Articolo 47 del Codice postale e delle telecomunicazioni
Articolo 46Articolo 48
Versione
4 maggio 1973
Art. 47.
Spedizione di raccomandate
Pagamento anticipato delle tasse postali

Le corrispondenze di qualsiasi specie possono essere spedite in raccomandazione, mediante il pagamento di un diritto fisso, oltre la tassa di francatura ordinaria.
Salvo la disposizione dell'art. 54, la francatura ed il diritto di raccomandazione devono essere pagati anticipatamente dai mittenti.
Entrata in vigore il 4 maggio 1973
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