TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/12/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 9499/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato l'01/09/2025 da ed Parte_1 [...]
entrambi con il proc. e dom. avv. NAIS GIUSEPPE, per mandato Parte_2
in calce al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto: di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
separazione
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; consensuale
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 20/12/2009, in
DI (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 6, Parte 1, dell'anno 2009;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (il 20/08/2010) e (il Per_1 Per_2
02/07/2019), entrambi minorenni;
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
1 - dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi dei figli minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri , nata a [...] Parte_1
LI (UD) il 29/03/1985, e , nato a [...] Parte_2
(UD) il 05/02/1982, uniti in matrimonio in data 20/12/2009 in DI (UD), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori.
3) Prende atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla si richiedono reciprocamente a titolo di mantenimento e/o per qualsivoglia altro titolo.
4) Dispone che la casa familiare, sita in Faedis (UD), Piazza Gem. Vittorio Veneto
n. 7, rimarrà assegnata al sig. , mentre prende atto che la sig.ra Parte_2
provvederà a trasferire la propria residenza non appena avrà Parte_1 trovato idonea sistemazione.
5) Prende atto che i figli, attualmente conviventi con entrambi i genitori, manterranno l'attuale loro residenza.
6) Dispone che i coniugi provvederanno al mantenimento ordinari diretto dei figli e a suddividere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie, sino a che questi ultimi non avranno raggiunto l'indipendenza economica. Prende atto che, nell'ipotesi in cui le spese straordinarie dovessero superare l'importo di €
500,00, sarà necessario un accordo sottoscritto da entrambi i genitori e, un tanto, anche per quel che attiene le decisioni che comportino aspetti di particolare importanza per la vita dei figli, quali ad esempio, a mero titolo esemplificativo,
l'indirizzo scolastico, le attività ricreative che intendono svolgere, ecc.
7) Considerati gli orari di lavoro della madre – la quale lavora presso un panificio- pasticceria e, pertanto, inizia l'attività lavorativa all'una di notte (01.00),
2 dispone che i due figli dormiranno con il padre presso l'abitazione familiare e sarà il padre stesso a condurli a scuola. Dispone che sarà, pertanto, la madre per contro ad andare a prenderli al termine delle lezioni e a tenerli con sé durante il giorno.
8) Dispone che i figli passeranno i weekend alternativamente una settimana con la madre ed una con il padre, così come le festività, un anno con la madre ed uno con il padre. Le vacanze estive verranno invece regolamentate in relazione alle ferie dei rispettivi genitori.
9) Dà atto che i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti, con relativo inserimento dei figli minori.
10) Prende atto che la sig.ra rimarrà proprietaria dell'auto tg. Parte_1
FT656PH e della moto tg. AJ12593, nel mentre, l'auto tg. FB279LC diventerà di proprietà esclusiva del sig. . Parte_2
11) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DI (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 6, parte 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2009.
Così deciso a Udine nella camera di consiglio del 04/12/2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
3
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 9499/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato l'01/09/2025 da ed Parte_1 [...]
entrambi con il proc. e dom. avv. NAIS GIUSEPPE, per mandato Parte_2
in calce al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto: di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
separazione
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; consensuale
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 20/12/2009, in
DI (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 6, Parte 1, dell'anno 2009;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (il 20/08/2010) e (il Per_1 Per_2
02/07/2019), entrambi minorenni;
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
1 - dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi dei figli minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri , nata a [...] Parte_1
LI (UD) il 29/03/1985, e , nato a [...] Parte_2
(UD) il 05/02/1982, uniti in matrimonio in data 20/12/2009 in DI (UD), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori.
3) Prende atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla si richiedono reciprocamente a titolo di mantenimento e/o per qualsivoglia altro titolo.
4) Dispone che la casa familiare, sita in Faedis (UD), Piazza Gem. Vittorio Veneto
n. 7, rimarrà assegnata al sig. , mentre prende atto che la sig.ra Parte_2
provvederà a trasferire la propria residenza non appena avrà Parte_1 trovato idonea sistemazione.
5) Prende atto che i figli, attualmente conviventi con entrambi i genitori, manterranno l'attuale loro residenza.
6) Dispone che i coniugi provvederanno al mantenimento ordinari diretto dei figli e a suddividere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie, sino a che questi ultimi non avranno raggiunto l'indipendenza economica. Prende atto che, nell'ipotesi in cui le spese straordinarie dovessero superare l'importo di €
500,00, sarà necessario un accordo sottoscritto da entrambi i genitori e, un tanto, anche per quel che attiene le decisioni che comportino aspetti di particolare importanza per la vita dei figli, quali ad esempio, a mero titolo esemplificativo,
l'indirizzo scolastico, le attività ricreative che intendono svolgere, ecc.
7) Considerati gli orari di lavoro della madre – la quale lavora presso un panificio- pasticceria e, pertanto, inizia l'attività lavorativa all'una di notte (01.00),
2 dispone che i due figli dormiranno con il padre presso l'abitazione familiare e sarà il padre stesso a condurli a scuola. Dispone che sarà, pertanto, la madre per contro ad andare a prenderli al termine delle lezioni e a tenerli con sé durante il giorno.
8) Dispone che i figli passeranno i weekend alternativamente una settimana con la madre ed una con il padre, così come le festività, un anno con la madre ed uno con il padre. Le vacanze estive verranno invece regolamentate in relazione alle ferie dei rispettivi genitori.
9) Dà atto che i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti, con relativo inserimento dei figli minori.
10) Prende atto che la sig.ra rimarrà proprietaria dell'auto tg. Parte_1
FT656PH e della moto tg. AJ12593, nel mentre, l'auto tg. FB279LC diventerà di proprietà esclusiva del sig. . Parte_2
11) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DI (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 6, parte 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2009.
Così deciso a Udine nella camera di consiglio del 04/12/2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
3