentori, ne riteneva l'infondatezza:
- quanto al credito portato nell'avviso n. 37820220001430947, rilevando che tale atto risultava notificato in data 23.01.2023, inferendone l'evidente mancata maturazione del termine prescrizionale;
- quanto al credito portato nell'avviso n. 37820160001176220, rilevando che - in ragione della sospensione del termine prescrizione (per 311 gg) ai sensi del comb. disp.
3 artt. 37 del d.l. 18/2020 (conv. con mod. l.n.27/2020) e 11, co.9, d.l. 1803/2020 (conv. con mod. l.n. 21/2021) – la prescrizione (che in assenza di sospensione sarebbe dovuta maturare il 29/7/2021) veniva rideterminata nella data del 6 giugno 2022, anteriormente alla quale risultava intervenuto valido atto interruttivo, costituito dalla notifica – avvenuta il 21.4.2022 - del suddetto atto.
Con atto di appello tempestivamente depositato, interponeva gravame la parte soccombente che, previamente instando per la sospensione della sentenza impugnata, formulava i seguenti tre motivi di appello deducendo:
1. l'infondatezza e l'illogicità della sentenza quanto al motivo di opposizione afferente all'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti: veicolava con tale motivo di gravame quanto già affermato in I grado ossia che illegittimamente avrebbe effettuato la notifica dell'intimazione di pagamento CP_3 da una PEC ( t) non presente nei pubblici registri;
Email_1
2. l'infondatezza e l'illogicità della sentenza per avere dichiarato l'inammissibilità del ricorso nel merito per il superamento, quanto all'opposizione spiegata in I grado, dei 40gg dalla notifica dell'avviso di addebito n.
37820220001430947; si ritiene che il Giudice abbia erroneamente applicato gli artt.
2953 c.c. e 24 d.lgs. 46/1999, ribandendo che la prescrizione è fatto estintivo del credito e che, come tale, può essere fatto valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. o con altra azione avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito, senza limiti decadenziali, con l'unico limite è l'interesse ad agire;
3. l'erroneità della sentenza per non aver accertato che il diritto di di CP_1 riscuotere le somme si sarebbe comunque estinto per prescrizione del credito ex art. 3 comma 9 l. 335/1995 e così anche le sanzioni/interessi sui contributi previdenziali del
2016.
La Corte, nella resistenza di e di e dichiarata la contumacia di CP_1 CP_3 respinta preliminarmente l'istanza di sospensiva formulata da parte appellante nel CP_5 contesto dell'atto di gravame, in base agli atti e documenti già agli atti, perviene all'integrale rigetto dell'appello per le ragioni appresso esposte.
Si rammenta che con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta che la sentenza impugnata sarebbe errata nell'aver ritenuto regolare la notifica degli avvisi di
4 addebito presupposti all'intimazione di pagamento, ribadendo che tale notifica sarebbe nulla o comunque inefficace per vizi formali e procedimentali.
La doglianza in esame è manifestamente infondata.
In via preliminare, occorre ribadire il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la notifica a mezzo posta elettronica certificata (PEC) degli avvisi di addebito da parte dell' costituisce modalità pienamente legittima e conforme al CP_3 quadro normativo vigente;
ed infatti l'art. 30, comma 4, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, prevede espressamente che la notifica degli avvisi di addebito possa essere effettuata mediante PEC all'indirizzo del destinatario risultante dalla visura camerale o dagli elenchi pubblici.
Tanto premesso si rileva che nel caso di specie, l'avviso di addebito n.
37820160001176220 è stato notificato in data 29 luglio 2016 mediante PEC all'indirizzo
, risultante dalla visura camerale dell'appellante; peraltro Email_2
ha prodotto in giudizio l'accettazione, che attesta inequivocabilmente il CP_3 perfezionamento della notifica con la consegna del plico informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.
Tanto precisato, con riguardo specifico alla doglianza di parte appellante laddove deduce l'illegittimità della notifica in quanto inviata da indirizzo PEC di non CP_3 presente nei pubblici registri, se ne rileva – e dichiara - l'infondatezza alla luce della costante giurisprudenza di legittimità la quale ha solidamente affermato che, ai fini della validità della notifica a mezzo PEC, è sufficiente come l'indirizzo del destinatario risulti dai pubblici registri o dalla visura camerale, senza che sia necessario verificare l'iscrizione dell'indirizzo del mittente in specifici elenchi pubblici. In tale senso, infatti,
Cassazione - con la sentenza n. 18684/2023 – ha chiarito: "l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-Pec appare testualmente riferito solo al destinatario della notifica e non al notificante, in relazione al quale è previsto unicamente l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi".
Peraltro, del tutto significativamente, la Cassazione – con la recente sentenza n. 8601 dell'1/4/2025, nel ribadire il richiamato principio – ha affermato “
5.3. Quanto alla circostanza che il mittente non risulterebbe negli elenchi ufficiali, questa Corte ha inoltre già avuto modo di evidenziare che in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del
5 mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (Cass.
03/07/2023, n. 18684 (Rv. 668249 - 01)”, “pregiudizi sostanziali al diritto di difesa” che l'appellante non ha in alcun modo dimostrato di aver subito nel caso di specie;
al contrario, è pacifico come il medesimo abbia preso piena contezza dell'avviso di addebito notificatogli via PEC da , tant'è che ha successivamente proposto CP_3 opposizione all'intimazione di pagamento, senza mai allegare di non aver ricevuto o compreso il contenuto degli atti notificati.
Si intende peraltro richiamare sul tema – anche ai sensi dell'art. 118 disp. att c.p.c. – la recente sentenza n. 306/2025 di questa stessa Corte di Appello, sezione lavoro, laddove si è affermato che “la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile
l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito” (cfr. in tale direzione anche la Corte di Appello di Torino che, con sentenza n. 624/2017, ha ritenuto del tutto inconferente il richiamo alla specifica normativa che disciplina le notifiche degli atti giudiziari, affermando che “la notificazione effettuata via PEC dall corrisponde al modello legale previsto CP_3 dalla disciplina che regola la materia e da ciò consegue la tardività dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 24, co. 5, D.Lgs. 46/99”; analogamente, la Corte di Appello di Perugia con sentenza n. 43/2022, hanno ribadito la piena legittimità delle notifiche via PEC effettuate dall' secondo le modalità CP_3 utilizzate nel caso di specie).
Per quanto concerne la presunta assenza di conformità dell'atto notificato, tale doglianza appare del tutto contraddittoria, essendo incontestata non solo la piena
6 conoscenza dell'atto notificato da parte dell'appellante, ma altresì la sua corrispondenza a quello emesso dall' . CP_3
Peraltro, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in tema di notifiche a mezzo PEC, la produzione in giudizio della ricevuta sintetica di consegna della PEC è idonea a dimostrare l'invio e la consegna di un messaggio all'indirizzo del destinatario, e una volta allegato dal mittente quale fosse il contenuto testuale di quel messaggio, grava sul destinatario dimostrare che il contenuto reale fosse diverso da quello prospettato dal mittente (Cass. civ., sez. VI, 3 ottobre 2018, n. 24149).
Quanto, poi, all'avviso di addebito n. 37820220001430947 - notificato in data 26 gennaio 2023 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno – si rileva come l'appellante non abbia formulato specifiche contestazioni in ordine alla regolarità della notifica postale, essendosi limitato ad eccepire l'intervenuta prescrizione del credito. Tale modalità di notifica, peraltro, è espressamente prevista dall'art. 26 del D.P.R. n.
602/1973 e costituisce modalità ordinaria e pacificamente legittima, dovendosi rilevare – per completezza motivazionale – come, anche in questo caso, l' abbia prodotto in CP_3 giudizio la relata di notifica, che attesta il perfezionamento della stessa con la consegna del plico al destinatario. Altresì si osserva – simmetricamente a quanto già rilevato sopra
- che l'opponente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa.
In definitiva – confermato quanto già esaustivamente e puntualmente accertato dal giudice di prime cure circa il pieno rispetto delle regole procedurali quanto alla notifica degli avvisi di addebito contestati – si perviene al rigetto del primo motivo di appello.
Parimenti infondato è il secondo motivo di appello, formulato in termini di infondatezza ed di illogicità della sentenza - in riferimento alla accertata inammissibilità delle ulteriori questioni afferenti al merito in quanto proposte ben oltre il termine di giorni quaranta dalla notifica dell'avviso di addebito, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.
46/99 – sentenza ritenuta in parte qua viziata per erronea applicazione dell'art. 2953 c.c.
e dell'art. 24 D.Lgs. 46/1999.
Segnatamente si ritiene utile rammentare che l'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n.
46/1999 stabilisce espressamente che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla
7 notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati”.
Tanto premesso, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di pronunciarsi in numerose occasioni sulla natura perentoria di tale termine, chiarendone la natura decadenziale di talché incidente sulla stessa proponibilità della domanda.
Segnatamente la Corte di Cassazione, già con sentenza n. 4506/2007 - confermata da successive pronunce conformi (cfr. Cass. civ., sez. lav., 5 febbraio 2009, n. 2835; Cass. civ., sez. lav., 1° luglio 2008, n. 17978), ha precisato che, trattandosi di un presupposto processuale che determina la proponibilità della domanda e quindi di una ipotesi di decadenza prevista ex lege avente natura pubblicistica, il rilievo dell'intervenuta decadenza deve essere operato d'ufficio dal Giudice, anche in assenza di sollecitazione delle parti, disponendo l'acquisizione degli elementi utili anche aliunde, in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c.; la Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che il mancato rilievo, anche officioso, dell'omesso rispetto del termine decadenziale comporta la nullità della sentenza (Cass. civ., sez. lav., 16 maggio 2007, n. 11274). E' stato inoltre chiarito come il termine in questione, proprio in ragione della sua natura decadenziale, possieda i seguenti connotati: perentorietà e improrogabilità, oltre al fatto di non essere soggetto né
a sospensione né ad interruzione se non con il compimento dell'atto al quale il termine è preordinato, nella fattispecie il deposito in giudizio di ricorso avverso l'avviso di addebito. La Suprema Corte ha, inoltre, sancito che la consumazione della decadenza ha una valenza assoluta non solo processuale ma dispiega un vero e proprio dirimente effetto sostanziale, rendendo incontrovertibile ed incontestabile la pretesa contributiva dell'ente previdenziale (Cass. civ., sez. lav., 1° luglio 2008, n. 17978; Cass. civ., sez. lav., 5 febbraio 2009, n. 2835; Cass. civ., sez. VI, 19 aprile 2011, n. 8931; Cass. civ., sez. lav., 12 marzo 2015, n. 4978; Cass. civ., sez. lav., 2 novembre 2017, n. 26102; Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 2023, n. 8853; cfr. in obiter dictum, anche Cass. SU Sez. U,
Sentenza n. 23397 del 17/11/2016)1. 1 Si rileva altresì che la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 111/2007, ha ritenuto, in riferimento agli artt. 111 e 24 Cost., manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, laddove attribuisce agli enti previdenziali il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza. 8 Nel caso di specie, è pacifico che l'avviso di addebito n. 37820160001176220 sia stato notificato in data 29 luglio 2016 e che l'avviso di addebito n. 37820220001430947 sia stato notificato in data 26 gennaio 2023; parimenti pacifico è che l'opposizione all'intimazione di pagamento sia stata proposta dall'appellante solamente in data 22 luglio 2024, quindi ampiamente oltre il termine decadenziale di quaranta giorni previsto dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46/1999.
Ebbene, la mancata tempestiva impugnazione degli avvisi di addebito entro il termine decadenziale di cui all'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 46/99 deve pertanto considerarsi preclusiva della possibilità di far valere qualsiasi questione attinente al merito delle pretese creditorie, compresa l'eccezione di prescrizione maturata in epoca antecedente alla notifica degli avvisi stessi. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che si è consolidata nell'affermare che la prescrizione maturata prima della notifica della cartella esattoriale rientra nell'oggetto del giudizio di opposizione instaurato ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, in quanto con essa si fa valere l'estinzione per prescrizione e quindi l'inesistenza (sopravvenuta), del diritto di credito incorporato nel titolo esecutivo (cfr. Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 2023, n. 8853; Cass.
n. 26102/17, Cass. n. 4978/15; cfr. anche Cassazione, a Sezioni Unite, sentenza n.
23397/2016, la quale ha stabilito che “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma
5, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo”).
Alla luce di tali principi, risulta evidente che l'appellante, non avendo tempestivamente impugnato gli avvisi di addebito nel termine decadenziale di quaranta giorni, è decaduto dalla possibilità di contestare nel merito la pretesa contributiva dell' , compresa l'eventuale prescrizione maturata anteriormente alla notifica degli CP_3 avvisi stessi (in tale direzione si è già espressa questa Sezione di Corte d'Appello che, nella sentenza n. 401/2025, ha ribadito: “… rispetto agli avvisi di addebito qui impugnati, il contribuente per contestare nel merito le pretese creditorie dell CP_3 avrebbe dovuto proporre ricorso nel termine perentorio di 40 giorni dalla loro notifica ai sensi dell'art. 24, comma 5, D.Lgs. 46/1999”. Analogamente, la sentenza n. 306/2025 ha confermato che “la mancata tempestiva impugnazione degli Avvisi di Addebito sottesi
9 al D.Lgs. 46/99, deve considerarsi preclusiva della possibilità di far valere la prescrizione maturata in epoca antecedente alla notifica degli AVA in questione, così come ogni altra questione attinente al merito delle pretese creditorie”).
Si ritiene, inoltre che l'appellante non possa neppure invocare l'applicazione dell'art. 2953 c.c., che prevede la possibilità di far valere, in via di eccezione, la prescrizione anche dopo la scadenza del termine per proporre opposizione: si osserva, infatti, come tale norma si riferisca alle sentenze passate in giudicato e non possa trovare applicazione nel caso di specie, in cui si discute della decadenza dall'opposizione a un atto amministrativo (l'avviso di addebito) che, non essendo stato tempestivamente impugnato, ha acquisito efficacia di titolo esecutivo incontrovertibile alla luce di quanto già osservato.
Alla luce di tutto quanto ritenuto si perviene a respingere anche il secondo motivo di appello.
Parimenti da respingere è il terzo motivo di appello, con cui l'appellante ha contestato la decisione del primo giudice laddove ha rigetto dell'eccezione di prescrizione sostenendo che i crediti contributivi oggetto degli avvisi di addebito sarebbero prescritti, sia con riferimento alla prescrizione maturata antecedentemente alla notifica degli avvisi, sia con riferimento alla prescrizione maturata successivamente e prima della notifica dell'intimazione di pagamento.
Sulla dedotta prescrizione maturata antecedentemente alla notifica degli avvisi di addebito si rimanda a quanto già ampiamente ritenuto con riferimento al secondo motivo di appello.
Con riferimento alla dedotta intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito e prima della notifica dell'intimazione di pagamento - avvenuta in data 18 giugno 2024 – si osserva quanto segue.
Segnatamente, occorre verificare se, nel periodo intercorrente tra la notifica degli avvisi di addebito e la notifica dell'intimazione di pagamento, sia maturato il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3, commi 9 e 10, della L. n. 335/1995 per i contributi di previdenza e assistenza sociale obbligatoria.
Con riferimento all'avviso di addebito n. 37820220001430947, notificato in data
26 gennaio 2023 e relativo a contributi IVS anno 2016, è pacifico che il termine
10 quinquennale di prescrizione non si sia consumato, atteso che tra la data di notifica dell'avviso - 26 gennaio 2023 - e la data di deposito del ricorso - 22 luglio 2024 - non è decorso il termine di cinque anni: l'eccezione di prescrizione con riferimento a tale avviso è pertanto manifestamente infondata.
Da respingere è, altresì, l'eccezione di prescrizione relativa all'avviso di addebito n. 37820160001176220, notificato in data 29 luglio 2016 e relativo a contributi DM10 anno 2016, tenendo doverosamente conto della sospensione del decorso della prescrizione introdotta dalla normativa emergenziale adottata in conseguenza della pandemia da COVID-19.
Segnatamente l'art. 37, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, ha infatti disposto che “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere;
di talché il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 - pari a
129 giorni – all'atto pratico deve essere aggiunto al termine prescrizionale.
Occorre aggiungere che l'art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 21/2021, ha introdotto un'ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021, per la durata di 182 giorni: tale causa di sospensione si aggiunge a quella prevista dall'art. 37, comma 2, del D.L. n. 18/2020.
Si rileva peraltro che l' - con circolare n. 126 del 10 agosto 2021 - ha fornito CP_3 dettagliate indicazioni operative in ordine all'applicazione delle due disposizioni
11 normative, individuando analiticamente le diverse fattispecie che possono verificarsi in relazione al momento in cui il termine di prescrizione doveva maturare.
Ebbene, tanto premesso, quanto al caso di specie si osserva che il termine di prescrizione quinquennale relativo all'avviso n. 37820160001176220, notificato in data
29 luglio 2016, sarebbe dovuto maturare in data 29 luglio 2021, in assenza di cause di sospensione o interruzione;
tuttavia - in applicazione della normativa emergenziale sopra richiamare – sommando al termine originario di maturazione della prescrizione (29 luglio 2021) i 129 giorni di sospensione previsti dall'art. 37, comma 2, del D.L. n.
18/2020 e i 182 giorni di sospensione previsti dall'art. 11, comma 9, del D.L. n.
183/2020 (per un totale di 311 giorni), si perviene a rideterminare la prescrizione del credito contributivo di cui al predetto avviso di addebito nel giorno 6 giugno 2022.
Occorre ora verificare se nel periodo intercorrente tra la notifica dell'avviso (29 luglio 2016) e la nuova scadenza del termine di prescrizione (6 giugno 2022) siano stati notificati atti interruttivi della prescrizione.
La risposta è affermativa: ed infatti, posto che - come correttamente evidenziato dal primo giudice e dall' nelle proprie difese - la notifica dell'avviso di addebito CP_3 costituisce atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., risulta pacifico come anteriormente al 6 giugno 2022 – nuova scadenza del termine prescrizionale tendendo in considerazione il doppio periodo di sospensione – sia stato notificato in data
21 aprile 2022 un ulteriore atto interruttivo della prescrizione, costituito dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 078202290012591060000 (doc. 4 fasc. I CP_1 grado).
Deve quindi concludersi affermando che la sentenza impugnata ha correttamente rigettato l'eccezione di prescrizione in trattazione in quanto il termine quinquennale di prescrizione, tenuto conto delle sospensioni previste dalla normativa emergenziale e degli atti interruttivi, non si era ancora consumato al momento della notifica dell'intimazione di pagamento.
Si rileva, infine, che l'appellante ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto dell'Ente Riscossore a riscuotere sanzioni ed interessi sui contributi di previdenza e assistenza sociale obbligatoria anno 2016.
Anche tale eccezione - prima di tutto inammissibile poiché l'appellante non ha fornito alcuna specifica argomentazione in ordine alla prescrizione di sanzioni e
12 interessi, essendosi limitandosi a una generica doglianza priva di concreto supporto fattuale e giuridico – è, comunque, da ritenersi infondata in base al principio secondo cui le sanzioni e gli interessi seguono la sorte del credito principale: pertanto, non essendo maturata la prescrizione del credito contributivo principale per le ragioni sopra esposte, non può ritenersi maturata neppure la prescrizione delle sanzioni e degli interessi.
Alla luce di quanto esposto si ritiene che tutti i motivi di appello proposti dall'appellante siano infondati, meritando – per converso - conferma le statuizioni del primo giudice, avendo correttamente ritenuto:
- la regolarità e validità delle notifiche degli avvisi di addebito nn.
37820160001176220 e 37820220001430947, effettuate rispettivamente a mezzo PEC in data 29 luglio 2016 e a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno in data 26 gennaio 2023, nel pieno rispetto della normativa vigente e secondo modalità ritenute legittime dalla giurisprudenza di legittimità e di merito;
- l'inammissibilità delle questioni di merito relative alla contestazione della pretesa contributiva dell' , in quanto proposte ben oltre il termine CP_3 perentorio di quaranta giorni previsto dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n.
46/1999, con conseguente effetto sostanziale di incontrovertibilità e incontestabilità del credito contributivo;
- l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione, sia con riferimento alla prescrizione che sarebbe maturata anteriormente alla notifica degli avvisi
(inammissibile per effetto della decadenza dal termine di opposizione), sia con riferimento alla prescrizione che sarebbe maturata successivamente alla notifica degli avvisi e prima della notifica dell'intimazione di pagamento (infondata per mancata consumazione del termine quinquennale, tenuto conto delle sospensioni previste dalla normativa emergenziale e degli atti interruttivi notificati dall' ). CP_3
Al rigetto integrale dell'appello segue l'applicazione del principio di soccombenza;
di talché le spese del presente grado di giudizio - liquidate in favore delle parti costituite, e così come da dispositivo in applicazione dei parametri di CP_3 CP_1 cui al D.M. n. 55/2014 (tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità
e dell'attività difensiva svolta) – sono integralmente poste in capo alla parte appellante,
13 disponendosi – ex art. 93 c.p.c. - la distrazione delle spese in favore del procuratore quanto alla posizione di in quanto dichiaratosi antistatario. CP_1
Infine, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.87/2025 del Tribunale di Parma pubblicata il giorno
11/2/2025, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio, che liquida - in favore di ciascuna delle parti appellate - nella somma di euro 2500,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge, spese da distrarsi in favore del procuratore quanto alla posizione di CP_1
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Bologna, 23/10/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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