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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 24/10/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2625/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2625/2025 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 NICOLETTA FUMAGALLI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura agli atti
RICORRENTE contro nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. GIULIA CP_1 BOLGIANI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura agli atti
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente
Per il resistente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6/05/2025, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale da avendo le parti contratto matrimonio in Milano in data CP_1
5/08/1998 e dalla cui unione sono nati i seguenti figli: , nata il [...], nata il Per_1 Per_2
pagina 1 di 4 28.11.2003 e , nato il [...], senza null'altro disporre, ritenendo i tre figli e la moglie Per_3 economicamente indipendenti.
Con comparsa di costituzione depositata, si costituiva in giudizio, aderendo alla CP_1 domanda di separazione e insistendo per il riconoscimento di un assegno per sé e il figlio maggiorenne, ma ritenuto non ancora economicamente indipendente.
All'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. il Giudice relatore d., dopo aver sentito i coniugi, formulava la proposta conciliativa di cui al verbale di udienza del 9/10/2025 e le parti chiedevano un breve termine per valutare la possibilità di addivenire ad un accordo. Con note scritte depositate per l'udienza cartolare del 15/10/2025 entrambe le parti dichiaravano di aderire alla proposta formulata dal Giudice relatore d. che disponeva quindi in via temporanea e urgente in conformità alle condizioni di cui alla proposta conciliativa accettata dalle parti, rimettendo gli atti al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti del processo è infatti emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi così come previsto ex art. 151, primo comma, c.c. Nel caso di specie, invero, lo stato di disaffezione appare tanto irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi, vista l'interruzione della convivenza, nonché i fatti allegati nei rispettivi atti e le dichiarazioni rese da entrambe le parti.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio maggiorenne e prossimo all'indipedenza economica e ravvisato che il contenuto dell'accordo raggiunto non è in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione, come in dispositivo.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio in MILANO in data 5/08/1998 (iscritto nei registri dello
Stato civile del Comune di MILANO – anno 1998 , n. 877P.1);
2. PONE A CARICO del ricorrente l'obbligo di versare, entro il primo di ogni mese, la somma di € 125,00= (centoventicinque), quale contributo al mantenimento del figlio Per_3 sino all'indipendenza economica dello stesso, somma rivalutabile annualmente, in base pagina 2 di 4 agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, decorso un anno dalla sentenza di separazione;
oltre al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie mediche documentate, non coperte dall'assegno periodico, come previsto dal
Protocollo del Tribunale di Bergamo: -spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
-Modalità di concertazione ex ante delle spese Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
3. PONE A CARICO del ricorrente l'obbligo di versare versare, entro il primo di ogni mese, la somma di € 125,00= (centoventicinque), quale contributo al mantenimento della signora sino indipendenza economica della stessa, somma rivalutabile annualmente, in Per_4 base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, decorso un anno dalla sentenza di separazione;
pagina 3 di 4
4. COMPENSA le spese di lite;
5. MANDA alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 16/10/2025
Il Giudice Relatore est. Il Presidente Raffaella Cimminiello Veronica Marrapodi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2625/2025 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 NICOLETTA FUMAGALLI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura agli atti
RICORRENTE contro nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. GIULIA CP_1 BOLGIANI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura agli atti
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente
Per il resistente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6/05/2025, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale da avendo le parti contratto matrimonio in Milano in data CP_1
5/08/1998 e dalla cui unione sono nati i seguenti figli: , nata il [...], nata il Per_1 Per_2
pagina 1 di 4 28.11.2003 e , nato il [...], senza null'altro disporre, ritenendo i tre figli e la moglie Per_3 economicamente indipendenti.
Con comparsa di costituzione depositata, si costituiva in giudizio, aderendo alla CP_1 domanda di separazione e insistendo per il riconoscimento di un assegno per sé e il figlio maggiorenne, ma ritenuto non ancora economicamente indipendente.
All'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. il Giudice relatore d., dopo aver sentito i coniugi, formulava la proposta conciliativa di cui al verbale di udienza del 9/10/2025 e le parti chiedevano un breve termine per valutare la possibilità di addivenire ad un accordo. Con note scritte depositate per l'udienza cartolare del 15/10/2025 entrambe le parti dichiaravano di aderire alla proposta formulata dal Giudice relatore d. che disponeva quindi in via temporanea e urgente in conformità alle condizioni di cui alla proposta conciliativa accettata dalle parti, rimettendo gli atti al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti del processo è infatti emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi così come previsto ex art. 151, primo comma, c.c. Nel caso di specie, invero, lo stato di disaffezione appare tanto irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi, vista l'interruzione della convivenza, nonché i fatti allegati nei rispettivi atti e le dichiarazioni rese da entrambe le parti.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio maggiorenne e prossimo all'indipedenza economica e ravvisato che il contenuto dell'accordo raggiunto non è in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione, come in dispositivo.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio in MILANO in data 5/08/1998 (iscritto nei registri dello
Stato civile del Comune di MILANO – anno 1998 , n. 877P.1);
2. PONE A CARICO del ricorrente l'obbligo di versare, entro il primo di ogni mese, la somma di € 125,00= (centoventicinque), quale contributo al mantenimento del figlio Per_3 sino all'indipendenza economica dello stesso, somma rivalutabile annualmente, in base pagina 2 di 4 agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, decorso un anno dalla sentenza di separazione;
oltre al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie mediche documentate, non coperte dall'assegno periodico, come previsto dal
Protocollo del Tribunale di Bergamo: -spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
-Modalità di concertazione ex ante delle spese Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
3. PONE A CARICO del ricorrente l'obbligo di versare versare, entro il primo di ogni mese, la somma di € 125,00= (centoventicinque), quale contributo al mantenimento della signora sino indipendenza economica della stessa, somma rivalutabile annualmente, in Per_4 base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, decorso un anno dalla sentenza di separazione;
pagina 3 di 4
4. COMPENSA le spese di lite;
5. MANDA alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 16/10/2025
Il Giudice Relatore est. Il Presidente Raffaella Cimminiello Veronica Marrapodi
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