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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore
09:30 in composizione monocratica:
SQ NN CE MA, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 692/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Enna - Piazza Coppola, N.2 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8540 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1231/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'avv. Difensore_1 per il ricorrente insite in atti. Resistente/Appellato: Nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall' avv. Difensore_1, impugnava l'avviso di accertamento n. 8540, notificato il 30.05.2025, col quale il Comune di Enna ha contestato all'odierno ricorrente l'omesso/parziale versamento dell'IMU, per l'anno 2019, e ha liquidato la relativa imposta, comprensiva di sanzioni e interessi, in complessivi €. 1.670,00 .
Parte ricorrente sosteneva l'illegittimità dell'atto impugnato deducendo i seguenti motivi:
1. Prescrizione.
2. Non debenza dell'imposta per errata quantificazione del valore di stima del bene
3. Difetto di motivazione.
In conclusione, chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con la refusione delle spese del giudizio.
Si costituiva ritualmente in giudizio il Comune di Enna controdeducendo a tutti i motivi dedotti in ricorso, di cui chiedeva il rigetto, con condanna alle spese.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative, nelle cui conclusioni insisteva.
All'odierna udienza la parte concludeva come da separato verbale e la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e viene rigettato.
Con riferimento al primo motivo del ricorso con il quale si eccepisce la maturata prescrizione, più correttamente decadenza, ai sensi dell'art. 1 comma 161 l. 296/06, si osserva che è fuor di dubbio che detto articolo prevede che “... gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, e successive modificazioni”.
Tuttavia il Comune di Enna notificava alla ricorrente l'invito al contradditorio preventivo ex art.
6-bis Legge 212/00, relativo all'imposta di che trattasi e, successivamente, in data 30.05.2025,
l'accertamento oggi impugnato.
Ed invero, l'articolo 6-bis della Legge n. 212/2000, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 219/2023, ha sancito l'obbligo di avviare un contraddittorio informato ed effettivo ai fini della partecipazione procedimentale, finalizzata all'emissione dell'avviso di accertamento esecutivo per il recupero dei tributi non versati per tutti gli atti impositivi emessi dall'Ente impositore che non sono automatizzati o meramente liquidatori e riferendo tale obbligo in maniera esplicita agli atti di accertamento di natura valutativa o estimativa.
La norma citata, infatti, stabilisce che: “ salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo… ” e ancora che “ per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.”
Nel caso che ci occupa, dunque, non può revocarsi in dubbio che tale articolo deve essere applicato in quanto integra la fattispecie ivi prevista trattandosi di accertamento ai fini IMU per l'omesso pagamento di quanto dovuto sulle aree edificabili, che è stato emesso previa definizione dei valori di mercato di dette aree, con un evidente potere accertativo /estimativo da parte dell'Ente, che non si è limitato ad emettere un atto meramente automatico ed automatizzato, ma ha proceduto ad un esame di merito determinando una valutazione dell'area . Da qui l'assoggettabilità dell'atto impugnato alla procedura obbligatoria del contraddittorio preventivo e informato, con applicazione dei termini previsti dall'art. 6 bis della L. 212/2000
e conseguente tempestività dell'atto impugnato, notificato nei termini ivi previsti. Il Comune di Enna ha dato prova, infatti, di aver notificato tale invito al contraddittorio mediante deposito del plico alla Casa Comunale e invio della raccomandata informativa,in data 29.1.2025, secondo la procedura prevista dall'art.140 c.p.c. non avendo il messo notificatore trovato nel luogo di residenza persone idonee al ricevimento dell'atto. Dagli atti risulta inoltre che della raccomandata è stato dato avviso di deposito presso l'Ufficio Postale ed è stata restituita per compiuta giacenza.
Avendo dunque riscontrato che tutta la procedura di notifica ex art.140 c.p.c. è stata eseguita correttamente e documentata in giudizio, la notifica è da considerarsi avvenuta entro il termine quinquennale previsto dall'art.1 c. 161 l. 296/06 tenuto conto che è applicabile la sospensione emergenziale prevista dalla normativa
Covid, sicchè tale termine deve essere prorogato di 85gg.
In forza dell'art. 67, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, infatti, “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori” (comma 1), così come i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, in virtù del richiamo (comma 4). a quanto prescritto dall'art. 12, commi 1 e
3, D.Lgs. n. 159/2015. Da un'analisi della suddetta norma, emerge come il legislatore, per far fronte alla crisi pandemica da covid-19 abbia inteso ridisegnare il calendario dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, prevedendo una sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (per un totale, quindi, di
85 giorni, considerato anche il calcolo del dies a quo) dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso. Parimenti, è stata disciplinata la proroga di 85 giorni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori. In sostanza, l'articolo 67, comma 4, del decreto “cura italia”, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori ha previsto l'applicazione, anche in deroga alle disposizioni dello statuto del contribuente dell'articolo12, commi 1 e 3 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159. Precisamente, il primo e terzo comma dell'art. 12 del d.lgs 159/2015, rubricato “sospensione dei termini per eventi eccezionali”, così stabiliscono: <<
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. (…). L'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.>>.
In definitiva, alla luce del combinato disposto degli artt. 67 del d.l. 18/2020 (convertito in legge, con modifiche, dalla l. 24.04.2020, n. 27), e 12 del d.lgs 159/2015, il decreto cura italia ha disciplinato la proroga di 85 giorni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori, non assumendo rilievo la circostanza che la normativa non abbia sospeso espressamente il termine di versamento dell'IMU . La norma emergenziale, infatti, richiama espressamente una norma generale che prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in corso, a prescindere se il termine di prescrizione o decadenza sospeso scade o meno entro il 2020, operando uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione, sicchè il termine per la notifica degli avvisi andava a scadere il 26 marzo 2025. Tale interpretazione è confortata dal principio di diritto contenuto nella ordinanza della Corte di Cassazione
n.960/2025 che ha ritenuto che :" i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione..."
Il secondo motivo di ricorso attiene alla errata valutazione estimativa dell' aerea in esame poichè l'adozione del PRG esprime un potere edificatorio potenziale in quanto ancora non è stato approvato da parte dell'amministrazione il piano particolareggiato, per mancanza di relazione geologica, mancano i piani attuativi che ne consentano l'effettiva edificabilità.
Sul punto si rileva che la legge 504/1992 all'art. 5 comma 5 stabilisce che per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio all'1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita , ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, demandando al Consiglio Comunale di determinare l'aliquota. Quest'ultimo nell'ambito dei suoi poteri regolamentari legittimamente ha assegnato alla Giunta la facoltà di determinare tali valori venali, in modo da dare dei criteri e parametri omogenei e trasparenti ai valori alle aree fabbricabili.
Tale facoltà è stata legittimamente esercitata con le delibere di Giunta Comunale n. 199 del 18/09/2024 e n. 219 del 09/10/202186 avente per oggetto “approvazione dei valori minimi delle aree edificabili ai fini del tributo I.M.U. anno 2019-2022” con la quale si approvano i valori di riferimento delle aree edificabili, così come calcolati e valutati nella Relazione di stima per la determinazione del valore delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno di imposta 2019, unitamente alle tabelle accluse, allegati alla delibera (allegato sub A e sub B) che formano parte integrante e sostanziale, tenuto conto che tali valori dovranno essere utilizzati dall'Ufficio Tributi competente nella fase di verifica.
In primo luogo si evidenzia che non vi è contestazione sul fatto che, nel periodo in esame, in base al PRG vigente, adottato con D.n.108/2017, l'area possa qualificarsi come fabbricabile . Infatti, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (Art. 2 comma 1, lettera b), d. lgs. n. 504/1992; Art. 36, comma 2, d.l. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248/2006). L'utilizzo edificatorio è previsto e potenziale e non è, necessariamente, attuale/immediato. Non può revocarsi in dubbio, infatti, che tale inserimento costituisce un oggettivo incremento del valore del bene, che deve essere ipotizzato in astratto e non all'effettiva realizzazione di quanto previsto nel PRG, trattasi dunque di valore potenziale e cioè di quello ragionevolmente ottenuto dalla vendita a prezzi di mercato, per cui il riferimento al mercato è l'elemento fondamentale da cui attingere una corretta valutazione del bene.
Secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità il concetto di area fabbricabile postula l'inserimento del bene nello strumento urbanistico generale il che per ciò stesso modifica il valore del bene, trasformandolo, senza che sia necessaria la concreta attuazione del piano, che può essere successiva ed eventuale, dovendosi tener conto in astratto soltanto della potenzialità del bene che da agricolo diviene fabbricabile e quindi con un valore venale che abbisogna di una diversa valutazione economica.
La relazione di stima inserita nella delibera che approva i valori di riferimento non ha valore vincolante, costituendo una presunzione di valore che ammette la prova contraria da parte del soggetto passivo, che ben può contestarne l'attendibilità e applicabilità al caso in questione, sicché il Giudice può fondare il suo convincimento da tutti i dati e le osservazioni prospettati dalle parti.
Posto ciò, il ricorrente ha proposto generiche osservazioni alla relazione di stima senza peraltro indicare altri parametri di riferimento da cui si sarebbe potuto trarre in modo più attendibile il valore di mercato del bene. Anche il rilievo all' applicazione del saggio di interesse nell'attualizzazione del valore presunto non è specifico, non essendo determinata in modo preciso la richiesta di eventuale modifica rapportandola a documentati dati certi.
Per tale motivo il valore attribuito dal Comune di Enna al bene di che trattasi deve essere considerato plausibile e confermato.
Parte ricorrente contesta, infine, la omessa motivazione dell' atto impugnato, ma tale rilievo non trova riscontro dall'esame dell'atto che è congruamente motivato, poiché nell'avviso sono indicati tutti gli elementi necessari per mettere il contribuente nelle condizioni di conoscere il tributo oggetto della richiesta di pagamento facendo riferimento al periodo di imposta, ai dati e superficie degli immobili, le aliquote applicate e al calcolo degli interessi e sanzioni, sicché il contribuente è stato posto nelle condizioni di conoscere il processo decisionale che ha supportato l'emissione dell'atto ed a formulare validamente tutte le sue difese.
Pur essendo l'obbligo motivazionale elemento fondamentale per la validità dell'atto, esso è soddisfatto allorchè l'Ente impositore ha esternato con chiarezza, sia pure sinteticamente, l'iter logico giuridico seguito per giungere alla conclusione prospettata ( Cass. 1905/2007) . La giurisprudenza ha delineato al riguardo gli elementi minimi che debbono essere chiaramente indicati nell'atto e cioè gli oggetti imponibili costituiti dall'unità immobiliare posseduta, la descrizione della destinazione d'uso, la superficie imponibile e le modalità di calcolo dell'imposta, coi riferimenti normativi e regolamentari.
Tali elementi sono tutti chiaramente presenti nell'atto impugnato che sotto tale profilo è legittimo. La motivazione, d'altro canto, ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'ufficio nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente nelle condizioni di conoscere l'an e il quantum della pretesa tributaria al fine di approntare una idonea difesa, mentre le questioni attinenti all'idoneità del criterio adottato in concreto attengono al diverso piano della prova della pretesa tributaria e non deve essere allegata o fornita in sede di emanazione del provvedimento, ma secondo le norme relative all'onere della prova, in sede di eventuale contenzioso.
Relativamente al difetto di motivazione per mancata allegazione degli atti indicati, si rileva che è ormai consolidato in dottrina e giurisprudenza il principio secondo il quale la motivazione può essere assolta per
“relationem” ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, purchè siano specificatamente indicati gli estremi affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità e l'atto richiamato, quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato all'atto – secondo un'interpretazione non puramente formalistica dell'art. 7, comma 1, della L. 27 Luglio n.212 – sempre che in essa siano indicati i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione”. L'avviso impugnato assolve a tale obbligo indicando gli estremi della delibera di riferimento e dei relativi allegati, che essendo atti pubblicati dall'Amministrazione, devono ritenersi conosciuti o facilmente conoscibili dalla parte.
In conclusione, il ricorso viene respinto e confermato l'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in €. 250,00, a favore del
Comune di Enna. Così deciso il 11.12.2025 Giudice monocratico Anna Vasquez
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore
09:30 in composizione monocratica:
SQ NN CE MA, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 692/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Enna - Piazza Coppola, N.2 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8540 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1231/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'avv. Difensore_1 per il ricorrente insite in atti. Resistente/Appellato: Nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall' avv. Difensore_1, impugnava l'avviso di accertamento n. 8540, notificato il 30.05.2025, col quale il Comune di Enna ha contestato all'odierno ricorrente l'omesso/parziale versamento dell'IMU, per l'anno 2019, e ha liquidato la relativa imposta, comprensiva di sanzioni e interessi, in complessivi €. 1.670,00 .
Parte ricorrente sosteneva l'illegittimità dell'atto impugnato deducendo i seguenti motivi:
1. Prescrizione.
2. Non debenza dell'imposta per errata quantificazione del valore di stima del bene
3. Difetto di motivazione.
In conclusione, chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con la refusione delle spese del giudizio.
Si costituiva ritualmente in giudizio il Comune di Enna controdeducendo a tutti i motivi dedotti in ricorso, di cui chiedeva il rigetto, con condanna alle spese.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative, nelle cui conclusioni insisteva.
All'odierna udienza la parte concludeva come da separato verbale e la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e viene rigettato.
Con riferimento al primo motivo del ricorso con il quale si eccepisce la maturata prescrizione, più correttamente decadenza, ai sensi dell'art. 1 comma 161 l. 296/06, si osserva che è fuor di dubbio che detto articolo prevede che “... gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, e successive modificazioni”.
Tuttavia il Comune di Enna notificava alla ricorrente l'invito al contradditorio preventivo ex art.
6-bis Legge 212/00, relativo all'imposta di che trattasi e, successivamente, in data 30.05.2025,
l'accertamento oggi impugnato.
Ed invero, l'articolo 6-bis della Legge n. 212/2000, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 219/2023, ha sancito l'obbligo di avviare un contraddittorio informato ed effettivo ai fini della partecipazione procedimentale, finalizzata all'emissione dell'avviso di accertamento esecutivo per il recupero dei tributi non versati per tutti gli atti impositivi emessi dall'Ente impositore che non sono automatizzati o meramente liquidatori e riferendo tale obbligo in maniera esplicita agli atti di accertamento di natura valutativa o estimativa.
La norma citata, infatti, stabilisce che: “ salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo… ” e ancora che “ per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.”
Nel caso che ci occupa, dunque, non può revocarsi in dubbio che tale articolo deve essere applicato in quanto integra la fattispecie ivi prevista trattandosi di accertamento ai fini IMU per l'omesso pagamento di quanto dovuto sulle aree edificabili, che è stato emesso previa definizione dei valori di mercato di dette aree, con un evidente potere accertativo /estimativo da parte dell'Ente, che non si è limitato ad emettere un atto meramente automatico ed automatizzato, ma ha proceduto ad un esame di merito determinando una valutazione dell'area . Da qui l'assoggettabilità dell'atto impugnato alla procedura obbligatoria del contraddittorio preventivo e informato, con applicazione dei termini previsti dall'art. 6 bis della L. 212/2000
e conseguente tempestività dell'atto impugnato, notificato nei termini ivi previsti. Il Comune di Enna ha dato prova, infatti, di aver notificato tale invito al contraddittorio mediante deposito del plico alla Casa Comunale e invio della raccomandata informativa,in data 29.1.2025, secondo la procedura prevista dall'art.140 c.p.c. non avendo il messo notificatore trovato nel luogo di residenza persone idonee al ricevimento dell'atto. Dagli atti risulta inoltre che della raccomandata è stato dato avviso di deposito presso l'Ufficio Postale ed è stata restituita per compiuta giacenza.
Avendo dunque riscontrato che tutta la procedura di notifica ex art.140 c.p.c. è stata eseguita correttamente e documentata in giudizio, la notifica è da considerarsi avvenuta entro il termine quinquennale previsto dall'art.1 c. 161 l. 296/06 tenuto conto che è applicabile la sospensione emergenziale prevista dalla normativa
Covid, sicchè tale termine deve essere prorogato di 85gg.
In forza dell'art. 67, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, infatti, “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori” (comma 1), così come i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, in virtù del richiamo (comma 4). a quanto prescritto dall'art. 12, commi 1 e
3, D.Lgs. n. 159/2015. Da un'analisi della suddetta norma, emerge come il legislatore, per far fronte alla crisi pandemica da covid-19 abbia inteso ridisegnare il calendario dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, prevedendo una sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (per un totale, quindi, di
85 giorni, considerato anche il calcolo del dies a quo) dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso. Parimenti, è stata disciplinata la proroga di 85 giorni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori. In sostanza, l'articolo 67, comma 4, del decreto “cura italia”, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori ha previsto l'applicazione, anche in deroga alle disposizioni dello statuto del contribuente dell'articolo12, commi 1 e 3 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159. Precisamente, il primo e terzo comma dell'art. 12 del d.lgs 159/2015, rubricato “sospensione dei termini per eventi eccezionali”, così stabiliscono: <<
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. (…). L'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.>>.
In definitiva, alla luce del combinato disposto degli artt. 67 del d.l. 18/2020 (convertito in legge, con modifiche, dalla l. 24.04.2020, n. 27), e 12 del d.lgs 159/2015, il decreto cura italia ha disciplinato la proroga di 85 giorni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori, non assumendo rilievo la circostanza che la normativa non abbia sospeso espressamente il termine di versamento dell'IMU . La norma emergenziale, infatti, richiama espressamente una norma generale che prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in corso, a prescindere se il termine di prescrizione o decadenza sospeso scade o meno entro il 2020, operando uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione, sicchè il termine per la notifica degli avvisi andava a scadere il 26 marzo 2025. Tale interpretazione è confortata dal principio di diritto contenuto nella ordinanza della Corte di Cassazione
n.960/2025 che ha ritenuto che :" i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione..."
Il secondo motivo di ricorso attiene alla errata valutazione estimativa dell' aerea in esame poichè l'adozione del PRG esprime un potere edificatorio potenziale in quanto ancora non è stato approvato da parte dell'amministrazione il piano particolareggiato, per mancanza di relazione geologica, mancano i piani attuativi che ne consentano l'effettiva edificabilità.
Sul punto si rileva che la legge 504/1992 all'art. 5 comma 5 stabilisce che per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio all'1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita , ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, demandando al Consiglio Comunale di determinare l'aliquota. Quest'ultimo nell'ambito dei suoi poteri regolamentari legittimamente ha assegnato alla Giunta la facoltà di determinare tali valori venali, in modo da dare dei criteri e parametri omogenei e trasparenti ai valori alle aree fabbricabili.
Tale facoltà è stata legittimamente esercitata con le delibere di Giunta Comunale n. 199 del 18/09/2024 e n. 219 del 09/10/202186 avente per oggetto “approvazione dei valori minimi delle aree edificabili ai fini del tributo I.M.U. anno 2019-2022” con la quale si approvano i valori di riferimento delle aree edificabili, così come calcolati e valutati nella Relazione di stima per la determinazione del valore delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno di imposta 2019, unitamente alle tabelle accluse, allegati alla delibera (allegato sub A e sub B) che formano parte integrante e sostanziale, tenuto conto che tali valori dovranno essere utilizzati dall'Ufficio Tributi competente nella fase di verifica.
In primo luogo si evidenzia che non vi è contestazione sul fatto che, nel periodo in esame, in base al PRG vigente, adottato con D.n.108/2017, l'area possa qualificarsi come fabbricabile . Infatti, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (Art. 2 comma 1, lettera b), d. lgs. n. 504/1992; Art. 36, comma 2, d.l. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248/2006). L'utilizzo edificatorio è previsto e potenziale e non è, necessariamente, attuale/immediato. Non può revocarsi in dubbio, infatti, che tale inserimento costituisce un oggettivo incremento del valore del bene, che deve essere ipotizzato in astratto e non all'effettiva realizzazione di quanto previsto nel PRG, trattasi dunque di valore potenziale e cioè di quello ragionevolmente ottenuto dalla vendita a prezzi di mercato, per cui il riferimento al mercato è l'elemento fondamentale da cui attingere una corretta valutazione del bene.
Secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità il concetto di area fabbricabile postula l'inserimento del bene nello strumento urbanistico generale il che per ciò stesso modifica il valore del bene, trasformandolo, senza che sia necessaria la concreta attuazione del piano, che può essere successiva ed eventuale, dovendosi tener conto in astratto soltanto della potenzialità del bene che da agricolo diviene fabbricabile e quindi con un valore venale che abbisogna di una diversa valutazione economica.
La relazione di stima inserita nella delibera che approva i valori di riferimento non ha valore vincolante, costituendo una presunzione di valore che ammette la prova contraria da parte del soggetto passivo, che ben può contestarne l'attendibilità e applicabilità al caso in questione, sicché il Giudice può fondare il suo convincimento da tutti i dati e le osservazioni prospettati dalle parti.
Posto ciò, il ricorrente ha proposto generiche osservazioni alla relazione di stima senza peraltro indicare altri parametri di riferimento da cui si sarebbe potuto trarre in modo più attendibile il valore di mercato del bene. Anche il rilievo all' applicazione del saggio di interesse nell'attualizzazione del valore presunto non è specifico, non essendo determinata in modo preciso la richiesta di eventuale modifica rapportandola a documentati dati certi.
Per tale motivo il valore attribuito dal Comune di Enna al bene di che trattasi deve essere considerato plausibile e confermato.
Parte ricorrente contesta, infine, la omessa motivazione dell' atto impugnato, ma tale rilievo non trova riscontro dall'esame dell'atto che è congruamente motivato, poiché nell'avviso sono indicati tutti gli elementi necessari per mettere il contribuente nelle condizioni di conoscere il tributo oggetto della richiesta di pagamento facendo riferimento al periodo di imposta, ai dati e superficie degli immobili, le aliquote applicate e al calcolo degli interessi e sanzioni, sicché il contribuente è stato posto nelle condizioni di conoscere il processo decisionale che ha supportato l'emissione dell'atto ed a formulare validamente tutte le sue difese.
Pur essendo l'obbligo motivazionale elemento fondamentale per la validità dell'atto, esso è soddisfatto allorchè l'Ente impositore ha esternato con chiarezza, sia pure sinteticamente, l'iter logico giuridico seguito per giungere alla conclusione prospettata ( Cass. 1905/2007) . La giurisprudenza ha delineato al riguardo gli elementi minimi che debbono essere chiaramente indicati nell'atto e cioè gli oggetti imponibili costituiti dall'unità immobiliare posseduta, la descrizione della destinazione d'uso, la superficie imponibile e le modalità di calcolo dell'imposta, coi riferimenti normativi e regolamentari.
Tali elementi sono tutti chiaramente presenti nell'atto impugnato che sotto tale profilo è legittimo. La motivazione, d'altro canto, ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'ufficio nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente nelle condizioni di conoscere l'an e il quantum della pretesa tributaria al fine di approntare una idonea difesa, mentre le questioni attinenti all'idoneità del criterio adottato in concreto attengono al diverso piano della prova della pretesa tributaria e non deve essere allegata o fornita in sede di emanazione del provvedimento, ma secondo le norme relative all'onere della prova, in sede di eventuale contenzioso.
Relativamente al difetto di motivazione per mancata allegazione degli atti indicati, si rileva che è ormai consolidato in dottrina e giurisprudenza il principio secondo il quale la motivazione può essere assolta per
“relationem” ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, purchè siano specificatamente indicati gli estremi affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità e l'atto richiamato, quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato all'atto – secondo un'interpretazione non puramente formalistica dell'art. 7, comma 1, della L. 27 Luglio n.212 – sempre che in essa siano indicati i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione”. L'avviso impugnato assolve a tale obbligo indicando gli estremi della delibera di riferimento e dei relativi allegati, che essendo atti pubblicati dall'Amministrazione, devono ritenersi conosciuti o facilmente conoscibili dalla parte.
In conclusione, il ricorso viene respinto e confermato l'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in €. 250,00, a favore del
Comune di Enna. Così deciso il 11.12.2025 Giudice monocratico Anna Vasquez