Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 08/04/2026, n. 2776
CS
Rigetto
Sentenza 8 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata concessione del rinvio della trattazione della causa

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondata la censura, poiché non sussistevano le condizioni eccezionali previste dall'art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. per giustificare il rinvio. La lunga attesa per la definizione della controversia imponeva, al contrario, una rapida decisione.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 7 L. 241/90 per omessa comunicazione di avvio del procedimento

    Il Consiglio di Stato ha confermato che l'ordine di demolizione di un abuso edilizio è un atto dovuto e vincolato, per cui il mancato avviso ex art. 7 L. 241/90 non assume rilievo invalidante ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, poiché la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto modificare il contenuto del provvedimento.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di motivazione in relazione alla pendenza del procedimento di modifica dei confini comunali

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, ribadendo che l'attività di repressione degli abusi edilizi è un atto dovuto e vincolato ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. L'interesse pubblico alla legalità urbanistico-edilizia è già definito a monte dal legislatore. Il mero decorso del tempo non incide sulla legittimità del potere repressivo, e la competenza territoriale è rilevante al momento della constatazione degli abusi. Non era necessaria alcuna valutazione in merito a un evento futuro ed incerto come lo spostamento dei confini.

  • Rigettato
    Compatibilità dell'intervento con le previsioni del DPP al PUG

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondata tale doglianza, osservando che le disposizioni citate prevedono la conservazione, trasformazione e riuso del patrimonio immobiliare esistente, ma non l'edificazione ex novo. In ogni caso, anche se l'area fosse edificabile, la costruzione senza titolo edilizio costituisce un abuso che giustifica l'attività repressiva. L'eventuale compatibilità avrebbe potuto costituire presupposto per una domanda di sanatoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 08/04/2026, n. 2776
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2776
    Data del deposito : 8 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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