Articolo 14 della Legge 5 giugno 1989, n. 219
Articolo 13Articolo 15
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7 giugno 1989
Art. 14. 1. L' articolo 23 della legge 25 gennaio 1962, n. 20 , e' sostituito dal seguente:
" Art. 23 (Poteri della Corte costituzionale). - 1. La Corte puo', anche d'ufficio, adottare i provvedimenti cautelari e coercitivi, personali o reali, che ritiene opportuni. Puo' altresi' revocare o modificare i provvedimenti cautelari e coercitivi deliberati dal comitato di cui all' articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 , come modificato dall' articolo 3 della legge 16 gennaio 1989, n. 1 ".
Nota all'art. 14:
Per il testo dell' art. 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 , come sostituito dall' art. 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 , si vedano le note all'art. 5.
Entrata in vigore il 7 giugno 1989