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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 615/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
LAUDATI NT, Relatore
MANCINI ADELMO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2308/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 490/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BO sez. 2
e pubblicata il 12/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520190007681829000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 456/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 490/2/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BO rigettava il ricorso presentato da Ricorrente_1, avverso la cartella di pagamento, con la quale l'Agenzia dell'Entrate- Nominativo_1 di BO richiedeva il pagamento di IRPEF per l'anno 2014.
In primo grado, il ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio.
Si costituiva L'Agenzia delle Entrate-Nominativo_1 di BO sostenendo la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di primo grado, giudicando infondate le eccezioni proposte dal ricorrente, rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Nominativo_1 di BO chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Alla data odierna il Collegio si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che Ricorrente_1 ha impugnato un estratto di ruolo e la cartella di pagamento indicata in epigrafe, lamentando la omessa notifica.
Il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso ritenendolo privo di fondamento.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1 lamentando violazione e falsa applicazione di legge ma riproponendo, sostanzialmente, le stesse questioni già di tutte in primo grado.
Dagli atti emerge con chiarezza che la cartella di pagamento in contestazione è stata ritualmente notificata al contribuente in data 12 novembre 2019 e risulta definitiva per mancanza di impugnazione.
Successivamente Ricorrente_1 aveva chiesto la compensazione della cartella all'Ufficio finanziario con altro credito, ma tale compensazione è stata rigettata con provvedimento notificato in data
7 agosto 2023.
A seguito del provvedimento di rigetto Ricorrente_1 ha presentato un ricorso tributario avverso un estratto di ruolo, sostenendo di aver preso conoscenza della cartella di pagamento che ha impugnato.
Osserva il Collegio che la cartella è stata correttamente notificata all'indirizzo di residenza del contribuente alla strada la Lega del Comune di Tuscania.
La richiesta di compensazione dimostra con certezza la conoscenza di tale cartella di pagamento che era divenuto oramai definitiva.
Il ricorso presentato, quindi, deve essere ritenuto inammissibile sia perché proposto nei confronti di un estratto di ruolo, sia perché tardivo.
Conseguentemente l'appello deve essere rigettato con la conferma della sentenza impugnata.
Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese processuali, ivi comprese quelle per la sospensiva, che si reputa equo liquidare in euro 1.000 (mille), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
respinge l'appello del contribuente che condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate in €. 1.000,00
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
LAUDATI NT, Relatore
MANCINI ADELMO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2308/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 490/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BO sez. 2
e pubblicata il 12/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520190007681829000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 456/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 490/2/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BO rigettava il ricorso presentato da Ricorrente_1, avverso la cartella di pagamento, con la quale l'Agenzia dell'Entrate- Nominativo_1 di BO richiedeva il pagamento di IRPEF per l'anno 2014.
In primo grado, il ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio.
Si costituiva L'Agenzia delle Entrate-Nominativo_1 di BO sostenendo la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di primo grado, giudicando infondate le eccezioni proposte dal ricorrente, rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Nominativo_1 di BO chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Alla data odierna il Collegio si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che Ricorrente_1 ha impugnato un estratto di ruolo e la cartella di pagamento indicata in epigrafe, lamentando la omessa notifica.
Il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso ritenendolo privo di fondamento.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1 lamentando violazione e falsa applicazione di legge ma riproponendo, sostanzialmente, le stesse questioni già di tutte in primo grado.
Dagli atti emerge con chiarezza che la cartella di pagamento in contestazione è stata ritualmente notificata al contribuente in data 12 novembre 2019 e risulta definitiva per mancanza di impugnazione.
Successivamente Ricorrente_1 aveva chiesto la compensazione della cartella all'Ufficio finanziario con altro credito, ma tale compensazione è stata rigettata con provvedimento notificato in data
7 agosto 2023.
A seguito del provvedimento di rigetto Ricorrente_1 ha presentato un ricorso tributario avverso un estratto di ruolo, sostenendo di aver preso conoscenza della cartella di pagamento che ha impugnato.
Osserva il Collegio che la cartella è stata correttamente notificata all'indirizzo di residenza del contribuente alla strada la Lega del Comune di Tuscania.
La richiesta di compensazione dimostra con certezza la conoscenza di tale cartella di pagamento che era divenuto oramai definitiva.
Il ricorso presentato, quindi, deve essere ritenuto inammissibile sia perché proposto nei confronti di un estratto di ruolo, sia perché tardivo.
Conseguentemente l'appello deve essere rigettato con la conferma della sentenza impugnata.
Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese processuali, ivi comprese quelle per la sospensiva, che si reputa equo liquidare in euro 1.000 (mille), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
respinge l'appello del contribuente che condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate in €. 1.000,00