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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/11/2025, n. 4551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4551 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 166/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 166/2020
Promossa da
(già in persona Parte_1 Parte_2 del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di procura allegata al presente atto, unitamente e/o disgiuntamente, dall'avv. Biagio Rubinacci e dall'avv. Ciro Frattini ed elett.te domiciliati presso lo studio dei procuratori, sito in Palma Campana (NA), alla via Trieste, 90,
-opponente-
Contro
in persona del legale rapp.te e amministratore Controparte_1 unico, p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di procura alle liti su separato atto dall'avv.
EL NE ed elett.te domiciliata in Ottaviano (NA), alla via R. Pappalardo, 95,
-opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 09/01/2020, la in persona Parte_2 del legale rapp.te p.t., proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
3509/2019 r.g. n. 11199/2019 reso dal Tribunale di Salerno in data 27/11/2019, con il quale veniva ingiunta al pagamento in favore della della Controparte_1
pagina 1 di 5 somma di € 24.055,69, oltre interessi e spese di procedura, per omesso pagamento di alcune fatture di cui al contratto di affitto di ramo di azienda.
A sostegno dell'opposizione, in via preliminare, deduceva l'omesso esperimento della procedura della mediazione oltre che la carenza dei requisiti ex art 633 e 634 c.p.c., in quanto dalla lettura del ricorso non è dato comprendere i calcoli di cui alle fatture, così come convenuto nel contratto, nel merito contestava il valore probatorio delle fatture commerciali poste a base del monitorio che, in ogni caso, la somma ingiunta risulta inferiore a quanto già versato in esecuzione del contratto oggetto di causa, tanto esposto conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t. per ivi sentir, in via preliminare, accogliere
[...]
l'opposizione, stante l'inammissibilità del ricorso per omesso esperimento della mediazione, nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo, in quanto la pretesa creditoria risulta infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese di giudizio.
Con comparsa del 26/05/2020 si costituiva in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t. che, in via preliminare, chiedeva disporsi mutamento di rito, trattandosi di materia locatizia, nel merito, quanto all'importo delle fatture precisava che le stesse rispecchiano quanto contrattualmente convenuto, infatti si tratta di canone variabile in base al volume di affari annuo, al netto IVA, realizzato attraverso la gestione del ramo di azienda dell'anno in cui si riferisce il canone;
che, comunque, le fatture costituiscono idonea prova scritta ai fini dell'emissione del monitorio.
Inoltre, in merito al dedotto avvenuto pagamento deduceva, comunque, che la cambiale e il bonifico riportano date non compatibili con la scadenza per il pagamento delle fatture de quibus.
Concludeva, pertanto, in via preliminare, disporre il mutamento di rito nonché per la concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto, nel merito, per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto oltre che non provata, con conseguente condanna della società opponente al pagamento della somma dovuta, oltre interessi dalla scadenza delle singole fatture, con vittoria di spese di giudizio.
Disposto il mutamento di rito entrambe le parti depositavano memorie integrative.
La causa è stata istruita con prova testimoniale quindi rinviata per la discussione con termine per deposito di note conclusionali. pagina 2 di 5 Alla odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni.
Motivi della decisione
In primo luogo va affermata la procedibilità della domanda avendo parte attrice esperito il tentativo di mediazione di cui all'art. 5 D. Lgs 28/2010.
Occorre, premettere, richiamando la tesi prevalente, in dottrina quanto in giurisprudenza, in base alla quale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore, per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, e a carico del debitore, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (Cass. Civ. 12622/10).
Ed ancora, richiamando il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione Civile
a SS. UU. N. 13533/01, secondo cui “il creditore sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, è il debitore convenuto a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento
Cass. Civ. 15328/18.
In concreto, nella fattispecie, sulla società opposta che agisce per ottenere la condanna della società opponente al pagamento della somma di € 24.055,69 oltre interessi e spese giudiziali incombe l'onere di provare la sussistenza di un rapporto obbligatorio che individuasse nella società ingiunta il soggetto debitore nei propri confronti e sull'opponente grava l'onere di provare l'avvenuta verificazione dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi del debito.
In sede di procedimento monitorio il credito vantato dalla società opposta è fondato su fatture, meglio descritte in atti, relative a canoni di fitto insoluti, oltre che sul contratto di fitto.
Ora è pur vero che nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato (Cass. Civ. 17050/2011), ma agli atti è pagina 3 di 5 stato anche prodotto contratto di fitto che, seppur non determinato l'importo del canone è pur sempre determinabile in base al volume di affare della conduttrice.
Nella corrente fase di opposizione a cognizione piena l'opponente ha mosse delle contestazioni generiche in ordine alla determinazione del canone di cui alle fatture, comunque emesse sulla base dei criteri convenuti in contratto.
Va, comunque evidenziato, come è deducibile dallo stesso contratto, che incombeva proprio all'affittuario, odierno opponente, comunicare il volume d'affari, per cui le sollevate contestazioni non risultano supportate da elementi certi, come la allegazione della produzione del Volume d'Affari che era onere, come da contratto, comunicare all'opposto, né risultano depositate in corso di causa al fine di contrastare quanto ex adverso richiesto
Sull'asserito pagamento nemmeno ha fornito prova.
Quanto al bonifico è pacifico che nella causale si fa riferimento a fatture diverse da quelle azionate con il monitorio, così come pure per la cambiale che non è dato sapere né il motivo della sua emissione né a quali canoni sia da imputare.
Né dalla espletata prova sono emersi elementi a comprovare l'avvenuto pagamento di quanto richiesto.
Il teste dipendente della società opponente nulla sapeva sul capo 1) Testimone_1 sulla circostanza di cui al capo 2) riferiva di essersi occupata, in occasione della chiusura del negozio, della gestione del credito in gestione, di alcune somme scadute e che sono stati dati assegni o altro ed effettuato un pagamento ... che si trattava di somme successive inerenti al febbraio – marzo 2020 ma non sapeva l'importo e quale parte dell'intero importo facesse parte di questo periodo o al precedente.
Il Teste , dipendente della , riferiva che si occupava della Tes_2 Pt_2 contabilità e che fu fatto decreto ingiuntivo alla fine dell'anno 2019 che riguardava lo scaduto fino a quel momento, nulla sapeva in ordine alla comunicazione del marzo
2020
Pertanto, in conclusione avendo l'opposto provato la sua fonte di credito e in mancanza di prova dell'avvenuto pagamento di quanto ingiunto l'opposizione va rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 166/2020 r.g. tra Parte_1
(già in persona del legale rapp.te p.t. –opponente- e Pt_2 Parte_2 [...]
in persona del legale rapp.te e amministratore unico, p.t. – Controparte_1 opposta- ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 3509/2019
r.g. n. 11199/2019 reso dal Tribunale di Salerno in data 27/11/2019;
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, in favore del procuratore di parte opposta, dichiaratosi antistatario, che si liquidano nella complessiva somma di € 3.650,00 oltre accessori come per legge.
Salerno, lì 11/11/2025
Il GOP
Avv. Cosimina D'Ambrosio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 166/2020
Promossa da
(già in persona Parte_1 Parte_2 del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di procura allegata al presente atto, unitamente e/o disgiuntamente, dall'avv. Biagio Rubinacci e dall'avv. Ciro Frattini ed elett.te domiciliati presso lo studio dei procuratori, sito in Palma Campana (NA), alla via Trieste, 90,
-opponente-
Contro
in persona del legale rapp.te e amministratore Controparte_1 unico, p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di procura alle liti su separato atto dall'avv.
EL NE ed elett.te domiciliata in Ottaviano (NA), alla via R. Pappalardo, 95,
-opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 09/01/2020, la in persona Parte_2 del legale rapp.te p.t., proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
3509/2019 r.g. n. 11199/2019 reso dal Tribunale di Salerno in data 27/11/2019, con il quale veniva ingiunta al pagamento in favore della della Controparte_1
pagina 1 di 5 somma di € 24.055,69, oltre interessi e spese di procedura, per omesso pagamento di alcune fatture di cui al contratto di affitto di ramo di azienda.
A sostegno dell'opposizione, in via preliminare, deduceva l'omesso esperimento della procedura della mediazione oltre che la carenza dei requisiti ex art 633 e 634 c.p.c., in quanto dalla lettura del ricorso non è dato comprendere i calcoli di cui alle fatture, così come convenuto nel contratto, nel merito contestava il valore probatorio delle fatture commerciali poste a base del monitorio che, in ogni caso, la somma ingiunta risulta inferiore a quanto già versato in esecuzione del contratto oggetto di causa, tanto esposto conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t. per ivi sentir, in via preliminare, accogliere
[...]
l'opposizione, stante l'inammissibilità del ricorso per omesso esperimento della mediazione, nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo, in quanto la pretesa creditoria risulta infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese di giudizio.
Con comparsa del 26/05/2020 si costituiva in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t. che, in via preliminare, chiedeva disporsi mutamento di rito, trattandosi di materia locatizia, nel merito, quanto all'importo delle fatture precisava che le stesse rispecchiano quanto contrattualmente convenuto, infatti si tratta di canone variabile in base al volume di affari annuo, al netto IVA, realizzato attraverso la gestione del ramo di azienda dell'anno in cui si riferisce il canone;
che, comunque, le fatture costituiscono idonea prova scritta ai fini dell'emissione del monitorio.
Inoltre, in merito al dedotto avvenuto pagamento deduceva, comunque, che la cambiale e il bonifico riportano date non compatibili con la scadenza per il pagamento delle fatture de quibus.
Concludeva, pertanto, in via preliminare, disporre il mutamento di rito nonché per la concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto, nel merito, per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto oltre che non provata, con conseguente condanna della società opponente al pagamento della somma dovuta, oltre interessi dalla scadenza delle singole fatture, con vittoria di spese di giudizio.
Disposto il mutamento di rito entrambe le parti depositavano memorie integrative.
La causa è stata istruita con prova testimoniale quindi rinviata per la discussione con termine per deposito di note conclusionali. pagina 2 di 5 Alla odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni.
Motivi della decisione
In primo luogo va affermata la procedibilità della domanda avendo parte attrice esperito il tentativo di mediazione di cui all'art. 5 D. Lgs 28/2010.
Occorre, premettere, richiamando la tesi prevalente, in dottrina quanto in giurisprudenza, in base alla quale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore, per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, e a carico del debitore, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (Cass. Civ. 12622/10).
Ed ancora, richiamando il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione Civile
a SS. UU. N. 13533/01, secondo cui “il creditore sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, è il debitore convenuto a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento
Cass. Civ. 15328/18.
In concreto, nella fattispecie, sulla società opposta che agisce per ottenere la condanna della società opponente al pagamento della somma di € 24.055,69 oltre interessi e spese giudiziali incombe l'onere di provare la sussistenza di un rapporto obbligatorio che individuasse nella società ingiunta il soggetto debitore nei propri confronti e sull'opponente grava l'onere di provare l'avvenuta verificazione dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi del debito.
In sede di procedimento monitorio il credito vantato dalla società opposta è fondato su fatture, meglio descritte in atti, relative a canoni di fitto insoluti, oltre che sul contratto di fitto.
Ora è pur vero che nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato (Cass. Civ. 17050/2011), ma agli atti è pagina 3 di 5 stato anche prodotto contratto di fitto che, seppur non determinato l'importo del canone è pur sempre determinabile in base al volume di affare della conduttrice.
Nella corrente fase di opposizione a cognizione piena l'opponente ha mosse delle contestazioni generiche in ordine alla determinazione del canone di cui alle fatture, comunque emesse sulla base dei criteri convenuti in contratto.
Va, comunque evidenziato, come è deducibile dallo stesso contratto, che incombeva proprio all'affittuario, odierno opponente, comunicare il volume d'affari, per cui le sollevate contestazioni non risultano supportate da elementi certi, come la allegazione della produzione del Volume d'Affari che era onere, come da contratto, comunicare all'opposto, né risultano depositate in corso di causa al fine di contrastare quanto ex adverso richiesto
Sull'asserito pagamento nemmeno ha fornito prova.
Quanto al bonifico è pacifico che nella causale si fa riferimento a fatture diverse da quelle azionate con il monitorio, così come pure per la cambiale che non è dato sapere né il motivo della sua emissione né a quali canoni sia da imputare.
Né dalla espletata prova sono emersi elementi a comprovare l'avvenuto pagamento di quanto richiesto.
Il teste dipendente della società opponente nulla sapeva sul capo 1) Testimone_1 sulla circostanza di cui al capo 2) riferiva di essersi occupata, in occasione della chiusura del negozio, della gestione del credito in gestione, di alcune somme scadute e che sono stati dati assegni o altro ed effettuato un pagamento ... che si trattava di somme successive inerenti al febbraio – marzo 2020 ma non sapeva l'importo e quale parte dell'intero importo facesse parte di questo periodo o al precedente.
Il Teste , dipendente della , riferiva che si occupava della Tes_2 Pt_2 contabilità e che fu fatto decreto ingiuntivo alla fine dell'anno 2019 che riguardava lo scaduto fino a quel momento, nulla sapeva in ordine alla comunicazione del marzo
2020
Pertanto, in conclusione avendo l'opposto provato la sua fonte di credito e in mancanza di prova dell'avvenuto pagamento di quanto ingiunto l'opposizione va rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 166/2020 r.g. tra Parte_1
(già in persona del legale rapp.te p.t. –opponente- e Pt_2 Parte_2 [...]
in persona del legale rapp.te e amministratore unico, p.t. – Controparte_1 opposta- ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 3509/2019
r.g. n. 11199/2019 reso dal Tribunale di Salerno in data 27/11/2019;
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, in favore del procuratore di parte opposta, dichiaratosi antistatario, che si liquidano nella complessiva somma di € 3.650,00 oltre accessori come per legge.
Salerno, lì 11/11/2025
Il GOP
Avv. Cosimina D'Ambrosio
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