Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/02/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G.14547/2024
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Il Tribunale, in camera di Presidente, Rel.Est. Dott.ssa M.Laura Amato
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18 dicembre 2024 da
1) Parte 1 nato a [...] il giorno 01 aprile 1968 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico
2) Parte_2 nata a [...]ù) il giorno 31 marzo 1971 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il giorno 15 giugno 2005
(n. 0702, P.2, serie A, anno 2005)
☐ separati consensualmente con verbale in data 16 aprile 2015 omologato con decreto del 27 maggio 2015
, cittadino italiano; Pt 3 nato a [...] il giorno 20 aprile 1998, cod. C.F. 3 cittadino italiano;
Pt 2 nata a [...] il giorno 05 novembre fisc. C.F. 4
,
2006, cod. fisc. cittadina italiana;
Pt_4 , nato a [...] il giorno 08 C.F. 5
, gennaio 2009, cod. fisc. cittadino italiano. C.F. 6
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18 dicembre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) La già casa coniugale, sita a Milano in via Val Di Bondo n.21 è stata rilasciata da entrambi i coniugi e dunque non vi è possibilità per l'assegnazione della stessa.
2) Pur sussistendo il monitoraggio del nucleo familiare dei SS del Comune di Milano, il figlio minore
Pt 4 -di anni 16- resta affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella nuova abitazione sita a Milano (MI), in via Calizzano n. 5.
3) Considerata l'età del figlio Pt 4 , di 16 anni, il padre potrà tenere con sé il figlio durante i giorni feriali ogni qual volta vorrà, prendendo accordi direttamente con il figlio, ma sempre previo avviso alla madre, nonché a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera.
3.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, il minore starà con un genitore il 24 dicembre -dal pomeriggio del 24 dicembre sino alle ore 11.00 del 25 dicembre- e con l'altro il 25 dicembre -dalle ore 11.00 del 25 dicembre sino all'ora di cena del 26 dicembre-, così come ad anni alterni trascorrerà il 31 dicembre con un genitore e il giorno di capodanno con l'altro.
3.2) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, il minore starà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in un periodo che dovrà essere individuato di comune accordo entro il 30 aprile di ogni anno, compatibilmente al proprio periodo di ferie, giacché, in caso di disaccordo, negli anni pari avrà prevalenza di scelta la madre e negli anni dispari il padre.
4) Avuto riguardo al fatto che Per 1 e Pt 3 sono autonomi, il signor Parte 1 in qualità di obbligato al mantenimento dei figli Pt_2 e Pt_4 , si impegna a versare, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli Pt_2 e Pt 4, la somma di € 300,00 (euro trecento,zerozero), da corrispondersi mensilmente in via anticipata entro il giorno 6 di ciascun mese.
4.1) A tal fine, il signor autorizza sin d'ora il proprio datore di lavoro, ExcelsiorParte 1
a trattenereHotel Gallia srl, con sede a Milano, in piazza Duca D'Aosta 9, c.f. P.IVA 1 direttamente dallo stipendio netto mensile la somma di € 300,00 (euro trecento,zerozero), e a versarla entro il giorno 6 di ciascun mese sul conto corrente intestato alla signora Parte_2
IBAN [...], obbligandosi, una volta ricevuta copia autenticata della sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Milano, ad adempiere alla trattenuta e al versamento sopra indicati senza necessità di ulteriori formalità.
4.2) In caso di cessazione del rapporto di lavoro del signor Parte 1 lo stesso si obbliga a comunicare tempestivamente alla signora Parte_2 il nuovo datore di lavoro, autorizzandolo a proseguire con le medesime modalità di trattenuta.
4.3) È già concordato tra le parti che, qualora Pt 2 dovesse trasferirsi a vivere autonomamente, pur senza aver raggiunto l'indipendenza economica, i genitori provvederanno al suo mantenimento mediante modalità dirette con corresponsione di un importo da concordarsi con la stessa, mentre per Pt 4 il padre continuerà a versare alla madre l'assegno di mantenimento mensile di euro 300,00
(trecento/00), a prescindere dal fatto che Pt 2 non viva più con la madre con le medesime modalità di pagamento.
4.4) L'importo del suddetto assegno sarà successivamente rivalutato ogni anno secondo la variazione degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, con decorrenza dalla data della pubblicazione della sentenza di divorzio.
4.5) I coniugi si danno atto che sono comprese nel suddetto assegno di mantenimento tutte le spese ordinarie dei figli, ad eccezione della spesa per il vestiario, la quale ultima graverà su entrambi in ragione del 50% ciascuno purché la spesa sia necessaria e non onerosa rapportata alle condizioni reddituali di essi genitori.
5) Quanto alle spese straordinarie per i figli (ossia spese che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità, gravosità o voluttuarietà) graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purchè previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori. 5.1) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse della prole, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento "Le linee guida Linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti", sottoscritte anche dal Tribunale di Milano il 14 novembre
2017, che distingue le spese straordinarie rispetto a quelle ordinarie, precisando quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto, nonché stabilisce le modalità di manifestazione del consenso e quelle di erogazione e rimborso.
Pertanto, sono:
· spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) le visite
-
specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) le cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) i trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) i tickets sanitari;
e) gli occhiali o le lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) i farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) le cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) le cure termali e fisioterapiche;
c) i trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) i farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) le tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) i libri di testo;
c) il materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) la dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e)
l'assicurazione scolastica;
f) il fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) le gite scolastiche senza pernottamento;
h) le spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) le tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) le gite scolastiche con pernottamento;
c) i corsi di recupero e lezioni private;
d) i corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) l'alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) il tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) il centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) i corsi di lingue;
b) i corsi di musica e strumenti musicali;
c) l'attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) le spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) la baby sitter;
f) i viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) le spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) l'acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5.2) Avuto riguardo alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica con prova di lettura (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 10 giorni -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa.
In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
Entro giorni 10 dalla suddetta comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, il genitore che riceve la richiesta, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
5.3) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso -in quanto non è stato possibile per l'altro genitore pagarla nell'immediatezza- dovrà essere documentata, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, e più specificatamente il genitore che ha diritto a chiedere il rimborso, entro 30 giorni dall'esborso, è tenuto ad inviare all'altro la propria richiesta di rimborso, in forma scritta e con prova di avvenuta ricezione, anche con mezzo telematico
(e-mail), allegando idonea documentazione, ossia i relativi giustificativi (fatture, ricevute, scontrini, ecc) nonché i conteggi di dare e avere.
Al genitore anticipatario che ha correttamente documentato la spesa è dovuto il rimborso entro 15 giorni dalla data della richiesta, salvo diversi accordi.
Resta altresì bene inteso che il genitore che dovrà sostenere la spesa per la figlia potrà chiedere all'altro il versamento in via anticipata della quota dovuta per la spesa da suddividersi, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
6) Le detrazioni per i figli a carico, se previste, sono ripartite nella misura del 50% tra i genitori.
7) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per il figlio devono essere suddivise tra i due genitori in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato al figlio a carico.
8) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta alla madre in ragione del 100%.
9) Non vi è luogo per l'assegno divorzile per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi.
10) Al fine di disciplinare in maniera organica e definitiva i reciproci rapporti di natura patrimoniale, i coniugi convengono e dichiarano quanto segue.
A) I beni mobili sono stati già divisi bonariamente e, pertanto, con riferimento a tali beni, i coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro. B) Il signor Parte 1 rinuncia a qualsiasi pretesa economica nei confronti della signora Parte 2 anche relativamente a quanto stabilito in sede di separazione in caso di vendita della casa coniugale, considerato che l'alienazione di quest'ultima è stata effettuata dalla signora Pt 2 esclusivamente per far fronte a difficoltà economiche e non per ricavarne profitti personali.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Milano il 15 giugno 2005 tra Parte 1 e Parte 2 ;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 29.01.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano,