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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 3804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3804 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dr. Alberto CELESTE - Presidente dr. ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 18.11.2025 in II grado R.G. n. 3480/2024 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 12930/2024 emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Bianchini ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescenzio n. 20; APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini, giusta procura generale CP_1 alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria, 29; APPELLATO
NONCHE'
Controparte_2
APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso pervenuto il 5/1/2024, ed iscritto al n. 822, conveniva Parte_1 innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, l proponendo CP_1 opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776 2023 00000929 000, notificatagli il 20/6/2023, “anche” in relazione ai seguenti titoli: 1) avviso di addebito n.397 2016 0007529315 000, indicato come notificato il 23/7/2016, avente ad oggetto contributi Ivs fissi omessi relativi agli anni 2014 e 2015 e relativi accessori;
2) avviso di addebito n.397 2016 0023848282 000, indicato come notificato il 29/12/2016, avente ad oggetto contributi Ivs fissi omessi relativi agli anni 2014 e 2015 e relativi accessori;
3) avviso di addebito n.397 2017 0009882392 000, indicato come notificato il 3/1/2018, avente ad oggetto contributi Ivs fissi omessi relativi all'anno 2016 e relativi accessori;
4) avviso di addebito n.397 2018 0012573416 000, indicato come notificato il 1/8/2018, avente ad oggetto contributi Ivs fissi omessi relativi all'anno 2017 e relativi accessori;
5) avviso di addebito n.397 2018 0027843410 000, indicato come notificato il 1/2/2019, avente ad oggetto contributi Ivs fissi omessi relativi agli anni 2017 e 2018 e relativi accessori;
6) avviso di addebito n.397 2019 0008067141 000, indicato come notificato il 14/8/2019, avente ad oggetto contributi Ivs fissi omessi relativi all'anno 2018 e relativi accessori;
7) avviso di addebito n.397 2019 0025478458 000, indicato come notificato il 28/11/2019, avente ad oggetto contributi Ivs fissi omessi relativi agli anni 2018 e 2019 e relativi accessori. A fondamento dell'opposizione, volta (in sintesi) all'invalidazione dei titoli e del provvedimento, ed all'accertamento negativo dei crediti, deduceva (in sintesi): a) inesistenza dei titoli;
b) omessa o comunque invalida notifica degli stessi;
c) decadenza (mancato rispetto del termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello fissato per il versamento o alla data dell'accertamento); d) prescrizione estintiva. Resisteva l chiedendo dirsi il ricorso inammissibile e/o infondato e in subordine CP_1 chiamarsi in causa l (di seguito, talora, breviter Controparte_2 CP_3 perché (in sintesi): l'opposizione era tardiva, posto che gli avvisi di addebito erano stati a suo tempo regolarmente notificati e non opposti nel termine perentorio di cui all'art. 24, co.5, del d.lgs n.46/99; termine comunque non osservato neanche per via recuperatoria;
in ogni caso non v'era alcuna contestazione del merito delle pretese creditorie;
riguardo alla prescrizione che si assumeva maturata dopo la notifica dei titoli, soggetta peraltro alla normativa emergenziale, spettava al Concessionario provare di averla prevenuta;
l'art. 25 del d.lgs n.46/99 e l'art. 25 del DPR n.602/73 non erano applicabili ed erano stati comunque osservati. Alla prima udienza (21/3/2024) il giudice poneva questione di difetto di giurisdizione/incompetenza su tutti i titoli non previdenziali ed autorizzava la chiamata in causa di L si CP_3 Controparte_2 costituiva in giudizio eccependo pregiudizialmente il difetto di giurisdizione/competenza del giudice adito su tutti i titoli non previdenziali;
e nel merito respingersi il ricorso perchè (in sintesi): essa non aveva legittimazione passiva sulla pretesa mancata notifica degli avvisi di addebito;
la prescrizione era stata impedita anche dalla notifica di atti interruttivi. Con ricorso pervenuto il 26/1/2024 ed iscritto al n. 3648 Parte_1 conveniva in giudizio l proponendo opposizione avverso “precetto” (recte: CP_1 intimazione di pagamento) n. 097 2024 9007499549 000, notificatagli il 26/1/2024 ed avverso i seguenti titoli, con la stessa rivendicati: 1) avviso di addebito n.397 2016 0007529315 000, indicato come notificato il 23/7/2016, avente ad oggetto contributi Ivs fissi omessi relativi agli anni 2014 e 2015 e relativi accessori;
2) avviso di addebito n.397 2016 0023848282 000, indicato come notificato il 29/12/2016, avente ad oggetto contributi Ivs fissi omessi relativi agli anni 2014 e 2015 e relativi accessori;
3) avviso di addebito n.397 2017 0009882392 000, indicato come notificato il 3/1/2018, avente ad oggetto contributi Ivs fissi omessi relativi all'anno 2016 e relativi accessori;
4) avviso di addebito n.397 2018 0012573416 000, indicato come notificato il 1/8/2018, avente ad oggetto contributi Ivs fissi omessi relativi all'anno 2017 e relativi accessori;
5) avviso di addebito n.397 2018 0027843410 000, indicato come notificato il 1/2/2019, avente ad oggetto contributi Ivs fissi omessi relativi agli anni 2017 e 2018 e relativi accessori;
6) avviso di addebito n.397 2019 0008067141 000, indicato come notificato il 14/8/2019, avente ad oggetto contributi Ivs fissi omessi relativi all'anno 2018 e relativi accessori;
7) avviso di addebito n.397 2019 0025478458 000, indicato come notificato il 28/11/2019, avente ad oggetto contributi Ivs fissi omessi relativi agli anni 2018 e 2019 e relativi accessori. 8) avviso di addebito n.397 2021 0009083837 000, indicato come notificato il 20/11/2021, avente ad oggetto contributi Ivs fissi omessi relativi all'anno 2019 e relativi accessori. 9) avviso di addebito n.397 2022 0007037012 000, indicato come notificato il 18/7/2022, avente ad oggetto contributi Ivs fissi omessi relativi all'anno 2020 e relativi accessori. 10) avviso di addebito n.397 2022 0027971716 000, indicato come notificato il 19/1/2023, avente ad oggetto contributi Ivs fissi omessi relativi all'anno 2021 e relativi accessori. A fondamento dell'opposizione, volta (in sintesi) all'invalidazione dei titoli e del provvedimento, ed all'accertamento negativo dei crediti, deduceva (in sintesi): a) inesistenza dei titoli;
b) omessa o comunque invalida notifica degli stessi;
c) decadenza (mancato rispetto del termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello fissato per il versamento o alla data dell'accertamento); d) prescrizione estintiva. Resisteva l eccependo CP_1 pregiudizialmente la nullità del ricorso per nullità della procura alle liti siccome in copia cartacea scansionata, priva di sottoscrizione autografa e di attestazione di conformità; la nullità del ricorso per carente esposizione dei fatti e la larga inconferenza dei motivi di opposizione. Nel merito, contestava le avverse domande perché (in sintesi): i titoli erano stati a suo tempo regolarmente notificati e non opposti nel termine perentorio di cui all'art. 24, co.5, del d.lgs n.46/99; termine comunque non osservato neanche per via recuperatoria;
in ogni caso non v'era alcuna contestazione del merito delle pretese creditorie;
riguardo alla prescrizione che si assumeva maturata dopo la notifica dei titoli, questa non era spirata, anche per essere soggetta peraltro alla normativa emergenziale. Alla prima udienza (4/4/2021) il giudice poneva questione di difetto di giurisdizione/incompetenza su tutti i titoli non previdenziali. Quindi ordinava la chiamata in causa di L si costituiva in giudizio eccependo CP_3 Controparte_2 pregiudizialmente il difetto di giurisdizione/competenza del giudice adito su tutti i titoli non previdenziali;
l'inammissibilità del ricorso posto che tutti gli avvisi di addebito impugnati erano già stati intimati con la precedente comunicazione di iscrizione ipotecaria;
nel merito respingersi il ricorso perchè (in sintesi): essa non aveva legittimazione passiva sulla pretesa mancata notifica degli avvisi di addebito;
la prescrizione era stata impedita anche dalla notifica di atti interruttivi. Il Tribunale così statuiva: “a) dichiara il proprio difetto di giurisdizione/competenza per tutti i titoli non previdenziali;
b) nel resto respinge, e per quanto di ragione dichiara CP_ inammissibili i ricorsi;
c) condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell e della
, delle spese dei due giudizi, che liquida, per ciascuno Controparte_2 di detti soggetti, quanto al giudizio n. 822, in €. 3.500,00 per compensi;
e quanto al giudizio n. 3648, in €. 5.000,00 per compensi, oltre, quanto ad S.F., Iva e Cpa.”. CP_3 Con ricorso depositato il 17.12.2024, ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza indicata in oggetto del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro. Si è costituito l che ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile, e comunque CP_1 di rigettarlo perché infondato in fatto e diritto. L non si è costituita (ma notifica?). Controparte_2
Con l'atto d'appello censura la decisione del Tribunale Parte_1 evidenziando che:
“Dal tenore testuale della norma emerge che la sospensione dei termini ivi prevista concerne esclusivamente le cartelle di pagamento e le ingiunzioni di pagamento notificate nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e i cui termini di versamento scadevano nel medesimo lasso temporale. La norma in questione invece non interessa le ingiunzioni di pagamento notificate precedentemente a tale periodo né quelle notificate nel periodo successivo. E poiché l'ingiunzione oggi impugnata è stata notificata solo in data 27.4.2023, il credito oggetto della stessa, che trae origine da un verbale del codice della strada notificato in data 20.1.2017 non può che considerarsi prescritto ai sensi dell'art. 209 del c.d.s.: la prescrizione può dirsi maturata in data 20.1.2022. La recente giurisprudenza in materia, secondo la quale la sospensione di cui all'art. 68 D.L. 18/2020 non può essere applicata alle cartelle e alle ingiunzioni non emesse e non notificate nel periodo di cui al comma 1 (Cfr. Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado Taranto, 12 marzo 2024, n.368). Si eccepisce l'intervenuta prescrizione delle pretese in esame, anche ai sensi dell'art. 615 c.p.c. La conseguenza di ciò comporta l'impossibilità per l'Agente della Riscossione nonché dell'ente impositore di richiedere le somme … Si eccepisce l'inesistenza della notificazione delle cartelle esattoriali, ove richiesto di ogni atto presupposto, e di ogni atto interruttivo, poiché non eseguite conformemente a legge, dunque in assenza dei requisiti ex artt. 137, 140, 143, 160 c.p.c. e s.s. Il Giudice dovrà sempre verificare la regolarità del procedimento notificatorio: “Il rilievo sulla validità della notificazione, quand'anche genericamente proposto in primo grado, impone al giudice di verificare comunque la regolarità di tutto il procedimento notificatorio” C. 21889/2023 … Lo scrivente difensore si oppone sin da ora alla statuizione sulle spese, insistendo per la condanna, non potendo gravare sul cittadino gli oneri di una causa davanti al Giudice a seguito di pretese creditorie inesigibili. Recente ordinanza della Suprema Corta sentenza n. 8272/2020 ha insegnato: “Le spese del giudizio proposta da un contribuente contro le cartelle esattoriali, relativi a debiti tributari e previdenziali prescritti, sono a carico dell'amministrazione resistente, a meno che non sussistano gravi ed eccezionali ragioni, espressamente motivate, che permettano la compensazione”. Recentissima dalla Suprema Corte, ordinanza n. 1950/2022, ha precisato: “In materia di speseprocessuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza”. Da ultimo si osserva che le spese legali non possono mai essere liquidate al di sotto dei parametri forensi minimi C. 25847-2023”. CP_
Invero, l nella propria memoria difensiva ha dedotto preliminarmente che:
“L' appello sottoposto all'esame di codesta Ecc.ma Corte di Appello è infondato e non meritevole di accoglimento in quanto contiene generiche censure alla sentenza impugnata;
non sono state indicate le modifiche proposte con riferimento a ciascuna parte della sentenza;
non viene individuato il testo di una nuova pronuncia volta a modificare le argomentazioni del primo giudice in ordine ad ulteriore capo rilevante;
non indica concretamente le parti specifiche della sentenza che si intende impugnare e le modifiche che si richiedono in fatto, in relazione alla ricostruzione compiuta dal primo Giudice, nonché l'indicazione delle circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. In definitiva impedisce direttamente al giudice di comprendere per quale motivo la sentenza dovrebbe essere riformata e in quali termini debba essere motivata poiché, seppur contestando la sentenza in alcune sue parti, si limita a riportare le eccezioni e difese già rassegnate in primo grado lamentando che non siano state accolte le proprie conclusioni – peraltro del tutto contraddittorie, per come si vedrà nel prosieguo, con l'intero atto di appello - senza che dette contestazioni possano in qualche modo smontare l'impalcatura della sentenza basata su un ragionamento logico correttamente operato dal Giudice di primo grado che fonda il suo convincimento su tutto il corredo probatorio offerto dallo scrivente e che dunque con un ragionamento a tutto raggio, che ( CP_4 contrariamente a quanto sostenuto dalla appellante ) non ha trascurato nessuna delle prove addotte da entrambe le parti, ed ha costruito ineccepibilmente la relativa motivazione”.
Ebbene, sull'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata è noto che
“Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, così Cass. sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017. Invero, nel caso di specie parte appellante richiama parti della gravata sentenza che intende censurare, ma non sempre specifica con chiarezza perché le stesse dovrebbero essere modificate, limitandosi a riproporre questioni già affrontate e decise, con articolata motivazione, dal giudice di primo grado.
Pertanto. deve dichiararsi in gran parte inammissibile il gravame. Solo con riguardo al profilo della sospensione dei termini prevista per il Covid deve precisarsi quanto segue: Invero, l'art. 37 testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 ((Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria)) prevede che:
“1. Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria gia' versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
2. I termini di prescrizione ((delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria)) di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. L'art. 11 Testo del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 323 del 31 dicembre 2020), coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 (entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione in GU ossia il 31.12.2020), Proroga di termini in materia di competenza del ((Ministero)) del lavoro e delle politiche sociali stabilisce che
“1. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole "nei successivi tre anni da tale data" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021".
((1-bis. Per il solo anno 2019, i termini di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e all'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono differiti al 31 dicembre 2020)).
2. All'articolo 1, comma 445, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "sino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2021".
3. All'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31dicembre 2021".
4. All'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31dicembre 2021".
5. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e' prorogato al 31 dicembre 2021 ai fini del recupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di verifica reddituale, nei confronti dei pensionati della Gestione previdenziale privata, relative al periodo d'imposta 2018, nonche' ai fini delle conseguenti attivita' di sospensione, revoca ed eventuale ripristino delle prestazioni medesime.
6. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "quarantotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "cinquantaquattro mesi";
b) al comma 7, le parole "e 11.200.000 euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", 11.200.000 euro per l'anno 2020 e 5.100.000 euro per l'anno 2021".
7. All'articolo 93, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "fino al 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18".
8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a 5,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo.
10. All'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole «31 dicembre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma pari a 7,5 milioni ((di euro)) per l'anno 2021 si provvede mediante ((corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno,)) dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando ((l'accantonamento)) relativo al Ministero Controparte_5
[...]
((10-bis. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2020, sono differiti al 31 marzo 2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 3,2 milioni di euro per l'anno 2021. L' provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione CP_1 del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.
10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 3,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.)).
Quindi il decorso della prescrizione è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e dal 31.12,2020 fino al 30 giugno 2021 e cioè 129 giorni nel primo caso e 182 nel secondo (comprese le date di decorrenza), ma ciò con rriguardo ai contributi di previdenza e assistenza (a prescindere se si tratti di cartelle di pagamento e le ingiunzioni di pagamento
. Ogni rilievo circa altro tipo di contribuzione rimane estraneo al presente giudizio, come già statuito dal Tribunale che con la gravata sentenza ha già dichiarato il proprio difetto di giurisdizione/competenza per tutti i titoli non previdenziali.
Ne consegue che l'appello deve essere rigettato. In considerazione della soccombenza le spese del grado devono porsi a carico dell'appellante. Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € 3.473,00 in favore dell oltre spese forfettarie nella misura del CP_1
15%, IVA e CPA;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato. Roma, 18.11.2025
L'ESTENSORE Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE Dr. Alberto Celeste
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dr. Alberto CELESTE - Presidente dr. ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 18.11.2025 in II grado R.G. n. 3480/2024 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 12930/2024 emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Bianchini ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescenzio n. 20; APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini, giusta procura generale CP_1 alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria, 29; APPELLATO
NONCHE'
Controparte_2
APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso pervenuto il 5/1/2024, ed iscritto al n. 822, conveniva Parte_1 innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, l proponendo CP_1 opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776 2023 00000929 000, notificatagli il 20/6/2023, “anche” in relazione ai seguenti titoli: 1) avviso di addebito n.397 2016 0007529315 000, indicato come notificato il 23/7/2016, avente ad oggetto contributi Ivs fissi omessi relativi agli anni 2014 e 2015 e relativi accessori;
2) avviso di addebito n.397 2016 0023848282 000, indicato come notificato il 29/12/2016, avente ad oggetto contributi Ivs fissi omessi relativi agli anni 2014 e 2015 e relativi accessori;
3) avviso di addebito n.397 2017 0009882392 000, indicato come notificato il 3/1/2018, avente ad oggetto contributi Ivs fissi omessi relativi all'anno 2016 e relativi accessori;
4) avviso di addebito n.397 2018 0012573416 000, indicato come notificato il 1/8/2018, avente ad oggetto contributi Ivs fissi omessi relativi all'anno 2017 e relativi accessori;
5) avviso di addebito n.397 2018 0027843410 000, indicato come notificato il 1/2/2019, avente ad oggetto contributi Ivs fissi omessi relativi agli anni 2017 e 2018 e relativi accessori;
6) avviso di addebito n.397 2019 0008067141 000, indicato come notificato il 14/8/2019, avente ad oggetto contributi Ivs fissi omessi relativi all'anno 2018 e relativi accessori;
7) avviso di addebito n.397 2019 0025478458 000, indicato come notificato il 28/11/2019, avente ad oggetto contributi Ivs fissi omessi relativi agli anni 2018 e 2019 e relativi accessori. A fondamento dell'opposizione, volta (in sintesi) all'invalidazione dei titoli e del provvedimento, ed all'accertamento negativo dei crediti, deduceva (in sintesi): a) inesistenza dei titoli;
b) omessa o comunque invalida notifica degli stessi;
c) decadenza (mancato rispetto del termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello fissato per il versamento o alla data dell'accertamento); d) prescrizione estintiva. Resisteva l chiedendo dirsi il ricorso inammissibile e/o infondato e in subordine CP_1 chiamarsi in causa l (di seguito, talora, breviter Controparte_2 CP_3 perché (in sintesi): l'opposizione era tardiva, posto che gli avvisi di addebito erano stati a suo tempo regolarmente notificati e non opposti nel termine perentorio di cui all'art. 24, co.5, del d.lgs n.46/99; termine comunque non osservato neanche per via recuperatoria;
in ogni caso non v'era alcuna contestazione del merito delle pretese creditorie;
riguardo alla prescrizione che si assumeva maturata dopo la notifica dei titoli, soggetta peraltro alla normativa emergenziale, spettava al Concessionario provare di averla prevenuta;
l'art. 25 del d.lgs n.46/99 e l'art. 25 del DPR n.602/73 non erano applicabili ed erano stati comunque osservati. Alla prima udienza (21/3/2024) il giudice poneva questione di difetto di giurisdizione/incompetenza su tutti i titoli non previdenziali ed autorizzava la chiamata in causa di L si CP_3 Controparte_2 costituiva in giudizio eccependo pregiudizialmente il difetto di giurisdizione/competenza del giudice adito su tutti i titoli non previdenziali;
e nel merito respingersi il ricorso perchè (in sintesi): essa non aveva legittimazione passiva sulla pretesa mancata notifica degli avvisi di addebito;
la prescrizione era stata impedita anche dalla notifica di atti interruttivi. Con ricorso pervenuto il 26/1/2024 ed iscritto al n. 3648 Parte_1 conveniva in giudizio l proponendo opposizione avverso “precetto” (recte: CP_1 intimazione di pagamento) n. 097 2024 9007499549 000, notificatagli il 26/1/2024 ed avverso i seguenti titoli, con la stessa rivendicati: 1) avviso di addebito n.397 2016 0007529315 000, indicato come notificato il 23/7/2016, avente ad oggetto contributi Ivs fissi omessi relativi agli anni 2014 e 2015 e relativi accessori;
2) avviso di addebito n.397 2016 0023848282 000, indicato come notificato il 29/12/2016, avente ad oggetto contributi Ivs fissi omessi relativi agli anni 2014 e 2015 e relativi accessori;
3) avviso di addebito n.397 2017 0009882392 000, indicato come notificato il 3/1/2018, avente ad oggetto contributi Ivs fissi omessi relativi all'anno 2016 e relativi accessori;
4) avviso di addebito n.397 2018 0012573416 000, indicato come notificato il 1/8/2018, avente ad oggetto contributi Ivs fissi omessi relativi all'anno 2017 e relativi accessori;
5) avviso di addebito n.397 2018 0027843410 000, indicato come notificato il 1/2/2019, avente ad oggetto contributi Ivs fissi omessi relativi agli anni 2017 e 2018 e relativi accessori;
6) avviso di addebito n.397 2019 0008067141 000, indicato come notificato il 14/8/2019, avente ad oggetto contributi Ivs fissi omessi relativi all'anno 2018 e relativi accessori;
7) avviso di addebito n.397 2019 0025478458 000, indicato come notificato il 28/11/2019, avente ad oggetto contributi Ivs fissi omessi relativi agli anni 2018 e 2019 e relativi accessori. 8) avviso di addebito n.397 2021 0009083837 000, indicato come notificato il 20/11/2021, avente ad oggetto contributi Ivs fissi omessi relativi all'anno 2019 e relativi accessori. 9) avviso di addebito n.397 2022 0007037012 000, indicato come notificato il 18/7/2022, avente ad oggetto contributi Ivs fissi omessi relativi all'anno 2020 e relativi accessori. 10) avviso di addebito n.397 2022 0027971716 000, indicato come notificato il 19/1/2023, avente ad oggetto contributi Ivs fissi omessi relativi all'anno 2021 e relativi accessori. A fondamento dell'opposizione, volta (in sintesi) all'invalidazione dei titoli e del provvedimento, ed all'accertamento negativo dei crediti, deduceva (in sintesi): a) inesistenza dei titoli;
b) omessa o comunque invalida notifica degli stessi;
c) decadenza (mancato rispetto del termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello fissato per il versamento o alla data dell'accertamento); d) prescrizione estintiva. Resisteva l eccependo CP_1 pregiudizialmente la nullità del ricorso per nullità della procura alle liti siccome in copia cartacea scansionata, priva di sottoscrizione autografa e di attestazione di conformità; la nullità del ricorso per carente esposizione dei fatti e la larga inconferenza dei motivi di opposizione. Nel merito, contestava le avverse domande perché (in sintesi): i titoli erano stati a suo tempo regolarmente notificati e non opposti nel termine perentorio di cui all'art. 24, co.5, del d.lgs n.46/99; termine comunque non osservato neanche per via recuperatoria;
in ogni caso non v'era alcuna contestazione del merito delle pretese creditorie;
riguardo alla prescrizione che si assumeva maturata dopo la notifica dei titoli, questa non era spirata, anche per essere soggetta peraltro alla normativa emergenziale. Alla prima udienza (4/4/2021) il giudice poneva questione di difetto di giurisdizione/incompetenza su tutti i titoli non previdenziali. Quindi ordinava la chiamata in causa di L si costituiva in giudizio eccependo CP_3 Controparte_2 pregiudizialmente il difetto di giurisdizione/competenza del giudice adito su tutti i titoli non previdenziali;
l'inammissibilità del ricorso posto che tutti gli avvisi di addebito impugnati erano già stati intimati con la precedente comunicazione di iscrizione ipotecaria;
nel merito respingersi il ricorso perchè (in sintesi): essa non aveva legittimazione passiva sulla pretesa mancata notifica degli avvisi di addebito;
la prescrizione era stata impedita anche dalla notifica di atti interruttivi. Il Tribunale così statuiva: “a) dichiara il proprio difetto di giurisdizione/competenza per tutti i titoli non previdenziali;
b) nel resto respinge, e per quanto di ragione dichiara CP_ inammissibili i ricorsi;
c) condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell e della
, delle spese dei due giudizi, che liquida, per ciascuno Controparte_2 di detti soggetti, quanto al giudizio n. 822, in €. 3.500,00 per compensi;
e quanto al giudizio n. 3648, in €. 5.000,00 per compensi, oltre, quanto ad S.F., Iva e Cpa.”. CP_3 Con ricorso depositato il 17.12.2024, ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza indicata in oggetto del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro. Si è costituito l che ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile, e comunque CP_1 di rigettarlo perché infondato in fatto e diritto. L non si è costituita (ma notifica?). Controparte_2
Con l'atto d'appello censura la decisione del Tribunale Parte_1 evidenziando che:
“Dal tenore testuale della norma emerge che la sospensione dei termini ivi prevista concerne esclusivamente le cartelle di pagamento e le ingiunzioni di pagamento notificate nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e i cui termini di versamento scadevano nel medesimo lasso temporale. La norma in questione invece non interessa le ingiunzioni di pagamento notificate precedentemente a tale periodo né quelle notificate nel periodo successivo. E poiché l'ingiunzione oggi impugnata è stata notificata solo in data 27.4.2023, il credito oggetto della stessa, che trae origine da un verbale del codice della strada notificato in data 20.1.2017 non può che considerarsi prescritto ai sensi dell'art. 209 del c.d.s.: la prescrizione può dirsi maturata in data 20.1.2022. La recente giurisprudenza in materia, secondo la quale la sospensione di cui all'art. 68 D.L. 18/2020 non può essere applicata alle cartelle e alle ingiunzioni non emesse e non notificate nel periodo di cui al comma 1 (Cfr. Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado Taranto, 12 marzo 2024, n.368). Si eccepisce l'intervenuta prescrizione delle pretese in esame, anche ai sensi dell'art. 615 c.p.c. La conseguenza di ciò comporta l'impossibilità per l'Agente della Riscossione nonché dell'ente impositore di richiedere le somme … Si eccepisce l'inesistenza della notificazione delle cartelle esattoriali, ove richiesto di ogni atto presupposto, e di ogni atto interruttivo, poiché non eseguite conformemente a legge, dunque in assenza dei requisiti ex artt. 137, 140, 143, 160 c.p.c. e s.s. Il Giudice dovrà sempre verificare la regolarità del procedimento notificatorio: “Il rilievo sulla validità della notificazione, quand'anche genericamente proposto in primo grado, impone al giudice di verificare comunque la regolarità di tutto il procedimento notificatorio” C. 21889/2023 … Lo scrivente difensore si oppone sin da ora alla statuizione sulle spese, insistendo per la condanna, non potendo gravare sul cittadino gli oneri di una causa davanti al Giudice a seguito di pretese creditorie inesigibili. Recente ordinanza della Suprema Corta sentenza n. 8272/2020 ha insegnato: “Le spese del giudizio proposta da un contribuente contro le cartelle esattoriali, relativi a debiti tributari e previdenziali prescritti, sono a carico dell'amministrazione resistente, a meno che non sussistano gravi ed eccezionali ragioni, espressamente motivate, che permettano la compensazione”. Recentissima dalla Suprema Corte, ordinanza n. 1950/2022, ha precisato: “In materia di speseprocessuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza”. Da ultimo si osserva che le spese legali non possono mai essere liquidate al di sotto dei parametri forensi minimi C. 25847-2023”. CP_
Invero, l nella propria memoria difensiva ha dedotto preliminarmente che:
“L' appello sottoposto all'esame di codesta Ecc.ma Corte di Appello è infondato e non meritevole di accoglimento in quanto contiene generiche censure alla sentenza impugnata;
non sono state indicate le modifiche proposte con riferimento a ciascuna parte della sentenza;
non viene individuato il testo di una nuova pronuncia volta a modificare le argomentazioni del primo giudice in ordine ad ulteriore capo rilevante;
non indica concretamente le parti specifiche della sentenza che si intende impugnare e le modifiche che si richiedono in fatto, in relazione alla ricostruzione compiuta dal primo Giudice, nonché l'indicazione delle circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. In definitiva impedisce direttamente al giudice di comprendere per quale motivo la sentenza dovrebbe essere riformata e in quali termini debba essere motivata poiché, seppur contestando la sentenza in alcune sue parti, si limita a riportare le eccezioni e difese già rassegnate in primo grado lamentando che non siano state accolte le proprie conclusioni – peraltro del tutto contraddittorie, per come si vedrà nel prosieguo, con l'intero atto di appello - senza che dette contestazioni possano in qualche modo smontare l'impalcatura della sentenza basata su un ragionamento logico correttamente operato dal Giudice di primo grado che fonda il suo convincimento su tutto il corredo probatorio offerto dallo scrivente e che dunque con un ragionamento a tutto raggio, che ( CP_4 contrariamente a quanto sostenuto dalla appellante ) non ha trascurato nessuna delle prove addotte da entrambe le parti, ed ha costruito ineccepibilmente la relativa motivazione”.
Ebbene, sull'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata è noto che
“Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, così Cass. sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017. Invero, nel caso di specie parte appellante richiama parti della gravata sentenza che intende censurare, ma non sempre specifica con chiarezza perché le stesse dovrebbero essere modificate, limitandosi a riproporre questioni già affrontate e decise, con articolata motivazione, dal giudice di primo grado.
Pertanto. deve dichiararsi in gran parte inammissibile il gravame. Solo con riguardo al profilo della sospensione dei termini prevista per il Covid deve precisarsi quanto segue: Invero, l'art. 37 testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 ((Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria)) prevede che:
“1. Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria gia' versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
2. I termini di prescrizione ((delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria)) di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. L'art. 11 Testo del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 323 del 31 dicembre 2020), coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 (entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione in GU ossia il 31.12.2020), Proroga di termini in materia di competenza del ((Ministero)) del lavoro e delle politiche sociali stabilisce che
“1. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole "nei successivi tre anni da tale data" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021".
((1-bis. Per il solo anno 2019, i termini di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e all'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono differiti al 31 dicembre 2020)).
2. All'articolo 1, comma 445, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "sino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2021".
3. All'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31dicembre 2021".
4. All'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31dicembre 2021".
5. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e' prorogato al 31 dicembre 2021 ai fini del recupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di verifica reddituale, nei confronti dei pensionati della Gestione previdenziale privata, relative al periodo d'imposta 2018, nonche' ai fini delle conseguenti attivita' di sospensione, revoca ed eventuale ripristino delle prestazioni medesime.
6. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "quarantotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "cinquantaquattro mesi";
b) al comma 7, le parole "e 11.200.000 euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", 11.200.000 euro per l'anno 2020 e 5.100.000 euro per l'anno 2021".
7. All'articolo 93, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "fino al 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18".
8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a 5,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo.
10. All'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole «31 dicembre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma pari a 7,5 milioni ((di euro)) per l'anno 2021 si provvede mediante ((corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno,)) dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando ((l'accantonamento)) relativo al Ministero Controparte_5
[...]
((10-bis. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2020, sono differiti al 31 marzo 2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 3,2 milioni di euro per l'anno 2021. L' provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione CP_1 del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.
10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 3,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.)).
Quindi il decorso della prescrizione è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e dal 31.12,2020 fino al 30 giugno 2021 e cioè 129 giorni nel primo caso e 182 nel secondo (comprese le date di decorrenza), ma ciò con rriguardo ai contributi di previdenza e assistenza (a prescindere se si tratti di cartelle di pagamento e le ingiunzioni di pagamento
. Ogni rilievo circa altro tipo di contribuzione rimane estraneo al presente giudizio, come già statuito dal Tribunale che con la gravata sentenza ha già dichiarato il proprio difetto di giurisdizione/competenza per tutti i titoli non previdenziali.
Ne consegue che l'appello deve essere rigettato. In considerazione della soccombenza le spese del grado devono porsi a carico dell'appellante. Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € 3.473,00 in favore dell oltre spese forfettarie nella misura del CP_1
15%, IVA e CPA;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato. Roma, 18.11.2025
L'ESTENSORE Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE Dr. Alberto Celeste