Articolo 172 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Articolo 171Articolo 146 bis
Versione
24 ottobre 1989
Art. 172
(Restituzione alla sezione di ricorsi gia' rimessi
alle sezioni unite)
1. Nel caso previsto dall'articolo 618 del codice, il presidente della corte di cassazione puo' restituire alla sezione il ricorso qualora siano stati assegnati alle sezioni unite altri ricorsi sulla medesima questione o il contrasto giurisprudenziale risulti superato.
2. In nessun caso puo' essere restituito il ricorso che, dopo una decisione delle sezioni unite, e' stato rimesso da una sezione della corte di cassazione con l'enunciazione delle ragioni che possono dar luogo a un nuovo contrasto giurisprudenziale.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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