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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 30/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 291/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
VERBALE DELLA CAUSA N. R.G. 291/2024
All'udienza del 30/1/2025 alle ore 12:05 avanti al giudice Dott.ssa Lucia Rocchi sono comparsi:
Per l'attrice l'Avv. LUCHETTI SIMONA in sostituzione dell'Avv. Parte_1
ZAPPASODI SABRINA;
Per il convenuto Controparte_1
già dichiarato contumace, nessuno compare.
[...]
***
L'Avv. Luchetti si riporta integralmente all'atto di citazione e precisa le conclusioni come ivi rassegnate, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, come da nota depositata in data odierna.
***
Esaurita la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e precisate le conclusioni come sopra riportate,
Il Giudice
Preso atto di quanto sopra si ritira per la decisione.
Successivamente, alle ore 18:38, viene riaperto il verbale ed il Giudice, dato atto che nessuno
è comparso, procede al deposito della sentenza.
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
1 R.G. N. 291/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, all'udienza del 30/1/2024, esaurita la discussione orale ed udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile I grado iscritta al n. RG 291/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Sabrina Zappasodi giusta procura allegata all'atto di citazione;
-attrice-
CONTRO
(C.F. Controparte_1
, non costituito nel presente giudizio;
P.IVA_1
-convenuto contumace-
***
OGGETTO: “opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c.”
***
2 CONCLUSIONI
Alla odierna udienza del 30/1/2025 il procuratore di parte attrice – unica parte costituita – ha precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa come da relativo verbale di udienza da intendersi ivi integralmente richiamato e di cui la presente sentenza è parte integrante ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'attrice ha agito nei confronti di Parte_1 [...]
x art. 615 co. 1 c.p.c. per ottenere la Controparte_1 dichiarazione di nullità dell'atto di precetto notificatole in data 14/2/2024 per il pagamento della complessiva somma di euro 19.458,80 sulla base dei seguenti titoli: a) sentenza n.
450/2020 emessa in data 10/12/2020 dal Tribunale di Fermo nel giudizio RG 3356/2014 ex art. 2901 c.c. (promosso da nei Controparte_1 confronti di , e che ha Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_1 condannato i convenuti in solido tra loro “a rifondere alla parte attrice le spese del presente giudizio che liquida nella somma di euro 7.254,00 per compensi, oltre € 560,00, per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”; b) sentenza n. 1222/2023 emessa in data 27/07/2023 dalla
Corte di Appello di Ancona che ha rigettato l'appello proposto dal solo nei Parte_2 confronti di avverso la predetta Controparte_1 sentenza n. 450/2020 ed ha “condannato[to] alla refusione delle spese del grado in favore Parte_2 del che liquida in € 7.810,00 oltre a € 200,00 per Controparte_1 esborsi, rimborso forfettario spese generali in ragione del 15% ed accessori di legge” (sentenza resa nel giudizio iscritto al RG 686/2021 della Corte d'Appello di Ancona, nell'ambito del quale
è rimasta contumace). Parte_1
In particolare l'opponente ha dedotto la nullità del precetto ex artt. 474 e Parte_1
480 c.p.c. atteso che la sentenza n. 1222/2023 emessa in data 27/07/2023 dalla Corte d'
Appello di Ancona non costituisce titolo esecutivo nei propri confronti – essendo stata l'impugnazione avverso la sentenza n. 450/2020 proposta esclusivamente da , Parte_2 sicchè la Corte di Appello di Ancona ha condannato esclusivamente quest'ultimo al
3 pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1
(unica parte-appellata costituita).
[...]
Per tali motivi l'opponente ha domandato, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, “In via principale nel merito: accertare e dichiarare, per tutti i suesposti motivi, che il
[...] non è creditore nei confronti della opponente delle somme Controparte_1 intimate con il precetto opposto in forza della sentenza n.1222/2023 della Corte di Appello di Ancona e che, pertanto, non aveva e non ha titolo per intimare alla opponente il pagamento della somma indicata nell'atto di precetto a pena dell'avvio della esecuzione forzata per tutti i motivi espressi nelle superiori premesse di fatto e motivi di diritto che precedono, e per l'effetto Voglia dichiarare nullo, illegittimo o comunque inefficace, in tutto in parte, l'atto di precetto opposto. In ogni caso con condanna della opposta alla rifusione di compensi e diritti di difesa dell'opponente da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiarato antistatario in forza di dichiarazione contenuta nella procura alla lite e che si reitera in questa sede”.
2. Nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione, il
[...] non si è costituito in giudizio e con decreto ex art. 171- Controparte_1 bis c.p.c. emesso in data 10/6/2024 ne è stata dichiarata la contumacia. Alla prima udienza del 12/9/2024 è stata, quindi, disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo costituito dalla sentenza n. 1222/2023 emessa in data 27/07/2023 dalla Corte di Appello di
Ancona e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
3. Ciò premesso e riportato in relazione al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse, l'opposizione ex art. 615 c.p.c. va accolta, per i seguenti motivi.
4. Va premesso che con il precetto notificato a in data 14/2/2024 Parte_1 ha azionato i seguenti titoli esecutivi: Controparte_1
a)“ SENTENZA TRIB. FERMO n° 450/2020 Competenze liquidate in sentenza € 7.254,00
Esborsi documentati € 560,00 Rimborso forfettario 15% su € 7.254,00 € 1.088,10 CAP 4% su €
8.342,10 € 333,68 Spese registrazione sentenza € 200,00 Totale parziale € 9.435,78”; b)
“SENTENZA CORTE APP. ANCONA n. 1222/2023 Competenze liquidate in sentenza €
7.810,00 Esborsi documentati € 200,00 Rimborso forfettario 15% su € 7.810,00 € 1.171,50 CAP 4% su € 8.981,50 € 359,26 Spese registrazione sentenza € 200,00 Totale parziale € 9.740,76”.
Emerge, tuttavia, dagli atti, che la sentenza n. 1222/2023 emessa in data 27/07/2023 dalla
Corte di Appello di Ancona non costituisce titolo esecutivo nei confronti di Parte_1 non contenendo alcuna statuizione di condanna nei relativi confronti – risultando nella parte 4 dispositiva che “la Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 450/2020 del Tribunale di Fermo nei confronti della Parte_2 [...]
nonché di e e nella Controparte_2 Parte_3 Pt_4 Parte_1 contumacia di questi ultimi, così dispone: Respinge l'appello. Condanna alla refusione delle Parte_2 spese del grado in favore del che liquida in € Controparte_1
7.810,00, oltre a € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario spese generali in ragione del 15% ed accessori di legge”.
Non risultano mosse, invece, contestazione da parte dell'opponente in merito alla validità ed efficacia nei relativi confronti del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 450/2020 emessa dal Tribunale di Fermo.
Conseguentemente - richiamata la giurisprudenza di legittimità che secondo cui “L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (Cass. n. 5515 del 2008)” (cfr.
Cass. n. 27032/2014) – il precetto va dichiarato solo parzialmente nullo nella parte riferita alla sentenza n. 1222/2023 emessa dalla Corte d'Appello d' Ancona, risultando invece valido con riguardo alle ulteriori somme precettate.
5. Le spese seguono la soccombenza in applicazione dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano in dispositivo in favore dell'attore – applicando i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 avuto riguardo al valore del decisum e considerata la minima attività giudiziale svolta anche in ragione della contumacia del convenuto – in euro 1.308,00 oltre spese forfettarie al 15%,
IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG
291/2024, in parziale accoglimento dell'opposizione svolta da , ogni Parte_1 altra domanda ed eccezione disattesa:
ACCERTA la nullità del precetto notificato a da Parte_1 [...] in data 14/2/2024 limitatamente alle Controparte_1 somme richieste sulla base della sentenza n. 1222/2023 emessa in data 27/07/2023 dalla
Corte di Appello di Ancona;
5 CONDANNA
agamento in Controparte_3 favore di a titolo di spese di lite della complessiva somma di euro Parte_1
1.308,00 - oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge – disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Fermo il 30/1/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
VERBALE DELLA CAUSA N. R.G. 291/2024
All'udienza del 30/1/2025 alle ore 12:05 avanti al giudice Dott.ssa Lucia Rocchi sono comparsi:
Per l'attrice l'Avv. LUCHETTI SIMONA in sostituzione dell'Avv. Parte_1
ZAPPASODI SABRINA;
Per il convenuto Controparte_1
già dichiarato contumace, nessuno compare.
[...]
***
L'Avv. Luchetti si riporta integralmente all'atto di citazione e precisa le conclusioni come ivi rassegnate, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, come da nota depositata in data odierna.
***
Esaurita la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e precisate le conclusioni come sopra riportate,
Il Giudice
Preso atto di quanto sopra si ritira per la decisione.
Successivamente, alle ore 18:38, viene riaperto il verbale ed il Giudice, dato atto che nessuno
è comparso, procede al deposito della sentenza.
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
1 R.G. N. 291/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, all'udienza del 30/1/2024, esaurita la discussione orale ed udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile I grado iscritta al n. RG 291/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Sabrina Zappasodi giusta procura allegata all'atto di citazione;
-attrice-
CONTRO
(C.F. Controparte_1
, non costituito nel presente giudizio;
P.IVA_1
-convenuto contumace-
***
OGGETTO: “opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c.”
***
2 CONCLUSIONI
Alla odierna udienza del 30/1/2025 il procuratore di parte attrice – unica parte costituita – ha precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa come da relativo verbale di udienza da intendersi ivi integralmente richiamato e di cui la presente sentenza è parte integrante ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'attrice ha agito nei confronti di Parte_1 [...]
x art. 615 co. 1 c.p.c. per ottenere la Controparte_1 dichiarazione di nullità dell'atto di precetto notificatole in data 14/2/2024 per il pagamento della complessiva somma di euro 19.458,80 sulla base dei seguenti titoli: a) sentenza n.
450/2020 emessa in data 10/12/2020 dal Tribunale di Fermo nel giudizio RG 3356/2014 ex art. 2901 c.c. (promosso da nei Controparte_1 confronti di , e che ha Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_1 condannato i convenuti in solido tra loro “a rifondere alla parte attrice le spese del presente giudizio che liquida nella somma di euro 7.254,00 per compensi, oltre € 560,00, per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”; b) sentenza n. 1222/2023 emessa in data 27/07/2023 dalla
Corte di Appello di Ancona che ha rigettato l'appello proposto dal solo nei Parte_2 confronti di avverso la predetta Controparte_1 sentenza n. 450/2020 ed ha “condannato[to] alla refusione delle spese del grado in favore Parte_2 del che liquida in € 7.810,00 oltre a € 200,00 per Controparte_1 esborsi, rimborso forfettario spese generali in ragione del 15% ed accessori di legge” (sentenza resa nel giudizio iscritto al RG 686/2021 della Corte d'Appello di Ancona, nell'ambito del quale
è rimasta contumace). Parte_1
In particolare l'opponente ha dedotto la nullità del precetto ex artt. 474 e Parte_1
480 c.p.c. atteso che la sentenza n. 1222/2023 emessa in data 27/07/2023 dalla Corte d'
Appello di Ancona non costituisce titolo esecutivo nei propri confronti – essendo stata l'impugnazione avverso la sentenza n. 450/2020 proposta esclusivamente da , Parte_2 sicchè la Corte di Appello di Ancona ha condannato esclusivamente quest'ultimo al
3 pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1
(unica parte-appellata costituita).
[...]
Per tali motivi l'opponente ha domandato, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, “In via principale nel merito: accertare e dichiarare, per tutti i suesposti motivi, che il
[...] non è creditore nei confronti della opponente delle somme Controparte_1 intimate con il precetto opposto in forza della sentenza n.1222/2023 della Corte di Appello di Ancona e che, pertanto, non aveva e non ha titolo per intimare alla opponente il pagamento della somma indicata nell'atto di precetto a pena dell'avvio della esecuzione forzata per tutti i motivi espressi nelle superiori premesse di fatto e motivi di diritto che precedono, e per l'effetto Voglia dichiarare nullo, illegittimo o comunque inefficace, in tutto in parte, l'atto di precetto opposto. In ogni caso con condanna della opposta alla rifusione di compensi e diritti di difesa dell'opponente da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiarato antistatario in forza di dichiarazione contenuta nella procura alla lite e che si reitera in questa sede”.
2. Nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione, il
[...] non si è costituito in giudizio e con decreto ex art. 171- Controparte_1 bis c.p.c. emesso in data 10/6/2024 ne è stata dichiarata la contumacia. Alla prima udienza del 12/9/2024 è stata, quindi, disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo costituito dalla sentenza n. 1222/2023 emessa in data 27/07/2023 dalla Corte di Appello di
Ancona e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
3. Ciò premesso e riportato in relazione al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse, l'opposizione ex art. 615 c.p.c. va accolta, per i seguenti motivi.
4. Va premesso che con il precetto notificato a in data 14/2/2024 Parte_1 ha azionato i seguenti titoli esecutivi: Controparte_1
a)“ SENTENZA TRIB. FERMO n° 450/2020 Competenze liquidate in sentenza € 7.254,00
Esborsi documentati € 560,00 Rimborso forfettario 15% su € 7.254,00 € 1.088,10 CAP 4% su €
8.342,10 € 333,68 Spese registrazione sentenza € 200,00 Totale parziale € 9.435,78”; b)
“SENTENZA CORTE APP. ANCONA n. 1222/2023 Competenze liquidate in sentenza €
7.810,00 Esborsi documentati € 200,00 Rimborso forfettario 15% su € 7.810,00 € 1.171,50 CAP 4% su € 8.981,50 € 359,26 Spese registrazione sentenza € 200,00 Totale parziale € 9.740,76”.
Emerge, tuttavia, dagli atti, che la sentenza n. 1222/2023 emessa in data 27/07/2023 dalla
Corte di Appello di Ancona non costituisce titolo esecutivo nei confronti di Parte_1 non contenendo alcuna statuizione di condanna nei relativi confronti – risultando nella parte 4 dispositiva che “la Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 450/2020 del Tribunale di Fermo nei confronti della Parte_2 [...]
nonché di e e nella Controparte_2 Parte_3 Pt_4 Parte_1 contumacia di questi ultimi, così dispone: Respinge l'appello. Condanna alla refusione delle Parte_2 spese del grado in favore del che liquida in € Controparte_1
7.810,00, oltre a € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario spese generali in ragione del 15% ed accessori di legge”.
Non risultano mosse, invece, contestazione da parte dell'opponente in merito alla validità ed efficacia nei relativi confronti del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 450/2020 emessa dal Tribunale di Fermo.
Conseguentemente - richiamata la giurisprudenza di legittimità che secondo cui “L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (Cass. n. 5515 del 2008)” (cfr.
Cass. n. 27032/2014) – il precetto va dichiarato solo parzialmente nullo nella parte riferita alla sentenza n. 1222/2023 emessa dalla Corte d'Appello d' Ancona, risultando invece valido con riguardo alle ulteriori somme precettate.
5. Le spese seguono la soccombenza in applicazione dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano in dispositivo in favore dell'attore – applicando i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 avuto riguardo al valore del decisum e considerata la minima attività giudiziale svolta anche in ragione della contumacia del convenuto – in euro 1.308,00 oltre spese forfettarie al 15%,
IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG
291/2024, in parziale accoglimento dell'opposizione svolta da , ogni Parte_1 altra domanda ed eccezione disattesa:
ACCERTA la nullità del precetto notificato a da Parte_1 [...] in data 14/2/2024 limitatamente alle Controparte_1 somme richieste sulla base della sentenza n. 1222/2023 emessa in data 27/07/2023 dalla
Corte di Appello di Ancona;
5 CONDANNA
agamento in Controparte_3 favore di a titolo di spese di lite della complessiva somma di euro Parte_1
1.308,00 - oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge – disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Fermo il 30/1/2025
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