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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/12/2025, n. 1974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1974 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 20632/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. RE LI Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473-bis.51 comma 5 c.p.c. iscritto al n. 20632/2025 V.G. promosso congiuntamente da c.f. (avv. REBOLDI CHIARA) Parte_1 C.F._1
e c.f. (avv. REBOLDI CHIARA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto)»
* * *
CONCLUSIONI
Come da ricorso depositato in data 14/10/2025. Tali conclusioni sono di seguito trascritte: «- 1. I figli minori , e sono affidata ad entrambi Per_1 Per_2 Persona_3
i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocazione e residenza presso la madre delegata a svolgere i compiti di ordinaria gestione. Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione
1 scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambe i genitori, tenuto conto di quelle che sono le loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
2) La casa familiare sita in Castegnato via Magenta 39 di proprietà esclusiva di
[...] rimarrà nella disponibilità della medesima. Parte_1
3) Il padre verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_1 minori la somma mensile di Euro 800,00 (euro ottocento/00) tale importo sarà versato in via anticipata entro il 15 di ogni mese e si rivaluterà annualmente secondo gli indici Istat
Foi con prima rivalutazione a far data dall'1.10.2026. La predetta somma dovrà essere versata tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora e noto al sig.
Pt_2
4) Il padre potrà vedere i figli quando lo desidera previo accordo con la madre e potrà tenerli con sé:
- a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio e fino al lunedì mattina;
- nel corso della settimana in cui non è previsto il week end con la prole, dal lunedi alle
16.00 fino al martedi mattina.
5) Vacanze estive e festività:
Due settimane consecutive con ciascun genitore, da comunicarsi entro il 30 aprile;
in ogni caso, per disponibilità lavorativa, Natale (dalla fine delle lezioni all'Epifania): una settimana ciascuno con i genitori, da alternarsi di anno in anno. Pasqua (vacanze scolastiche comprendenti la festività): alternate di anno in anno con i genitori;
Ponti primaverili, 2 giugno, altre festività, compleanni e onomastici e altre ricorrenze nel corso dell'anno: alternati di anno in anno con i genitori;
6) L'assegno unico elargito a favore della prole sarà percepito al 100% dalla madre;
7) Le spese straordinarie saranno a carico di ciascuna delle parti al 50% (ad eccezione delle spese mediche e specialistiche dentistiche che saranno a carico del 100% del padre) con applicazione del Protocollo stipulato tra l'Ordine degli Avvocati di Brescia ed il
Tribunale cittadino e quindi:
Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche press strutture pubbliche;
Ill) trattamenti sanitari erogati o reno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curare e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
2 b) specie mediche che richiedono il preventivo accordo:
I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari.
Spese per l'istruzione a) specie scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) specie scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) specie extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola.
Spese per la custodia di prole minorenne
Spese ce non richiedono il preventivo accordo:
I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in case di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) Centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento
Spese che richiedono il preventivo accordo:
I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
Le spese dovranno essere:
a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
3 c) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su canto corrente il codice IBAN verrà indicato nella richiesta.
- dichiarare compensate le spese legali».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti hanno presentato domanda congiunta di regolamentazione ex artt. 337- ter e ss. c.c. in relazione ai figli minori ed . Per_1 Per_2 Persona_3
La richiesta appare conforme alla legge e all'interesse della prole.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
dispone in conformità all'accordo delle parti, sopra trascritto;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 10/12/2025
Il Presidente estensore
RE LI
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. RE LI Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473-bis.51 comma 5 c.p.c. iscritto al n. 20632/2025 V.G. promosso congiuntamente da c.f. (avv. REBOLDI CHIARA) Parte_1 C.F._1
e c.f. (avv. REBOLDI CHIARA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto)»
* * *
CONCLUSIONI
Come da ricorso depositato in data 14/10/2025. Tali conclusioni sono di seguito trascritte: «- 1. I figli minori , e sono affidata ad entrambi Per_1 Per_2 Persona_3
i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocazione e residenza presso la madre delegata a svolgere i compiti di ordinaria gestione. Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione
1 scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambe i genitori, tenuto conto di quelle che sono le loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
2) La casa familiare sita in Castegnato via Magenta 39 di proprietà esclusiva di
[...] rimarrà nella disponibilità della medesima. Parte_1
3) Il padre verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_1 minori la somma mensile di Euro 800,00 (euro ottocento/00) tale importo sarà versato in via anticipata entro il 15 di ogni mese e si rivaluterà annualmente secondo gli indici Istat
Foi con prima rivalutazione a far data dall'1.10.2026. La predetta somma dovrà essere versata tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora e noto al sig.
Pt_2
4) Il padre potrà vedere i figli quando lo desidera previo accordo con la madre e potrà tenerli con sé:
- a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio e fino al lunedì mattina;
- nel corso della settimana in cui non è previsto il week end con la prole, dal lunedi alle
16.00 fino al martedi mattina.
5) Vacanze estive e festività:
Due settimane consecutive con ciascun genitore, da comunicarsi entro il 30 aprile;
in ogni caso, per disponibilità lavorativa, Natale (dalla fine delle lezioni all'Epifania): una settimana ciascuno con i genitori, da alternarsi di anno in anno. Pasqua (vacanze scolastiche comprendenti la festività): alternate di anno in anno con i genitori;
Ponti primaverili, 2 giugno, altre festività, compleanni e onomastici e altre ricorrenze nel corso dell'anno: alternati di anno in anno con i genitori;
6) L'assegno unico elargito a favore della prole sarà percepito al 100% dalla madre;
7) Le spese straordinarie saranno a carico di ciascuna delle parti al 50% (ad eccezione delle spese mediche e specialistiche dentistiche che saranno a carico del 100% del padre) con applicazione del Protocollo stipulato tra l'Ordine degli Avvocati di Brescia ed il
Tribunale cittadino e quindi:
Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche press strutture pubbliche;
Ill) trattamenti sanitari erogati o reno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curare e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
2 b) specie mediche che richiedono il preventivo accordo:
I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari.
Spese per l'istruzione a) specie scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) specie scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) specie extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola.
Spese per la custodia di prole minorenne
Spese ce non richiedono il preventivo accordo:
I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in case di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) Centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento
Spese che richiedono il preventivo accordo:
I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
Le spese dovranno essere:
a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
3 c) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su canto corrente il codice IBAN verrà indicato nella richiesta.
- dichiarare compensate le spese legali».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti hanno presentato domanda congiunta di regolamentazione ex artt. 337- ter e ss. c.c. in relazione ai figli minori ed . Per_1 Per_2 Persona_3
La richiesta appare conforme alla legge e all'interesse della prole.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
dispone in conformità all'accordo delle parti, sopra trascritto;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 10/12/2025
Il Presidente estensore
RE LI
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