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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/12/2025, n. 3425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3425 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 23.10.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2717 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 rappresentate e difese, per procure speciali alle liti depositate telematicamente insieme al ricorso in appello, dagli avvocati Gianluigi Baroni, Lorenzo Zanotti e Federica Carelli, con i quale e presso i quali elettivamente domiciliano.
-APPELLANTI-
E
, , e , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 rappresentati e difesi, per procure speciali alle liti depositate telematicamente insieme all'atto di costituzione nel giudizio di appello, dall'avvocata Giulia Valenti, con la quale e presso la quale elettivamente domiciliano.
-APPELLATI-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 4359/2023 pronunciata dal Tribunale di Roma,
IV sezione lavoro e pubblicata in data 28.4.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio di appello e come da verbale di udienza del 23.10.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. congiuntamente proposto, , Controparte_2 CP_3
, , e chiedevano al Tribunale
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6
Pag. 1 a 12
di Roma di: (a) accertare che dal 1.12.2020 l'azienda rappresentata dall'esercizio di attività di vendita al pubblico di prodotti alimentari e non alimentari operante nel punto vendita sito nel Comune di Roma, Via Alberto Pollio n. 50 all'interno del centro commerciale “Roma CA NE era stata trasferita da TA Conad S.p.A. ad e da questa a (b) affermare che i loro rapporti Controparte_1 Parte_2 di lavoro facevano parte del compendio aziendale ceduto, sicché sussisteva il loro diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro con (c) condannare Parte_2
a ripristinare il loro rapporto di lavoro presso il detto punto vendita, Parte_2 con le mansioni e l'inquadramento meglio indicato in ricorso;
(d) condannare TA
Conad S.p.A., e in solido tra loro al pagamento Controparte_1 Parte_2 delle retribuzioni maturate dal 1.12.2020 e sino alla riammissione in servizio, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e al risarcimento del danno alla professionalità ed alla vita di relazione da loro patito.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, nella resistenza delle tre società convenute, dopo aver dato atto della cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione quanto alla posizione di in parziale CP_6 accoglimento delle domande dei lavoratori, così statuiva: « dichiara il diritto dei ricorrenti , , ed alla Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 prosecuzione del rapporto di lavoro con decorrenza dalla data del 1.12.2020, con il medesimo, rispettivo, trattamento economico e normativo posseduto all'atto del passaggio, alle dipendenze della nonché, senza soluzione di Controparte_1 continuità, alla e per l'effetto, ordina alla soc. Parte_2 Parte_2 il ripristino del rapporto degli stessi – con eccezione della presso il punto vendita CP_6 sito in Roma - Centro di ON e condanna, in solido le società resistenti, al risarcimento del danno con il pagamento della somma commisurata alle retribuzioni maturate dalla data del trasferimento del 1.12.2020 alla riammissione, alla stregua della retribuzione pari ad Euro 1.058,02 quanto alla , pari ad Euro 881,69 Controparte_2 quanto alla , pari ad Euro 2.313,63 quanto al , pari ad CP_3 Controparte_4
Euro 1.763,37 quanto al oltre rivalutazione monetaria ed interessi Controparte_5 dal dovuto al saldo».
e Parte_1 Parte_2 CP_1 CP_1 interpongono appello contro questa decisione, alla quale addebitano: (1) l'immotivata ed ingiusta esclusione dell'ammissione delle prove articolate ed offerte in primo grado;
(2) l'errata interpretazione dell'art. 2112 c.c., l'errata affermazione dell'inesistenza di altri rami di azienda (soprattutto il c.d. no food) ulteriori rispetto a quello ceduto e l'aver Pag. 2 a 12
posto a base della decisione una lettura non costituzionalmente orientata dell'art. 2112
c.c.; (3) l'ingiusta condanna al pagamento delle differenze retributive. Chiedono la riforma della decisione gravata, con conseguente reiezione dell'originario ricorso proposto dai lavoratori.
, , ed resistono Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 all'impugnazione, argomentando sull'infondatezza delle singole censure e chiedendone la reiezione.
Ricostituito il contraddittorio in appello, acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 23.10.2025 l'impugnazione era discussa come da verbale e decisa da dispositivo.
2. Preliminarmente la Corte deve osservare che, sebbene le appellanti (nella parte più propriamente espositiva dell'atto di impugnazione) dichiarino di voler censurare la decisione impugnata anche nel punto in cui ha respinto l'eccezione di difetto di interesse agire dei lavoratori (cfr. pag. 2, § A (i) dell'appello), purtuttavia a tale parte volitiva dell'impugnazione non corrisponde nell'intero corpo dell'atto una parte espositiva e critica che illustri le ragioni di supposte erroneità di tale aspetto della decisione gravata;
ne consegue che la censura deve ritenersi inammissibile, sicché sulla sussistenza di interesse ad agire deve ritenersi formato il giudicato.
3. L'esame del secondo motivo di appello, nelle plurime sotto-censure in cui si articola, è prioritario da un punto di vista logico rispetto sia al primo motivo di gravame, che implica la necessità di approfondimenti istruttori e l'impossibilità di decidere sulla base dei soli documenti prodotti e delle sole prospettazioni delle parti, sia al terzo, che presuppone confermata la sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato il diritto per lavoratori a proseguire il rapporto di lavoro con l'acquirente l'azienda.
Il nucleo essenziale della seconda censura può compendiarsi nel rimprovero alla decisione gravata di aver implicitamente ritenuto che oggetto del trasferimento sia stato l'intero compendio aziendale, ossia l'intero punto vendita seppur con superficie ridotta, così non solo omettendo di considerare l'intera portata della riorganizzazione posta in essere da che l'appello assume finalizzata a tutelare Parte_1
l'occupazione dei dipendenti, ma anche trascurando di valutare il complesso dei beni
(ed in particolar modo l'essenziale diversità tra ramo food e ramo no food) rimasto dopo la cessione sulla quale si controverte, che le impugnanti assumono integrare autonomi rami aziendali poi ceduti ad altri soggetti, così non offrendo una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2112 c.c., che secondo le appellanti consentirebbe, anche alla luce del tenore letterale dell'art. 32 d.lgs. 276/2003, di Pag. 3 a 12
frazionare l'unità di aziendale in distinti rami al fine di cederli a terzi così tutelando l'occupazione dei lavoratori ad essi addetti.
L'esame di tali articolate contestazioni deve necessariamente prendere le mosse dall'individuazione del complesso aziendale prima della cessione e dalla ricostruzione delle sue vicende circolatorie, effettivamente descritte dalla sentenza appellata in modo eccessivamente sommario, se non a volte implicito.
Preliminarmente deve ritenersi acquisito al giudizio che gli attuali appellati prima della cessione erano addetti al punto vendita di ON (via Pollio 50), con le mansioni di cassiere ( e ), di capo reparto ( Controparte_2 CP_3 CP_4
) e di addetto alla sicurezza ( , poiché il relativo accertamento
[...] Controparte_5 in fatto della sentenza gravata non è censurato in questa sede.
Tale ricostruzione fattuale, poi, deve essere ulteriormente ampliata, rispetto a quanto riportato in sentenza, ritenendo provato che tali lavoratori, nell'espletamento delle loro mansioni, svolgevano i compiti più dettagliatamente descritti al § 7 del ricorso di primo grado, poiché le relative circostanze di fatto non sono mai state contestate dalle attuali appellanti.
Le originarie resistenti, poi, hanno così descritto l'originaria organizzazione del punto vendita in questione: «il punto vendita di CA NE […] era organizzato secondo il tipico format del Grande Ipermercato, potendo contare su una superficie di vendita di circa 5.704 mq, dedicata alla vendita di un ampio ventaglio di categorie merceologiche, che spaziavano dai generi alimentari ai prodotti non alimentari di carattere durevole (es. articoli per il “campeggio e il giardino”, elettrodomestici, prodotti per lo sport, pelletteria etc.), secondo la formula del “tutto sotto lo stesso tetto» (§ 8.1 della memoria di costituzione di primo grado delle società appellate), nel quale insistevano «da un lato, i reparti dedicati alla vendita di prodotti alimentari […], dall'altro, i reparti attinenti le attività non alimentari» (§ 8.2 della stessa), ai quali si aggiungevano «le funzioni e reparti di supporto alle attività di vendita, distribuiti tra gli uffici (con riferimento alle attività di direzione, contabilità, risorse umane e
“decorazione”) e l'area vendita (tra cui l'accoglienza, le casse, l'assistenza post-vendita, la sicurezza e il ricevimento merci)» (§ 8.3 della stessa).
Le appellanti stesse, dunque, riconoscono in primo luogo che le funzioni (o meglio le mansioni) affidate agli attuali appellati erano in sostanza di ausilio all'intera attività di vendita - senza distinzione tra reparti attinenti alle attività alimentari e reparti attinenti alle attività non alimentari - e quindi in sostanza funzionali alla realizzazione dello scopo produttivo non di un singolo settore (ramo o reparto) del punto vendita, ma Pag. 4 a 12
dell'intero ipermercato nel suo complesso.
Tale conclusione, già implicita nella decisione gravata, trova conferma nella stessa condotta processuale delle attuali impugnanti, le quali, pur a fronte del rilievo critico del primo giudice (si legge in sentenza che « le parti resistenti avrebbero dovuto allegare e provare in qual misura e per quali ragioni le mansioni di cassiera, di controllo e sicurezza, di cui pacificamente si sono sempre occupati gli odierni ricorrenti, siano da considerare inerenti all'uno o all'altro ramo»), ancora oggi continuano a non chiarire e a non spiegare in base a quali criteri e a quali elementi possa ritenersi che il rapporto di lavoro degli originari ricorrenti non ineriva al compendio aziendale ceduto in data
1.12.2020 (il c.d. ramo food), ma ineriva al contrario a quello rimasto nell'organizzazione della cedente (il c.d. ramo no food).
Tali elementi istruttori rappresentano in maniera univoca l'esistenza di un'unica ed unitaria azienda, sostanzialmente coincidente con l'intero ipermercato, all'interno della quale non è possibile identificare autonome realtà produttive qualificabili come singoli rami di azienda.
La diversa tesi delle appellanti, dirette a sostener l'esistenza di siffatti singoli rami già prima della cessione non ha pregio.
Le impugnanti, infatti, individuano tali supposti rami di azienda nei singoli reparti dell'ipermercato o al più nel macro aggregato denominato no food, così facendone consistere l'elemento unificante nella categoria merceologica, ossia nella tipologia di merce posta in vendita, che tuttavia è un elemento che, isolatamente considerato, è estraneo alla nozione di azienda, poiché esula da quell'organizzazione di fattori produttivi finalizzata all'esercizio dell'impresa che, ai sensi dell'art. 2555 c.c., ne rappresenta il tratto caratterizzante.
Le allegazioni delle appellanti circa l'esistenza di una contabilità separata per ogni reparto e la previsione di un budget suddivisa per singoli reparti (§ 6.3), come pure la circostanza che ad ogni settore fosse adibito un capo-reparto, incaricato di elaborare turni di lavoro e piano ferie dei lavoratori addetti (§ 6.4), rappresentano - per come prospettate e per come emergenti dalla documentazione prodotta (doc.
7-9 fasc. I grado res.ti) - circostanze del tutto inconferenti circa la dimostrazione dell'esistenza di un autonomo ramo di azienda, poiché non permettono di affermare che quel determinato reparto (o quel determinato macro aggregato), in ipotesi scorporato dall'ipermercato, dalle funzioni comuni a tutti i reparti (cassa, assistenza clienti, vigilanza) e dai beni strumentali dell'originario imprenditore (non è neppure dedotto che vi fossero nei materiali, diversi dalle mere merci, specificamente destinate ad ogni reparto e d'altra Pag. 5 a 12
parte è pacifico che la licenza di vendita fosse unica e non ancora frazionata), fosse in grado di realizzare un autonomo risultato produttivo che rappresenta il tratto caratterizzante il ramo di azienda, ossia l'autonomia funzionale.
La stesse rappresentazioni fotografiche dell'ipermercato, prodotte dagli originari ricorrenti (doc. 7 fasc. I grado ric.ti) e non contestate dalle attuali appellanti, mostrano un punto vendita di grandi dimensioni, nel quale i prodotti appartenenti a diverse categorie merceologiche sono esposti in mere corsie separate, tutte però all'interno dell'unica indifferenziata struttura di vendita, senza che possa in alcun modo apprezzarsi una loro autonomia funzionale ed organizzativa.
La decisione gravata, dunque, così ampliatane la motivazione, risulta pienamente condivisibile nella parte in cui ha negato l'esistenza di preesistenti rami di azienda, osservando che «l'argomentazione spesa nella note delle parti convenute, riguardante la possibilità di individuare, all'interno del complesso organizzativo aziendale pur preesistente, autonome articolazioni aziendali qualificabili come rami di azienda, seppure astrattamente condivisibile, deve tuttavia scontare il fatto che comunque, e già
a monte, e nella specifica realtà aziendale, sarebbero dovute essere individuabili, in quanto preesistenti, appunto, le diverse micro aziende (rami) ben identificabili, anche in termini di autonomia, pur se insistenti nello stesso perimetro aziendale».
Tali rilievi, dunque, già sarebbero da soli sufficienti a determinare la reiezione del motivo di appello in esame, perché ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003,
l'elemento costitutivo dell'autonomia funzionale va letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza, e ciò anche in armonia con la giurisprudenza della Corte di
Giustizia secondo la quale l'impiego del termine "conservi" nell'art. 6, par. 1, commi 1
e 4 della direttiva 2001/23/CE, implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento (ex multis Cass. 10.7.2025 n. 18947; Cass. 4.8.2021
n. 22249).
La creazione di autonome e distinte realtà produttive, nell'ambito dell'originaria ed unitaria azienda, operato dall'imprenditore unicamente in vista della loro cessione a terzi - ossia in sostanza il piano industriale posto in essere dalle appellanti, volto a separare il produttivo c.d. ramo food - alla fine ceduto a - dal Controparte_7 diverso ed in perdita (spento, secondo la terminologia delle società impugnanti) c.d. ramo no food - alienato a ulteriori soggetti - rappresenta operazione non consentita, per le ragioni già illustrate dal primo giudice, ossia perché l'art. 2112 c.c. non permette che «la parte datoriale possa liberamente individuare il perimetro del ramo, in modo da Pag. 6 a 12
escludere anche personale già inserito nelle attività individuate, ovvero, comunque, abusare di tale istituto – senza il rispetto delle procedure di legge – realizzando concretamente il risultato di liberarsi di settori collaterali e di lavoratori a questi addetti, con il rischio di creare ad hoc false strutture produttive soltanto per disfarsi di un determinato gruppo di lavoratori» (ex multis Cass. 28.9.2015 n. 19141; Cass.
15.4.2014 n. 8757).
La corretta applicazione di tali principi alla presente fattispecie, diversamente da quanto opinano le impugnanti, porta conseguentemente alla statuizione adottata dalla decisione gravata, ossia all'affermazione della continuità del rapporto di lavoro degli attuali appellati con la Parte_2
La decisione gravata, infatti, appare pienamente condivisibile nella parte in cui ha ritenuto che, per effetto della cessione, «sono transitati alla cessionaria ( Pt_2
oltre ai reparti food, anche quelli non food con il relativo personale, tutte le
[...] funzioni ed il relativo personale (con esclusione dei dipendenti illegittimamente non transitati)» e nella parte in cui ha asserito che «la struttura residuata alle vicende di cui
è causa, infatti, rimasta ipermercato, seppure con superficie ridotta (di circa 1000 mq., in 4800 mq) risulta organizzata come prima della cessione, in vari reparti sia alimentari che non».
L'operazione posta in essere con i due contratti stipulati contestualmente il
1.12.2020 (doc. 4 e doc. 5 fasc. I grado ric.ti), infatti, ha comportato l'acquisto da parte di del complesso aziendale in precedenza facente capo a Parte_2
seppur ridotto nei termini sopra riportati, in quanto: Parte_1
(a) l'allegato A richiamato dall'art. 1 del contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato il 1.12.2020 tra ed – allegato non Parte_1 Controparte_1 prodotto dalle appellanti (cfr. doc. 15 del loro fascicolo) ma offerto in comunicazione dalla difesa dei lavoratori (doc. 4 fasc. I grado) – individua l'oggetto della cessione nel ramo di azienda per l'esercizio di vendita al pubblico «di prodotti alimentari e non alimentari»; (b) il contratto di affitto di azienda stipulato in pari data tra Controparte_1
e (doc. 5 fasc. I grado appellati) individua l'oggetto della
[...] Parte_2 cessione nel «ramo di azienda sito in Comune di Roma (RM), via Alberto Pollio 50 […] costituito dal complesso mobiliare destinato alla vendita e al dettaglio di prodotti del settore alimentare e non alimentare» (art. 2 del contratto); (c) le stesse appellanti affermano che «il ramo d'azienda ceduto a abbia costituito fin dal suo Parte_2 trasferimento una porzione di azienda dotata di autonomia funzionale» (pag. 25 dell'appello) Pag. 7 a 12
In sintesi, diversamente da quanto prospettano le appellanti, l'operazione posta in essere il 1.12.2020 ha comportato il trasferimento a dell'intero Parte_2 originario complesso aziendale, restando in capo alla cedente soltanto un coacervo di beni da valutare uti singuli, che, in ragione della già riscontrata carenza del requisito della preesistenza, non rappresentano autonomi rami di azienda.
Ne discende il diritto di tutti i lavoratori originariamente impiegati dalla cedente, ivi compresi anche gli originari impugnanti, alla prosecuzione del rapporto di lavoro con la società cessionaria.
A tali considerazioni, poi, deve aggiungersi che a identica conclusione dovrebbe pervenirsi anche qualora si volesse, per mera ipotesi, aderire alla prospettazione delle impugnanti, circa l'esistenza di distinti rami di azienda ed in particolare di un ramo food
e di un ramo no food.
La sentenza gravata, infatti, seppur con un formulazione lessicale non sintatticamente lineare (ma pur sempre comprensibile), perché formulata in negativo, ha escluso che il rapporto di lavoro degli originari ricorrenti inerisse a quell'entità rimasta (o a quelle entità rimaste) a dopo la cessione a Parte_1
che le appellanti qualificano come autonomo ramo di azienda. Parte_2
La decisione impugnata, infatti, nel disattendere la tesi propugnata dalle appellanti circa l'esistenza di un ramo no food distinto ed autonomo dall'unico e unitario complesso aziendale, ha poi proseguito affermando che «considerate le mansioni dispiegate dagli attuali ricorrenti, in ogni caso, la inerenza al (preteso) ramo, nella fattispecie non appare
e non può affermarsi», valorizzando in tale senso la condotta processuale delle originarie resistenti, le quali, sebbene il «luogo, le attrezzature, le funzioni, sono rimaste le stesse, come accennato, nonché la maggior parte del personale», non avevano né allegato né provato «in qual misura e per quali ragioni le mansioni di cassiera, di controllo e sicurezza, di cui pacificamente si sono sempre occupati gli odierni ricorrenti, siano da considerare inerenti all'uno o all'altro ramo (food non food)».
Tale accertamento in fatto del Tribunale, che chiaramente ha ad oggetto l'inerenza della posizione lavorativa degli appellati al compendio aziendale ceduto a
[...]
non è censurato - neppure sotto il profilo dell'idoneità dimostrativa degli Parte_2 elementi indiziari ed istruttori valorizzati dal primo giudice - dalle impugnanti, le quali ancora nel presente grado continuano a non spiegare le ragioni – diverse ed ulteriori dall'arbitraria decisione datoriale - per le quali gli attuali appellati dovevano e devono considerarsi far parte del c.d. ramo no food, non ceduto a Parte_2
Ne consegue che, proprio in ragione dell'inerenza al compendio ceduto, il rapporto Pag. 8 a 12
di lavoro degli originari ricorrenti deve ritenersi proseguito con la cessionaria
[...]
anche qualora si volesse aderire alla prospettazione delle appellanti in Parte_2 punto di esistenza di plurimi rami di azienda.
Tale prospettazione in ogni caso - si aggiunge per mera esaustività di analisi – non può essere condivisa, poiché il complesso di beni rimasto nella disponibilità di e poi ceduto a terzi (in atti si rinvengono accordi quadro Parte_1 con e ) non ha mai acquisito, neppure dopo il c.d. frazionamento e Parte_3 CP_8 dopo l'operazione del dicembre 2020 della quale qui ci occupa, autonomia funzionale e produttiva e quindi dignità di autonomo ramo aziendale.
L'accordo quadro con del 6.10.2020 (doc. 16 fasc. I grado appellanti) CP_9 prevede (cfr. Allegato 8) dei criteri di trasferimento del personale del tutti eccentrici rispetto all'inerenza del rapporto di lavoro al compendio aziendale ceduto, poiché: (a)
è previsto che passino all'acquirente non tutti i lavoratori addetti al preteso ramo d'azienda, ma solo un limitato numero di essi, peraltro parametrato non sulle esigenze del ramo aziendale stesso, ma sul mero fabbisogno di personale della società cessionaria;
(b) si stabilisce, inoltre, che l'individuazione e la selezione tra chi prosegue il rapporto di lavoro con e chi resta in debba CP_9 Parte_1 avvenire n coerenza con i criteri di anzianità di servizio oppure in base ai diversi criteri Parte oggettivi che verranno di volta in volta concordati in anticipo tra e (c) Parte_1 si pattuisce la possibilità di inserire (questa è la locuzione testualmente utilizzata)
«ulteriori dipendenti di non inclusi nel fabbisogno concordato per ciascun Parte_1 ramo di azienda», prevedendo un successivo limite (in termini di full time equivalent) dei lavoratori così inseribili.
Le stesse parti di tale accordo, dunque, ed in particolare l'attuale appellante, considerano in lavoratori rimasti e da cedere a come un gruppo Parte_3 indifferenziato ed indistinto di prestatori d'opera e non quale elemento personale di un ben specifico ed individuabile complesso aziendale (e quindi quale autonomo fattore produttivo che, combinato e organizzato con gli altri, concorre a realizzare l'autonomia funzionale e produttiva del ramo aziendale), poiché siffatta seconda eventualità avrebbe dovuto determinare la prosecuzione del rapporto di lavoro di tutti gli addetti al ramo aziendale con l'acquirente dello stesso, indipendentemente dal fabbisogno di quest'ultimo e senza necessità di individuazione di autonomi criteri selettivi da parte di alienante ed acquirente.
Identiche considerazioni valgono per l'accordo quadro del 22.6.2021 (doc. CP_8
19 fasc. I grado appellanti), che è addirittura più chiaro in tal senso, poiché Pag. 9 a 12
espressamente afferma (§ 7.1) che il ramo di azienda è ceduto privo di personale dipendente, tanto è vero che il successivo § 7.4 prevede in capo all'acquirente il mero impegno all'assunzione, peraltro in un numero ben delimitato, degli ex dipendenti della cedente.
L'assenza dell'elemento personale chiaramente esclude la configurabilità del ramo di azienda, poiché non si vede come le sole merci e i soli beni strumentali (ivi compresa la licenza di vendita frazionata) possano garantire il risultato produttivo, ossia la vendita delle merci a terzi, in difetto di quei dipendenti che dovrebbero proporre quelle merci ai potenziali clienti, incassare il corrispettivo della vendita, provvedere al rifornimento ed alla gestione del magazzino e adempiere alle operazioni fiscali connesse alla vendita.
In senso contrario non giova invocare l'accordo sindacale raggiunto, peraltro con una sola sigla sindacale, in relazione alla cessione a (doc. 18 fasc. I grado Parte_3 res.ti), poiché dette pattuizioni, per quanto raggiunte ai sensi dell'art. 47 l. 482/1990 e per quanto stipulate nel quadro di una crisi aziendale e per il mantenimento dell'occupazione, non possono disporre dell'occupazione preesistente al trasferimento dell'impresa, nel senso che essi possono introdurre modifiche, eventualmente anche in peius, all'assetto economico-normativo in precedenza acquisito dai singoli lavoratori, ma non derogare al passaggio automatico dei lavoratori all'impresa cessionaria (Cass.
1.6.2020 n. 110414) e (aggiunge la Corte) a maggior ragione non possono derogare alla nozione normativa di azienda di cui all'art. 2555 c.c., così qualificando come autonomo ramo singoli beni e rapporti di lavoro, non unificati dall'unitario scopo produttivo e quindi privi di autonomia funzionale ed organizzativa.
Il secondo motivo di censura è dunque respinto, restando irrilevanti le ulteriori allegazioni delle appellanti, anche quelle dirette a postulare la necessità di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2112 c.c. o a postulare la legittimità dell'operazione di frazionamento aziendale siccome finalizzata alla salvaguardia occupazionale.
L'una e l'altra tesi, infatti, riposano su di un presupposto qui rivelatosi insussistente, ossia l'avvenuta creazione di plurimi e distinti rami di azienda, aggiuntivi rispetto all'unico complesso aziendale ceduto a Controparte_7
A ciò aggiungasi che l'operazione posta in essere, in estrema sintesi, pur volendo supporre l'effettiva esistenza di esuberi, ha privato i lavoratori interessati delle garanzie
(anche ma non solo procedimentali) di cui alla l. 223/1991, in sostanza smistandoli tra vari e distinti nuovi datori di lavoro - la cui idoneità a mantenere l'occupazione si ignora
- secondo criteri arbitrariamente concordati tra la cedente e le varie cessionarie e senza Pag. 10 a 12
che la loro posizione lavoartiva fosse comparata con quella degli altri lavoratori addetti all'intero compendio aziendale.
4. Le considerazioni che precedono portano alla reiezione anche del primo motivo di appello, posto che i documenti già prodotti, valutati alla luce delle contrapposte deduzioni e contestazioni difensive delle parti, consente la compiuta ricostruzione delle circostanze rilevanti ai fini della decisione, senza alcuna necessità di ammettere la prova orale, correttamente disattesa dal primo giudice.
5. Il terzo motivo di appello censura la decisione gravata nella parte in cui, dopo aver ordinato a il ripristino del rapporto di lavoro, ha condannato Parte_2 le resistenti «al risarcimento del danno con il pagamento della somma commisurata alle retribuzioni maturate dalla data del trasferimento del 1.12.2020 alla riammissione».
La doglianza è irrilevante nella parte in cui afferma che i lavoratori appellati non hanno diritto alle retribuzioni, ma al mero risarcimento del danno, perché essa non porterebbe in ogni caso alla riforma della decisione impugnata, ma unicamente alla correzione della sua motivazione, per l'assorbente considerazione che siffatto risarcimento ben può essere commisurato alle retribuzioni alle quali i prestatori d'opera avrebbero avuto diritto ove il loro rapporto di lavoro fosse proseguito con il cessionario.
La tesi volte a postulare la detraibilità, sub specie di aliunde perceptum, di quanto percepito a titolo di CIGS, poi, come rettamente osservato dal Tribunale, sarebbe comunque infondata anche nella prospettiva risarcitoria (arg. ex Cass. 18.9.2019 n.
23306).
L'appello, poi, neppure proposta la percezione da parte dei lavoratori di altre somme astrattamente valutabili a tal fine ed in ipotesi non considerate dalla decisione gravata.
L'ultima ragione di censura è poi diretta a postulare che i singoli lavoratori avrebbero diritto alle retribuzioni non dalla cessione del ramo di azienda (1.12.2020), ma dell'offerta delle prestazioni lavorative, ossia in sintesi dalla costituzione in mora.
La tesi però non ha pregio, perché, richiamando la diversa fattispecie della cessione di azienda (e del contratto di lavoro) dichiarata nulla (nella quale il rapporto di lavoro con la cedente viene a cessare, seppur in attuazione di un negozio invalido), omette di considerare il tratto differenziale che caratterizza la presente vicenda, connotata dal principio dell'automatica prosecuzione del rapporto di lavoro sancito dall'art. 2112 c.c., che prescinde da ogni possibile manifestazione di volontà delle parti e che trova applicazione per il solo fatto dell'inerenza del rapporto di lavoro al complesso aziendale ceduto, indipendentemente dallo strumento giuridico con il quale si attua detto Pag. 11 a 12
trasferimento.
In altri termini, per effetto e al momento della cessione, l'acquirente del ramo di azienda è tenuto a ricevere la prestazione lavorativa di tutti i lavoratori facenti parte del complesso aziendale e a corrispondere loro la retribuzione dovuta.
Nella presente fattispecie, l'illegittima esclusione degli attuali appellati dall'elenco, allegato al contratto di cessione, dei lavoratori che avevano diritto alla prosecuzione del rapporto con costituisce allo stesso tempo ingiustificato rifiuto Parte_2 della prestazione lavorativa, che non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di corrispondere la retribuzione, e manifestazione scritta della volontà di non adempiere, che ai sensi dell'art. 1218, comma 2 n. 2) c.c. rende superflua, perché non più necessaria, l'autonoma costituzione in mora da parte del lavoratore.
La condanna al pagamento delle differenze di retribuzione maturate dal 1.12.2020
è coerente con questi principi e quindi la censura deve essere disattesa, così confermando la decisione impugnata.
6. L'appello è dunque respinto
Le spese del grado seguono la soccombenza.
La Corte, infine, dà atto che sussistono per le appellanti le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
a) respinge l'appello;
b) condanna le appellanti in solido a rifondere agli appellati le spese del grado, che liquida in complessivi € 8.500,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, Iva e CPA come per legge, da distrarsi;
c) dà atto che sussistono nei confronti delle appellanti le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, il 23.10.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
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