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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 13/03/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 2372/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale promosso in data 24.06.2024 da
(C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
RICCARDO SASSI,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. , con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
FRANCESCA CRAMIS,
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come da accordo perfezionatosi tra le parti private all'udienza celebrata in data 05.03.2025 aderendo alla proposta conciliativa formulata dal giudice relatore ai sensi dell'art.185-bis c.p.c. per la regolamentazione consensuale dei loro rapporti da coniugi separati di seguito riportata per esteso:
“quantificazione del contributo materno al mantenimento indiretto ordinario della prole nell'importo mensile di € 600,00, rivalutato come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano, conferma della condizione n. 1 di cui all'ordinanza assunta in data
07.11.20241, 100% dell'AU al padre e compensazione delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno celebrato matrimonio concordatario in data 26.04.2003 in Legnano (MI) e dalla loro unione sono nati i figli (il 21.05.2004) e (il 27.09.2006), maggiorenni Per_1 Per_2
non economicamente autosufficienti.
La casa coniugale sita in Marnate, Via A. Da Giussano n. 191, acquistata nell'anno 2016, è di proprietà di entrambi i coniugi ed è gravata da mutuo2.
A mezzo del ricorso depositato in data 24.06.2024, per quello che qui rileva, la ricorrente ha allegato che da circa tre anni il marito intrattiene una relazione extraconiugale con altra donna e che nell'ottobre 2021 ha acquistato altro immobile che ha messo a reddito senza informarla. Ha chiesto, tra l'altro, pronunciare la separazione personale dei coniugi, disporre l'affido condiviso del figlio (minorenne al tempo del deposito del ricorso) Per_2
il collocamento prevalente del minore presso sé medesima nella casa coniugale,
l'assegnazione della stessa e la libera frequentazione padre-figlio, nonché quantificare il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto della prole nel complessivo importo mensile di € 600,00, oltre all'equa ripartizione delle spese straordinarie.
Costituendosi in giudizio in data 27.09.2024, tra l'altro, il resistente ha allegato di aver scoperto una relazione extraconiugale della moglie durante la pandemia, ha aderito alla domanda sullo status e ha chiesto l'audizione dei figli.
***
Alla prima udienza celebrata in data 06.11.2024, tra l'altro, il giudice relatore ha sentito i figli della coppia che hanno manifestato la loro propensione a rimanere nella casa familiare con il padre.
Il giudice istruttore, in via provvisoria e urgente, ha disposto l'assegnazione della casa coniugale al resistente per viverci con i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e ha quantificato il contributo materno al mantenimento indiretto ordinario dei figli nell'importo complessivo di € 700,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Per Per 1 “1) assegna al resistente la casa coniugale sita in Marnate, gravata da mutuo, di cui i coniugi sono comproprietari, dove vivono e maggiorenni non economicamente autosufficienti” 2 avente scadenza nel 2036 e rata mensile di circa € 930,00 (doc. 4 ricorrente sintesi mutuo) Per_3
Pag. 2 di 3 Successivamente, all'udienza celebrata in data 05.03.2025, la ricorrente ha dichiarato di essersi trasferita a vivere in Marnate in un immobile condotto in locazione.
Il giudice relatore, dopo avere sentito le parti, ha formulato la proposta conciliativa innanzi integralmente richiamata che i coniugi hanno accettato.
Le condizioni innanzi concordate meritano di essere accolte in quanto, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (invero già cessata).
Le condizioni concordate rispetto alla prole non presentano profili di contrarietà né al buon costume, né all'ordine pubblico e appaiono conformi all'interesse dei figli non ancora economicamente autosufficienti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1) OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
alle condizioni innanzi integralmente richiamate;
Controparte_1
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
13.03.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 2372/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale promosso in data 24.06.2024 da
(C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
RICCARDO SASSI,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. , con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
FRANCESCA CRAMIS,
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come da accordo perfezionatosi tra le parti private all'udienza celebrata in data 05.03.2025 aderendo alla proposta conciliativa formulata dal giudice relatore ai sensi dell'art.185-bis c.p.c. per la regolamentazione consensuale dei loro rapporti da coniugi separati di seguito riportata per esteso:
“quantificazione del contributo materno al mantenimento indiretto ordinario della prole nell'importo mensile di € 600,00, rivalutato come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano, conferma della condizione n. 1 di cui all'ordinanza assunta in data
07.11.20241, 100% dell'AU al padre e compensazione delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno celebrato matrimonio concordatario in data 26.04.2003 in Legnano (MI) e dalla loro unione sono nati i figli (il 21.05.2004) e (il 27.09.2006), maggiorenni Per_1 Per_2
non economicamente autosufficienti.
La casa coniugale sita in Marnate, Via A. Da Giussano n. 191, acquistata nell'anno 2016, è di proprietà di entrambi i coniugi ed è gravata da mutuo2.
A mezzo del ricorso depositato in data 24.06.2024, per quello che qui rileva, la ricorrente ha allegato che da circa tre anni il marito intrattiene una relazione extraconiugale con altra donna e che nell'ottobre 2021 ha acquistato altro immobile che ha messo a reddito senza informarla. Ha chiesto, tra l'altro, pronunciare la separazione personale dei coniugi, disporre l'affido condiviso del figlio (minorenne al tempo del deposito del ricorso) Per_2
il collocamento prevalente del minore presso sé medesima nella casa coniugale,
l'assegnazione della stessa e la libera frequentazione padre-figlio, nonché quantificare il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto della prole nel complessivo importo mensile di € 600,00, oltre all'equa ripartizione delle spese straordinarie.
Costituendosi in giudizio in data 27.09.2024, tra l'altro, il resistente ha allegato di aver scoperto una relazione extraconiugale della moglie durante la pandemia, ha aderito alla domanda sullo status e ha chiesto l'audizione dei figli.
***
Alla prima udienza celebrata in data 06.11.2024, tra l'altro, il giudice relatore ha sentito i figli della coppia che hanno manifestato la loro propensione a rimanere nella casa familiare con il padre.
Il giudice istruttore, in via provvisoria e urgente, ha disposto l'assegnazione della casa coniugale al resistente per viverci con i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e ha quantificato il contributo materno al mantenimento indiretto ordinario dei figli nell'importo complessivo di € 700,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Per Per 1 “1) assegna al resistente la casa coniugale sita in Marnate, gravata da mutuo, di cui i coniugi sono comproprietari, dove vivono e maggiorenni non economicamente autosufficienti” 2 avente scadenza nel 2036 e rata mensile di circa € 930,00 (doc. 4 ricorrente sintesi mutuo) Per_3
Pag. 2 di 3 Successivamente, all'udienza celebrata in data 05.03.2025, la ricorrente ha dichiarato di essersi trasferita a vivere in Marnate in un immobile condotto in locazione.
Il giudice relatore, dopo avere sentito le parti, ha formulato la proposta conciliativa innanzi integralmente richiamata che i coniugi hanno accettato.
Le condizioni innanzi concordate meritano di essere accolte in quanto, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (invero già cessata).
Le condizioni concordate rispetto alla prole non presentano profili di contrarietà né al buon costume, né all'ordine pubblico e appaiono conformi all'interesse dei figli non ancora economicamente autosufficienti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1) OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
alle condizioni innanzi integralmente richiamate;
Controparte_1
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
13.03.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
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