Articolo 2 della Legge 23 agosto 1988, n. 393
Articolo 1Articolo 3
Versione
9 settembre 1988
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 16 del protocollo stesso.
Entrata in vigore il 9 settembre 1988