Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 20/12/2025, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01474/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00887/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 887 del 2025, proposto da
IC IC e Costruzioni IC s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avv. IO TI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Andria (BA), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe De Candia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
- del silenzio-rifiuto (o inadempimento) serbato dal Comune di Andria (BT) sull’istanza, presentata dai ricorrenti in data 28 febbraio 2025 (prot. n. 23942 del 3 marzo 2025), finalizzata all’accertamento e alla dichiarazione di decadenza, per decorrenza del termine decennale di validità, del piano di lottizzazione, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale di Andria n. 117 del 6 dicembre 1999, esecutiva dalla data del 7 gennaio 2000.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Andria (BT);
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. OR EV e uditi per le parti i difensori avv. Francesco Bruno, su delega orale di IO TI, per la parte ricorrente, e avv. Giuseppe De Candia, per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che la società ricorrente ha già instaurato il parallelo ricorso R.G. n. 747/2018 presentato, al fine di accertare giudizialmente la decadenza di un risalente piano di lottizzazione (esecutivo dalla data del 7 gennaio 2000);
Considerato che, con l’odierno ricorso avverso il (presunto) silenzio dell’amministrazione, in realtà, la società ricorrente chiede all’amministrazione di accertare in via amministrativa la decadenza dello stesso risalente piano di lottizzazione, che è, per l’appunto, già sub-iudice con il predetto ricorso R.G. n. 747/2018, per l’ accertamento giudiziale della decadenza;
Considerato, in linea astratta, che i termini di esigibilità degli obblighi contenuti nella convenzione urbanistica sono definiti dal decennio previsto da consimili convenzioni, cui va però addizionato il successivo termine decennale di prescrizione ( ex multis : Cons. St., sez. IV, 25 marzo 2025, n. 2491; sez. IV, 17 ottobre 2024, n. 8327; sez. IV, 21 agosto 2024, n. 7186; sez. II, 1° dicembre 2021, n. 8006);
Considerato che il termine di efficacia dei piani esecutivi (sia particolareggiati, sia di lottizzazione) si applica ai vincoli espropriativi e non anche, ex art. 17, comma 1, legge 17 agosto 1942, n. 1150, a “ gli allineamenti e le prescrizioni di zona ”, che rimangono operanti (in particolare nei casi di piani di lottizzazione parzialmente o quasi interamente realizzati), fino all’adozione di un nuovo piano ( ex plurimis : Cons. St., sez. VI, 10 luglio 2024, n. 6199; sez. VI, 7 giugno 2024, n. 5103; sez. II, 4 maggio 2020, n. 2843; sez. VI, 2 aprile 2020, n. 2224); in altri termini “ la c.d. “maglia pianificatoria” delineata dal piano rimane efficace sino all'adozione di un diverso strumento urbanistico attuativo, anche nel caso in cui il piano che la preveda non sia più attuativo per decorso del termine ” (così Cons. St., sez. IV, 22 aprile 2021, n. 3257); questioni queste che sono però tutte funditus oggetto di specifico approfondimento nel ricorso di cui al R.G. n. 747/2018 presentato al fine di poter accertare giudizialmente la decadenza o meno del detto risalente piano di lottizzazione (esecutivo dalla data del 7 gennaio 2000);
Ritenuto che, una volta incardinata controversia giudiziale, ogni accertamento e questione inerente la residuale validità o meno dell’opinato piano e convenzione di lottizzazione risulta sub iudice e che il Comune non possa ritenersi compulsato a replicare, ove sussista una controversia pendente;
Ritenuto, pertanto, che non sussiste il censurato silenzio, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 31 e 117 c.p.a., nella misura in cui i termini delle questioni poste sono oggetto di specifica controversia e vieppiù di dialogo procedimentale anche risalente già svolto con peraltro sentenze già pronunciate inter partes ;
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso avverso il dedotto silenzio si appalesi come inammissibile;
Ritenuto di compensare le spese del giudizio per la peculiarità delle questioni poste;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NC LA, Presidente
OR EV, Primo Referendario, Estensore
OR Mennoia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR EV | NC LA |
IL SEGRETARIO