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Sentenza 25 gennaio 2021
Sentenza 25 gennaio 2021
Commentario • 1
- 1. Uso pistola soft air: CassazioneRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 6 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2021, n. 3048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3048 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TREVISO nei confronti di: RA AN nato a [...] il [...] RA LU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/06/2020 del TRIB. LIBERTA' di TREVISO udita la relazione svolta dal Presidente GIUSEPPE DE MARZO;
lette/seantite le conclusioni del PG PERLA LORI Penale Sent. Sez. 5 Num. 3048 Anno 2021 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 01/12/2020 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 03/06/2020 il Tribunale di Treviso ha annullato il provvedimento del 07/05/2020 del g.i.p. del medesimo Tribunale, limitatamente al disposto sequestro preventivo della pistola a salve Umarex, modello Napoleon, calibro 8 mm, della pistola soft air Mode! Fire Arms, modello M190, cal. 6 mm, appartenenti a LU ZE, e di due machete appartenenti a AN ZE. Il Tribunale, pur dando atto della sussistenza di gravi elementi indiziari, nei confronti di ID AN, fratello di LU e figlio di AN, in relazione a reati di minaccia in danno dei vicini - in un caso, anche con l'uso di una pistola soft air marca Glock -, ha ritenuto che, fermo il vincolo cautelare su quest'ultima, mancassero elementi idonei a collocare le armi restanti nella disponibilità dell'indagato. In particolare, il Tribunale ha osservato: a) che nessuna delle incolpazioni indicava l'utilizzo di queste ultime armi, documentalmente appartenenti a persone estranee agli illeciti;
b) che esse erano state prontamente consegnate al primo intervento della p.g., la quale ignorava l'esistenza almeno delle due pistole, in quanto armi giocattolo;
c) che non risultavano elementi concreti rivelatori di una omissione nei doveri e nelle modalità di custodia delle armi;
d) che, in definitiva, non era né concreto né attuale il collegamento pertinenziale tra iI pericolo di reiterazione criminosa e quanto oggetto di sequestro. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge in relazione al periculum rilevante ai fini dell'adozione della misura cautelare del sequestro preventivo, rilevando che la intrinseca, specifica e strutturale pericolosità delle armi era rivelata dal fatto che l'indagato, pur non essendone proprietario, ne aveva la disponibilità, come dimostrato dalla circostanza che era stato proprio il primo a consegnarle alla p.g. operante. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Va ribadito, preliminarmente, che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (v., ad es., Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656 - 01). Ora, il sequestro preventivo può essere disposto in presenza del duplice presupposto fattuale del rapporto di pertinenza della cosa con il reato e del 1 concreto pericolo che la sua disponibilità possa aggravarne o protrarne le conseguenze (Sez. 4, n. 29956 del 14/10/2020, Rv. 279716 - 01). Quest'ultima decisione, nel contesto di un'ampia valutazione dedicata alla rilevanza dei principi di proporzionalità e adeguatezza che devono sorreggere il provvedimento impositivo della misura, ha, peraltro, ribadito, sul piano della pertinenzialità, che il bene oggetto di sequestro deve caratterizzarsi per una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale (in quest'ultimo senso si veda anche Sez. 2, n. 28306 del 16/04/2019, Rv. 276660 - 01, secondo cui l'espressione «cose pertinenti al reato», cui fa riferimento l'art. 321 cod. proc. pen., seppur più ampia di quella di corpo di reato, come definita dall'art. 253 cod. proc. pen., comprendendo non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato fu commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa, non si estende sino al punto di attribuire rilevanza a rapporti meramente occasionali tra la res e l'illecito penale). Ora, premesso che due delle armi per le quali è stato disposto il dissequestro partecipano persino delle medesime caratteristiche di quella concretamente utilizzata dall'indagato (secondo l'ordinanza impugnata si tratta di tre pistole soft air) e tenuto conto del contesto fattuale non episodico, sempre descritto nell'ordinanza impugnata (la quale sottolinea la gravità del quadro indiziario rispetto ai delitti di «reiterate e gravi minacce» oggetto di incolpazione provvisoria), si osserva quanto segue. Il significato complessivo degli orientamenti espressi in materia da questa Corte - in disparte gli esiti specifici determinati, come si vedrà, dalle peculiarità, sostanziali e processuali, delle vicende esaminate - è riassumibile nella conclusione della irrilevanza dell'accertamento del pregresso uso di un'arma, una volta che il periculum sia desumibile dalla disponibilità del bene, per l'uso potenziale che può esserne fatto (Sez. 6, n. 20278 del 16/04/2013, Rv. 256232 - 0, la quale, nel caso di specie, valorizza l'espressa evocazione dell'uso dell'arma da parte dell'agente; v., anche più di recente, la non massimata Sez. 5, n. 32993 del 29/03/2017), alla luce della concreta possibilità - desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto - che la libera disponibilità del bene stesso assuma carattere strumentale rispetto alla agevolazione della commissione di altri reati della stessa specie. Ed, infatti, anche quando l'epilogo decisorio è stato quello dell'annullamento con rinvio (Sez. 5, n. 12064 del 16/12/2009 - dep. 29/03/2010, Rv. 24688101), non sono stati messi in discussione siffatti principi ma la carenza motivazionale rispetto al denunciato carattere eventuale ed astratto del periculum ritenuto dai 2 giudici di merito. Ed è in tale contesto che il mancato utilizzo concreto dell'arma ha assunto rilievo. Nel caso di specie, al contrario, pur di fronte alla presa d'atto dell'esistenza di gravi e reiterate minacce, in un caso consumate anche con l'utilizzo di una pistola soft air, pur riferendo di un contesto familiare nel quale uno degli odierni ricorrenti (AN AN), alle rimostranze del denunciante rispetto al comportamento di ID, aveva sottolineato che poteva spendere i soldi per niente, aggiungendo «non comando a mio figlio perché è maggiorenne», l'ordinanza impugnata valorizza due dati del tutto privi della capacità di sorreggere le conclusioni raggiunte. Il primo, rappresentato dal fatto che nessuna delle incolpazioni riguardi le armi dissequestrate, è, come detto sopra, inidoneo, in sé considerato, ad escludere la pertinenzialità, la quale assume un significato più ampio della nozione di corpo del reato. Il secondo si concentra sul rilievo per il quale le ulteriori armi sequestrate, appartenenti ai ricorrenti, non possono essere ritenute nella immediata e libera disponibilità dell'indagato (cui si correla l'asserita assenza di alcuna omissione nei doveri di custodia). E, tuttavia, tale dato, non argomentato nel provvedimento impugnato, appare letteralmente smentito dal documento che il P.M. ricorrente ha allegato al ricorso (annotazione di servizio della Polizia di Stato del 02/05/2020) dalla quale emerge che proprio ID RA, alla precisa richiesta degli operatori, se all'interno dell'abitazione fossero occultati pistole o coltelli, «affermava di possedere tre pistole scacciacani in metallo e due machete», che spontaneamente consegnava agli operatori. Rispetto a siffatto contesto fattuale, del tutto trascurato nella motivazione e che, in relazione alle finalità del sequestro preventivo, rende assolutamente irrilevante la titolarità del diritto dominicale su pistole e machete, il Tribunale è rimasto del tutto silente. Ne segue che il provvedimento impugnato va annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Treviso.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Treviso. Così deciso il 01/12/2020 3
lette/seantite le conclusioni del PG PERLA LORI Penale Sent. Sez. 5 Num. 3048 Anno 2021 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 01/12/2020 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 03/06/2020 il Tribunale di Treviso ha annullato il provvedimento del 07/05/2020 del g.i.p. del medesimo Tribunale, limitatamente al disposto sequestro preventivo della pistola a salve Umarex, modello Napoleon, calibro 8 mm, della pistola soft air Mode! Fire Arms, modello M190, cal. 6 mm, appartenenti a LU ZE, e di due machete appartenenti a AN ZE. Il Tribunale, pur dando atto della sussistenza di gravi elementi indiziari, nei confronti di ID AN, fratello di LU e figlio di AN, in relazione a reati di minaccia in danno dei vicini - in un caso, anche con l'uso di una pistola soft air marca Glock -, ha ritenuto che, fermo il vincolo cautelare su quest'ultima, mancassero elementi idonei a collocare le armi restanti nella disponibilità dell'indagato. In particolare, il Tribunale ha osservato: a) che nessuna delle incolpazioni indicava l'utilizzo di queste ultime armi, documentalmente appartenenti a persone estranee agli illeciti;
b) che esse erano state prontamente consegnate al primo intervento della p.g., la quale ignorava l'esistenza almeno delle due pistole, in quanto armi giocattolo;
c) che non risultavano elementi concreti rivelatori di una omissione nei doveri e nelle modalità di custodia delle armi;
d) che, in definitiva, non era né concreto né attuale il collegamento pertinenziale tra iI pericolo di reiterazione criminosa e quanto oggetto di sequestro. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge in relazione al periculum rilevante ai fini dell'adozione della misura cautelare del sequestro preventivo, rilevando che la intrinseca, specifica e strutturale pericolosità delle armi era rivelata dal fatto che l'indagato, pur non essendone proprietario, ne aveva la disponibilità, come dimostrato dalla circostanza che era stato proprio il primo a consegnarle alla p.g. operante. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Va ribadito, preliminarmente, che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (v., ad es., Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656 - 01). Ora, il sequestro preventivo può essere disposto in presenza del duplice presupposto fattuale del rapporto di pertinenza della cosa con il reato e del 1 concreto pericolo che la sua disponibilità possa aggravarne o protrarne le conseguenze (Sez. 4, n. 29956 del 14/10/2020, Rv. 279716 - 01). Quest'ultima decisione, nel contesto di un'ampia valutazione dedicata alla rilevanza dei principi di proporzionalità e adeguatezza che devono sorreggere il provvedimento impositivo della misura, ha, peraltro, ribadito, sul piano della pertinenzialità, che il bene oggetto di sequestro deve caratterizzarsi per una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale (in quest'ultimo senso si veda anche Sez. 2, n. 28306 del 16/04/2019, Rv. 276660 - 01, secondo cui l'espressione «cose pertinenti al reato», cui fa riferimento l'art. 321 cod. proc. pen., seppur più ampia di quella di corpo di reato, come definita dall'art. 253 cod. proc. pen., comprendendo non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato fu commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa, non si estende sino al punto di attribuire rilevanza a rapporti meramente occasionali tra la res e l'illecito penale). Ora, premesso che due delle armi per le quali è stato disposto il dissequestro partecipano persino delle medesime caratteristiche di quella concretamente utilizzata dall'indagato (secondo l'ordinanza impugnata si tratta di tre pistole soft air) e tenuto conto del contesto fattuale non episodico, sempre descritto nell'ordinanza impugnata (la quale sottolinea la gravità del quadro indiziario rispetto ai delitti di «reiterate e gravi minacce» oggetto di incolpazione provvisoria), si osserva quanto segue. Il significato complessivo degli orientamenti espressi in materia da questa Corte - in disparte gli esiti specifici determinati, come si vedrà, dalle peculiarità, sostanziali e processuali, delle vicende esaminate - è riassumibile nella conclusione della irrilevanza dell'accertamento del pregresso uso di un'arma, una volta che il periculum sia desumibile dalla disponibilità del bene, per l'uso potenziale che può esserne fatto (Sez. 6, n. 20278 del 16/04/2013, Rv. 256232 - 0, la quale, nel caso di specie, valorizza l'espressa evocazione dell'uso dell'arma da parte dell'agente; v., anche più di recente, la non massimata Sez. 5, n. 32993 del 29/03/2017), alla luce della concreta possibilità - desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto - che la libera disponibilità del bene stesso assuma carattere strumentale rispetto alla agevolazione della commissione di altri reati della stessa specie. Ed, infatti, anche quando l'epilogo decisorio è stato quello dell'annullamento con rinvio (Sez. 5, n. 12064 del 16/12/2009 - dep. 29/03/2010, Rv. 24688101), non sono stati messi in discussione siffatti principi ma la carenza motivazionale rispetto al denunciato carattere eventuale ed astratto del periculum ritenuto dai 2 giudici di merito. Ed è in tale contesto che il mancato utilizzo concreto dell'arma ha assunto rilievo. Nel caso di specie, al contrario, pur di fronte alla presa d'atto dell'esistenza di gravi e reiterate minacce, in un caso consumate anche con l'utilizzo di una pistola soft air, pur riferendo di un contesto familiare nel quale uno degli odierni ricorrenti (AN AN), alle rimostranze del denunciante rispetto al comportamento di ID, aveva sottolineato che poteva spendere i soldi per niente, aggiungendo «non comando a mio figlio perché è maggiorenne», l'ordinanza impugnata valorizza due dati del tutto privi della capacità di sorreggere le conclusioni raggiunte. Il primo, rappresentato dal fatto che nessuna delle incolpazioni riguardi le armi dissequestrate, è, come detto sopra, inidoneo, in sé considerato, ad escludere la pertinenzialità, la quale assume un significato più ampio della nozione di corpo del reato. Il secondo si concentra sul rilievo per il quale le ulteriori armi sequestrate, appartenenti ai ricorrenti, non possono essere ritenute nella immediata e libera disponibilità dell'indagato (cui si correla l'asserita assenza di alcuna omissione nei doveri di custodia). E, tuttavia, tale dato, non argomentato nel provvedimento impugnato, appare letteralmente smentito dal documento che il P.M. ricorrente ha allegato al ricorso (annotazione di servizio della Polizia di Stato del 02/05/2020) dalla quale emerge che proprio ID RA, alla precisa richiesta degli operatori, se all'interno dell'abitazione fossero occultati pistole o coltelli, «affermava di possedere tre pistole scacciacani in metallo e due machete», che spontaneamente consegnava agli operatori. Rispetto a siffatto contesto fattuale, del tutto trascurato nella motivazione e che, in relazione alle finalità del sequestro preventivo, rende assolutamente irrilevante la titolarità del diritto dominicale su pistole e machete, il Tribunale è rimasto del tutto silente. Ne segue che il provvedimento impugnato va annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Treviso.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Treviso. Così deciso il 01/12/2020 3