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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 09/12/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
RG. N. 841/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo, sezione civile, in persona del G.U. dott. EU RI UR, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 841/2024 avente ad oggetto: opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. TRA
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NC SC come da procura in atti PARTE OPPONENTE CONTRO
) e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
) con l'Avvocatura Generale dello Stato
[...] P.IVA_2
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI: all'udienza del 30.10.2023 tenutasi in modalità telematica, la sola parte opposta ha trasmesso note scritte contenenti le seguenti conclusioni: “Voglia codesto Ecc.mo Giudice accogliere gli argomenti esposti in comparsa e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione avversaria, il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia tributaria di Viterbo, ovvero, in subordine, rigettare la domanda di sospensione cautelare della cartella di pagamento impugnata e, nel merito, la promossa opposizione, con condanna di parte opponente al pagamento, nei confronti delle qui rappresentate Amministrazioni, delle spese processuali relative all'intero giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Sig. ha convenuto in giudizio l e la Parte_1 Controparte_1 [...]
proponendo opposizione ex art. 615, co.1, c.p.c. avverso le Controparte_3 cartelle esattoriali nn. 09720050121528321002, 09720060112347782003, 09720090179331684001, 12520000002725478000, 2520010028031165000, 12520020012425142000, 12520050014943868000 e 12520060005887671000 al fine di ottenere, previa sospensione dell'esecuzione delle indicate cartelle, la declaratoria di estinzione dei relativi tributi per intervenuta prescrizione. Costituendosi in giudizio l e l' Controparte_1 Controparte_3 hanno chiesto il rigetto dell'opposizione eccependo: a) in via preliminare, l'inammissibilità della opposizione per intervenuta maturazione del termine decadenziale di 60 giorni decorrente dal giorno delle notifiche;
b) ancora in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Tribunale di Viterbo, appartenendo la competenza a decidere in favore del Giudice tributario;
c) nel merito, l'infondatezza dell'opposizione non essendo intervenuta la prospettata prescrizione dei tributi oggetto di causa. Nel corso del processo, risultando la causa matura in ragione dei documenti depositati, la stessa veniva posta in decisione in data 30.10.2025. Rileva questo giudicante, in via preliminare ed assorbente, il proprio difetto di giurisdizione a decidere in merito alla presente opposizione. Ed invero, muovendo dal dato normativo si osserva che ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 546 del 1992, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano, invece, escluse dalla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. In tema di riparto di giurisdizione tra giudice tributario ed ordinario su atti di riscossione coattiva di natura tributaria la Suprema Corte la quale, ha da tempo attribuito alla giurisdizione tributaria “…la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale
o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
ed alla giurisdizione ordinaria la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (nella caso in esame, era stata ritenuta la giurisdizione del giudice tributario in ragione del fatto che la prospettata prescrizione si collocava a monte della notifica della cartella di pagamento)” (Cass. 21642/2021; Cass. 7822/2020). Ora, più recentemente (Cass. SSUU. N. 2098/2025), proprio con riferimento alla prescrizione, è stato precisato che la cognizione di tale questione, anche se maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra comunque nella giurisdizione del giudice tributario, restando escluse da quest'ultima giurisdizione le sole controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, e non anche, quindi, quelle aventi ad oggetto la eccepita prescrizione, questioni, queste, certamente da non ricomprendere tra gli atti esecutivi. Pertanto, considerato che quanto prospettato da parte opponente - secondo cui i fatti estintivi della pretesa tributaria che si erano collocati a valle della notifica delle cartelle dovevano intendersi devoluti alla cognizione del giudice ordinario e preso atto della validità della notifica delle cartelle esattoriali - non può dunque trovare condivisione. Ne consegue che, con riferimento all'opposizione in esame poiché la competenza a decidere la questione appartiene al giudice tributario, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito. Ogni ulteriore eccezione o deduzione deve ritenersi assorbita. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, deduzione o istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara il proprio difetto di giurisdizione a decidere sulla presente opposizione, appartenendo la cognizione della questione al Giudice Tributario.
2) Condanna al pagamento delle spese processuali nei confronti di Parte_1
( ) e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
( , liquidate in euro 3.000,00 oltre IVA, CPA e 15% spese forfettarie P.IVA_2 come per legge.
Così deciso in Viterbo, 05/12/2025 Il Giudice
EU RI UR
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo, sezione civile, in persona del G.U. dott. EU RI UR, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 841/2024 avente ad oggetto: opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. TRA
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NC SC come da procura in atti PARTE OPPONENTE CONTRO
) e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
) con l'Avvocatura Generale dello Stato
[...] P.IVA_2
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI: all'udienza del 30.10.2023 tenutasi in modalità telematica, la sola parte opposta ha trasmesso note scritte contenenti le seguenti conclusioni: “Voglia codesto Ecc.mo Giudice accogliere gli argomenti esposti in comparsa e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione avversaria, il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia tributaria di Viterbo, ovvero, in subordine, rigettare la domanda di sospensione cautelare della cartella di pagamento impugnata e, nel merito, la promossa opposizione, con condanna di parte opponente al pagamento, nei confronti delle qui rappresentate Amministrazioni, delle spese processuali relative all'intero giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Sig. ha convenuto in giudizio l e la Parte_1 Controparte_1 [...]
proponendo opposizione ex art. 615, co.1, c.p.c. avverso le Controparte_3 cartelle esattoriali nn. 09720050121528321002, 09720060112347782003, 09720090179331684001, 12520000002725478000, 2520010028031165000, 12520020012425142000, 12520050014943868000 e 12520060005887671000 al fine di ottenere, previa sospensione dell'esecuzione delle indicate cartelle, la declaratoria di estinzione dei relativi tributi per intervenuta prescrizione. Costituendosi in giudizio l e l' Controparte_1 Controparte_3 hanno chiesto il rigetto dell'opposizione eccependo: a) in via preliminare, l'inammissibilità della opposizione per intervenuta maturazione del termine decadenziale di 60 giorni decorrente dal giorno delle notifiche;
b) ancora in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Tribunale di Viterbo, appartenendo la competenza a decidere in favore del Giudice tributario;
c) nel merito, l'infondatezza dell'opposizione non essendo intervenuta la prospettata prescrizione dei tributi oggetto di causa. Nel corso del processo, risultando la causa matura in ragione dei documenti depositati, la stessa veniva posta in decisione in data 30.10.2025. Rileva questo giudicante, in via preliminare ed assorbente, il proprio difetto di giurisdizione a decidere in merito alla presente opposizione. Ed invero, muovendo dal dato normativo si osserva che ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 546 del 1992, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano, invece, escluse dalla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. In tema di riparto di giurisdizione tra giudice tributario ed ordinario su atti di riscossione coattiva di natura tributaria la Suprema Corte la quale, ha da tempo attribuito alla giurisdizione tributaria “…la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale
o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
ed alla giurisdizione ordinaria la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (nella caso in esame, era stata ritenuta la giurisdizione del giudice tributario in ragione del fatto che la prospettata prescrizione si collocava a monte della notifica della cartella di pagamento)” (Cass. 21642/2021; Cass. 7822/2020). Ora, più recentemente (Cass. SSUU. N. 2098/2025), proprio con riferimento alla prescrizione, è stato precisato che la cognizione di tale questione, anche se maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra comunque nella giurisdizione del giudice tributario, restando escluse da quest'ultima giurisdizione le sole controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, e non anche, quindi, quelle aventi ad oggetto la eccepita prescrizione, questioni, queste, certamente da non ricomprendere tra gli atti esecutivi. Pertanto, considerato che quanto prospettato da parte opponente - secondo cui i fatti estintivi della pretesa tributaria che si erano collocati a valle della notifica delle cartelle dovevano intendersi devoluti alla cognizione del giudice ordinario e preso atto della validità della notifica delle cartelle esattoriali - non può dunque trovare condivisione. Ne consegue che, con riferimento all'opposizione in esame poiché la competenza a decidere la questione appartiene al giudice tributario, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito. Ogni ulteriore eccezione o deduzione deve ritenersi assorbita. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, deduzione o istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara il proprio difetto di giurisdizione a decidere sulla presente opposizione, appartenendo la cognizione della questione al Giudice Tributario.
2) Condanna al pagamento delle spese processuali nei confronti di Parte_1
( ) e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
( , liquidate in euro 3.000,00 oltre IVA, CPA e 15% spese forfettarie P.IVA_2 come per legge.
Così deciso in Viterbo, 05/12/2025 Il Giudice
EU RI UR