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Sentenza 19 febbraio 2024
Sentenza 19 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/02/2024, n. 7379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7379 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TA IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito il Sostituto Procuratore Generale SABRINA PASSAFIUME che ha concluso riportandosi alla requisitoria già depositata e per l'annullamento con rinvio udito il difensore del ricorrente, l'avv. UMBERTO CALDARERA, che espone i motivi di gravame ed insiste nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 7379 Anno 2024 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 21/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'Appello di Torino, in riforma della sentenza di assoluzione emessa in primo grado il 10.3.2022, ha condannato IV LA alla pena di anni due e mesi sei di reclusione per alcuni dei reati contestatigli, di seguito indicati: a) bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale in continuazione, contestazioni descritte ai capi 1.3, 1.4., in relazione alla società Eurofili s.p.a., a lui riconducibile e di cui era stato presidente del consiglio di amministrazione dal 6.9.2004 al fallimento, intervenuto il 31.7.2014; b) bancarotta fraudolenta distrattiva relativamente alla società LA LA s.p.a., controllante della Eurofili, ammessa al concordato preventivo con decreto del 28.5.2013, della quale era stato presidente del consiglio di amministrazione e, quindi, liquidatore. All'imputato sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e nei suoi confronti sono state disposte anche le pene accessorie fallimentari, di durata analoga a quella della pena principale. In estrema sintesi, il Tribunale aveva assolto l'imputato da tutti i reati a lui ascritti, ritenendo credibile, quanto alle contestazioni inserite nel capo 1 dell'imputazione, che i flussi di danaro accertati come fuoriusciti dalla società Eurofili, c:ontrollata, alla società LA LA, controllante, fossero qualificabili come operazioni di cash-pooling, in parte imputabili ad un leveraged buy out, e valutando, altresì, quanto alla contestazione di cui al capo 2.1., che gli assegni emessi dalla LA LA verso due ulteriori società - la AR s.r.l. e la AN s.r.l. - fossero giustific:ati nell'ambito di una operazione di sale and lease back. La Corte d'Appello, invece, ha rivalutato le prove in atti, segnalando la non necessità di procedere a rinnovazione istruttoria della prova dichiarativa, poiché il fulcro del proprio interesse era la nuova verifica delle sole prove documentali e la diversa qualificazione giuridica dei risultati dell'istruttoria, ed ha riletto le prove, anche quelle dichiarative, alla luce di diverse chiavi valutative. Così facendo, è giunta alla conclusione che i rapporti infragruppo di travaso di risorse finanziarie tra la controllata Eurofili e la controllante LA LA non potevano essere ricondlotti ad una troppo rischiosa - e, per questo, inverosimile - operazione prolungata di cash pooling, bensì dovevano rientrare nell'alveo penale della distrazione dall'una all'altra società (capo 1.3., relativo al flusso di 10.637.461 euro). Si è ritenuto, altresì, che l'opacità e .scarsa chiarezza della documentazione contabile fosse stata idonea ad incidere effettivamente (a dispetto, si afferma, di quanto sostenuto dal consulente della difesa) sulla resa di leggibilità e trasparenza delle scritture contabili rispetto allo stato economico-finanziario della fallita Eurofili s.p.a. e, infine, che le distrazioni finanziane riportate nel capo 2.1. non potessero essere ricondotte credibilmente ad operazioni di sale and lease back. 2 2. Il ricorrente, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello, eccependo due distinti motivi di censura. 2.1. Il primo argomento difensivo si muove su di un piano processuale e lamenta la violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., per aver la Corte d'appello riformato in senso di condanna una sentenza assolutoria senza procedere alla rinnovazione istruttoria della prova dichiarativa decisiva rivalutata, costituita per molta parte dalle dichiarazioni del consulente tecnico della difesa e di quello del pubblico ministero, ma anche del curatore del fallimento Eurofili, che, evidentemente, i giudici di secondo grado hanno erroneamente ritenuto che non costituiscano prove dichiarative, a dispetto di quanto affermato dalla oramai consolidata giurisprudenza di legittimità. La difesa rappresenta, in particolare, la decisività delle conclusioni tecniche riportate dai consulenti nel dibattimento, sotto forma di dichiarazioni testimoniali, e, in particolare, la convergenza di quelle dei consulenti di difesa ed accusa circa l'impossibilità di configurare un'ipotesi distrattiva di bancarotta nelle condotte contestate al capo 2, giustificate, invece, da un'operazione di lease back. Inoltre, si contesta l'argomento utilizzato dalla sentenza impugnata per rafforzare la decisione di non procedere a rinnovazione: la disposizione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. impone tale scelta al giudice anche d'ufficio in caso di ribaltamento in appello della sentenza assolutoria, sicchè non ha rilievo che le parti non abbiano formulato specifica istanza al riguardo. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 53, 56-bis e 58 I.n. 689 del 1981, evidenziando come la Corte d'Appello non abbia fatto luogo alla sostituzione della pena inflitta, ai sensi delle disposizioni predette, come modificate dal d.lgs. n. 150 del 2022. La tesi del ricorrente è che, contrariamente a quanto afferma la sentenza impugnata, per procedere alla sostituzione non è necessaria una previa richiesta o il preventivo consenso da parte dell'imputato, poiché l'art. 545-bis cod. proc. pen. è chiaro quanto al procedimento, tutto in carico al giudice, mentre l'art. 58 della I. n. 689 del 1981 chiude il sistema, stabilendo che l'unica ragione per la quale non può essere sostituita la pena detentiva è se vi siano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute. Si deduce, quindi, l'assenza di indagine sulle condizioni di applicabilità delle sanzioni sostitutive, che sembra essersi fondata solo sul giudizio negativo derivato dalle caratteristiche della vicenda e dall'entità dei danni cagionati, senza nessuna prospettiva rieducativa del condannato. 3. Il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato quanto al primo, preliminare ed assorbente motivo. 2. Per giungere al risultato di ribaltare la decisione assolutoria di primo grado in condanna, la sentenza impugnata, nella sua motivazione ed a dispetto delle dichiarate premesse, ha rivalutato tutte le prove, ivi comprese le dichiarazioni del curatore, del liquidatore e del consulente tecnico di parte del pubblico ministero, assunte nel dibattimento di primo grado, che - secondo gli approdi della giurisprudenza delle Sezioni Unite - hanno sicuramente natura dichiarativa e, nel caso di specie, sono state decisive per giungere all'overturning in appello;
sicchè andavano rinnovate nel contraddittorio del giudizio di impugnazione ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., alla luce dei principi dettati dalle Sezioni Unite. Inoltre, è stato violato il canone motivazionale "rafforzato", prescritto da questa Corte regolatrice come garanzia dell'affidabilità del nbaltamento in appello, vieppiù di una sentenza assolutoria in una decisione di condanna. La questione della rinnovazione della prova dichiarativa in appello: caratteri generali. 3. Il legislatore, nel 2017, con la novella rappresentata dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, ha introdotto l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in caso di appello proposto dal pubblico ministero, mediante l'aggiunta del comma 3-bis all'art. 603 cod. proc. pen. L'innesto di tale regola processuale nel sistema del giudizio d'appello è il frutto normativo della giurisprudenza delle Sezioni Unite, ispirata da quella della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. In proposito, molto sinteticamente, valga rammentare che, quanto alla necessità di disporre la rinnovazione della prova dichiarativa che faccia parte del bagaglio cognitivo dei due giudizi di merito chiusi, nelle fasi di primo e secondo grado, da esiti contrapposti, l'elaborazione interna ha subito una forte spinta in avanti per l'interazione e le ricadute della giurisprudenza delle Corti europee ed in particolare della Corte EDU, di seguito soprattutto alla decisione AN c. AV del 05/11/2011 (che in realtà è stata preceduta da altre pronunce, a partire dal caso ON c. LG del 07/07/1989, e poi, tra le tante, AN c. Romania del 27/06/2000; GU AR c. Islanda del 15/07/2003; EM c. NC del 18/05/2004; GA IZ c. Spagna del 21/01/2006). La sentenza AN c. AV, che ha ricevuto grande eco nei sistemi giudiziari dei Paesi aderenti alla Convenzione, ha affermato la necessità, nel giudizio di appello in cui si giunga ad un ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado, di rinnovare la prova dichiarativa decisiva, assumendo nuovamente e direttamente la testimonianza, nel 4 contraddittorio tra le parti;
venendo altrimenti in gioco una violazione dell'art. 6 CEDU, e in particolare del par. 3, lett. d), che assicura il diritto dell'imputato di «esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico» (nello stesso senso, cfr., tra le altre, HI c. Romania del 05/03/2013; UE c. Romania del 09/04/2013; AN c. AV del 28/02/2017; RE c. AL del 29/06/2017; DO c. AL del 22 ottobre 2020 e AN c. AV (n.2) del 10 novembre 2020). Nella scia di tale giurisprudenza, le Sezioni Unite hanno stabilito c:he il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado - ed anche se emessa all'esito del giudizio abbreviato - con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata e affermare la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti de/processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado (Sez. U, n. 27620 del 28/4/2016, DA, Rv. 267487). La sentenza DA ha innalzato il livello di tutela richiesto dalla stessa giurisprudenza europea, fondato sul diritto al contraddittorio, affermando che la decisione di condanna emessa in violazione di tale obbligo di rinnovazione è affetta da vizio di motivazione per violazione del canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio ed agganciando, dunque, l'esigenza della rinnovazione istruttoria al principio fondamentale della presunzione di non colpevolezza di valenza costituzionale (art. 27, comma 2, della Costituzione), di cui la regola bard (beyond any reasonable doubt) costituisce presidio strumentale. Le sentenze delle Sezioni Unite che si sono succedute sul tema hanno ribadito il legame della necessità di rinnovazione della prova dichiarativa "decisiva' con la presunzione di innocenza costituzionalmente tutelata, che impone, al fine di giungere alla riforma in senso di condanna, la scelta del metodo di acquisizione probatoria epistemologicamente più affidabile per l'apprezzamento della prova dichiarativa, e cioè quello che si basa sui principi di oralità e immediatezza. Costituiscono prove orali decisive quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti - da sole o insieme ad altri elementi di prova - ai fini dell'esito della condanna (Sez. U DA, Rv. 267491). La regola DA è stata confermata anche in relazione al ribaltamento della pronuncia assolutoria emessa nel giudizio abbreviato (Sez. U, n. 18620 del :1.9/01/2017, AL, 5 eug? Rv. 269785), è stata estesa all'annullamento, ai soli fini civili, della sentenza assolutoria di primo grado (Sez. U AL, cit., Rv. 269787; Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228); è stata, invece, esclusa nell'ipotesi di overturning assolutorio, in cui la riforma riguarda una sentenza di condanna in primo grado (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, IS, Rv. 272430) e nell'ipotesi in cui la prova dichiarativa decisiva sia divenuta impossibile per decesso del dichiarante, ma solo in presenza di condizioni che garantiscano l'equità complessiva del processo (overall faimess), individuate nella motivazione "rafforzata", basata su elementi ulteriori, idonei a compensare il sacrificio del contraddittorio (Sez. U, n. 11586 del 30/9/2021, dep. 2022, D, Rv. 282808). La regola DA, inoltre, è stata estesa alle dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico nel corso del dibattimento, che, in quanto veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verbale, costituiscono prove dichiarative, sicché sussiste, per il giudice di appello che, sul diverso apprezzamento di esse, fondi, sempreché decisive, la riforma della sentenza di assoluzione, l'obbligo di procedere alla loro rinnovazione dibattimentale attraverso l'esame del perito o del consulente, mentre analogo obbligo non sussiste ove la relazione scritta del perito o del consulente tecnico sia stata acquisita mediante (sola) lettura, in tal caso difettando la natura dichiarativa della prova (Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, VA, Rv. 275112). Le Sezioni Unite, in particolare attraverso le sentenze IS, per prima, e, successivamente, la decisione n. 11586 del 2022, D., hanno via via approfondito il tema della estensione della regola di rinnovazione della prova dichiarativa in caso di overtuming, analizzando la giurisprudenza europea nel suo sviluppo in chiave evolutiva, aggiornandone gli approdi e precisandone la natura non assoluta, coerente con la logica floue (vale a dire "sfocata", non rigida) che caratterizza le indicazioni della Corte di Strasburgo nel declinare l'art. 6 CEDU, basata sull canone valutativo dell'overall faimess, vale a dire dell'equità complessiva del procedimento. Seguendo i passaggi della sentenza Sez. U, n. 11586 del 2022, si ritrova la puntuale, condivisibile ricostruzione dell'attuale, tendenziale linea interpretativa espressa dalla Corte DU sul tema. Secondo le Sezioni Unite, "La più recente giurisprudenza della Corte EDU ha... ridimensionato il rigore interpretativo della regola basata sulla prova determinante, introducendo un elemento di flessibilità rappresentato dal valore della equità complessiva del processo, affidando al giudice di apprezzare la consistenza di tutti quei contrappesi in grado di compensare, globalmente, le restrizioni delle prerogative difensive causate dall'utilizzazione di una prova non verificata in contraddittorio, prova capace di incidere sull'esito del giudizio. Si è, quindi, precisato che i fattori compensativi, funzionali a far apprezzare l'equità del giudizio, sono in relazione con il valore riconosciuto alla prova dichiarativa non assunta, nel senso che più la prova ha carattere di decisività, maggiore 6 02LQ deve essere la pregnanza dei fattori compensativi. Inoltre, si è rilevato che per determinare l'equità del processo assume rilievo centrale l'accertamento dell'imprevedibilità del mancato esame del teste"(le Sezioni Unite si richiamano a: Corte EDU, 23/06/2016, BE OU c. AL;
Corte EDU, 16/07/2019, Iúlius ÓR Sigur ÓRsson c. Islanda, e Corte EDU, 09/11/2021, AT c. Romania„ la quale a sua volta si ispira a JÚ ÓR SS c. Islanda del 16 luglio 2019). Alla luce di tale analisi, le Sezioni Unite ritengono "evidente come questo orientamento, che punta su una valutazione complessiva dell'equità nel processo, finisce per riconoscere al giudice il delicato compito di accertare quali siano le concrete modalità in grado di riequilibrare la mancanza di contraddittorio." Le valutazioni del massimo collegio nomofilattico confermano quanto sia stata la giurisprudenza derivata dalla sentenza DA delle Sezioni Unite ad innalzare le aspettative di tutela connesse al principio di fair trial ed all'art. 6 CEDU, collegandole alle garanzie costituzionali, e trovano eco anche in alcune sentenze recenti della Corte di Strasburgo che hanno coinvolto l'AL: la decisione EL c. AL del 15 giugno 2023 e la decisione Di IN e AR del 25 marzo 2021. Tali sentenze hanno dichiarato l'insussistenza di una violazione dell'art. 6 CEDU in ipotesi di mancata rinnovazione della prova dichiarativa decisiva riferite al rito abbreviato (Di IN e AR) e di overtuming di condanna in appello ai soli effetti civili (EL) ed hanno espressamente chiarito che la Convenzione non impedisce che gli Stati parte accordino ai diritti e alle libertà che essa garantisce una protezione giuridica più estesa di quella da essa attuata. Sia attraverso il diritto interno, sia con altri trattati internazionali, sia attraverso il diritto dell'Unione europea, sia attraverso l'interpretazione giurisprudenziale, che le decisioni Di IN e AR E Rocce/la esaminano puntualmente, confrontandosi proprio con le scelte attuate dalle sentenze delle Sezioni Unite DA e AL, in particolare (ma si esamina anche la sentenza IS). Il sistema di garanzia collettiva dei diritti sancito dalla Convenzione, infatti, rafforza, conformemente al principio di sussidiarietà, la protezione offerta a livello nazionale, ma "nulla impedisce agli Stati contraenti di adottare un'interpretazione più ampia che garantisca una maggiore protezione dei diritti e delle libertà in questione nei loro rispettivi ordinamenti giuridici interni (articolo 53 della Convenzione)" (cfr. § 39 della sentenza Di IN e AR, che richiama, tra le altre, le sentenze C. DU , Partito comunista unificato di Turchia e altri c. Turchia, 30 gennaio 1998; RO c. NC (dec.), 20 febbraio 2018 e ES NS e AG LD LL c. Islanda [GC], 22 dicembre 2020). La violazione della regola ermeneutica di riassunzione diretta in contraddittorio della prova dichiarativa non si traduce, quindi, automaticamente in una valutazione di processo non equo, esistendo delle ulteriori condizioni da valutare complessivamente che 7 possono, invece, escludere profili di contrasto con l'art. 6 CEDU (cfr. § 49 della sentenza EL, che richiama HI c. Romania, del 27 giugno 2017). Si tratta della stessa logica che oramai la giurisprudenza di Strasburgo consolidata applica per verificare l'equità del processo in cui siano utilizzate dichiarazioni "cartolari" e che richiede di esaminare: se esista un motivo serio che giustifichi la mancata comparizione del testimone;
se la deposizione del testimone assente abbia costituito l'unica base o l'elemento decisivo della condanna e se esistano elementi compensatori, soprattutto delle garanzie procedurali solide, sufficienti per controbilanciare le difficoltà causate alla difesa a seguito dell'ammissione di una determinata prova e per assicurare l'equità del procedimento nel suo insieme (Al Kt-,AJ e RY c. Regno Unito [GC], § 131, del 2011, CH c. NI [GC], § 123, del 2015, e DA c. Armenia, §§ 39-43, del 6 settembre 2018). La sentenza Di IN e AR, inoltre, rammenta (§ 30) che le modalità di applicazione dell'articolo 6 CEDU ai procedimenti d'appello dipendono dalle caratteristiche del procedimento in questione: si deve tenere conto dell'intero processo condotto nell'ordinamento giuridico interno e del ruolo svolto dalla giurisdizione di appello (Botten c. Norvegia, 19 febbraio 1996). Gli Stati contraenti godono di una grande libertà nella scelta dei mezzi idonei a permettere al loro sistema giudiziario di rispettare gli imperativi dell'articolo 6 CEDU;
il compito della Corte DU consiste nell'esaminare se la via seguita abbia condotto, in una determinata controversia, a risultati compatibili con la Convenzione, tenuto conto anche delle circostanze specifiche del caso, della sua natura e della sua complessità (Taxquet c. LG [GC], del 2010). Per questo, in conclusione, si ribadisce che è compito della Corte dei diritti umani esaminare se il procedimento considerato complessivamente, tenuto conto anche della modalità in cui sono stati presentati i mezzi di prova, sia stato equo (si richiamano le sentenze IX de TR c. Portogallo, 9 giugno 1998, e EV c. Estonia, del 26 aprile 2016). Appare chiaro, dunque, che i giudici di Strasburgo, fedeli a quella logica decisoria "flessibile" individuata dalle Sezioni Unite, pur enunciando alcuni macroprincipi di ordine generale, relativi alla necessità di rinnovazione della prova dichiarativa in caso di overtuming di condanna, declinano ulteriori e concorrenti parametri di verifica della equità processuale complessiva, in grado di offrire una valutazione globale della questione relativa alla violazione dei principi di fair trial nel caso specifico e non impongono certamente, in modo assoluto, la rinnovazione della prova dichiarativa in proiezione del ribaltamento con esiti di condanna (prova ne sono le eccezioni al principio del contraddittorio più note, rispetto a quella oggi in esame, e relative alla possibilità di basare in modo esclusivo o determinante un accertamento di responsabilità penale su prove solo cartolari, secondo le indicazioni delle sentenze 15 dicembre 2011, AI JA e RY c/ Regno Unito e 15 dicembre 2015, CH c/ NI)...". 8 Il cerchio si chiude ritornando alla sentenza delle Sezioni Unii:e "D." del 2022, che, all'esito dell'analisi dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte DU e di quella di legittimità sorta proprio per rimodellare gli orientamenti interni con le sentenze AI JA e RY e CH, riportano sotto un'unica dimensione di verifica della equità processuale il tema della rinnovazione della prova dichiarativa in appello in caso di overturning di condanna e quello della condanna che, in primo grado, si fondi unicamente o in misura determinante su una testimonianza resa in fase di indagini da un soggetto che l'imputato non sia stato in grado di interrogare nel corso del dibattimento. Richiamando la sentenza IS e le pronunce che affermano come le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. possano costituire, conformemente all'interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU, la base "esclusiva e determinante" dell'accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di "adeguate garanzie procedurali" esemplificativamentE , individuate (per tutte, cfr. Sez. 2, n. 15492 del 05/02/2020, C., Rv. 279148), la sentenza "D" mette in risalto la convergenza della giurisprudenza europea e di quella della Cassazione: entrambe ritengono che sussiste violazione dell'art. 6 CEDI.) non automaticamente, in tutti i casi di deficit del contraddittorio nell'assunzione di una prova dichiarativa, ma solo quando il pregiudizio così arrecato ai diritti della difesa non sia stato controbilanciato da elementi sufficienti o da solide garanzie processuali in grado di assicurare l'equità del processo nel suo complesso, nel contesto di una motivazione "rafforzata" (per tale concetto, vedi infra par. 5). La sentenza d'appello e il confronto con gli orientamenti di legittimità post-DA. 4. La giurisprudenza di legittimità registra, senza dubbio, come correttamente evidenziato dalla motivazione del provvedimento impugnato, orientamenti secondo cui il giudice d'appello che, investito dell'impugnazione del pubblico ministero, riformi la sentenza assolutoria di primo grado (anche se resa all'esito di un giudizio abbreviato), non è tenuto a procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa qualora non vengano messi in dubbio la credibilità dei testi o il contenuto delle loro deposizioni, ma la decisione in sede di gravame sia invece fondata solo su una diversa valutazione del medesimo materiale probatorio utilizzato in primo grado ovvero della complessiva piattaforma probatoria (cfr. Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Esposito, Rv. 275133; Sez. 5, n. 53415 del 18/6/2018, Boggi, Rv. 279543); oppure quando l'attendibilità della deposizione è valutata in maniera del tutto identica dal giudice di appello, il quale si limita a procedere ad un diverso apprezzamento del complessivo compendio probatorio ovvero a tenere in conto elementi diversi e trascurati dal primo giudice (Sez. 5, n. 1386 del 18/11/2021, Mariani, n.m., vedi anche, in un caso peculiare, Sez. 6, n. 3237:3 del 4/6/2019, Aiello, Rv. 276831). 9 Ed ancora, nella stessa linea interpretativa, si è anche chiarito che, alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non si è tenuti qualora il giudice d'appello approdi, in base al proprio libero convincimento, ad una valutazione di colpevolezza, piuttosto che di assoluzione, attraverso una rilettura degli esiti della prova dichiarativa di cui non ponga in discussione il contenuto o l'attendibilità e valorizzando gli elementi eventualmente trascurati dal primo giudice, ovvero evidenziando gli eventuali travisamenti in cui quest'ultimo sia incorso nel valutare le dichiarazioni (Sez. 2, n. 41736 del 21/9/2015, Di Trapani, Rv. 264682; Sez. 5, n. 45847 del 28/6/2016, Colombo, Rv. 268470; Sez. 2, n. 3917 del 13/9/2016, dep. 2017, Fazi, Rv. 269592; vedi anche Sez. 5, n. 33272 del 28/3/2017, Carosella, Rv. 270471). Del resto, l'orientamento trova spazio più specifico in quel filone interpretativo che, richiamando un principio massimato delle Sezioni Unite AL (Rv. 269786), afferma: il giudice d'appello che intenda procedere alla "reformatio in peius" di una sentenza assolutoria di primo grado, emessa all'esito di giudizio ordinario o abbreviato, non ha l'obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva qualora emerga che la lettura della prova compiuta dal primo giudice sia stata travisata per omissione, invenzione o falsificazione (Sez. Rv. 280562, Rv. 272886, Rv. 270546, Rv. 271518) Tali riperimetrazioni dell'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, dunque, discendono direttamente, per alcune tipologie di distinguishing, dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite sul tema, o comunque sono ritagliate negli spazi lasciati aperti dalla loro linea interpretativa. In via generale, poi,, dette riperimetrazioni sono compatibili con le posizioni ermeneutiche dei giudici europei, che - come più volte sottolineato - non pongono automatismi di sorta tra la mancata rinnovazione della prova dichiarativa in contraddittorio nel giudizio di overtuming di condanna e la violazione dell'equità processuale. Seguendo i parametri valutativi dell'importante pronuncia AT c. Romania del 2021, infatti, in presenza dei quali può ritenersi controbilanciato il deficit di immediatezza ed oralità derivato dalla mancata riassunzione della prova decisiva nel contraddittorio tra le parti, si può valorizzare a tal fine, oltre alla condizione più netta tra quelle individuate come capaci di "salvare" l'equità processuale, vale a dire che non sia mutata la valutazione di attendibilità dei testimoni: - che vi siano state garanzie procedurali complessive del diritto di difesa dell'imputato, in una logica di overall fairness of proceedings;
- che le prove documentali o diverse addotte a base dell'overturning siano idonee a fondare l'accusa e siano state oggetto di diretta verifica;
- che il ricorrente non abbia dedotto la decisività delle prove dichiarative non riassunte e che gli sia stata assicurata la possibilità di presentare tutte le sue argomentazioni difensive. 10 Si tratta di criteri "a geometria variabile", come è stato notato in dottrina, da calare nei casi concreti. 4.1. Ebbene, seppur condivisibile la linea ermeneutica prescelta, la sentenza impugnata deraglia dai binari da essa stessa tracciati. La pronuncia d'appello, infatti, per quanto si ispiri, nel paragrafo espressamente dedicato a "La valutazione sulla non rinnovazione del dibattimento", ai citati orientamenti delle sezioni semplici di questa Corte regolatrice, che hanno definito, nel tempo, il perimetro applicativo dell'obbligo di rinnovazione, sulla base delle sentenze delle Sezioni Unite già richiamate e con una linea interpretativa che non entra in collisione con la descritta evoluzione della giurisprudenza europea, non prosegue coerentemente alle intenzioni dichiarate all'inizio dello schema motivazionale, al fine di non incorrere nel vizio di violazione di legge per non aver rinnovato le prove dichiarative decisive. Queste ultime da intendersi costituite da qualsiasi prova dichiarativa, decisiva nel senso illustrato dalle Sezioni Unite DA, e quindi anche dall'esame del curatore fallimentare del fallimento Eurofili, del liquidatore giudiziale della società LA LA, dei consulenti di parte dell'accusa e della difesa: le loro valutazioni, contenute nelle relazioni scritte acquisite ma supportate dalle spiegazioni fornite in dibattimento nel corso del loro esame, rappresentano l'ossatura principale, se non unica, della prova posta a fondamento della sentenza. Essa mostra di non aver applicato in modo corretto le declinazioni del principio di equità processuale che pur si iscrivono nella logica floue, tipica dell'interpretazione della Corte DU in tema di garanzie connesse all'art. 6 CEDU,, e che costituiscono il sostrato valoriale che consente alle Sezioni Unite "AL" ed alle Sezioni Unite "D." del 2022 (ed in via sistematica, anche da Sez. U IS, che pur attiene al tema del ribaltamento assolutorio) di ammettere deviazioni dall'obbligo di rinnovazione in appello della prova dichiarativa in caso di overturning sfavorevole all'imputato. Il provvedimento impugnato, non nega, sia pur implicitamente, che le prove derivate dall'esame dei testi-consulenti siano di natura dichiarativa, tanto da porsi un problema generale di rinnovazione istruttoria senza esclusione alcuna di testimonianze, ma ritiene che non vi sia necessità di far luogo a tale rinnovazione sulla base di una prospettiva, che diventa una promessa non mantenuta nella motivazione: evitare di fondare le ragioni del ribaltamento sulla rivalutazione delle prove dichiarative ed invece limitarsi a rivedere quelle documentali ed a valorizzare elementi "emergenti dagli atti ma che paiono essere stati trascurati dal giudice di primo grado". A dispetto di tale assunzione di impegno, il provvedimento d'appello, però, fa più volte essenziale riferimento (cfr., ad esempio, pag. 19, secondo capoverso;
pag. 21, in fine;
pag. 22, sesto rigo;
pag. 22, terzo capoverso) alle dichiarazioni rese dal curatore Stasi e dal liquidatore AG, in palese contrappunto agli esiti valutativi della sentenza di primo grado. E, in relazione alle dichiarazioni rese da AG all'udienza del 13.5.2021, 11 addirittura, vi è aperta contrapposizione con il convincimento da esse tratto dal primo giudice in un'ottica assolutoria, là dove dichiaratamente la sentenza d'appello afferma: "A parere di questa Corte, la dichiarazione del dott. AG nn offre un argomento dirimente a favore dell'imputato" (cfr. pag. 23, primo capoverso). Eguale sorte si ritrova, in linea tendenziale, per i riferimenti che compie la motivazione del provvedimento d'appello alle dichiarazioni del consulente del pubblico ministero, utili in chiave di condanna (cfr. pag. 23, secondo capoverso, ad esempio). Si tratta, dunque, come è evidente, di un'operazione di vera e propria, diffusa rivalutazione dei risultati conoscitivi dei contenuti delle testimonianze dibattimentali di tali testi "tecnici" e del consulente del pubblico ministero, dei quali sono state utilizzate apertamente, nella sentenza d'appello, le dichiarazioni dibattimentali. Non ci si trova dinanzi, come si è voluto sostenere nella motivazione della decisione d'appello, ad una mera operazione di riallineamento dei contenuti delle prove dichiarative agli esiti ulteriori e complessivi dell'istruttoria, in particolare delle prove documentali, oppure ad una riparametrazione di essi alle disposizioni normative rilevanti per l'affermazione di responsabilità del ricorrente per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale. Si è fuori, poi, dallo statuto di utilizzabilità disegnato dalla sentenza VA per le relazioni scritte del perito o del consulente tecnico, le quali siano state acquisite mediante lettura, ed in generale dalla rivalutazione di elaborati acquisiti solo cartolarmente, che, non avendo natura dichiarativa, qualora abbiano fondato la prova dell'assoluzione in primo grado, non necessitano di essere rinnovate oralmente nel contraddittorio in appello, in caso di overtuming di condanna. Nel caso di specie, invero, le prove costituite dalle conclusioni dei consulenti, come anche quelle dei testimoni "tecnici", curatore e liquidatore, hanno assunto tutte natura dichiarativa, per essere state oggetto di esame dibattimentale dei testimoni in primo grado, sicchè andavano rinnovate, se oggetto di rivalutazione da parte del giudice del ribaltamento, come effettivamente si è chiarito che è avvenuto. E ciò a prescindere dall'acquisizione delle relazioni redatte da alcuni dei citati testimoni, delle quali si dà genericamente atto nella sentenza, quando ricostruisce i passaggi del giudizio di primo grado, riportandone le date di redazione, senza neppure segnalare se esse esauriscano i contenuti rilevanti ed utilizzati delle dichiarazioni testimoniali non rinnovate. Infine, non vi è comunque alcuna traccia di come la mancata riassunzione delle prove dichiarative possa essere superata da quelle "altre garanzie procedurali", mai specificamente indicate, né tantomeno valorizzate in quanto tali, nell'ottica efficacemente riassunta dalle Sezioni Unite nella sentenza "D.". Per questo, in mancanza di elementi ulteriori, idonei a compensare il sacrificio del contraddittorio, acquisibili anche avvalendosi dei poteri officiosi di cui all'art. 603, comma 12 3, cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, D., Rv. 282808, cit.), dei quali i giudici d'appello non si sono fatti carico, la sentenza deve ritenersi viziata per violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. (in tal senso, cfr. Sez. U, VA, par. 11), così come prospettato dal ricorrente nel primo motivo del suo atto di impugnazione. Nell'annullamento che consegue, il giudice del rinvio si atterrà, quindi, al seguente principio di diritto: in caso di ribaltamento in chiave di condanna della sentenza assolutoria in appello, è necessario rinnovare la prova dichiarativa decisiva costituita dalle testimonianze assunte nel dibattimento di primo grado, comprese quelle di consulenti tecnici, ancorchè siano state acquisite agli atti le relazioni redatte da costoro, qualora nella motivazione della sentenza di overtuming si siano valorizzati e rivalutati, espressamente ed autonomamente, i contenuti delle dichiarazioni testimoniali. Nella fattispecie, peraltro, tali dichiarazioni sono state utilizzate come chiave logica per finalizzare i contenuti delle relazioni scritte acquisite all'esito di affermazione di responsabilità dell'imputato. La sentenza d'appello e l'obbligo di motivazione "rafforzata" 5. Il test di legittimità del provvedimento che riformi in secondo grado una prima pronuncia assolutoria pone un'ulteriore esigenza di verifica, poiché esso attiene a due aspetti paralleli ma idealmente collegati tra loro. L'uno fa riferimento al segmento già esaminato, incentrato sulla necessità o meno di rinnovare la prova dichiarativa che sia valsa, in un primo momento, a fondare la sentenza liberatoria ed in un secondo momento abbia costituito il fondamento della pronuncia di condanna: si è già dato conto dell'esito negativo di tale prima parte del test. L'altro attiene alla tenuta della motivazione con cui si ribalti la pronuncia di assoluzione, dal punto di vista della sua capacità di superare le argomentazioni di quest'ultima e di proporre una soluzione logica maggiormente coerente con il quadro probatorio e convincente dal punto di vista del canone necessario di accertamento della colpevolezza "oltre ogni ragionevole dubbio", previsto dall'art. 533 cod. proc. pen. Sotto tale secondo profilo, deve rammentarsi che già nel 2005, le Sezioni Unite ebbero ad affermare che la sentenza che riformi totalmente, sia in senso assolutorio che in chiave di condanna, la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Marinino, Rv. 231679; cfr. Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638). E' stato, perciò, affermato, successivamente alla sentenza Mannino, che sussiste per il giudice della riforma in appello la necessità di comporre una motivazione c.d. rafforzata, più convincente rispetto a quella ribaltata e dotata di maggior forza persuasiva, tale da far venir meno ogni 13 ragionevole dubbio in caso di overtuming di condanna (ex multis Sez. 4, n. 42868 del 26/9/2019, Miceli, Rv. 277624; Sez. 6, n. 51898 del 11/7/2019, P., Rv. 278056; Sez. 5, n. 54300 del 14/9/2017, Banchero, Rv. 272082; Sez. 3, n. 6817 del 27/11/2014, dep. 2015, S., Rv. 262524; Sez. 1, n. 12273 del 15/12/2013, dep. 2014, Ciaramella, Rv. 262261; Sez. 6, n. 49755 del 21/11/2012, G., Rv. 253909). L'obbligo di esprimere, da parte del giudice del ríbaltamento in appello, non soltanto una propria, alternativa ricostruzione della vicenda conclusasi in primo grado con un diverso esito, bensì una motivazione maggiormente dotata di capacità persuasiva e idonea a scalfire le argomentazioni del primo giudice in modo analitico è stato sottolineato, altresì, con ampie argomentazioni motivazionali, dalle decisioni delle Sezioni Unite già analizzate al par. 3 e che sono intervenute sul tema, parallelo e al tempo stesso strettamente collegato (oltre che determinante nel presente giudizio), della necessità di rinnovare la prova dichiarativa decisiva (Sez. U, DA;
AL; IS;
VA e Sez. U, n. 11586 del 30/9/2021, dep. 2022, D, Rv. 282808). La sentenza IS ha sottolineato la necessità che anche la decisione di ribaltamento assolutorio della condanna decisa in primo grado, cui pure non si applica l'obbligo della rinnovazione istruttoria secondo la regola DA (poiché non vengono in rilievo la presunzione di non colpevolezza ed il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio), offra una motivazione puntuale e adeguata (vale a dire rafforzata), che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata (anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva). Il "rafforzamento" della struttura motivazionale del provvedimento di condanna che ribalta un'assoluzione, d'altro canto, opera su un piano sicuramente argomentativo (oltre che sulla base di ulteriori elementi che siano idonei a compensare il sacrificio del contraddittorio, qualora la prova dichiarativa sia impossibile da riassumere, come stabilito da Sez. U, D.), dovendo superare proprio il ragionevole dubbio innescato dall'assoluzione in primo grado. Nel caso della sentenza impugnata, manca radicalmente il corretto approccio all'affermazione di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio. La Corte d'Appello si limita a decostruire le affermazioni assolutorie, segnalando meticolosamente alcuni indici di fraudolenza delle operazioni attribuite all'imputato, ma non si preoccupa di strutturare il tessuto logico che dovrebbe sostenere l'affermazione di colpevolezza ai sensi dell'art. 533, comma 2, cod. proc. pen., "oltre ogni ragionevole dubbio". Sotto questo profilo, pertanto, la sentenza impugnata va annullata anche ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. ed anche in questo caso il giudice del rinvio si dovrà orientare, nel decidere, ai principi ermeneutici espressi riguardo alla ragione di annullamento in esame. 14 6. L'accoglimento del primo motivo di ricorso determina l'assorbimento delle ragioni connesse al secondo motivo, attinente al trattamento sanzionatorio.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino. Così deciso il 21 novembre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito il Sostituto Procuratore Generale SABRINA PASSAFIUME che ha concluso riportandosi alla requisitoria già depositata e per l'annullamento con rinvio udito il difensore del ricorrente, l'avv. UMBERTO CALDARERA, che espone i motivi di gravame ed insiste nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 7379 Anno 2024 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 21/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'Appello di Torino, in riforma della sentenza di assoluzione emessa in primo grado il 10.3.2022, ha condannato IV LA alla pena di anni due e mesi sei di reclusione per alcuni dei reati contestatigli, di seguito indicati: a) bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale in continuazione, contestazioni descritte ai capi 1.3, 1.4., in relazione alla società Eurofili s.p.a., a lui riconducibile e di cui era stato presidente del consiglio di amministrazione dal 6.9.2004 al fallimento, intervenuto il 31.7.2014; b) bancarotta fraudolenta distrattiva relativamente alla società LA LA s.p.a., controllante della Eurofili, ammessa al concordato preventivo con decreto del 28.5.2013, della quale era stato presidente del consiglio di amministrazione e, quindi, liquidatore. All'imputato sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e nei suoi confronti sono state disposte anche le pene accessorie fallimentari, di durata analoga a quella della pena principale. In estrema sintesi, il Tribunale aveva assolto l'imputato da tutti i reati a lui ascritti, ritenendo credibile, quanto alle contestazioni inserite nel capo 1 dell'imputazione, che i flussi di danaro accertati come fuoriusciti dalla società Eurofili, c:ontrollata, alla società LA LA, controllante, fossero qualificabili come operazioni di cash-pooling, in parte imputabili ad un leveraged buy out, e valutando, altresì, quanto alla contestazione di cui al capo 2.1., che gli assegni emessi dalla LA LA verso due ulteriori società - la AR s.r.l. e la AN s.r.l. - fossero giustific:ati nell'ambito di una operazione di sale and lease back. La Corte d'Appello, invece, ha rivalutato le prove in atti, segnalando la non necessità di procedere a rinnovazione istruttoria della prova dichiarativa, poiché il fulcro del proprio interesse era la nuova verifica delle sole prove documentali e la diversa qualificazione giuridica dei risultati dell'istruttoria, ed ha riletto le prove, anche quelle dichiarative, alla luce di diverse chiavi valutative. Così facendo, è giunta alla conclusione che i rapporti infragruppo di travaso di risorse finanziarie tra la controllata Eurofili e la controllante LA LA non potevano essere ricondlotti ad una troppo rischiosa - e, per questo, inverosimile - operazione prolungata di cash pooling, bensì dovevano rientrare nell'alveo penale della distrazione dall'una all'altra società (capo 1.3., relativo al flusso di 10.637.461 euro). Si è ritenuto, altresì, che l'opacità e .scarsa chiarezza della documentazione contabile fosse stata idonea ad incidere effettivamente (a dispetto, si afferma, di quanto sostenuto dal consulente della difesa) sulla resa di leggibilità e trasparenza delle scritture contabili rispetto allo stato economico-finanziario della fallita Eurofili s.p.a. e, infine, che le distrazioni finanziane riportate nel capo 2.1. non potessero essere ricondotte credibilmente ad operazioni di sale and lease back. 2 2. Il ricorrente, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello, eccependo due distinti motivi di censura. 2.1. Il primo argomento difensivo si muove su di un piano processuale e lamenta la violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., per aver la Corte d'appello riformato in senso di condanna una sentenza assolutoria senza procedere alla rinnovazione istruttoria della prova dichiarativa decisiva rivalutata, costituita per molta parte dalle dichiarazioni del consulente tecnico della difesa e di quello del pubblico ministero, ma anche del curatore del fallimento Eurofili, che, evidentemente, i giudici di secondo grado hanno erroneamente ritenuto che non costituiscano prove dichiarative, a dispetto di quanto affermato dalla oramai consolidata giurisprudenza di legittimità. La difesa rappresenta, in particolare, la decisività delle conclusioni tecniche riportate dai consulenti nel dibattimento, sotto forma di dichiarazioni testimoniali, e, in particolare, la convergenza di quelle dei consulenti di difesa ed accusa circa l'impossibilità di configurare un'ipotesi distrattiva di bancarotta nelle condotte contestate al capo 2, giustificate, invece, da un'operazione di lease back. Inoltre, si contesta l'argomento utilizzato dalla sentenza impugnata per rafforzare la decisione di non procedere a rinnovazione: la disposizione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. impone tale scelta al giudice anche d'ufficio in caso di ribaltamento in appello della sentenza assolutoria, sicchè non ha rilievo che le parti non abbiano formulato specifica istanza al riguardo. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 53, 56-bis e 58 I.n. 689 del 1981, evidenziando come la Corte d'Appello non abbia fatto luogo alla sostituzione della pena inflitta, ai sensi delle disposizioni predette, come modificate dal d.lgs. n. 150 del 2022. La tesi del ricorrente è che, contrariamente a quanto afferma la sentenza impugnata, per procedere alla sostituzione non è necessaria una previa richiesta o il preventivo consenso da parte dell'imputato, poiché l'art. 545-bis cod. proc. pen. è chiaro quanto al procedimento, tutto in carico al giudice, mentre l'art. 58 della I. n. 689 del 1981 chiude il sistema, stabilendo che l'unica ragione per la quale non può essere sostituita la pena detentiva è se vi siano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute. Si deduce, quindi, l'assenza di indagine sulle condizioni di applicabilità delle sanzioni sostitutive, che sembra essersi fondata solo sul giudizio negativo derivato dalle caratteristiche della vicenda e dall'entità dei danni cagionati, senza nessuna prospettiva rieducativa del condannato. 3. Il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato quanto al primo, preliminare ed assorbente motivo. 2. Per giungere al risultato di ribaltare la decisione assolutoria di primo grado in condanna, la sentenza impugnata, nella sua motivazione ed a dispetto delle dichiarate premesse, ha rivalutato tutte le prove, ivi comprese le dichiarazioni del curatore, del liquidatore e del consulente tecnico di parte del pubblico ministero, assunte nel dibattimento di primo grado, che - secondo gli approdi della giurisprudenza delle Sezioni Unite - hanno sicuramente natura dichiarativa e, nel caso di specie, sono state decisive per giungere all'overturning in appello;
sicchè andavano rinnovate nel contraddittorio del giudizio di impugnazione ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., alla luce dei principi dettati dalle Sezioni Unite. Inoltre, è stato violato il canone motivazionale "rafforzato", prescritto da questa Corte regolatrice come garanzia dell'affidabilità del nbaltamento in appello, vieppiù di una sentenza assolutoria in una decisione di condanna. La questione della rinnovazione della prova dichiarativa in appello: caratteri generali. 3. Il legislatore, nel 2017, con la novella rappresentata dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, ha introdotto l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in caso di appello proposto dal pubblico ministero, mediante l'aggiunta del comma 3-bis all'art. 603 cod. proc. pen. L'innesto di tale regola processuale nel sistema del giudizio d'appello è il frutto normativo della giurisprudenza delle Sezioni Unite, ispirata da quella della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. In proposito, molto sinteticamente, valga rammentare che, quanto alla necessità di disporre la rinnovazione della prova dichiarativa che faccia parte del bagaglio cognitivo dei due giudizi di merito chiusi, nelle fasi di primo e secondo grado, da esiti contrapposti, l'elaborazione interna ha subito una forte spinta in avanti per l'interazione e le ricadute della giurisprudenza delle Corti europee ed in particolare della Corte EDU, di seguito soprattutto alla decisione AN c. AV del 05/11/2011 (che in realtà è stata preceduta da altre pronunce, a partire dal caso ON c. LG del 07/07/1989, e poi, tra le tante, AN c. Romania del 27/06/2000; GU AR c. Islanda del 15/07/2003; EM c. NC del 18/05/2004; GA IZ c. Spagna del 21/01/2006). La sentenza AN c. AV, che ha ricevuto grande eco nei sistemi giudiziari dei Paesi aderenti alla Convenzione, ha affermato la necessità, nel giudizio di appello in cui si giunga ad un ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado, di rinnovare la prova dichiarativa decisiva, assumendo nuovamente e direttamente la testimonianza, nel 4 contraddittorio tra le parti;
venendo altrimenti in gioco una violazione dell'art. 6 CEDU, e in particolare del par. 3, lett. d), che assicura il diritto dell'imputato di «esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico» (nello stesso senso, cfr., tra le altre, HI c. Romania del 05/03/2013; UE c. Romania del 09/04/2013; AN c. AV del 28/02/2017; RE c. AL del 29/06/2017; DO c. AL del 22 ottobre 2020 e AN c. AV (n.2) del 10 novembre 2020). Nella scia di tale giurisprudenza, le Sezioni Unite hanno stabilito c:he il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado - ed anche se emessa all'esito del giudizio abbreviato - con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata e affermare la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti de/processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado (Sez. U, n. 27620 del 28/4/2016, DA, Rv. 267487). La sentenza DA ha innalzato il livello di tutela richiesto dalla stessa giurisprudenza europea, fondato sul diritto al contraddittorio, affermando che la decisione di condanna emessa in violazione di tale obbligo di rinnovazione è affetta da vizio di motivazione per violazione del canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio ed agganciando, dunque, l'esigenza della rinnovazione istruttoria al principio fondamentale della presunzione di non colpevolezza di valenza costituzionale (art. 27, comma 2, della Costituzione), di cui la regola bard (beyond any reasonable doubt) costituisce presidio strumentale. Le sentenze delle Sezioni Unite che si sono succedute sul tema hanno ribadito il legame della necessità di rinnovazione della prova dichiarativa "decisiva' con la presunzione di innocenza costituzionalmente tutelata, che impone, al fine di giungere alla riforma in senso di condanna, la scelta del metodo di acquisizione probatoria epistemologicamente più affidabile per l'apprezzamento della prova dichiarativa, e cioè quello che si basa sui principi di oralità e immediatezza. Costituiscono prove orali decisive quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti - da sole o insieme ad altri elementi di prova - ai fini dell'esito della condanna (Sez. U DA, Rv. 267491). La regola DA è stata confermata anche in relazione al ribaltamento della pronuncia assolutoria emessa nel giudizio abbreviato (Sez. U, n. 18620 del :1.9/01/2017, AL, 5 eug? Rv. 269785), è stata estesa all'annullamento, ai soli fini civili, della sentenza assolutoria di primo grado (Sez. U AL, cit., Rv. 269787; Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228); è stata, invece, esclusa nell'ipotesi di overturning assolutorio, in cui la riforma riguarda una sentenza di condanna in primo grado (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, IS, Rv. 272430) e nell'ipotesi in cui la prova dichiarativa decisiva sia divenuta impossibile per decesso del dichiarante, ma solo in presenza di condizioni che garantiscano l'equità complessiva del processo (overall faimess), individuate nella motivazione "rafforzata", basata su elementi ulteriori, idonei a compensare il sacrificio del contraddittorio (Sez. U, n. 11586 del 30/9/2021, dep. 2022, D, Rv. 282808). La regola DA, inoltre, è stata estesa alle dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico nel corso del dibattimento, che, in quanto veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verbale, costituiscono prove dichiarative, sicché sussiste, per il giudice di appello che, sul diverso apprezzamento di esse, fondi, sempreché decisive, la riforma della sentenza di assoluzione, l'obbligo di procedere alla loro rinnovazione dibattimentale attraverso l'esame del perito o del consulente, mentre analogo obbligo non sussiste ove la relazione scritta del perito o del consulente tecnico sia stata acquisita mediante (sola) lettura, in tal caso difettando la natura dichiarativa della prova (Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, VA, Rv. 275112). Le Sezioni Unite, in particolare attraverso le sentenze IS, per prima, e, successivamente, la decisione n. 11586 del 2022, D., hanno via via approfondito il tema della estensione della regola di rinnovazione della prova dichiarativa in caso di overtuming, analizzando la giurisprudenza europea nel suo sviluppo in chiave evolutiva, aggiornandone gli approdi e precisandone la natura non assoluta, coerente con la logica floue (vale a dire "sfocata", non rigida) che caratterizza le indicazioni della Corte di Strasburgo nel declinare l'art. 6 CEDU, basata sull canone valutativo dell'overall faimess, vale a dire dell'equità complessiva del procedimento. Seguendo i passaggi della sentenza Sez. U, n. 11586 del 2022, si ritrova la puntuale, condivisibile ricostruzione dell'attuale, tendenziale linea interpretativa espressa dalla Corte DU sul tema. Secondo le Sezioni Unite, "La più recente giurisprudenza della Corte EDU ha... ridimensionato il rigore interpretativo della regola basata sulla prova determinante, introducendo un elemento di flessibilità rappresentato dal valore della equità complessiva del processo, affidando al giudice di apprezzare la consistenza di tutti quei contrappesi in grado di compensare, globalmente, le restrizioni delle prerogative difensive causate dall'utilizzazione di una prova non verificata in contraddittorio, prova capace di incidere sull'esito del giudizio. Si è, quindi, precisato che i fattori compensativi, funzionali a far apprezzare l'equità del giudizio, sono in relazione con il valore riconosciuto alla prova dichiarativa non assunta, nel senso che più la prova ha carattere di decisività, maggiore 6 02LQ deve essere la pregnanza dei fattori compensativi. Inoltre, si è rilevato che per determinare l'equità del processo assume rilievo centrale l'accertamento dell'imprevedibilità del mancato esame del teste"(le Sezioni Unite si richiamano a: Corte EDU, 23/06/2016, BE OU c. AL;
Corte EDU, 16/07/2019, Iúlius ÓR Sigur ÓRsson c. Islanda, e Corte EDU, 09/11/2021, AT c. Romania„ la quale a sua volta si ispira a JÚ ÓR SS c. Islanda del 16 luglio 2019). Alla luce di tale analisi, le Sezioni Unite ritengono "evidente come questo orientamento, che punta su una valutazione complessiva dell'equità nel processo, finisce per riconoscere al giudice il delicato compito di accertare quali siano le concrete modalità in grado di riequilibrare la mancanza di contraddittorio." Le valutazioni del massimo collegio nomofilattico confermano quanto sia stata la giurisprudenza derivata dalla sentenza DA delle Sezioni Unite ad innalzare le aspettative di tutela connesse al principio di fair trial ed all'art. 6 CEDU, collegandole alle garanzie costituzionali, e trovano eco anche in alcune sentenze recenti della Corte di Strasburgo che hanno coinvolto l'AL: la decisione EL c. AL del 15 giugno 2023 e la decisione Di IN e AR del 25 marzo 2021. Tali sentenze hanno dichiarato l'insussistenza di una violazione dell'art. 6 CEDU in ipotesi di mancata rinnovazione della prova dichiarativa decisiva riferite al rito abbreviato (Di IN e AR) e di overtuming di condanna in appello ai soli effetti civili (EL) ed hanno espressamente chiarito che la Convenzione non impedisce che gli Stati parte accordino ai diritti e alle libertà che essa garantisce una protezione giuridica più estesa di quella da essa attuata. Sia attraverso il diritto interno, sia con altri trattati internazionali, sia attraverso il diritto dell'Unione europea, sia attraverso l'interpretazione giurisprudenziale, che le decisioni Di IN e AR E Rocce/la esaminano puntualmente, confrontandosi proprio con le scelte attuate dalle sentenze delle Sezioni Unite DA e AL, in particolare (ma si esamina anche la sentenza IS). Il sistema di garanzia collettiva dei diritti sancito dalla Convenzione, infatti, rafforza, conformemente al principio di sussidiarietà, la protezione offerta a livello nazionale, ma "nulla impedisce agli Stati contraenti di adottare un'interpretazione più ampia che garantisca una maggiore protezione dei diritti e delle libertà in questione nei loro rispettivi ordinamenti giuridici interni (articolo 53 della Convenzione)" (cfr. § 39 della sentenza Di IN e AR, che richiama, tra le altre, le sentenze C. DU , Partito comunista unificato di Turchia e altri c. Turchia, 30 gennaio 1998; RO c. NC (dec.), 20 febbraio 2018 e ES NS e AG LD LL c. Islanda [GC], 22 dicembre 2020). La violazione della regola ermeneutica di riassunzione diretta in contraddittorio della prova dichiarativa non si traduce, quindi, automaticamente in una valutazione di processo non equo, esistendo delle ulteriori condizioni da valutare complessivamente che 7 possono, invece, escludere profili di contrasto con l'art. 6 CEDU (cfr. § 49 della sentenza EL, che richiama HI c. Romania, del 27 giugno 2017). Si tratta della stessa logica che oramai la giurisprudenza di Strasburgo consolidata applica per verificare l'equità del processo in cui siano utilizzate dichiarazioni "cartolari" e che richiede di esaminare: se esista un motivo serio che giustifichi la mancata comparizione del testimone;
se la deposizione del testimone assente abbia costituito l'unica base o l'elemento decisivo della condanna e se esistano elementi compensatori, soprattutto delle garanzie procedurali solide, sufficienti per controbilanciare le difficoltà causate alla difesa a seguito dell'ammissione di una determinata prova e per assicurare l'equità del procedimento nel suo insieme (Al Kt-,AJ e RY c. Regno Unito [GC], § 131, del 2011, CH c. NI [GC], § 123, del 2015, e DA c. Armenia, §§ 39-43, del 6 settembre 2018). La sentenza Di IN e AR, inoltre, rammenta (§ 30) che le modalità di applicazione dell'articolo 6 CEDU ai procedimenti d'appello dipendono dalle caratteristiche del procedimento in questione: si deve tenere conto dell'intero processo condotto nell'ordinamento giuridico interno e del ruolo svolto dalla giurisdizione di appello (Botten c. Norvegia, 19 febbraio 1996). Gli Stati contraenti godono di una grande libertà nella scelta dei mezzi idonei a permettere al loro sistema giudiziario di rispettare gli imperativi dell'articolo 6 CEDU;
il compito della Corte DU consiste nell'esaminare se la via seguita abbia condotto, in una determinata controversia, a risultati compatibili con la Convenzione, tenuto conto anche delle circostanze specifiche del caso, della sua natura e della sua complessità (Taxquet c. LG [GC], del 2010). Per questo, in conclusione, si ribadisce che è compito della Corte dei diritti umani esaminare se il procedimento considerato complessivamente, tenuto conto anche della modalità in cui sono stati presentati i mezzi di prova, sia stato equo (si richiamano le sentenze IX de TR c. Portogallo, 9 giugno 1998, e EV c. Estonia, del 26 aprile 2016). Appare chiaro, dunque, che i giudici di Strasburgo, fedeli a quella logica decisoria "flessibile" individuata dalle Sezioni Unite, pur enunciando alcuni macroprincipi di ordine generale, relativi alla necessità di rinnovazione della prova dichiarativa in caso di overtuming di condanna, declinano ulteriori e concorrenti parametri di verifica della equità processuale complessiva, in grado di offrire una valutazione globale della questione relativa alla violazione dei principi di fair trial nel caso specifico e non impongono certamente, in modo assoluto, la rinnovazione della prova dichiarativa in proiezione del ribaltamento con esiti di condanna (prova ne sono le eccezioni al principio del contraddittorio più note, rispetto a quella oggi in esame, e relative alla possibilità di basare in modo esclusivo o determinante un accertamento di responsabilità penale su prove solo cartolari, secondo le indicazioni delle sentenze 15 dicembre 2011, AI JA e RY c/ Regno Unito e 15 dicembre 2015, CH c/ NI)...". 8 Il cerchio si chiude ritornando alla sentenza delle Sezioni Unii:e "D." del 2022, che, all'esito dell'analisi dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte DU e di quella di legittimità sorta proprio per rimodellare gli orientamenti interni con le sentenze AI JA e RY e CH, riportano sotto un'unica dimensione di verifica della equità processuale il tema della rinnovazione della prova dichiarativa in appello in caso di overturning di condanna e quello della condanna che, in primo grado, si fondi unicamente o in misura determinante su una testimonianza resa in fase di indagini da un soggetto che l'imputato non sia stato in grado di interrogare nel corso del dibattimento. Richiamando la sentenza IS e le pronunce che affermano come le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. possano costituire, conformemente all'interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU, la base "esclusiva e determinante" dell'accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di "adeguate garanzie procedurali" esemplificativamentE , individuate (per tutte, cfr. Sez. 2, n. 15492 del 05/02/2020, C., Rv. 279148), la sentenza "D" mette in risalto la convergenza della giurisprudenza europea e di quella della Cassazione: entrambe ritengono che sussiste violazione dell'art. 6 CEDI.) non automaticamente, in tutti i casi di deficit del contraddittorio nell'assunzione di una prova dichiarativa, ma solo quando il pregiudizio così arrecato ai diritti della difesa non sia stato controbilanciato da elementi sufficienti o da solide garanzie processuali in grado di assicurare l'equità del processo nel suo complesso, nel contesto di una motivazione "rafforzata" (per tale concetto, vedi infra par. 5). La sentenza d'appello e il confronto con gli orientamenti di legittimità post-DA. 4. La giurisprudenza di legittimità registra, senza dubbio, come correttamente evidenziato dalla motivazione del provvedimento impugnato, orientamenti secondo cui il giudice d'appello che, investito dell'impugnazione del pubblico ministero, riformi la sentenza assolutoria di primo grado (anche se resa all'esito di un giudizio abbreviato), non è tenuto a procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa qualora non vengano messi in dubbio la credibilità dei testi o il contenuto delle loro deposizioni, ma la decisione in sede di gravame sia invece fondata solo su una diversa valutazione del medesimo materiale probatorio utilizzato in primo grado ovvero della complessiva piattaforma probatoria (cfr. Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Esposito, Rv. 275133; Sez. 5, n. 53415 del 18/6/2018, Boggi, Rv. 279543); oppure quando l'attendibilità della deposizione è valutata in maniera del tutto identica dal giudice di appello, il quale si limita a procedere ad un diverso apprezzamento del complessivo compendio probatorio ovvero a tenere in conto elementi diversi e trascurati dal primo giudice (Sez. 5, n. 1386 del 18/11/2021, Mariani, n.m., vedi anche, in un caso peculiare, Sez. 6, n. 3237:3 del 4/6/2019, Aiello, Rv. 276831). 9 Ed ancora, nella stessa linea interpretativa, si è anche chiarito che, alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non si è tenuti qualora il giudice d'appello approdi, in base al proprio libero convincimento, ad una valutazione di colpevolezza, piuttosto che di assoluzione, attraverso una rilettura degli esiti della prova dichiarativa di cui non ponga in discussione il contenuto o l'attendibilità e valorizzando gli elementi eventualmente trascurati dal primo giudice, ovvero evidenziando gli eventuali travisamenti in cui quest'ultimo sia incorso nel valutare le dichiarazioni (Sez. 2, n. 41736 del 21/9/2015, Di Trapani, Rv. 264682; Sez. 5, n. 45847 del 28/6/2016, Colombo, Rv. 268470; Sez. 2, n. 3917 del 13/9/2016, dep. 2017, Fazi, Rv. 269592; vedi anche Sez. 5, n. 33272 del 28/3/2017, Carosella, Rv. 270471). Del resto, l'orientamento trova spazio più specifico in quel filone interpretativo che, richiamando un principio massimato delle Sezioni Unite AL (Rv. 269786), afferma: il giudice d'appello che intenda procedere alla "reformatio in peius" di una sentenza assolutoria di primo grado, emessa all'esito di giudizio ordinario o abbreviato, non ha l'obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva qualora emerga che la lettura della prova compiuta dal primo giudice sia stata travisata per omissione, invenzione o falsificazione (Sez. Rv. 280562, Rv. 272886, Rv. 270546, Rv. 271518) Tali riperimetrazioni dell'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, dunque, discendono direttamente, per alcune tipologie di distinguishing, dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite sul tema, o comunque sono ritagliate negli spazi lasciati aperti dalla loro linea interpretativa. In via generale, poi,, dette riperimetrazioni sono compatibili con le posizioni ermeneutiche dei giudici europei, che - come più volte sottolineato - non pongono automatismi di sorta tra la mancata rinnovazione della prova dichiarativa in contraddittorio nel giudizio di overtuming di condanna e la violazione dell'equità processuale. Seguendo i parametri valutativi dell'importante pronuncia AT c. Romania del 2021, infatti, in presenza dei quali può ritenersi controbilanciato il deficit di immediatezza ed oralità derivato dalla mancata riassunzione della prova decisiva nel contraddittorio tra le parti, si può valorizzare a tal fine, oltre alla condizione più netta tra quelle individuate come capaci di "salvare" l'equità processuale, vale a dire che non sia mutata la valutazione di attendibilità dei testimoni: - che vi siano state garanzie procedurali complessive del diritto di difesa dell'imputato, in una logica di overall fairness of proceedings;
- che le prove documentali o diverse addotte a base dell'overturning siano idonee a fondare l'accusa e siano state oggetto di diretta verifica;
- che il ricorrente non abbia dedotto la decisività delle prove dichiarative non riassunte e che gli sia stata assicurata la possibilità di presentare tutte le sue argomentazioni difensive. 10 Si tratta di criteri "a geometria variabile", come è stato notato in dottrina, da calare nei casi concreti. 4.1. Ebbene, seppur condivisibile la linea ermeneutica prescelta, la sentenza impugnata deraglia dai binari da essa stessa tracciati. La pronuncia d'appello, infatti, per quanto si ispiri, nel paragrafo espressamente dedicato a "La valutazione sulla non rinnovazione del dibattimento", ai citati orientamenti delle sezioni semplici di questa Corte regolatrice, che hanno definito, nel tempo, il perimetro applicativo dell'obbligo di rinnovazione, sulla base delle sentenze delle Sezioni Unite già richiamate e con una linea interpretativa che non entra in collisione con la descritta evoluzione della giurisprudenza europea, non prosegue coerentemente alle intenzioni dichiarate all'inizio dello schema motivazionale, al fine di non incorrere nel vizio di violazione di legge per non aver rinnovato le prove dichiarative decisive. Queste ultime da intendersi costituite da qualsiasi prova dichiarativa, decisiva nel senso illustrato dalle Sezioni Unite DA, e quindi anche dall'esame del curatore fallimentare del fallimento Eurofili, del liquidatore giudiziale della società LA LA, dei consulenti di parte dell'accusa e della difesa: le loro valutazioni, contenute nelle relazioni scritte acquisite ma supportate dalle spiegazioni fornite in dibattimento nel corso del loro esame, rappresentano l'ossatura principale, se non unica, della prova posta a fondamento della sentenza. Essa mostra di non aver applicato in modo corretto le declinazioni del principio di equità processuale che pur si iscrivono nella logica floue, tipica dell'interpretazione della Corte DU in tema di garanzie connesse all'art. 6 CEDU,, e che costituiscono il sostrato valoriale che consente alle Sezioni Unite "AL" ed alle Sezioni Unite "D." del 2022 (ed in via sistematica, anche da Sez. U IS, che pur attiene al tema del ribaltamento assolutorio) di ammettere deviazioni dall'obbligo di rinnovazione in appello della prova dichiarativa in caso di overturning sfavorevole all'imputato. Il provvedimento impugnato, non nega, sia pur implicitamente, che le prove derivate dall'esame dei testi-consulenti siano di natura dichiarativa, tanto da porsi un problema generale di rinnovazione istruttoria senza esclusione alcuna di testimonianze, ma ritiene che non vi sia necessità di far luogo a tale rinnovazione sulla base di una prospettiva, che diventa una promessa non mantenuta nella motivazione: evitare di fondare le ragioni del ribaltamento sulla rivalutazione delle prove dichiarative ed invece limitarsi a rivedere quelle documentali ed a valorizzare elementi "emergenti dagli atti ma che paiono essere stati trascurati dal giudice di primo grado". A dispetto di tale assunzione di impegno, il provvedimento d'appello, però, fa più volte essenziale riferimento (cfr., ad esempio, pag. 19, secondo capoverso;
pag. 21, in fine;
pag. 22, sesto rigo;
pag. 22, terzo capoverso) alle dichiarazioni rese dal curatore Stasi e dal liquidatore AG, in palese contrappunto agli esiti valutativi della sentenza di primo grado. E, in relazione alle dichiarazioni rese da AG all'udienza del 13.5.2021, 11 addirittura, vi è aperta contrapposizione con il convincimento da esse tratto dal primo giudice in un'ottica assolutoria, là dove dichiaratamente la sentenza d'appello afferma: "A parere di questa Corte, la dichiarazione del dott. AG nn offre un argomento dirimente a favore dell'imputato" (cfr. pag. 23, primo capoverso). Eguale sorte si ritrova, in linea tendenziale, per i riferimenti che compie la motivazione del provvedimento d'appello alle dichiarazioni del consulente del pubblico ministero, utili in chiave di condanna (cfr. pag. 23, secondo capoverso, ad esempio). Si tratta, dunque, come è evidente, di un'operazione di vera e propria, diffusa rivalutazione dei risultati conoscitivi dei contenuti delle testimonianze dibattimentali di tali testi "tecnici" e del consulente del pubblico ministero, dei quali sono state utilizzate apertamente, nella sentenza d'appello, le dichiarazioni dibattimentali. Non ci si trova dinanzi, come si è voluto sostenere nella motivazione della decisione d'appello, ad una mera operazione di riallineamento dei contenuti delle prove dichiarative agli esiti ulteriori e complessivi dell'istruttoria, in particolare delle prove documentali, oppure ad una riparametrazione di essi alle disposizioni normative rilevanti per l'affermazione di responsabilità del ricorrente per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale. Si è fuori, poi, dallo statuto di utilizzabilità disegnato dalla sentenza VA per le relazioni scritte del perito o del consulente tecnico, le quali siano state acquisite mediante lettura, ed in generale dalla rivalutazione di elaborati acquisiti solo cartolarmente, che, non avendo natura dichiarativa, qualora abbiano fondato la prova dell'assoluzione in primo grado, non necessitano di essere rinnovate oralmente nel contraddittorio in appello, in caso di overtuming di condanna. Nel caso di specie, invero, le prove costituite dalle conclusioni dei consulenti, come anche quelle dei testimoni "tecnici", curatore e liquidatore, hanno assunto tutte natura dichiarativa, per essere state oggetto di esame dibattimentale dei testimoni in primo grado, sicchè andavano rinnovate, se oggetto di rivalutazione da parte del giudice del ribaltamento, come effettivamente si è chiarito che è avvenuto. E ciò a prescindere dall'acquisizione delle relazioni redatte da alcuni dei citati testimoni, delle quali si dà genericamente atto nella sentenza, quando ricostruisce i passaggi del giudizio di primo grado, riportandone le date di redazione, senza neppure segnalare se esse esauriscano i contenuti rilevanti ed utilizzati delle dichiarazioni testimoniali non rinnovate. Infine, non vi è comunque alcuna traccia di come la mancata riassunzione delle prove dichiarative possa essere superata da quelle "altre garanzie procedurali", mai specificamente indicate, né tantomeno valorizzate in quanto tali, nell'ottica efficacemente riassunta dalle Sezioni Unite nella sentenza "D.". Per questo, in mancanza di elementi ulteriori, idonei a compensare il sacrificio del contraddittorio, acquisibili anche avvalendosi dei poteri officiosi di cui all'art. 603, comma 12 3, cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, D., Rv. 282808, cit.), dei quali i giudici d'appello non si sono fatti carico, la sentenza deve ritenersi viziata per violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. (in tal senso, cfr. Sez. U, VA, par. 11), così come prospettato dal ricorrente nel primo motivo del suo atto di impugnazione. Nell'annullamento che consegue, il giudice del rinvio si atterrà, quindi, al seguente principio di diritto: in caso di ribaltamento in chiave di condanna della sentenza assolutoria in appello, è necessario rinnovare la prova dichiarativa decisiva costituita dalle testimonianze assunte nel dibattimento di primo grado, comprese quelle di consulenti tecnici, ancorchè siano state acquisite agli atti le relazioni redatte da costoro, qualora nella motivazione della sentenza di overtuming si siano valorizzati e rivalutati, espressamente ed autonomamente, i contenuti delle dichiarazioni testimoniali. Nella fattispecie, peraltro, tali dichiarazioni sono state utilizzate come chiave logica per finalizzare i contenuti delle relazioni scritte acquisite all'esito di affermazione di responsabilità dell'imputato. La sentenza d'appello e l'obbligo di motivazione "rafforzata" 5. Il test di legittimità del provvedimento che riformi in secondo grado una prima pronuncia assolutoria pone un'ulteriore esigenza di verifica, poiché esso attiene a due aspetti paralleli ma idealmente collegati tra loro. L'uno fa riferimento al segmento già esaminato, incentrato sulla necessità o meno di rinnovare la prova dichiarativa che sia valsa, in un primo momento, a fondare la sentenza liberatoria ed in un secondo momento abbia costituito il fondamento della pronuncia di condanna: si è già dato conto dell'esito negativo di tale prima parte del test. L'altro attiene alla tenuta della motivazione con cui si ribalti la pronuncia di assoluzione, dal punto di vista della sua capacità di superare le argomentazioni di quest'ultima e di proporre una soluzione logica maggiormente coerente con il quadro probatorio e convincente dal punto di vista del canone necessario di accertamento della colpevolezza "oltre ogni ragionevole dubbio", previsto dall'art. 533 cod. proc. pen. Sotto tale secondo profilo, deve rammentarsi che già nel 2005, le Sezioni Unite ebbero ad affermare che la sentenza che riformi totalmente, sia in senso assolutorio che in chiave di condanna, la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Marinino, Rv. 231679; cfr. Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638). E' stato, perciò, affermato, successivamente alla sentenza Mannino, che sussiste per il giudice della riforma in appello la necessità di comporre una motivazione c.d. rafforzata, più convincente rispetto a quella ribaltata e dotata di maggior forza persuasiva, tale da far venir meno ogni 13 ragionevole dubbio in caso di overtuming di condanna (ex multis Sez. 4, n. 42868 del 26/9/2019, Miceli, Rv. 277624; Sez. 6, n. 51898 del 11/7/2019, P., Rv. 278056; Sez. 5, n. 54300 del 14/9/2017, Banchero, Rv. 272082; Sez. 3, n. 6817 del 27/11/2014, dep. 2015, S., Rv. 262524; Sez. 1, n. 12273 del 15/12/2013, dep. 2014, Ciaramella, Rv. 262261; Sez. 6, n. 49755 del 21/11/2012, G., Rv. 253909). L'obbligo di esprimere, da parte del giudice del ríbaltamento in appello, non soltanto una propria, alternativa ricostruzione della vicenda conclusasi in primo grado con un diverso esito, bensì una motivazione maggiormente dotata di capacità persuasiva e idonea a scalfire le argomentazioni del primo giudice in modo analitico è stato sottolineato, altresì, con ampie argomentazioni motivazionali, dalle decisioni delle Sezioni Unite già analizzate al par. 3 e che sono intervenute sul tema, parallelo e al tempo stesso strettamente collegato (oltre che determinante nel presente giudizio), della necessità di rinnovare la prova dichiarativa decisiva (Sez. U, DA;
AL; IS;
VA e Sez. U, n. 11586 del 30/9/2021, dep. 2022, D, Rv. 282808). La sentenza IS ha sottolineato la necessità che anche la decisione di ribaltamento assolutorio della condanna decisa in primo grado, cui pure non si applica l'obbligo della rinnovazione istruttoria secondo la regola DA (poiché non vengono in rilievo la presunzione di non colpevolezza ed il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio), offra una motivazione puntuale e adeguata (vale a dire rafforzata), che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata (anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva). Il "rafforzamento" della struttura motivazionale del provvedimento di condanna che ribalta un'assoluzione, d'altro canto, opera su un piano sicuramente argomentativo (oltre che sulla base di ulteriori elementi che siano idonei a compensare il sacrificio del contraddittorio, qualora la prova dichiarativa sia impossibile da riassumere, come stabilito da Sez. U, D.), dovendo superare proprio il ragionevole dubbio innescato dall'assoluzione in primo grado. Nel caso della sentenza impugnata, manca radicalmente il corretto approccio all'affermazione di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio. La Corte d'Appello si limita a decostruire le affermazioni assolutorie, segnalando meticolosamente alcuni indici di fraudolenza delle operazioni attribuite all'imputato, ma non si preoccupa di strutturare il tessuto logico che dovrebbe sostenere l'affermazione di colpevolezza ai sensi dell'art. 533, comma 2, cod. proc. pen., "oltre ogni ragionevole dubbio". Sotto questo profilo, pertanto, la sentenza impugnata va annullata anche ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. ed anche in questo caso il giudice del rinvio si dovrà orientare, nel decidere, ai principi ermeneutici espressi riguardo alla ragione di annullamento in esame. 14 6. L'accoglimento del primo motivo di ricorso determina l'assorbimento delle ragioni connesse al secondo motivo, attinente al trattamento sanzionatorio.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino. Così deciso il 21 novembre 2023.