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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4179/2024 , introdotta da
(ROMA (RM), 17/10/1965), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. SPASIANO ALESSANDRA;
e Controparte_1
(RM), 12/06/1961), con il patrocinio dell'avv. MASSARO RITA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 03/09/1995 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune;
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione: 2
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Il figlio maggiorenne, non ancora indipendente economicamente,
vivrà con la madre e in ragione della maggiore età lo stesso ha libertà di scegliere le modalità di frequentazione con ciascun genitore;
3) La casa familiare di Via Clarice Tartufari n. 94, viene CP_1
assegnata alla sig.ra per viverci con il figlio. Il marito se ne Pt_1
allontanerà entro sessanta giorni dalla data dell'udienza presidenziale asportando indumenti e beni personali;
4) I coniugi provvederanno al proprio mantenimento ciascuno con il proprio reddito;
5) In base al collocamento paritetico, il padre e la madre provvederanno direttamente e personalmente al mantenimento ordinario per il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente nei periodi di rispettiva permanenza. Resto fermo l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie per il figlio e per quelle universitarie;
6) Le spese straordinarie del figlio saranno divise tra i genitori nella misura del 50 % ciascuno, purché previamente concordate e debitamente documentate, facendo riferimento, quanto al criterio di ripartizione delle spese, al Protocollo del Tribunale di Roma. Le spese universitarie verranno ripartite a carico dei genitori nella misura del 50 % ciascuno;
7) I coniugi e e il figlio CP_1 Parte_1 Persona_1
che sottoscrive per adesione e accettazione, a titolo di ulteriore
[...]
regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali inerenti gli immobili siti in
Via Nairobi n. 40, Via Clarice Tartufari n. 94 e Via Sisinnio nn. 15/21, CP_1
come condizione necessaria per l'accordo di separazione, convengono quanto segue: 3
La sig.ra (nata a [...] [...], C.F. Parte_1 CP_1
) si obbliga a cedere: C.F._1
a)
I) rispettivamente al sig. (nato a [...] [...], CP_1 CP_1
C.F. ) il diritto di usufrutto vitalizio, e al figlio C.F._2
(nato a [...] [...], C.F. Persona_1 CP_1
) il diritto di nuda proprietà, dietro pagamento di C.F._3
corrispettivo come indicato appresso, che dichiarano di accettare con la sottoscrizione del presente atto, della quota di proprietà pari al 50% come detenuta dalla sig.ra della seguente porzione immobiliare facente Pt_1
parte del fabbricato sito in Comune di Via Nairobi n. 40, e CP_1
precisamente:
appartamento posto al piano terra, contraddistinto con lotto n. 822,
composto di due camere ed accessori, confinante con androne condominiale di ingresso, distacco su giardino comune su più lati, salvo altri;
il tutto censito all'atto dell'acquisto nel Catasto Fabbricati del Comune
di al foglio 860, particella 164, sub. 32, z.c. 5, categoria A/2, classe 1 CP_1
(ex A/4, classe 2), vani 3,5, rendita attuale Euro 551,32,
Il tutto come pervenuto ai coniugi per averlo:
- acquistato per atto del Notaio dott. di in data Per_2 CP_1
23/01/2008, rep. n. 829 - racc. 582, registrato all'Ufficio delle Entrate di
2 al n. 3783. Serie T/1, in data 29/01/2008 e trascritto alla CP_1
Conservatoria dei RR.II. di , il 30/01/2008 al Reg. Gen. 11777, al Reg. CP_1
Part. 6476.
Il valore pattuito per tale cessione è di €. 140.000,00 4
(centoquarantamila/00) che viene imputato quanto a Euro 77.000,00
(settantasettemila/00) a titolo di corrispettivo del diritto di usufrutto e quanto a euro 63.000,00 (sessantatremila/00) a titolo di corrispettivo di nuda proprietà, che vengono corrisposti alla Sig.ra dal Sig. Parte_1
anche in favore del figlio quanto a €. CP_1 Persona_1
115.000,00 (centoquindicimila/00) in compensazione con l'importo dovuto dalla sig.ra al Sig. in relazione al riconoscimento di Pt_1 CP_1
debito di cui alla lettera m) del presente atto;
e quanto al residuo di €.
25.000,00 (venticinquemila/00) a mezzo assegno circolare e/o bonifico bancario entro e non oltre la data del definitivo di cessione.
II) al figlio (nato a [...] [...], C.F. Persona_1 CP_1
) la sua quota di titolarità pari al 100 (cento) % C.F._3
dell'intero della piena proprietà, riservandosi in proprio favore il diritto di uso e abitazione vitalizio, della seguente porzione immobiliare facente parte del fabbricato sito in Comune di Via Clarice Tartufari n. 94 (già n. 161), CP_1
e precisamente:
aa) casa per civile abitazione destinata con int. 1, con giardino circostante pertinente al fabbricato di circa mq 1.350, composta al piano sottostrada di cucina, camera, bagno, corridoio, confinante con rimanente proprietà venditrice, o aventi causa, corte esclusiva, salvo altri;
CP_2
bb) cantina Via Clarice Tartufari 94, risultante da scorporo dall'appartamento al piano S1 di cui al punto aa), avvenuto il 19.03.2024 per diversa distribuzione degli spazi;
cc) casa per civile abitazione destinata con int. 3, con giardino esclusivo pertinente al fabbricato di mq 850, composta al piano terra da ingresso,
salone, una camera da letto, un bagno, cucina;
al piano primo da locale cabina 5
idrica; confinante nell'insieme con rimanente proprietà venditrice su più lati e Via Clarice Tartufari, salvo altri;
dd) locale garage di circa mq 29 confinante con proprietà venditrice su più lati;
ee) diritti di comproprietà sul bene comune non censibile relativamente a scala;
il tutto censito all'atto dell'acquisto nel Catasto Fabbricati del Comune
di al foglio 1153, particella 161, quanto all'int. 1, sub. 512 (ora sub CP_1
518), z.c. 6, categoria A/7, classe 2, vani 3 (ora 2,5), rendita Euro 325,37, (ora
Euro 271,14), e relativa corte sub 513 (ora sub 519); (risultante da scorporo dall'appartamento al piano S1 all'interno 1, sub 512 ora sub 518, avvenuto il
19.03.2024 per diversa distribuzione degli spazi), sub 520, z.c. 6, categoria
C/2, classe 6, mq 21, rendita Euro 53,14; quanto all'int. 3, sub 516, z.c. 6,
categoria A/7, classe 3, vani 5,5, rendita €. 695,93 e relativa corte sub 517;
quanto al locale garage sub 511, z.c. 6, cat C/6, classe 10, mq 29, rendita
85,37; quanto alle parti comuni vano scala sub 510.
Il tutto come e per averlo:
- acquistato per atto del Notaio dott. di in data Per_3 CP_1
28/05/1998, rep. n. 2606 - racc. 621, registrato all'Ufficio delle Entrate di tti Pubblici (E51) al n. 25186 Serie 1V, in data 17/06/1998 e trascritto CP_1
alla Conservatoria dei RR.II. di 1, il 02/06/1998, al Reg. Gen. 31346, CP_1
al Reg. Part. 21654.
Il sig. (nato a [...] [...], ) si CP_1 CP_1 CodiceFiscale_4
obbliga a cedere a titolo gratuito al figlio (nato a [...] Persona_1 CP_1
14/12/2001, C.F. ), che dichiara di accettare, con la C.F._3
sottoscrizione del presente atto: 6
I) la sua quota di titolarità pari al 50 (cinquanta) % dell'intero della nuda proprietà, riservandosi il diritto di usufrutto vitalizio, della seguente porzione immobiliare facente parte del fabbricato sito in Comune di Via Nairobi CP_1
n. 40, e precisamente:
- appartamento posto al piano terra, contraddistinto con lotto n. 822,
composto di due camere ed accessori, confinante con androne condominiale di ingresso, distacco su giardino comune su più lati, salvo altri;
il tutto censito all'atto dell'acquisto nel Catasto Fabbricati del Comune
di al foglio 860, particella 164, sub. 32, z.c. 5, categoria A/2, classe 1 CP_1
(già A/4, classe 2), vani 3,5, rendita Euro 551,32,
Il tutto come e per averlo:
- acquistato per atto del Notaio dott. di in data Per_2 CP_1
23/01/2008, rep. n. 829 - racc. 582, registrato all'Ufficio delle Entrate di
2 al n. 3783. Serie T/1, in data 29/01/2008 e trascritto alla CP_1
Conservatoria dei RR.II. di , il 30/01/2008 al Reg. Gen. 11777, al Reg. CP_1
Part. 6476;
II) la sua quota di titolarità pari al 100 (cento) % dell'intero della nuda proprietà, riservandosi il diritto di usufrutto vitalizio, della seguente porzione immobiliare facente parte del fabbricato sito in Comune di Via CP_1
Sisinnio nn. 15 e 21, e precisamente:
aa) appartamento distinto con int. 3, piano T, Via Sisinnio n. 15,
composto di tre camere e accessori, e piccolo giardino, confinante con attuale proprietà (già ), strada privata di cui sopra e con Per_4 CP_3 CP_4
altra strada privata, salvo altri;
bb) cantina distinta con int. 2, piano S1, Via Sisinnio n. 21, di mq 6, 7
confinante con cantina numero uno, locale autoclave, spazio d'accesso,
terrapieno, salvo altri;
cc) rimessa auto distinta con int. 4, piano Terra, Via Sisinnio n. 21, mq
19, confinante con box numeri tre e cinque, spazio di manovra, salvo altri;
il tutto censito all'atto dell'acquisto nel Catasto Fabbricati del Comune
di al foglio 967, particella 452 (int. 2/3/4) , quanto all'int. 2, sub. 21, CP_1
z.c. 5, categoria C/2, classe 8, mq 5, rendita Euro 41,83; quanto all'int. 3, sub
3, z.c. 5, categoria A/2, classe 3, vani 5,5, rendita €. 1.193,02; quanto all'int.
4, sub 17, z.c. 5, cat C/6, classe 9, mq 19, rendita 185,46;
Il tutto come e per averlo:
- acquistato per successione di , con Dichiarazione n. Persona_5
1672 Volume 9990, Direzione Provinciale di 2 – 5 Tuscolano, CP_1 CP_1
in data 08/05/2012, trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di 1, il CP_1
24/10/2013 al Reg. Gen. 102947, al Reg. Part. 75597.
Il sig. si obbliga ad accettare, con la sottoscrizione Persona_1
del presente atto, detti trasferimenti immobiliari in suo favore come sopra descritti e individuati alle lettere a) e b) del presente articolo, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano e con tutti i doveri, obblighi e adempimenti di legge.
Il trasferimento immobiliare in favore del figlio è condizione essenziale ed esclusiva per il buon fine dell'accordo e per la risoluzione della crisi coniugale.
La cessione dei diritti immobiliari come descritta alle lettere a)
e b) del presente articolo dovrà avvenire per atto pubblico di trasferimento immobiliare da stipularsi, presso notaio scelto dalle parti, entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di 8
separazione, salvo proroghe concordate per iscritto di comune accordo tra i coniugi.
Salvo aggiornamenti catastali relativi ai detti immobili.
Spese notarili e imposte saranno a carico dei genitori in misura del 50
% ciascuno. Il figlio è esonerato, per patto espresso dei Persona_1
genitori, da qualsivoglia spesa.
I coniugi, vertendosi in tema di regolazione dei loro reciproci rapporti economico-patrimoniali a seguito di separazione, convengono la gratuità dei trasferimenti in favore del figlio.
Il presente accordo patrimoniale è da ritenersi essenziale ed ha natura di elemento funzionale della separazione nonchè indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
8) Con l'esatto adempimento delle reciproche obbligazioni, come previste nel presente atto, le parti dichiarano di non avere più nulla reciprocamente a pretendere a nessun titolo o ragione;
9) I coniugi pattuiscono altresì che i conti correnti cointestati vengano chiusi entro e non oltre trenta giorni dalla data dell'udienza presidenziale;
10) Spese di lite compensate e rinuncia dei legali alla solidarietà
professionale ex art. 13 co 8 L.P.”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Nulla osta alla ricezione delle condizioni proposte, con la precisazione che – in riferimento alle articolate previsioni di contenuto meramente negoziale che attengono alla sistemazione del patrimonio immobiliare della 9
famiglia ed alla promessa di trasferimento in favore del figlio – il tribunale si limita a prendere atto di quanto concordato dai coniugi. Spese compensate come da domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 17/10/1965) e (ROMA
[...] CP_1
(RM), 12/06/1961), che hanno contratto in in data 03/09/1995 , CP_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di al n. CP_1
1111, Parte 2 , Serie A01, Anno 1995, alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
- spese compensate.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 07/01/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4179/2024 , introdotta da
(ROMA (RM), 17/10/1965), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. SPASIANO ALESSANDRA;
e Controparte_1
(RM), 12/06/1961), con il patrocinio dell'avv. MASSARO RITA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 03/09/1995 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune;
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione: 2
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Il figlio maggiorenne, non ancora indipendente economicamente,
vivrà con la madre e in ragione della maggiore età lo stesso ha libertà di scegliere le modalità di frequentazione con ciascun genitore;
3) La casa familiare di Via Clarice Tartufari n. 94, viene CP_1
assegnata alla sig.ra per viverci con il figlio. Il marito se ne Pt_1
allontanerà entro sessanta giorni dalla data dell'udienza presidenziale asportando indumenti e beni personali;
4) I coniugi provvederanno al proprio mantenimento ciascuno con il proprio reddito;
5) In base al collocamento paritetico, il padre e la madre provvederanno direttamente e personalmente al mantenimento ordinario per il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente nei periodi di rispettiva permanenza. Resto fermo l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie per il figlio e per quelle universitarie;
6) Le spese straordinarie del figlio saranno divise tra i genitori nella misura del 50 % ciascuno, purché previamente concordate e debitamente documentate, facendo riferimento, quanto al criterio di ripartizione delle spese, al Protocollo del Tribunale di Roma. Le spese universitarie verranno ripartite a carico dei genitori nella misura del 50 % ciascuno;
7) I coniugi e e il figlio CP_1 Parte_1 Persona_1
che sottoscrive per adesione e accettazione, a titolo di ulteriore
[...]
regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali inerenti gli immobili siti in
Via Nairobi n. 40, Via Clarice Tartufari n. 94 e Via Sisinnio nn. 15/21, CP_1
come condizione necessaria per l'accordo di separazione, convengono quanto segue: 3
La sig.ra (nata a [...] [...], C.F. Parte_1 CP_1
) si obbliga a cedere: C.F._1
a)
I) rispettivamente al sig. (nato a [...] [...], CP_1 CP_1
C.F. ) il diritto di usufrutto vitalizio, e al figlio C.F._2
(nato a [...] [...], C.F. Persona_1 CP_1
) il diritto di nuda proprietà, dietro pagamento di C.F._3
corrispettivo come indicato appresso, che dichiarano di accettare con la sottoscrizione del presente atto, della quota di proprietà pari al 50% come detenuta dalla sig.ra della seguente porzione immobiliare facente Pt_1
parte del fabbricato sito in Comune di Via Nairobi n. 40, e CP_1
precisamente:
appartamento posto al piano terra, contraddistinto con lotto n. 822,
composto di due camere ed accessori, confinante con androne condominiale di ingresso, distacco su giardino comune su più lati, salvo altri;
il tutto censito all'atto dell'acquisto nel Catasto Fabbricati del Comune
di al foglio 860, particella 164, sub. 32, z.c. 5, categoria A/2, classe 1 CP_1
(ex A/4, classe 2), vani 3,5, rendita attuale Euro 551,32,
Il tutto come pervenuto ai coniugi per averlo:
- acquistato per atto del Notaio dott. di in data Per_2 CP_1
23/01/2008, rep. n. 829 - racc. 582, registrato all'Ufficio delle Entrate di
2 al n. 3783. Serie T/1, in data 29/01/2008 e trascritto alla CP_1
Conservatoria dei RR.II. di , il 30/01/2008 al Reg. Gen. 11777, al Reg. CP_1
Part. 6476.
Il valore pattuito per tale cessione è di €. 140.000,00 4
(centoquarantamila/00) che viene imputato quanto a Euro 77.000,00
(settantasettemila/00) a titolo di corrispettivo del diritto di usufrutto e quanto a euro 63.000,00 (sessantatremila/00) a titolo di corrispettivo di nuda proprietà, che vengono corrisposti alla Sig.ra dal Sig. Parte_1
anche in favore del figlio quanto a €. CP_1 Persona_1
115.000,00 (centoquindicimila/00) in compensazione con l'importo dovuto dalla sig.ra al Sig. in relazione al riconoscimento di Pt_1 CP_1
debito di cui alla lettera m) del presente atto;
e quanto al residuo di €.
25.000,00 (venticinquemila/00) a mezzo assegno circolare e/o bonifico bancario entro e non oltre la data del definitivo di cessione.
II) al figlio (nato a [...] [...], C.F. Persona_1 CP_1
) la sua quota di titolarità pari al 100 (cento) % C.F._3
dell'intero della piena proprietà, riservandosi in proprio favore il diritto di uso e abitazione vitalizio, della seguente porzione immobiliare facente parte del fabbricato sito in Comune di Via Clarice Tartufari n. 94 (già n. 161), CP_1
e precisamente:
aa) casa per civile abitazione destinata con int. 1, con giardino circostante pertinente al fabbricato di circa mq 1.350, composta al piano sottostrada di cucina, camera, bagno, corridoio, confinante con rimanente proprietà venditrice, o aventi causa, corte esclusiva, salvo altri;
CP_2
bb) cantina Via Clarice Tartufari 94, risultante da scorporo dall'appartamento al piano S1 di cui al punto aa), avvenuto il 19.03.2024 per diversa distribuzione degli spazi;
cc) casa per civile abitazione destinata con int. 3, con giardino esclusivo pertinente al fabbricato di mq 850, composta al piano terra da ingresso,
salone, una camera da letto, un bagno, cucina;
al piano primo da locale cabina 5
idrica; confinante nell'insieme con rimanente proprietà venditrice su più lati e Via Clarice Tartufari, salvo altri;
dd) locale garage di circa mq 29 confinante con proprietà venditrice su più lati;
ee) diritti di comproprietà sul bene comune non censibile relativamente a scala;
il tutto censito all'atto dell'acquisto nel Catasto Fabbricati del Comune
di al foglio 1153, particella 161, quanto all'int. 1, sub. 512 (ora sub CP_1
518), z.c. 6, categoria A/7, classe 2, vani 3 (ora 2,5), rendita Euro 325,37, (ora
Euro 271,14), e relativa corte sub 513 (ora sub 519); (risultante da scorporo dall'appartamento al piano S1 all'interno 1, sub 512 ora sub 518, avvenuto il
19.03.2024 per diversa distribuzione degli spazi), sub 520, z.c. 6, categoria
C/2, classe 6, mq 21, rendita Euro 53,14; quanto all'int. 3, sub 516, z.c. 6,
categoria A/7, classe 3, vani 5,5, rendita €. 695,93 e relativa corte sub 517;
quanto al locale garage sub 511, z.c. 6, cat C/6, classe 10, mq 29, rendita
85,37; quanto alle parti comuni vano scala sub 510.
Il tutto come e per averlo:
- acquistato per atto del Notaio dott. di in data Per_3 CP_1
28/05/1998, rep. n. 2606 - racc. 621, registrato all'Ufficio delle Entrate di tti Pubblici (E51) al n. 25186 Serie 1V, in data 17/06/1998 e trascritto CP_1
alla Conservatoria dei RR.II. di 1, il 02/06/1998, al Reg. Gen. 31346, CP_1
al Reg. Part. 21654.
Il sig. (nato a [...] [...], ) si CP_1 CP_1 CodiceFiscale_4
obbliga a cedere a titolo gratuito al figlio (nato a [...] Persona_1 CP_1
14/12/2001, C.F. ), che dichiara di accettare, con la C.F._3
sottoscrizione del presente atto: 6
I) la sua quota di titolarità pari al 50 (cinquanta) % dell'intero della nuda proprietà, riservandosi il diritto di usufrutto vitalizio, della seguente porzione immobiliare facente parte del fabbricato sito in Comune di Via Nairobi CP_1
n. 40, e precisamente:
- appartamento posto al piano terra, contraddistinto con lotto n. 822,
composto di due camere ed accessori, confinante con androne condominiale di ingresso, distacco su giardino comune su più lati, salvo altri;
il tutto censito all'atto dell'acquisto nel Catasto Fabbricati del Comune
di al foglio 860, particella 164, sub. 32, z.c. 5, categoria A/2, classe 1 CP_1
(già A/4, classe 2), vani 3,5, rendita Euro 551,32,
Il tutto come e per averlo:
- acquistato per atto del Notaio dott. di in data Per_2 CP_1
23/01/2008, rep. n. 829 - racc. 582, registrato all'Ufficio delle Entrate di
2 al n. 3783. Serie T/1, in data 29/01/2008 e trascritto alla CP_1
Conservatoria dei RR.II. di , il 30/01/2008 al Reg. Gen. 11777, al Reg. CP_1
Part. 6476;
II) la sua quota di titolarità pari al 100 (cento) % dell'intero della nuda proprietà, riservandosi il diritto di usufrutto vitalizio, della seguente porzione immobiliare facente parte del fabbricato sito in Comune di Via CP_1
Sisinnio nn. 15 e 21, e precisamente:
aa) appartamento distinto con int. 3, piano T, Via Sisinnio n. 15,
composto di tre camere e accessori, e piccolo giardino, confinante con attuale proprietà (già ), strada privata di cui sopra e con Per_4 CP_3 CP_4
altra strada privata, salvo altri;
bb) cantina distinta con int. 2, piano S1, Via Sisinnio n. 21, di mq 6, 7
confinante con cantina numero uno, locale autoclave, spazio d'accesso,
terrapieno, salvo altri;
cc) rimessa auto distinta con int. 4, piano Terra, Via Sisinnio n. 21, mq
19, confinante con box numeri tre e cinque, spazio di manovra, salvo altri;
il tutto censito all'atto dell'acquisto nel Catasto Fabbricati del Comune
di al foglio 967, particella 452 (int. 2/3/4) , quanto all'int. 2, sub. 21, CP_1
z.c. 5, categoria C/2, classe 8, mq 5, rendita Euro 41,83; quanto all'int. 3, sub
3, z.c. 5, categoria A/2, classe 3, vani 5,5, rendita €. 1.193,02; quanto all'int.
4, sub 17, z.c. 5, cat C/6, classe 9, mq 19, rendita 185,46;
Il tutto come e per averlo:
- acquistato per successione di , con Dichiarazione n. Persona_5
1672 Volume 9990, Direzione Provinciale di 2 – 5 Tuscolano, CP_1 CP_1
in data 08/05/2012, trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di 1, il CP_1
24/10/2013 al Reg. Gen. 102947, al Reg. Part. 75597.
Il sig. si obbliga ad accettare, con la sottoscrizione Persona_1
del presente atto, detti trasferimenti immobiliari in suo favore come sopra descritti e individuati alle lettere a) e b) del presente articolo, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano e con tutti i doveri, obblighi e adempimenti di legge.
Il trasferimento immobiliare in favore del figlio è condizione essenziale ed esclusiva per il buon fine dell'accordo e per la risoluzione della crisi coniugale.
La cessione dei diritti immobiliari come descritta alle lettere a)
e b) del presente articolo dovrà avvenire per atto pubblico di trasferimento immobiliare da stipularsi, presso notaio scelto dalle parti, entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di 8
separazione, salvo proroghe concordate per iscritto di comune accordo tra i coniugi.
Salvo aggiornamenti catastali relativi ai detti immobili.
Spese notarili e imposte saranno a carico dei genitori in misura del 50
% ciascuno. Il figlio è esonerato, per patto espresso dei Persona_1
genitori, da qualsivoglia spesa.
I coniugi, vertendosi in tema di regolazione dei loro reciproci rapporti economico-patrimoniali a seguito di separazione, convengono la gratuità dei trasferimenti in favore del figlio.
Il presente accordo patrimoniale è da ritenersi essenziale ed ha natura di elemento funzionale della separazione nonchè indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
8) Con l'esatto adempimento delle reciproche obbligazioni, come previste nel presente atto, le parti dichiarano di non avere più nulla reciprocamente a pretendere a nessun titolo o ragione;
9) I coniugi pattuiscono altresì che i conti correnti cointestati vengano chiusi entro e non oltre trenta giorni dalla data dell'udienza presidenziale;
10) Spese di lite compensate e rinuncia dei legali alla solidarietà
professionale ex art. 13 co 8 L.P.”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Nulla osta alla ricezione delle condizioni proposte, con la precisazione che – in riferimento alle articolate previsioni di contenuto meramente negoziale che attengono alla sistemazione del patrimonio immobiliare della 9
famiglia ed alla promessa di trasferimento in favore del figlio – il tribunale si limita a prendere atto di quanto concordato dai coniugi. Spese compensate come da domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 17/10/1965) e (ROMA
[...] CP_1
(RM), 12/06/1961), che hanno contratto in in data 03/09/1995 , CP_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di al n. CP_1
1111, Parte 2 , Serie A01, Anno 1995, alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
- spese compensate.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 07/01/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
Marta Ienzi