Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 04/02/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. /2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO
composta dai Magistrati:
RT TONOLO Presidente Roberto ANGIONI Consigliere IS BORELLI Primo Referendario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto, iscritto al n. 32575 del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. 80329 reso dall’agente contabile LI Enrico, consegnatario di beni addetto alla gestione dei libretti di porto di pistola per difesa personale del Ministero dell’Interno – Prefettura di Padova, per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2022, depositato il 14.04.2023.
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
Uditi, all’udienza pubblica del 13 novembre 2025, tenutasi con l’assistenza del segretario dott.ssa Paola Franchini, data per letta la relazione, l’avv.
GU DA per l’agente contabile e il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Cosentino.
SVOLGIMENTO IN FATTO
1. Con relazione n. 297/2025 del 28 maggio 2025, il magistrato istruttore del
conto n. 80329, reso dall’agente contabile LI Enrico, quale consegnatario di beni addetto alla gestione dei libretti di porto di pistola per difesa personale del Ministero dell’Interno – Prefettura di Padova, per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2022, depositato il 14.04.2023, riferiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:
a) la parifica del Responsabile del procedimento e il visto di regolarità amministrativo-contabile del Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Padova erano stati apposti su un rendiconto che, all’esito dell’istruttoria, presentava i seguenti errori contabili:
- il numero dei libretti rimanenti alla data del 31.12.2021 era di n. 364 Mod 1 Privati e n. 207 Mod. 9 G.P.G., anziché di n. 363 Mod 1 Privati e n. 206 Mod. 9 G.P.G. riportati nel conto giudiziale;
- la giacenza al 31.12.2022 era di n. 323 mod. 1 privati (e non di n. 322) e di n. 366 mod. 9 G.P.G. (invece di n. 365).
b) non risultava depositata la relazione dell’organo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c..
2. Ritenuto che le indicate discordanze contabili e le carenze riscontrate costituissero rilevanti irregolarità che impedivano di discaricare il contabile, il magistrato istruttore sottoponeva il conto alla valutazione del Collegio ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c..
3. In data 22 ottobre 2025 l’agente contabile depositava una memoria difensiva, con la quale rilevava come la contabilità fosse stata ricostruita con difficoltà a partire dal 2019 per la mancanza di un database per l’incrocio dei dati contabili a genere (i libretti) con le quietanze di pagamento e con i provvedimenti di accoglimento delle richieste di porto di pistola per uso personale e come le pretese irregolarità del conto riguardassero, in realtà, dati minimali e irrilevanti, trattandosi di un mero refuso in ordine alla determinazione delle rimanenze relative all’anno 2020, riverberatosi poi sulle annualità successive (anomalia che risultava, comunque, essere stata regolarizzata in un secondo momento quando era stata riverificata la contabilità 2020, con riferimento al numero dei libretti rilasciati, ed era emersa una differenza, per difetto, di 1 unità per ciascuna partita). Quanto all’omessa redazione della relazione dell’Organo di controllo interno, evidenziava come la giurisprudenza, anche contabile, fosse pacifica nel ritenere che tale carenza non fosse ostativa al discarico dell’agente contabile, essendo un inadempimento imputabile all’Amministrazione competente.
4. In data 23 ottobre 2025 la Prefettura di Padova depositava una memoria, con la quale rappresentava che l’agente contabile aveva agito in totale buona fede e che la differenza di n. 1 unità di libretti mod. 1 e mod. 9, riscontrata nelle giacenze di inizio e fine anno, era dovuta ad un mero errore contabile
(per non aver considerato sia il primo che l’ultimo numero oggetto della sottrazione) e non era, invece, dipesa da ammanchi o altra grave irregolarità.
5. All’udienza odierna, l’avv. GU e il Pubblico Ministero hanno concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
6. Il Collegio è chiamato a verificare se il conto relativo alla gestione dei libretti di porto di pistola per difesa personale del dott. Enrico Fameli, agente contabile a materia della Prefettura di Padova, per l’esercizio 2022, rechi una rappresentazione veritiera, completa e attendibile dei beni allo stesso affidati, secondo la funzione tipica del giudizio di conto delineata dagli artt. 139 ss.
del codice della giustizia contabile.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza contabile, infatti, il giudizio di conto non si limita alla mera verifica formale dello schema contabile, ma implica un più pregnante accertamento circa la regolarità della gestione.
7. Ciò posto, non risulta agli atti alcun provvedimento formale di nomina del dott. Fameli quale agente contabile a materia, circostanza confermata dalla Prefettura di Padova, la quale ha precisato che: “il conto giudiziale risulta essere stato firmato dal dr. Enrico LI, dirigente responsabile dell’Area che curava la gestione dei libretti di porto di pistola in quanto, come già in precedenti conti giudiziali resi da questa Prefettura tramite la locale R.T.S. e di cui codesta Corte ha riconosciuto regolare la gestione e proposto l’approvazione, non era stata ancora formalizzata la figura dell’agente contabile” (nota n. 2892/2025).
Come evidenziato dal magistrato istruttore, quindi, il dott. Fameli, dirigente dell’Area competente, tra l’altro, al rilascio dei libretti di porto di pistola per difesa personale, ha esercitato, in via di fatto, le funzioni di agente contabile, in relazione alla gestione in esame, assumendo rilievo, al riguardo, l’art. 178, lett. c) ed e), del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 che qualifica come agenti contabili non soltanto i consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato, ma anche tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti, ancorché in via di mero fatto e, per ciò solo, divengono destinatari degli obblighi – e delle relative responsabilità - connessi alla funzione.
Ciò premesso, come illustrato dall’agente nella memoria difensiva, l’attività rendicontata consiste nella detenzione di modelli di libretto - forniti dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e contraddistinti da un numero di serie progressivo – e nella successiva consegna degli stessi ai soggetti interessati, a cura dell’addetto al rilascio, identificabile alternativamente in uno dei dipendenti assegnati all’area competente, previa dimostrazione dell’avvenuto versamento alla Tesoreria dello Stato dell’importo dovuto in relazione alla tipologia di libretto (Modello 1 – Porto di pistola per difesa personale, per un costo unitario di euro 1,27, e Modello 9 – Porto d’armi per G.P.G., per un valore di euro 1,14 cadauno).
A tal proposito, il Collegio osserva che la fattispecie descritta rappresenta una gestione plurisoggettiva sussumibile nel modello legale disciplinato dall’art. 192 del R.D. n. 827/1924, in quanto, come emerso nel corso del giudizio, i modelli di libretti di cui è causa erano detenuti dall’area I-bis
“Polizia Amministrativa” competente, tra l’altro, al rilascio dei porti di pistola per difesa personale, alla quale erano addetti più impiegati, tutti coinvolti nella gestione, quantomeno nella fase della distribuzione dei libretti.
Ne consegue che erano tenuti alla resa del conto tutti coloro i quali, all’interno dell’Ufficio, hanno avuto la disponibilità (e, quindi, la custodia)
ed il maneggio dei modelli da distribuire ai soggetti autorizzati al porto di armi, essendo altresì obbligati dalla corretta tenuta dei registri di carico e di scarico, nonché alla rendicontazione della giacenza iniziale e finale, comprensiva delle movimentazioni in entrata e in uscita (nello stesso senso, in fattispecie analoga, Sez. Veneto, n. 221/2024).
Secondo il modello di organizzazione instauratosi presso la Prefettura, quindi, tra il soggetto “responsabile” dell’Ufficio e gli “addetti” alla distribuzione, tutti partecipi, ciascuno sulla base del ruolo rivestito, nella gestione in questione, si delinea uno schema del tipo “agente principale/subagente”, in cui l’agente principale si pone in un rapporto diretto con l’Amministrazione (alla quale, infatti, presenta il conto),
fungendo da intermediario/collettore (in un unico conto) delle gestioni degli agenti secondari che, appunto, confluiscono (“si concentrano”) in quella dell’agente principale.
Nel caso in esame, invece, il documento di rendicontazione è unitario, nonostante l’ingerenza di più soggetti nella gestione: ne deriva un primo profilo di irregolarità del conto, non risultando lo stesso corredato dei conti degli agenti secondari, come previsto dall’art. 192, comma 3, del R.D. n.
827/1924 (“I contabili secondari sono al pari dei principali sottoposti alla vigilanza del ministro delle finanze ed alla giurisdizione della Corte dei conti, e debbono rendere ad essa il loro conto giudiziale da unirsi a corredo di quello del contabile principale”).
È evidente, quindi, che il conto in esame deve essere dichiarato irregolare, in quanto non può ritenersi adeguatamente rappresentativo della gestione, in mancanza della predisposizione e dell’allegazione allo stesso, quale conto
“principale”, dei subconti dei soggetti ingeritisi, in via di fatto
(legittimamente, in ragione dei compiti d’ufficio), nella medesima gestione e ciò in ragione del fatto che la confusione delle gestioni (sia dal punto di vista oggettivo che da quello soggettivo) impedisce la corretta individuazione della responsabilità dei singoli agenti, i quali, di regola, rispondono per la parte che vi hanno avuto (Sez. Veneto, n. 29/2023).
8. Ciò posto, il Collegio reputa che la prospettazione del magistrato istruttore in merito alle ulteriori irregolarità del conto possa essere integralmente condivisa, in quanto dall’esame della complessiva istruttoria svolta non può non convenirsi circa la sostanziale inesattezza dei dati contabili riportati dall’agente contabile con riferimento alla gestione oggetto di esame.
D’altronde, lo stesso agente, nella memoria difensiva, non ha negato la presenza delle criticità e delle inesattezze emerse nel corso dell’istruttoria, ritenendo, tuttavia, che le stesse non escludessero una pronuncia di discarico, in considerazione della regolarità sostanziale del conto e dell’assenza di contestazione di ammanchi, anche solo potenziali.
Le giustificazioni addotte, tuttavia, non consentono di superare i rilievi contenuti nella relazione del magistrato istruttore, non potendosi ritenere che l’agente contabile abbia regolarmente adempiuto agli obblighi derivanti dalla gestione di beni pubblici.
Il debito di custodia si caratterizza, infatti, per il maneggio di denaro e/o di materie, e, in quest’ultimo caso, per la gestione di cassa o di magazzino (Sez.
giur. Toscana, sent. n. 56/2016; Sez. II Appello, sent. n. 963/2017) e, di conseguenza, è l’esigenza di registrare e rendicontare tutti i movimenti della
“gestione contabile” e il relativo risultato a saldo, cioè di giustificare il debito o il credito dell’agente contabile come risultato delle predette operazioni, che impone allo stesso la presentazione del conto giudiziale, in esito al quale la Corte dei conti provvede al “discarico” o all’addebito” (Sez.
giur. Abruzzo, sent. n. 62/2020), configurandosi, così, un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in “deposito” (così, recentemente, Sez. giur.
Campania, sent. n. 445/2024).
Appaiono irrilevanti, nello specifico, le doglianze in merito a presunte difficoltà pratiche nella redazione del conto, dovute alla riorganizzazione dell’Ufficio, resa necessaria dal collocamento in quiescenza del personale assegnato, e alle modalità di contabilizzazione dei libretti (affidata al conteggio manuale su un file editabile, piuttosto che ad un database),
essendo onere dell’agente contabile “giustificare” il debito e, quindi, predisporre e conservare la documentazione necessaria al discarico, ai sensi dell’art. 33 R.D. n. 827 del 1924.
In particolare, l’agente, all’atto dell’assunzione della custodia dei beni e, comunque, al momento della redazione del conto giudiziale, avrebbe dovuto verificare se il numero dei libretti in giacenza corrispondeva, per ciascuna tipologia, alle risultanze del registro nel quale devono essere annotati i carichi e gli scarichi (per fornitura, rilascio o annullamento), nonché se ciascuna delle operazioni registrate nel conto era giustificata dai documenti che comprovavano la regolarità delle operazioni stesse. Tale attività di ricognizione è stata, invece, effettuata, con notevole ritardo, soltanto al momento della richiesta di documentazione relativa al rendiconto in esame trasmessa dal magistrato istruttore (nota n. 734 del 20.03.2025), allorquando la Prefettura ha comunicato di aver riscontrato un errore contabile nel numero dei libretti rimanenti alla data del 31.12.2021 e in giacenza all’01.01.2022.
Come chiarito dallo stesso agente contabile, infatti, la procedura di rilascio dei libretti di porto di pistola, che costituiscono documenti personali di riconoscimento, avviata a seguito della concessione della relativa licenza da parte del Prefetto, presuppone la necessaria corrispondenza tra il numero di licenza, i versamenti alla Tesoreria dello Stato di quanto dovuto (con relative reversali) e il libretto.
L’attività di rendicontazione, realizzata attraverso la stesura del conto giudiziale che dà evidenza delle predette operazioni, consiste, quindi, nel riportare, nell’apposito modello, i numeri di serie e la quantità dei modelli di libretto alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento (tale dato deve coincidere con la rimanenza al 31 dicembre dell’anno precedente) e le eventuali forniture ricevute dall’Istituto Poligrafico (“carico”), nonché il quantitativo (con i relativi numeri) dei libretti rilasciati nel corso dell’anno, con l’indicazione, alla data del 31 dicembre, della giacenza che rappresenta la base per il “carico” dell’esercizio successivo (“scarico”).
Ciò posto, diversamente da quanto sostenuto dall’agente contabile, le irregolarità riscontrate dal magistrato istruttore non riguardano dati minimali, né refusi o mere dimenticanze, essendo stata, piuttosto, fornita, nel conto, una rappresentazione inesatta e, quindi, non veritiera dei movimenti della gestione contabile e dei relativi risultati a saldo.
In particolare, il rendiconto riporta informazioni errate relativamente:
- alla rimanenza, alla fine dell’anno precedente, dei libretti “mod. 1 privati”
(pari a 364, anziché a 363 come indicato nel conto) e dei libretti “mod. 9 G.P.G.” (pari a 207, invece di 206);
- alla giacenza finale, al 31 dicembre, che va corretta in n. 689 libretti
(anziché di n. 687), di cui n. 323 mod. 1 privati (invece di 322) e di n. 366 mod. 9 G.P.G. (invece di 365).
Inidonee a superare i profili di irregolarità ostativi all’approvazione del conto appaiono, altresì, le argomentazioni volte a sostenere che, per il 2022, ogni ipotetico errore dovrebbe riferirsi alle annualità 2019 e 2020, in quanto il conto non fornisce un’adeguata rappresentazione della gestione contabile, essendovi riportato un dato, relativo alla rimanenza al 31.12.2021, non corrispondente al valore corretto che, come dichiarato dall’Amministrazione nella nota n. 2892/2025, risultava essere di n. 571 (364 mod. 1 e 207 mod.
9). Ne consegue che anche la giacenza al 31.12.2022 è inesatta, dovendo essere rettificata in n. 689 libretti (323 mod. 1 e 366 mod. 9).
Sono, infine, inconferenti i richiami alla giurisprudenza di questa Corte, contenuti nella memoria difensiva dell’agente contabile, posto che si riferiscono a irregolarità meramente formali (in particolare: mancanza della sottoscrizione o dell’indicazione, nel conto, di alcune informazioni, utilizzo di un modello difforme, ecc.), mentre i rilievi mossi dal magistrato istruttore, nella fattispecie in esame, riguardano errori contabili che attengono, come già illustrato, alla gestione dell’agente.
9. Con riferimento, infine, all’accertata mancata presentazione della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139 c.g.c., il Collegio ritiene che tale omissione non possa essere addebitata all’agente contabile, bensì all’Amministrazione, la quale è tenuta, per legge, a porre in essere tale adempimento.
Sul contenuto della citata relazione, il Collegio precisa che la stessa
“dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell’attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell’ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un’alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione” (Corte dei conti, Sez. Veneto, ordinanza n. 15/2023).
10. Alla luce dei plurimi profili di irregolarità accertati non può dichiararsi la regolarità del conto e l’agente non può essere ammesso a discarico.
11. Quanto alle spese di giudizio, essendo quest’ultimo stato definito in assenza di condanna, non vi è luogo a provvedere.
P.Q.M.
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32575 del registro di Segreteria dichiara irregolare il conto giudiziale n. 80329 reso dall’agente contabile LI EN, quale consegnatario di beni addetto alla gestione dei libretti di porto di pistola per difesa personale del Ministero dell’Interno –
Prefettura di Padova, per il periodo di gestione 01.01.2022-31.12.2022, depositato in data 14 aprile 2023, e, per l’effetto, non ammette a discarico l’agente.
Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 13 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
IS LL RT OL
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria, il Il Funzionario preposto