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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/11/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8041 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giancarlo Loddo, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giancarlo Loddo, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
GI NA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 14/09/1979, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Iglesias, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando Parte_1 CP_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi ogni loro trasferimento.
2) La casa coniugale, sita in Cagliari nella Via dei Passeri n. 12, di proprietà esclusiva del IG. , continuerà ad essere abitata dalla IG.ra sino al CP_1 Pt_1 momento in cui dovesse decidere di trasferirsi altrove e/o fino a quando al sig.
sarà concesso di restare nella casa di Quartu Sant'Elena nella Via Pitz'e CP_1
Serra n. 30 presso la quale trasferirà la propria residenza come da accordi con il figlio . Per_1
3) Il IG. custodirà una copia delle chiavi di ingresso dell'immobile in CP_1
Cagliari nella Via dei Passeri n. 12 per motivi di sicurezza.
4) A titolo di contributo al mantenimento, il IG. verserà in favore CP_1 della IG.ra , entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di Parte_1 euro 1.000,00 (euro mille/00).
Pag. 2 di 3 Inoltre il IG. rimborserà alla IG.ra quanto dalla CP_1 Parte_1 stessa dovuto all'erario per le imposte sul reddito eventualmente generato alla beneficiaria dalla corresponsione del citato assegno.
5) La IG.ra con riferimento all'immobile a lei assegnato, si farà carico delle Pt_1 spese condominiali ordinarie, che attualmente ammontano ad euro 204,00 trimestrali (con scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre).
6) Le citate spese ordinarie condominiali, seppure a carico della IG.ra Pt_1 verranno anticipate dal IG. a mezzo bonifico bancario, che provvederà a CP_1 recuperarle trattenendole dall'assegno mensile di mantenimento del coniuge, mentre le spese condominiali straordinarie, del citato immobile, saranno interamente a carico del IG. . CP_1
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 20/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8041 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giancarlo Loddo, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giancarlo Loddo, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
GI NA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 14/09/1979, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Iglesias, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando Parte_1 CP_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi ogni loro trasferimento.
2) La casa coniugale, sita in Cagliari nella Via dei Passeri n. 12, di proprietà esclusiva del IG. , continuerà ad essere abitata dalla IG.ra sino al CP_1 Pt_1 momento in cui dovesse decidere di trasferirsi altrove e/o fino a quando al sig.
sarà concesso di restare nella casa di Quartu Sant'Elena nella Via Pitz'e CP_1
Serra n. 30 presso la quale trasferirà la propria residenza come da accordi con il figlio . Per_1
3) Il IG. custodirà una copia delle chiavi di ingresso dell'immobile in CP_1
Cagliari nella Via dei Passeri n. 12 per motivi di sicurezza.
4) A titolo di contributo al mantenimento, il IG. verserà in favore CP_1 della IG.ra , entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di Parte_1 euro 1.000,00 (euro mille/00).
Pag. 2 di 3 Inoltre il IG. rimborserà alla IG.ra quanto dalla CP_1 Parte_1 stessa dovuto all'erario per le imposte sul reddito eventualmente generato alla beneficiaria dalla corresponsione del citato assegno.
5) La IG.ra con riferimento all'immobile a lei assegnato, si farà carico delle Pt_1 spese condominiali ordinarie, che attualmente ammontano ad euro 204,00 trimestrali (con scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre).
6) Le citate spese ordinarie condominiali, seppure a carico della IG.ra Pt_1 verranno anticipate dal IG. a mezzo bonifico bancario, che provvederà a CP_1 recuperarle trattenendole dall'assegno mensile di mantenimento del coniuge, mentre le spese condominiali straordinarie, del citato immobile, saranno interamente a carico del IG. . CP_1
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 20/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3