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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/05/2025, n. 1660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1660 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
III^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Fasano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta nel Registro Generale affari contenziosi del Tribunale
Ordinario di Bari, per l'anno 2016 sotto il numero d'ordine1795, avente ad oggetto: “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)”
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Draicchio Filomena, in virtù di mandato in atti;
Parte_1
-attore-
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti. Maria Spinosa e Antonio Capodieci, in virtù di mandato in atti;
-convenuta-
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_2
Riccardo Leo Guaricci giusta mandato in atti
- convenuta –
NONCHE' CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_3 difesa dall'avv. Rosa di Brina -terza chiamata-
///
Conclusioni: come rassegnate dalle parti all'udienza del 06.02.2025 celebrata in modalità cartolare .
FATTO e DIRITTO
1.Con atto di citazione in riassunzione dinanzi al Tribunale di Bari esponeva che : Parte_1
- con ricorso ex art.414 c.p.c., depositato in data 11.09.2013 presso il Tribunale di Lucera, egli aveva chiesto che la e la di seguito Controparte_2 Controparte_4 per brevità solo ) fossero condannate al pagamento in suo favore della somma di € 200.000,00 o CP_5 di quell'altra somma ritenuta di giustizia;
-nel citato ricorso aveva esposto che: egli era dipendente della con qualifica di operaio CP_4 addetto alla pulitura degli alberi del sottobosco;
era stato, in data 04.07.2011, sottoposto, per conto del datore di lavoro, a visita medica eseguita dalla senza ricevere alcuna comunicazione CP_2 degli esiti e, in data13.07.2012, a seguito di improvviso malessere, ricoverato presso l'Ospedale
Teresa Massarelli di San Severo dove aveva appreso di essere affetto da “ flutter atriale tipico comune persistente a conversione farmacologica;
miocardiopatia dilatativa;
scompenso cardiaco acuto;
insufficienza renale cronica;
gotta intercritica” che lo aveva costretto a successivi ricoveri ( in data
31.08.2012; 02.09.2012 e 21.11.2012) presso la Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni
Rotondo, strutture presso le quali era ancora in cura;
che , solo in data 21.11.2012 e a seguito di espressa richiesta, aveva ricevuto la documentazione relativa alla visita del 04.07.2011 che aveva riscontrato “tachiaritmia da fibrillazione atriale, alterazione dell'udito, condizioni clinico- anamnestiche parzialmente compatibili con la mansione svolta e prescrizione di evitare MMC di >15 kg e uso di otoprotettori ove esposto a rumore”, con giudizio conclusivo di “idoneo permanentemente con limitazioni”; che non aveva potuto eseguire né indagini strumentali né terapia farmacologica a causa dell'omessa comunicazione dei suddetti esiti con conseguente degenerazione della patologia in scompenso cardiaco conclamato;
che , allo stato attuale, era affetto da “cardiopatia dilatativa ipocinetica con dilatazione atriale sx ed insufficienza aortica di gardo medio;
pregressa fibrillazione atriale;
pregresso flutter atriale s/p ablazione trans catetere recidivato;
insufficienza renale cronica”;
- l' e la si erano costituite in giudizio eccependo entrambe, in via preliminare, CP_4 CP_2
l'incompetenza per materia del giudice adito e, nel merito, l'infondatezza della domanda ed, in particolare, la aveva chiesto l'autorizzazione alla chiamata in garanzia dell' CP_2 [...]
; Controparte_6 -autorizzata la chiamata e costituitasi la predetta compagnia di assicurazioni , era stato designato il G.I. competente davanti al quale era stata reiterata l'eccezione di incompetenza territoriale già formulata dall' CP_4
-con provvedimento del 28.10.2015 il G.I aveva accolto l'eccezione e cancellato la causa dal ruolo con assegnazione del termine per la riassunzione.
1.2. Ciò premesso, adiva in riassunzione il Tribunale di Bari ivi convenendo l' Parte_1 CP_4 la e la reiterando le predette conclusioni. CP_2 Controparte_3
2. Si costituiva l' la quale chiedeva, in via preliminare, la propria estromissione dal giudizio CP_4 per carenza di legittimazione passiva, nel merito il rigetto della domanda attorea per infondatezza.
2.1. Eccepiva, infatti, di avere demandato alla con convenzione del 01.02.2011, lo CP_2 svolgimento di tutte le procedure per la tutela dei luoghi di lavoro e dei dipendenti nonché di avere adempiuto ai propri obblighi, tra i quali non erano contemplate la conoscenza e la comunicazione degli esiti delle visite mediche annuali, in conformità alla normativa generale e alla convenzione stipulata con la avendo adibito il lavoratore a mansioni consone allo stato di salute, come Controparte_2 certificato dal medico competente.
3. Si costituiva la la quale eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità della Controparte_2 domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5 D.lgs 28/2010 e, in ogni caso, la nullità della domanda per mancanza di indicazione del petitum e della causa petendi; nel merito eccepiva l'infondatezza della pretesa per carenza di prova del danno e del nesso di causalità.
3.1. In particolare, evidenziava di avere adempiuto ai propri obblighi consistenti nel controllo della salute del lavoratore ai fini dell'idoneità alla mansione svolta e di avere provveduto a consegnare la documentazione richiesta.
Deduceva, inoltre, la mancanza di nesso di causalità tra la tachiaritmia da fibrillazione atriale riscontrata e la patologia susseguita, atteso il lungo lasso di tempo intercorso in assenza di manifestazioni patologiche.
4.Da ultimo si costituiva l la quale eccepiva l'inammissibilità della domanda di Controparte_7 condanna in solido delle convenute per insussistenza di rapporto contrattuale con Parte_1 nonché l'infondatezza della domanda attorea per carenza di prova nell' an e nel quantum.
Eccepiva, inoltre, l'inoperatività della polizza, prestata esclusivamente per la quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'assicurato e non per danni derivanti da vincolo di solidarietà con altri soggetti. Pertanto concludeva chiedendo il rigetto della domanda e, in via subordinata, di contenere la domanda di manleva nei limiti di polizza. 5.Alla prima udienza le parti venivano invitate ad esperire il tentativo obbligatorio di mediazione conclusosi con verbale negativo.
6.All'udienza del 22.01.2018 erano concessi i termini ex art. 183 co 6 cpc quindi, formulate le richieste istruttorie e istruita la causa a mezzo di produzione documentale e CTU medica , all'udienza del
15.03.2021 era dichiarata l'interruzione del giudizio ex art. 301 c.p.c.
7.La causa, ritualmente riassunta, era rinviata più volte per esigenze dell'ufficio quindi, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 06.02.2025 con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
///
8. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva con conseguente estromissione dal giudizio sollevata dall CP_4
Essa, invero, ha sostenuto che oggetto del giudizio sarebbe la richiesta risarcitoria derivante dal comportamento omissivo posto in essere dalla e dal datore di lavoro tuttavia essa non CP_2 aveva posto in essere alcuna omissione causativa di danno poiché aveva adempiuto all'obbligo gravante su di essa ossia di sottoporre il lavoratore a visita medica e di tenere conto dell'esito della stessa .
Di conseguenza non poteva essere destinataria di alcuna richiesta risarcitoria.
8.1. L'eccezione è infondata.
La Suprema Corte ha precisato che “la legittimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore , prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento.
Fondandosi, quindi , la legittimazione ad agire o a contraddire , quale condizione dell'azione , sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso” e dunque, “Appartiene invece al merito della causa, concernendo la fondatezza della pretesa, l'accertamento in concreto se l'attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio (v. Cass. 3 dicembre 1999,
n. 13467; Cass. 24 luglio 1997, n. 916; Cass. 13 gennaio 1995, n, 377, Cass. 17 marzo 1995,
n. 3110 )”, ovvero “accertamento della titolarità della situazione giuridica sostanziale quale situazione favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata(cfr. Cass.28/10/2002,n. 15177;Cass.
21/6/2001, n. 8476; Cass. 5/11/1997, n. 10843)”. (Cass. n. 14468/08).
Ne consegue che la legittimazione processuale consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso.
Quando, invece, le parti controvertono sulla effettiva titolarità, in capo al convenuto, della situazione dedotta in giudizio, ossia sull'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della domanda attrice, la relativa questione non attiene, alla "legitimatio ad causam", ma al merito della controversia.
Facendo, dunque, applicazione al caso di specie dei suddetti principi, deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell posto che essa ha invocato la propria estraneità ai fatti per avere CP_8 demandato lo svolgimento delle procedure necessarie per la tutela dei luoghi di lavoro e dei dipendenti alla prospettando, quindi, una questione di merito relativa all'effettiva titolarità della CP_2 situazione dedotta in giudizio e non una questione di legittimazione passiva rispetto alla domanda dell'attore (cfr. Cass., 2 agosto 2005, n. 16158).
9. Quanto all'eccezione di nullità della domanda attorea sollevata da e riproposta in Controparte_2 sede di prima memoria istruttoria essa può ritenersi superata non avendo il giudice proceduto secondo quanto stabilito nell'art. 164 penultimo comma cpc.
Ad ogni buon conto, secondo l'opinione consolidata della Suprema Corte, la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua
"ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (in tale senso cfr. Cass. n. 11751/2013).
In altre parole, la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso considerando che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.
Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte dovendosi accertare se il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva.
Ebbene, nel caso di specie, facendo applicazione di tali principi deve rilevarsi che parte convenuta ha dimostrato di avere ben compreso le ragioni poste a fondamento della domanda dell'attore tanto da contestarle punto per punto.
10. Passando al merito va detto che la domanda attorea non è fondata e , pertanto, non merita accoglimento per i seguenti motivi.
10.1.Innanzitutto il fatto per cui è causa è sussumibile sotto lo schema della responsabilità aquiliana di cui ex art. 2043 c.c.
L'attore, infatti, ha dedotto a fondamento della propria richiesta risarcitoria la responsabilità della e dell' nelle rispettive qualità di medico competente e datore di lavoro, per CP_2 CP_4 avere omesso di comunicare gli esiti della visita medica effettuata in data 04.07.2011.
In particolare, la mancata conoscenza della fibrillazione atriale riscontrata nel corso della visita e mai comunicatagli nonché la mancata prescrizione delle terapie farmacologiche ovvero delle indagini ulteriori finalizzate alla cura e alla prevenzione dei rischi tromboembolitici avrebbe comportato che la patologia si era evoluta in scompenso cardiaco cronico e che egli era rimasto esposto ,sin dalla visita medica del 04.07.2011 e fino al ricovero del 13.07.2012, ai suddetti rischi .
10.2.Ciò detto, la riconduzione della fattispecie concreta alla responsabilità aquiliana impone al giudice di verificare se il danneggiato abbia assolto all'onere probatorio su di lui incombente.
La norma dell'art. 2043 cc recita infatti : “Qualunque fatto doloso o colposo , che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
10.3.Occorre, quindi, delibare, in primo luogo, se vi sia stata la prova della condotta dolosa o colposa del danneggiante.
Al riguardo va ricordato che il d.lgs. n. 81/2008 ( Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro), finalizzato alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, attribuisce inderogabilmente , ai sensi dell'art. 29, al datore di lavoro il compito di effettuare la valutazione dei rischi definita dall'art. 2, comma 1, lett. q) del d.lgs. 81\2008 come la «valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza» e di garantire che i lavoratori siano adeguatamente formati e informati sui rischi e sulle procedure di sicurezza. Lo stesso d.lgs. n. 81 /2008 prevede, altresì, che il datore di lavoro sia coadiuvato in tale attività dal
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e dal Medico Competente (art. 29, commi 1 e 2), alla cui nomina è obbligato ai sensi dell'art. 18.
In particolare, con riferimento alla tutela della salute, il medico competente, nella prospettiva della piena collaborazione con il datore di lavoro, è tenuto ad eseguire i compiti da quest'ultimo assegnatigli e ad adempiere a quanto prescritto dalla legge, al fine di perseguire l'obiettivo di eliminare o ridurre il più possibile i rischi sanitari legati all'attività lavorativa, compiti tra i quali rientra la sorveglianza sanitaria (art. 41 ).
Nell'ambito della suddetta sorveglianza sanitaria il suddetto d.lgs. n. 81/2008 prevede all'art 25 lettera h) che il medico competente "informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria" e alla lettera d ) che lo stesso medico "consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale".
Ancora, l' articolo 41 prevede al comma 6 bis che “ nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6, (ovvero nel caso di emissione di giudizio di : a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c)inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente), il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro”, mentre gli esiti della visita medica devono sempre essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (art. 25, comma 1, lett. c) in base ai requisiti minimi di cui all'Allegato 3A
e predisposta su formato cartaceo o informatico ex art. 54, decreto 81.
Come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione “la ratio sottesa all'art. 41 del predetto decreto legislativo è quella di prevenire qualunque forma morbosa provocata dal lavoro ed è mirata alla formulazione di un giudizio di idoneità alle mansioni specifiche che tenga conto di tutte le caratteristiche psico fisiche del lavoratore confrontate con il peculiare contesto ambientale. In tale ottica la predetta disposizione impone, tra l'altro: -la visita medica preventiva intesa a constatare
l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato in relazione alla mansione specifica;
-la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, stabilita di norma, una volta l'anno, ma che può assumere cadenza diversa stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio;
l'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
-la visita medica, su richiesta del lavoratore, al di fuori dai controlli periodici, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
-la visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
-la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. Tali visite devono essere svolte secondo i canoni classici della semeiotica, della raccolta approfondita dell'anamnesi, di un attento e mirato esame obiettivo e con lo svolgimento degli esami clinici e biologici ritenuti necessari. Inoltre, per alcuni rischi lavorativi, regolamentati da apposite leggi, esistono protocolli diagnostici minimi obbligatori, comunque implementabili a giudizio del medico competente. Per la maggioranza dei rischi, invece, la scelta di accertamenti complementari è lasciata alla valutazione del medico cui spetta di non trascurare l'esecuzione delle indagini utili per una diagnosi precoce, anche in periodo preclinico, di eventuali malattie professionali, e, nel contempo, constatare il permanere delle condizioni di sopportabilità del rischio.” (Cass. pen. n.19856/2020).
Il medico competente è, pertanto, tenuto ad un giudizio di idoneità lavorativa "specifico" che, in quanto tale, deve limitarsi alla valutazione dello stato di salute del lavoratore rispetto al rischio specifico cui è esposto nello svolgimento della mansione alla quale è adibito.
Orbene, applicando tali principi al caso di specie, deve rilevarsi che dalla documentazione in atti è emerso che l' ha conferito in data 1.02.2011 alla incarico di durata annuale per CP_4 CP_2 la sorveglianza sanitaria, incarico rinnovatosi tacitamente fino all'01.02.2013. (cfr. all. n. 5 fasc.
CP_4
Risulta sempre dagli atti, ed è incontestato tra le parti, che l'attore, assunto in data 01.07.2011 a tempo determinato con la qualifica di operaio 4° livello, è stato sottoposto in data 04.07.2011 a visita medica preventiva per esposizione ai “fattori di rischio : rumore, postura incongrua, biologico, generico, polveri, movimentazione manuale di carichi” al fine di verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui era destinato.
Ancora risulta che, all'esito della visita, è stato emesso un certificato di idoneità alla mansione con limitazioni di MMC >15 kg e uso di otoprottetori, ove esposto a rumore, e con prescrizione di visita medica da effettuarsi in data 04.07.2012 ( di cui non vi è traccia in atti), previa esecuzione di esami specifici tra cui ecg, visita medica , esami del sangue delle urine, audiometria e visita otorinolaringoiatrica. (cfr. alleg.7 e 8 fasc. ). CP_4
Dalla documentazione sanitaria relativa alla visita del 04.07.2011, allegata agli atti dallo stesso attore, si evince che il è stato sottoposto anche agli accertamenti strumentali specifici, tra cui esami del Pt_1 sangue e delle urine, elettrocardiogramma, rx torace, spirometria e audiogramma (cfr. all. n. 2 fasc. attore).
Ebbene, posto che non risulta provato che la abbia consegnato all'attore il certificato di CP_2 idoneità alla mansione di cui all'art. 41 comma 6, deve rilevarsi che la richiesta risarcitoria di
[...] appare, comunque, infondata, atteso che la condotta omissiva contestata alle convenute Pt_1 afferisce alla mancata comunicazione degli esiti degli esami e delle patologie riscontrate la cui conoscenza, secondo la prospettazione attorea, avrebbe impedito il suo peggioramento ed i conseguenti danni lamentati.
Ed invero a tale riguardo, non è emersa alcuna violazione degli obblighi imposti dalla normativa di settore da parte dalla né dall' atteso che l'art. 25 del d. lgs non prevede che Controparte_2 CP_4 il lavoratore debba ricevere copia della documentazione sanitaria relativa alla visita, se non a seguito di sua esplicita richiesta, come, peraltro, è avvenuto nel caso di specie e come dichiarato in atti dallo stesso attore.
Ciò significa che non vi è stato alcun comportamento colposamente omissivo da parte delle convenute in quanto il datore di lavoro (l' ha adempiuto all'obbligo di avviare a visita medica l'attore e, CP_4 dopo la sua esecuzione, di adeguarsi al relativo esito mentre il medico competente CP_2 ha adempiuto all'obbligo di comunicare l'esito quantomeno al datore .
In altri termini la condotta stigmatizzata dall'attore è quella della mancata comunicazione delle patologie riscontrate tuttavia un simile obbligo, da realizzarsi attraverso la consegna della documentazione sanitaria, non è previsto se non previa richiesta del lavoratore di cui , però, quest'ultimo non ha dato prova.
Ne discende il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore con riferimento alla condotta (rectius, ex art. 2043 cc, del “fatto doloso o colposo” ) del danneggiante.
Tale valutazione trova conforto in consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha avuto modo di chiarire come “In tema di responsabilità civile, poiché l'omissione di un certo comportamento, rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell'evento dannoso, soltanto quando si tratti di omissione di un comportamento imposto da una norma giuridica specifica
(omissione specifica), purché la condotta omissiva non sia essa stessa considerata fonte di danno dall'ordinamento (come, sul piano penale, per i reati omissivi propri), ovvero, in relazione al configurarsi della posizione del soggetto cui si addebita l'omissione, siccome implicante l'esistenza a suo carico di particolari obblighi di prevenzione dell'evento poi verificatosi e, quindi, di un generico dovere di intervento (omissione generica) in funzione dell'impedimento di quell'evento, il giudizio relativo alla sussistenza del nesso causale non può limitarsi alla mera valutazione della materialità fattuale, bensì postula la preventiva individuazione dell'obbligo specifico o generico di tenere la condotta omessa in capo al soggetto. L'individuazione di tale obbligo si connota come preliminare per
l'apprezzamento di una condotta omissiva sul piano della causalità giuridica, nel senso che, se prima non si individua, in relazione al comportamento che non risulti tenuto, il dovere generico o specifico che lo imponeva, non è possibile apprezzare l'omissione del comportamento sul piano causale. Tale giudizio, peraltro, non ha attinenza con quello sull' attribuibilità della condotta omissiva sul piano soggettivo a colui che era tenuto alla condotta positiva e, quindi, con il giudizio sull'elemento soggettivo dell'illecito, che postula la tenuta del comportamento omissivo con dolo o colpa e, dunque, il relativo concreto accertamento, e che si colloca, pertanto, su un piano diverso e successivo a quello dell'accertamento del nesso di causalità, presupponendo quest'ultimo (vedi Cass. sez. un. pen. n. 30328 del 2002, RV 222138 e 222139).( Cass. civ. n. 20328/2006; Cass. civ. n. 12401/2013).
Ne consegue che, non sussistendo nel caso di specie l'obbligo di comunicare gli esiti degli accertamenti, se non in riferimento all'idoneità o meno alla specifica mansione, non può ravvisarsi alcuna responsabilità della ai sensi dell'art. 25 lettera h) per non avere comunicato la CP_2 riscontrata fibrillazione atriale.
Né può ravvisarsi alcuna responsabilità dell' ai sensi dell'art. 25 lettera d), come contestato dal CP_5
atteso che tale norma prevede che il datore di lavoro entri in possesso della documentazione Pt_1 sanitaria del lavoratore solo alla cessazione dell'incarico del medico competente, circostanza non ancora verificatasi nell'intervallo di tempo trascorso tra la visita medica del 04.07.2011 ed il ricovero del 13.02.2012.
10.4. A tali considerazioni deve aggiungersi che non risulta provato il nesso di causalità tra la condotta delle convenute ed il danno lamentato.
In punto di causalità omissiva , la Suprema Corte ha precisato che “Ove il giudice del merito ritenga che l'unica condotta colposa ascrivibile al medico sia stata l'omessa informazione del paziente sulle alternative terapeutiche, lo stesso, per condannare la struttura sanitaria al risarcimento del danno deve accertare l'esistenza d'un valido nesso di causa tra la suddetta omissione e il danno. Per affermare che l'omessa informazione fu causa materiale dell'evento di danno, in particolare, il giudice deve ricostruire il nesso di condizionamento tra l'omessa informazione e l'evento di danno con un giudizio controfattuale: vale a dire ipotizzando cosa sarebbe accaduto se il medico avesse compiuto
l'azione che invece mancò. (Cass. civ., 1936/23).
Nel caso in esame, le risultanze della CTU espletata non consentono di ritenere che, se l'attore avesse avuto conoscenza della fibrillazione atriale riscontrata in sede di visita preventiva, la cardiopatia ipertensiva non si sarebbe verificata , posto che il consulente incaricato ha così concluso “ La diagnosi fu corretta;
la terapia non era comunque compito del medico del lavoro. (…). Un anno dopo la visita medica di idoneità il ricorrente presentò scompenso acuto in presenza di aritmie recidivate e trattate con duplice procedura di ablazione transcatetere. Si può affermare che nel caso alla nostra attenzione la mancata diagnosi e la mancata terapia hanno prodotto un danno biologico del 6% in quanto è “più probabile che non” che il controllo della aritmia attraverso il trattamento di ablazione e
l'instaurazione di adeguata terapia farmacologica, avrebbe aumentato la probabilità di evitare
l'episodio di scompenso, non potendosi tuttavia escludere che l'evento dello scompenso si sarebbe prodotto ugualmente, stante la preesistenza della ipertensione arteriosa ” accertando che “La situazione attuale, pertanto, è l'evoluzione di una cardiopatia ipertensiva di cui il era portatore Pt_1 e non è riconducibile causalmente ai fatti di causa in quanto verificatasi in costanza di adeguata diagnosi”.
Alla luce della ctu può, quindi, dedursi dirsi che la mancata conoscenza delle patologie riscontrate in sede di visita (fibrillazione atriale) non è causa della patologia cardiologica dell'attore poiché egli era già portatore di “ipertensione arteriosa” e non trova, quindi, nella condotta omissiva la sua causa.
Analogamente non può formularsi alcun giudizio di responsabilità delle convenute poiché il medico non aveva l'obbligo legislativamente previsto di informare il lavoratore bensì solo quello di comunicare al datore e al lavoratore l'esito di idoneità o meno del predetto a determinate mansioni.
L'esito fu evidentemente comunicato al datore che provvide a trasferire l'attore avendo ricevuto un esito di idoneità “con limitazioni”.
Pertanto, quand'anche il medico avesse informato il , stando a quanto riferito dal ctu, il rischio Pt_1 dello scompenso sarebbe diminuito ma non si sarebbe , comunque, potuto evitare essendo esso la naturale evoluzione di una condizione patologica connaturata in cui l'attore già si trovava .
Di conseguenza manca qualsivoglia correlazione tra una condotta omissiva (mancando alla base l'obbligo di informazione essendo esso a richiesta del lavoratore ) ed il danno che si sarebbe ugualmente verificato.
Invero, effettuando un giudizio controfattuale non può dirsi che la corretta informazione dell'attore avrebbe consentito di evitare l'evento.
11. In ragione di tutte le suesposte argomentazioni la domanda risarcitoria non merita accoglimento.
12. Tale conclusione comporta il rigetto della domanda di manleva verso la compagnia assicurativa chiamata in causa dalla . CP_2
13. Quanto alle spese , il rigetto delle domanda di estromissione dal giudizio avanzata dalla e CP_4 il mancato accoglimento dell'eccezione di nullità della domanda sollevata dalla CP_2 giustificano la compensazione con l'attore per metà delle spese sostenute dalle convenute.
Esse vengono liquidate ex dm 55/14 e succ.modd. nello scaglione delle cause di valore indeterminabile complessità bassa nei medi per le prime due fasi e con riduzione del 50% per le restanti, tenuto conto dell'attività svolta e della normale difficoltà.
13.1.Le spese della compagnia assicurativa sono poste a carico dell'attore per metà e compensate per l'altra metà. Sul punto deve dirsi che è infondata l'eccezione di inoperatività della polizza (smentita dalla lettura delle relative condizioni e nella specie la n.
4.1 lett.c) che obbliga al risarcimento dei danni provocati a terzi dall'assicurato.
Di conseguenza essa è parzialmente soccombente.
Esse vengono liquidate ex dm 55/14 e succ.modd. nello scaglione delle cause di valore indeterminabile complessità bassa nei medi per le prime due fasi e con riduzione del 50% per le restanti, tenuto conto dell'attività svolta e della normale difficoltà.
13.2. Le spese della C.T.U. restano a carico dell'attore nei rapporti interni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda attorea;
- liquida le spese processuali tra l'attore e le convenute in € 5261,00 ciascuna per compensi professionali, oltre RFS ed accessori di legge, che compensa per metà ponendole a carico dell'attore per l'altra metà;
-condanna l'attore al pagamento delle spese sostenute dall' Controparte_3 liquidandole in € 5261,00 per compensi professionali, oltre RFS ed accessori di legge, che compensa per metà ponendole a carico dell'attore per l'altra metà;
-pone definitivamente le spese di ctu a carico dell'attore nei rapporti interni.
Manda alla cancelleria per i propri adempimenti.
Così deciso in Bari il 2.05.2025
Il giudice
Cristina Fasano